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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1553/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1553/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti Parte_1
dall'avv. Miria Vigneri
- Appellante -
nei confronti di
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Corrado Magistro e CP_1
Pierpaolo Magistro
- Appellato -
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
- Appellata contumace -
1
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 6.5.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso ex art. 702-bis cpc ha convenuto in giudizio e la CP_1 CP_3
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale: accertare e Parte_1
dichiarare l'illecito ed illegittimo contegno assunto dalla e dalla nella gestione del Pt_1 CP_3
rapporto intrattenuto con il sig. per tutto quanto innanzi descritto;
quindi, accertare e CP_1
dichiarare la responsabilità della e della in solido ovvero ciascuna per quanto Pt_1 CP_3
ritenuto di ragione, per la indebita escussione delle polizze fideiussorie di cui in atto e per il
pregiudizio patrimoniale e non subito e subendo dal condannare, per l'effetto, la CP_1 Pt_1
e l' come in atti, in solido ovvero ciascuna per quanto ritenuto di ragione, al risarcimento CP_3
del danno patito e patiendo dal sig. come in atti, quantificato in complessivi € 51.369,49, CP_1
pari al credito vantato nei suoi confronti dalla Reale Mutua di € 50.104,49 giusta il decreto
ingiuntivo n. 861/2017 e le sentenze n. 1381/2019 (Tribunale Torino) e n. 972/2021 (CdA Torino)
di cui in atti, oltre l'importo di € 1.295,00 per contributi unificati versati e a versarsi;
in via
subordinata: accertare e dichiarare l'illecito ed illegittimo contegno assunto dalla e dalla Pt_1
nella gestione del rapporto intrattenuto con il sig. per tutto quanto innanzi CP_3 CP_1
descritto; quindi, accertare e dichiarare la responsabilità della e della in solido Pt_1 CP_3
ovvero ciascuna per quanto ritenuto di ragione, per la indebita escussione delle polizze
fideiussorie di cui in atto e per il pregiudizio patrimoniale e non subito e subendo dal CP_1
condannare, per l'effetto, la e l' come in atti, in solido ovvero ciascuna per quanto Pt_1 CP_3
ritenuto di ragione, a manlevare il sig. da ogni onere a corrispondersi in favore della CP_1
in forza del decreto ingiuntivo n. 861/2017 e delle sentenze n. 1381/2019 (Tribunale Parte_2
Torino) e n. 972/2021 (CdA Torino) di cui in atti, per complessivi € 50.104,49 (oltre interessi
successivi sulla sorte capitale di € 32.373,61), oltre l'importo di € 1.295,00 per contributi unificati
2 versati e a versarsi per i giudizi di opposizione promossi;
ed oltre le spese e gli interessi successivi
sino al soddisfo;
in ogni caso: condannare altresì la e l' come in atti, in solido Pt_1 CP_3
ovvero ciascuna per quanto ritenuto di ragione, al risarcimento del danno in favore del sig.
per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per il contegno giudiziale e stragiudiziale CP_1
assunto e siccome descritto in narrativa, a quantificarsi secondo giustizia;
con vittoria di spese e
competenze di causa.”.
1.1. – In particolare, il ricorrente ha dedotto la responsabilità dei due predetti enti nella gestione di due domande di accesso alle misure di sostegno comunitarie, previste per il piano regionale di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi dei Reg. CE n. 479 e 555 del 2008,
per aver illegittimamente escusso le due garanzie fideiussorie, rilasciate dalla compagnia assicuratrice ”, nonostante la regolare e tempestiva esecuzione dei lavori di Parte_3
ristrutturazione connessi all'ottenimento degli aiuti comunitari.
2. – La è rimasta contumace nel processo di primo grado, mentre l' , Parte_1 CP_3
costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda del ricorrente, sostenendo la correttezza del proprio comportamento, essendo l'escussione delle garanzie fideiussorie giustificata dalla mancata prova della realizzazione delle opere nei termini previsti dalla legge.
3. – Con ordinanza ex art. 702-ter cpc n. 12969/2023, pronunciata il 2.11.2023, il giudice del
Tribunale di Foggia ha accertato la responsabilità solidale dei convenuti per l'illegittima escussione delle polizze fideiussorie prestate a garanzia delle obbligazioni assunte nei loro confronti da ed ha accolto la domanda subordinatamente proposta dal ricorrente, CP_1
dichiarando “gli enti convenuti, in solido tra loro, obbligati a tenere indenne il di quanto CP_1
da costui dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 861/2017 emesso dal Tribunale di Torino” e condannando le parti soccombenti, in solido fra loro, al pagamento dei due terzi delle spese di lite,
liquidate in € 190,00 per esborsi ed in € 3.300,00 per compenso professionale, oltre Rsf ed accessori di legge.
3 3.1. – Il giudice di prime cure ha desunto, dalle produzioni documentali nonché dalla prova testimoniale, la corretta e tempestiva realizzazione delle opere di ristrutturazione da parte del beneficiario, rilevando che l'omessa definizione formale della procedura, dipesa dalle “difficoltà
operative” sorte nell'inserimento dei dati di collaudo finale nel portale SIAN, è imputabile alla mancanza di coordinamento e di cooperazione tra i due enti, i quali, ancorché consapevoli dei problemi tecnici, hanno avanzato illegittime pretese restitutorie con conseguente escussione delle relative garanzie.
4. – Avverso l'ordinanza decisoria la ha proposto appello, chiedendone la Parte_1
riforma sulla scorta di due motivi di gravame.
5. – All'impugnazione ha resistito il quale ha dedotto la correttezza logico- CP_1
giuridica della motivazione del Tribunale di Foggia, declinando ogni responsabilità nella vicenda in quanto si è diligentemente adoperato nel corso della procedura per comunicare tempestivamente l'esecuzione dei lavori, il collaudo degli stessi e le variazioni societarie, chiedendo, altresì,
informazioni circa lo stato della pratica. Inoltre, ha ribadito la corresponsabilità della Pt_1
, che non può essere esclusa per il sol fatto che le garanzie sarebbero state escusse da
[...]
, tenuto conto che l'ente territoriale ha semplicemente lamentato il cattivo funzionamento CP_3
del sistema telematico di inserimento dei dati nel portale SIAN.
6. – Con ordinanza del 2.4.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività
dell'ordinanza impugnata.
7. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 6.5.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo la ha eccepito la violazione e falsa applicazione Parte_1
della normativa che regola i programmi di sostegno al settore vitivinicolo (Reg. CE nn. 555/2008,
479/2008, 1308/2013) in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la corresponsabilità del richiedente, sul quale incomberebbe pur sempre l'onere di controllare la
4 correttezza dei dati inseriti nel portale, nonché di verificare l'esito positivo della procedura, pur non avendo ricevuto una comunicazione formale di chiusura del procedimento. Secondo la prospettazione dell'appellante, non avrebbe dimostrato di aver compiutamente CP_1
adempiuto a tali obblighi, nonostante la qualifica di imprenditore gli consentisse di comprendere e,
di conseguenza, di attenersi scrupolosamente alla normativa comunitaria e nazionale di settore.
2. – Con il secondo motivo ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il GU ha riconosciuto la sua corresponsabilità, insieme ad , ad onta del comportamento diligente CP_3
tenuto dallo stesso , che, non soltanto avrebbe tempestivamente reso noto Controparte_4
all' le “difficoltà operative” riscontrate nell'inserimento dei dati nel portale SIAN, gestito CP_3
esclusivamente da , ma non ha neppure preso parte alla revoca del finanziamento, né CP_3
tantomeno escusso la polizza ed incassato le relative somme, attività unicamente riconducibili ad
. CP_3
3. – Il primo motivo non può trovare accoglimento in quanto esso mostra, al contempo,
profili di inammissibilità ed infondatezza. L'inammissibilità deriva dalla genericità della doglianza sotto un duplice aspetto. In primo luogo, l'appellante, pur deducendo la corresponsabilità di non ha censurato la corrispondente parte motiva della pronuncia nella quale il giudice di CP_1
prime cure, valutando le attività e gli adempimenti posti in essere dal richiedente, ha ritenuto conforme alla legge ed esente da responsabilità l'operato del richiedente (pag. 4 dell'ordinanza impugnata: “Le risultanze istruttorie richiamate dimostrano dunque univocamente che le opere
finanziate sono state in realtà compiutamente realizzate dal nei termini prescritti e CP_1
regolarmente collaudate dall'ufficio competente e che lo stesso ha comunicato CP_1
tempestivamente al servizio competente il mutamento di denominazione e forma giuridica
dell'azienda beneficiaria del finanziamento, provvedendo anche ad aggiornare il fascicolo
aziendale”). Invece, l'appellante ha riportato, a pagina 6 dell'atto di impugnazione, una parte della decisione inerente all'individuazione della causa della mancata formale definizione delle pratiche,
rinvenibile nelle suddette “difficoltà operative” (pag. 6 atto di appello: “La sentenza riporta nella
5 parte dispositiva che l'odierno ricorrente <<“ha realizzato il vigneto per la produzione di uva da
vino in conformità a quanto approvato dall'ufficio” competente ed “ha rispettato le procedure
tecnico – amministrative”, ma la definizione amministrativa della pratica non è stata possibile a
causa di una “difficoltà operativa” nell'inserimento telematico dei dati di collaudo finale nel
SIAN (cfr. nota del 3.3.2017 sopra richiamata;
cfr. anche mail del 28.11.2014 inviata dal servizio
competente della ad prima dell'escussione delle polizze fideiussorie, nella quale Pt_1 CP_3
l'ufficio competente, dando atto dell'“esito positivo dell'accertamento tecnico di campagna”,
segnalava problemi nella sola “definizione informatica” della pratica). I testi escussi hanno
confermato quanto già rilevabile dai documenti allegati”). Tale passaggio motivazionale non interseca alcun punto valutativo della pronunzia impugnata circa il comportamento del beneficiario, potendo al più rilevare con riguardo al secondo motivo di doglianza, volto ad addebitare l'esclusiva responsabilità in capo ad . In tal modo, il motivo di gravame in esame CP_3
si pone in violazione dell'art. 342 c.p.c., il quale impone all'impugnante di individuare lo specifico capo della decisione impugnato, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione. In secondo luogo, la non ha specificato la fonte legale degli obblighi che sarebbero posti a carico del Parte_1
richiedente, non censurando la parte motiva dell'ordinanza (pag. 4) in cui il giudice monocratico ha osservato che “Va inoltre considerato che, come confermato dal teste , al momento Tes_1
della presentazione delle domande di aiuto comunitario da parte del non vi era una CP_1
specifica regolamentazione della procedura di comunicazione e gestione dei dati delle aziende
richiedenti. Le circolari allegate da riguardano tutt'altro, mentre il Manuale prodotto, che CP_3
disciplina anche la procedura di subentro del nuovo titolare dell'azienda beneficiaria, è datato
febbraio 2010 e si riferisce ad un periodo (2009 – 2013) successivo alla presentazione di dette
domande”. Né, infine, l'appellante ha indicato specificatamente gli obblighi omessi e dai quali sarebbe derivata una responsabilità del privato, limitandosi genericamente a dolersi della mancata
6 verifica da parte del beneficiario del corretto inserimento dei dati e della positiva definizione della procedura amministrativa.
3.1. – In ogni caso, le suddette doglianze risultano anche infondate, posto che, al contrario di quanto sostenuto dall'impugnante, il primo giudice ha puntualmente esaminato la condotta di
[...]
ponendo in risalto numerosi adempimenti e attività compiute dal privato da cui ha inferito CP_1
l'insussistenza di omissioni colpevoli dello stesso e, dunque, della sua corresponsabilità nella mancata formale definizione della procedura. In particolare, come emerge anche nota del 3.3.2017
prodotta in atti dall'appellante, ha realizzato e concluso le opere di ristrutturazione CP_1
oggetto delle pratiche nei termini di legge, ha tempestivamente inoltrato la richiesta di collaudo finale in data 30.7.2010, poi effettuato con esito positivo, ed ha comunicato all'ufficio competente le informazioni relative al conferimento dei terreni ad (comunicazione del Parte_4
30.03.2012) ed a “BLU s.r.l.”. Peraltro, con riferimento alla modifica soggettiva del beneficiario,
l'appellato ha prodotto in giudizio (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte) sia i fascicoli aziendali aggiornati, che le schede di validazione relative alla società cui sono stati conferiti i fondi, dai quali si arguisce come tali dati fossero disponibili e consultabili dagli enti gestori delle pratiche sin dal 4.5.2010 e dal 26.1.2011 ovvero, a tutto voler concedere, dalla comunicazione del 30.3.2012.
Pertanto, alla luce di tali adempimenti, nessun diverso comportamento sarebbe stato esigibile da la cui condotta risulta esente da (cor)responsabilità, non avendo concorso sul piano CP_1
eziologico ad indurre in errore gli enti eroganti ovvero a determinare l'illegittima escussione delle garanzie. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere confermata con riferimento al motivo in esame.
4. – Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, atteso che, a differenza di quanto asserito dalla nel caso di specie non può ravvisarsi un'esclusiva responsabilità di Parte_1
. Al riguardo, non può essere condivisa l'argomentazione difensiva dell'appellante secondo CP_3
cui l'assenza di responsabilità dello stesso deriverebbe dalla circostanza che è stata soltanto l' ad esercitare illegittimamente il diritto di revoca del contributo, escutendo la garanzia ed CP_3
7 incassando le relative somme. Ciò deve sostenersi sulla scorta di due ordini di ragioni:
innanzitutto, la revoca del contributo e l'escussione delle garanzie rappresentano soltanto la conseguenza di una pluralità di condotte negligenti di entrambi gli enti pubblici, protrattesi per un lungo arco temporale, che hanno ingenerato nel privato l'affidamento circa la positiva conclusione della procedura. Sicché, ai fini dell'individuazione dei profili di responsabilità non risulta dirimente l'identificazione del soggetto che concretamente abbia revocato il sussidio ed azionato le garanzie fideiussorie, quanto piuttosto l'esistenza o meno sul piano causale dell'apporto di ciascuno di esso all'illegittima lesione economica arrecata al beneficiario tramite l'escussione delle polizze.
4.1. – Inoltre, se è vero che formalmente le garanzie sono state escusse da , la quale ha CP_3
anche incassato le relative somme di denaro, è altresì vero che tale rilievo non esclude automaticamente il concorso colposo dell'appellante: ciò in quanto l' , quale “organismo CP_3
pagatore nazionale” degli aiuti alle imprese agricole, costituisce l'unico ente legittimato ad erogare i relativi contributi ed, eventualmente, ad escutere le polizze fideiussorie;
tali garanzie, infatti,
rappresentando una “species” del “genus” delle “fideiussio indemnitatis”, sono ricondotte in dottrina nel novero dei contratti a favore di terzo, costitute tra il garante e il debitore-richiedente in favore del terzo-creditore che ha elargito le somme ed al quale viene attribuito il relativo diritto di credito. Nel caso di specie, come agevolmente desumibile dai contratti di polizze fideiussorie (doc.
3 e 4 fascicolo di parte appellata), queste ultime sono state stipulate dal richiedente con
[...]
in favore della sola , esulando, quindi, dal rapporto negoziale la Parte_3 CP_3 Pt_1
in quanto preposta esclusivamente allo svolgimento della sola fase istruttoria. Dunque, la
[...]
circostanza secondo cui l'appellante non ha attivato le polizze fideiussorie stipulate da
[...]
non è idonea ad escludere, da sé sola considerata, la (cor)responsabilità della CP_1 Pt_1
, posto che l'unico soggetto formalmente legittimato ad esercitare il diritto di credito era in
[...]
ogni caso l' . CP_3
8 4.2. – Ciò posto, non risulta meritevole di accoglimento neppure l'argomentazione difensiva della volta a valorizzare il proprio comportamento diligente che giustificherebbe il Parte_1
riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di . Invero, dall'esame della documentazione in CP_3
atti, non contestata dall'Amministrazione appellante, sono evincibili numerose condotte,
commissive ed omissive, connotate da negligenza ed imperizia nella gestione delle pratiche,
imputabili anche alla che ha contribuito ad ingenerare una situazione di Parte_1
confusione e incertezza. Infatti, quanto al profilo omissivo della condotta, l'appellante, pur rappresentando ad i problemi tecnici di definizione informatica delle domande (con la mail CP_3
del 28.11.2014), avrebbe potuto tempestivamente sospendere le successive richieste restitutorie della stessa , nella consapevolezza della loro illegittimità, comunicando ad essa l'effettiva CP_3
realizzazione delle opere di ristrutturazione e la conclusione positiva della procedura di collaudo,
essendo stata coinvolta in tutti i rapporti cartolari intercorsi tra l'ente erogatore e il beneficiario,
come si ricava dalle missive e dalle note depositate in atti ed inviate “per conoscenza” alla
[...]
. In quest'ottica, non è risolutiva la circostanza per cui il portale Controparte_5
SIAN fosse gestito esclusivamente da , giacché la in qualità di titolare CP_3 Parte_1
dell'istruttoria, avrebbe potuto rendere edotto con altri strumenti l'ente erogatore circa la correttezza dell'operato del beneficiario.
4.3. – Inoltre, la corresponsabilità della è delineabile anche ove si esamini la Parte_1
condotta commissiva dell'ente territoriale, che ha indotto, se pure in parte, l' ad attivare le CP_3
polizze fideiussorie. Invero, nonostante la sostanziale conclusione della procedura e l'esito positivo del collaudo (tempestivamente richiesto da in data 30.07.2010), l'appellante ha CP_1
intimato al beneficiario la restituzione di parte dei contributi (€ 4.081,61) con la nota del
16.4.2015, dunque a distanza di diversi anni dalla definizione delle procedure, con l'avvertimento che, in caso di mancata restituzione, l'organismo pagatore avrebbe proceduto all'escussione della garanzia, come in seguito effettivamente verificatosi (nota di del 3.05.2016). Pertanto, il CP_3
contegno negligente e contraddittorio della ha contribuito sul piano causale a Parte_1
9 creare una situazione di incertezza che sottende la mancanza di coordinamento e di cooperazione tra i due enti, idonea a giustificare la conferma della pronunzia del Tribunale di Foggia in punto di accertamento della responsabilità solidale dei medesimi soggetti pubblici.
5. – Deve, infine, essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato poiché generica e non specificatamente motivata in ordine alla mala fede o colpa grave imputabile all'ente territoriale nella proposizione e coltivazione dell'atto di impugnazione.
6. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio codificato dall'art. 91
cpc, la cui applicazione può ritenersi insensibile all'esito negativo della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, stante la soccombenza “sostanziale” dell'appellante in relazione al pregnante profilo del merito della causa, rispetto al quale assume portata indubbiamente “minusvalente” il trascurabile rigetto della domanda di carattere accessorio ex art. 96 cpc. I compensi professionali sono liquidati in base allo scaglione in cui è ricompreso il valore della controversia, facendo applicazione dei parametri forensi minimi in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate dalle parti.
7. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
Presidente p.t., avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia n. 12969/2023 del 2.11.2023, con atto di citazione notificato il 5.12.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva
come per legge;
10 4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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