TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9959 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 2, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Ventura che lo rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via A. De Gasperi n. 102 presso lo studio dell'avv. Carlo Troianello che lo rappresenta e difende per procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.3.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto la notifica da parte dell' in data 17.2.2025 dell'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 097 2024 9081595073000 per l'importo di complessivi euro 32.292,51 relativo a 10 avvisi di addebito (n. 39720160010687267000 e n. 09720160027417260000, n. 39720170013822461000, n. 3972018000702737000, n. 39720190010623934000, n. 39720190028464162.000, n. 39720210004500048000, n. 39720220010476800000, n. 39720220017669437000, n. 39720220024112115000) per omesso pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive dal 2015 al 2022. Lamentava l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento;
l'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento;
la mancanza di notifica dell'avviso di bonario che ai sensi dell'art. 6
1 comma 5 L. 212/2000 determina la nullità del procedimento;
la prescrizione del diritto. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' Controparte_2 eccependo preliminarmente che all'odierno ricorrente, in relazione agli avvisi di addebito oggetto di causa, erano state notificate plurime intimazioni di pagamento che avevano interrotto il corso della prescrizione rendendo infondata l'eccezione ex adverso sollevata (segnatamente l'intimazione del 29.6.22 n. 09720229015619905000, del 1.3.23 n. 09720229044483865000, del 28.3.2023 n. 09720239012200417000, del 4.9.2023 n. 09720239074215140000. Deduceva poi il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente, che ha convenuto in giudizio il solo concessionario, lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento e quindi, in funzione recuperatoria del rimedio, contesta la prescrizione dei crediti contributivi. La Suprema Corte, con orientamento pienamente condivisibile che qui si richiama, con la sentenza resa a sezioni unite l'8.3.2022 n. 7514 ha affermato il principio di diritto per cui ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 − che non è stato neppure implicitamente superato dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112
− nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Ne consegue che laddove, come nella specie, il ricorso sia stato proposto soltanto nei confronti del concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 cod. proc. civ. il ricorso va respinto per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, che ha solo il ruolo di soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento. Con il secondo e terzo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere vizi che attengono alla regolarità dell'intimazione di pagamento: poiché si tratta di censure che rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., esse avrebbero dovuto essere proposte entro il termine perentorio, previsto a pena di decadenza e rilevabile anche d'ufficio, di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, termine nella specie infruttuosamente spirato. Sicchè rispetto a tali censure l'opposizione è inammissibile. Per mero spirito di completezza e fermo il superiore assorbente rilievo, giova rimarcare che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in modo del tutto regolare e che è altresì nel merito infondata la dedotta violazione dell'art. 6 L. 212/2000 non applicabile al caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
2 - dichiara il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
3
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9959 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 11.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 2, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Ventura che lo rappresenta e difende per delega in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere, via A. De Gasperi n. 102 presso lo studio dell'avv. Carlo Troianello che lo rappresenta e difende per procura in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.3.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto la notifica da parte dell' in data 17.2.2025 dell'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 097 2024 9081595073000 per l'importo di complessivi euro 32.292,51 relativo a 10 avvisi di addebito (n. 39720160010687267000 e n. 09720160027417260000, n. 39720170013822461000, n. 3972018000702737000, n. 39720190010623934000, n. 39720190028464162.000, n. 39720210004500048000, n. 39720220010476800000, n. 39720220017669437000, n. 39720220024112115000) per omesso pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive dal 2015 al 2022. Lamentava l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento;
l'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento;
la mancanza di notifica dell'avviso di bonario che ai sensi dell'art. 6
1 comma 5 L. 212/2000 determina la nullità del procedimento;
la prescrizione del diritto. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' Controparte_2 eccependo preliminarmente che all'odierno ricorrente, in relazione agli avvisi di addebito oggetto di causa, erano state notificate plurime intimazioni di pagamento che avevano interrotto il corso della prescrizione rendendo infondata l'eccezione ex adverso sollevata (segnatamente l'intimazione del 29.6.22 n. 09720229015619905000, del 1.3.23 n. 09720229044483865000, del 28.3.2023 n. 09720239012200417000, del 4.9.2023 n. 09720239074215140000. Deduceva poi il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Istruita solo documentalmente la causa era decisa all'esito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo rituale deposito delle note di parte.
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente, che ha convenuto in giudizio il solo concessionario, lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento e quindi, in funzione recuperatoria del rimedio, contesta la prescrizione dei crediti contributivi. La Suprema Corte, con orientamento pienamente condivisibile che qui si richiama, con la sentenza resa a sezioni unite l'8.3.2022 n. 7514 ha affermato il principio di diritto per cui ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 − che non è stato neppure implicitamente superato dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112
− nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Ne consegue che laddove, come nella specie, il ricorso sia stato proposto soltanto nei confronti del concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 cod. proc. civ. il ricorso va respinto per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, che ha solo il ruolo di soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento. Con il secondo e terzo motivo di impugnazione il ricorrente fa valere vizi che attengono alla regolarità dell'intimazione di pagamento: poiché si tratta di censure che rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., esse avrebbero dovuto essere proposte entro il termine perentorio, previsto a pena di decadenza e rilevabile anche d'ufficio, di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, termine nella specie infruttuosamente spirato. Sicchè rispetto a tali censure l'opposizione è inammissibile. Per mero spirito di completezza e fermo il superiore assorbente rilievo, giova rimarcare che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in modo del tutto regolare e che è altresì nel merito infondata la dedotta violazione dell'art. 6 L. 212/2000 non applicabile al caso di specie. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
2 - dichiara il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 11.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
3