Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 15 febbraio 2023
Accoglimento
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/02/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01191/2025REG.PROV.COLL.
N. 06270/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6270 del 2023, proposto da
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
CR DR in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 225/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’azienda agricola appellata ha impugnato la cartella di pagamento n. 124 2021 00273373 37 000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 184.255,01 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1995/96, 1996/97, 1997/08, 1998/99, 1999/00, 2001/02.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha annullato l’atto impugnato nella sua interezza, assumendo l’unicità e inscindibilità del ruolo e rilevando che “È dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con sentenza 9 agosto 2022, n. 7044 e sentenza 7 luglio 2022, n. 5685, emesse nei confronti di parte ricorrente e di AG, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi 1997/98, 1998/99, 1999/00 effettuati a carico di parte ricorrente”.
3 – AG ha proposto appello avverso tale pronuncia deducendo che la cartella impugnata risulta legittima, con riferimento alle imputazioni di prelievo di cui alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97 e 2001/02, in quanto i relativi atti di accertamento del credito non sono mai stati annullati.
Per l’appellante, non vi era alcun motivo tale da giustificare l’annullamento integrale della cartella di pagamento, dovendosi piuttosto limitare tale pronuncia alla sola parte relativa alle annualità già oggetto di sentenza definitiva di Codesto Consiglio di Stato favorevole al contribuente e far salva, per il resto, la cartella.
4 – L’appello va accolto.
L’annullamento degli atti di accertamento del debito non ha riguardato tutte le annualità di cui alla cartella impugnata.
Ciò precisato, la giurisprudenza (Cons. St. n. 3790 del 2024) ha già avuto modo di precisare che: “ quando un atto di riscossione (quale una cartella o intimazione di pagamento) si riferisce a crediti derivanti da titoli diversi e autonomi, iscritti contestualmente nell'ambito di un medesimo ruolo, il venir meno, nelle more del giudizio, di uno dei suddetti titoli e, quindi, sia pure parzialmente, di alcuni dei crediti azionati, comporta l'annullamento parziale degli atti impugnati, dovendo l'amministrazione emettere eventualmente nuovi atti di riscossione limitatamente alla parte di credito portata dai titoli non annullati giudizialmente. Il giudice amministrativo, infatti, può procedere all'annullamento parziale degli atti sottoposti al suo scrutinio, anche alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio sul rapporto e non più soltanto sull'atto” .
Anche in riferimento al contenzioso tributario al quale può essere assimilato il presente giudizio, si è affermato che “ Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario ” (cfr. Corte Cass. civ. n. 39660 del 2021).
5 – Per le ragioni esposte, l’appello va accolto, dovendosi riformare la sentenza impugnata e respingere parzialmente il ricorso di primo grado, con annullamento parziale della cartella impugnata limitatamente alle annualità 1997/98, 1998/99, 1999/00.
Ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla solo parzialmente l’atto impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO