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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/09/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA
N. 145 anno
2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A sentenza n. del
- S E Z I O N E L A V O R O - Tribunale di Terni –
giudice del lavoro- docenti -incarichi a composta dai magistrati: tempo
determinato- Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente indennità sostitutiva ferie Dr. ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'esito della camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 pubblicando il dispositivo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 57 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Perugia (cod. fisc. – fax 075/5736656 – PEC P.IVA_2
, presso la quale è ivi domiciliato in Via degli Email_1
Offici n. 14;
- a p p e l l a n t e - c o n t r o
), res. in Terni, domiciliata presso Parte_1 C.F._1 il domicilio digitale eletto dall'Avv. Alessio Ariotto (c.f.: , C.F._2
PEC: che la rappresenta e difende in Email_2 forza di procura speciale redatta su documento separato che il nominato difensore ha allegato, in copia digitale attestata come conforme all'originale cartaceo, alla busta di deposito telematico della memoria di costituzione in appello
-a p p e l l a t a OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 147 /2024 del Tribunale di Terni - giudice del lavoro pubblicata il 22 marzo 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI C o r t e d ' A p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o - s e n t e n z a n . 1 4 5
a n n o 2 0 2 4 P a g . 1 | 9 COME AI RISPETTIVI ATTI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) La prof. dipendente del Parte_1 Controparte_1
con mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado dall'a.s.
[...]
2018/2019, si rivolse al giudice del lavoro di Terni, ove stava prestano servizio, deducendo che nel corso degli anni aveva sottoscritto contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.194/1999 per complessivi 509 giorni con un orario di cattedra fra le ventiquattro e le due ore settimanali e che in tali periodi non aveva percepito in busta paga la voce retributiva denominati “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), di cui reclamò il pagamento.
Lamentò, poi, che negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 aveva stipulato contratti annuali con scadenza al 30.06 e non aveva mai ricevuto l'indennità per ferie non fruite secondo quanto stabilito dal CCNL e dall'art. 1, commi 54-56, L. n. 228/ 2012 né aveva fruito del riposo con riferimento alle festività soppresse, così come stabilito all'art. 14 CCNL 2008.
Rappresentò quindi di essere rimasta creditrice della complessiva somma di €. 1934,40 analiticamente ricostruendo, per ciascun incarico di supplenza, le giornate di ferie maturate e quelle godute, sostanzialmente coincidenti con i periodi di sospensione delle lezioni intervenute durante l'anno prima del termine delle lezioni.
2)Il resistette ad entrambe le pretese agite. CP_1
In particolare, con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie asseritamente non fruite, negò in radice l'avverso petitum, poiché i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale ricompresi nel termine di durata del contratto di lavoro della ricorrente superavano i giorni di ferie maturati e pertanto, in forza del disposto di cui all'art. 1, co. 54-56, L. 228/2012 (avente efficacia a decorrere dal 1° settembre 2013), doveva presumersi che la docente avesse goduto di tutti i giorni di riposo a sua disposizione fino al termine del suo contratto.
3)In sede di memoria autorizzata la ricorrente riformulò l'importo dell'indennità sostitutiva sulla base delle controdeduzioni dell'Amministrazione e, dedotti i giorni di ferie fruiti a domanda e documentati dal convenuto e tenuto CP_1 conto che le festività maturate devono effettivamente essere riparametrate alla durata del contratto, ridusse la domanda ad €. 818, 09.
4) Con sentenza n. 147/2024 pubblicata in data 22 marzo 2024 il Tribunale di Terni-Giudice del Lavoro accolse entrambe le domande della docente.
C o r t e d ' A p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o - s e n t e n z a n . 1 4 5
a n n o 2 0 2 4 P a g . 2 | 9 5) Con ricorso in appello depositato in data 12.04.2024 il ha CP_1 impugnato la sentenza nel solo capo relativo al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie. Al riguardo lamenta, con un primo motivo, la violazione dei principi della domanda, di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, per avere il Giudice del Lavoro di Terni considerato fatti che il ricorrente non aveva allegato il tema della mancata informativa da parte del datore di lavoro sulle ferie disponibili al lavoratore assunto a termine.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante denuncia violazione di legge (art. 36 Cost., art. 31, par. 2, C.E.D.U., art. 7 Direttiva 04.11.03 n. 2003/88/CE, art. 2109 c.c., art. 19 CCNL 29.11.07, art. 5, co. 8 d.l. 95/12, art. 1, co. 54-56 l. n. 228/12), violazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), e motivazione contraddittoria in ordine al supposto diritto del lavoratore all'indennità per ferie non godute e all'espletamento del servizio nel periodo in cui il lavoratore avrebbe subìto, per fatto colposo del datore di lavoro, l'impossibilità di godere delle ferie maturate: sostiene, infatti, l'appellante come fosse certo e incontestato che per tutti i giorni di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario regionale il docente precario non avesse lavorato, dunque avesse fruito del riposo e che in base all'inequivocabile dettato normativo e al calendario scolastico regionale il docente precario fosse e comunque dovesse essere ritenuto perfettamente consapevole degli spazi temporali da utilizzare per il godimento delle ferie maturate annualmente.
6)Si è costituita nel grado l'appellata con memoria in data 6.09.2024 Pt_1 chiedendo il rigetto dell'appello, siccome a suo dire infondato.
7)In udienza i difensori delle parti hanno richiamato i propri scritti di costituzione in giudizio. All'esito della conseguente camera di consiglio il collegio ha definito il grado di giudizio pubblicando- nell'assenza delle parti alla sua lettura- il dispositivo che ora viene riprodotto in calce alla motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto dell'odierno contendere riguarda, nei limiti dell'appello, il contestato diritto dell'appellata docente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per ciascuno degli incarichi a tempo determinato susseguitisi nel tempo sino alla sua immissione in ruolo. Il capo della sentenza del Tribunale relativa al riconoscimento della maggiorazione retributiva maturata a titolo di “ retribuzione professionale docenti” , non impugnata, deve ritenersi ormai avere conseguito l' autorità di giudicato.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 3 | 9 2. Come anticipato in parte narrativa, con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per essere il Tribunale incorso nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi oltre i limiti della domanda avanzata dal ricorrente, il quale, a fondamento della sua pretesa, non aveva allegato tempestivamente il mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di informativa sulle conseguenze della mancata fruizione delle ferie. Il motivo è infondato. Il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Nel caso di specie, invero, il bene della vita richiesto (pagamento dell'indennità di ferie non godute) coincide perfettamente con quello attribuito dal Tribunale che ha affermato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità, condannando il a corrisponderle quanto dovuto a tale titolo. CP_1
La docente nel ricorso aveva puntualmente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata ovvero di non aver fruito per intero di tutti i giorni di ferie maturati in base all' ampiezza temporale dell'incarico e di non aver ricevuto nemmeno la relativa indennità, producendo i contratti degli incarichi a termine ed i prospetti indicanti le ferie non fruite da indennizzare. Il , costituendosi in giudizio, si era limitato a dedurre che i giorni di ferie CP_1 che la ricorrente aveva maturato sulla base dell'orario contrattualmente previsto erano, per ciascun incarico, inferiori alla durata dei periodi di sospensione delle attività didattiche – intercorsi durante ciascun contratto - nei quali il docente avrebbe potuto usufruire delle ferie, sostenendo che, sulla base delle disposizioni normative ratione temporis applicabili, in tali periodi l'insegnante avrebbe dovuto considerarsi in ferie non avendo reso alcuna prestazione lavorativa, con la conseguenza che non poteva vantare alcun diritto all'indennità richiesta per il solo fatto di non aver presentato formale istanza di ferie. Il Tribunale quindi procedette a ricostruire la specifica disciplina normativa regolante le ferie dei docenti, pacificamente richiamata da entrambe le parti, e preliminarmente nè verificò la compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e con i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione riguardo al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva. Il giudice eurounitario infatti ebbe modo di affermare che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non ostava, in linea di principio, ad una normativa
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 4 | 9 nazionale che comprendesse finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché il lavoratore avesse effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto a fruire delle ferie spettanti. Il datore di lavoro doveva, per contro, assicurarsi che il lavoratore fosse in condizione di esercitare tale diritto, assicurandosi che fosse, cioè, effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si fosse verificata nel corso di un simile periodo. Pertanto, spettava al datore di lavoro dimostrare di aver assolto il rigoroso obbligo di aver messo il lavoratore nelle condizioni di poter effettivamente godere delle ferie. In applicazione dei principi richiamati, implicanti che l'onere allegatorio e probatorio ricada sul datore, il Tribunale allora ritenne di accogliere la domanda proposta dalla docente, correttamente valorizzando la circostanza che il
, nel costituirsi in giudizio, non avesse prim'ancora che provato, CP_1 nemmeno allegato, quale fatto impeditivo del diritto vantato dal ricorrente, la circostanza di aver compiutamente informato il lavoratore delle ferie che aveva diritto a fruire entro la scadenza del termine di durata del rapporto e delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata fruizione prima della scadenza del termine. Il Tribunale, dunque, non modificò né la causa petendi- costituita dal diritto a percepire l'indennità sostituiva delle ferie non godute- né il fatto posto a fondamento della pretesa- costituito dalla mancata fruizione effettiva dell'intero periodo feriale maturato- implicitamente valorizzando, ritenendola dirimente, la lacuna allegatoria e probatoria in cui era incorso il . CP_1
3. Il secondo motivo si rivela anch'esso infondato. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con le sentenze n. 39/2023 ( Pres. Dr. Baldi- est. Dr.ssa Angeleri) e n. 95/2023 ( pres. Baldi- est. Dr.ssa Liscio). A tali pronunciamenti intende questo collegio dare continuità, in ragione della conferma indiretta che il proprio orientamento ha ricevuto nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione ( di cui infra). È incontroverso che la prof. sia stata destinataria, in ciascuno degli Pt_1 anni scolastici in contestazione, di incarichi di docenza a tempo determinato sino al termine dell'attività didattica, cioè con termine finale fissato al 30 giugno. 3.1. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma otto, del DL 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 5 | 9 che ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». Nello stesso anno 2012 il legislatore è però nuovamente intervenuto— con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228— dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato— fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma otto, del DL nr. 95/2012, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 3.2. Il con l'impugnazione sostiene, proprio in ragione della speciale CP_1 normativa dettata dal Legislatore, che i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia non possano trovare applicazione per il personale docente. Ritiene, infatti, che per tale categoria di lavoratori vi sia una presunzione normativamente stabilita di fruizione delle ferie nei diversi periodi di sospensione dell'attività didattiche per come indicati dai calendari scolastici regionali.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 6 | 9 Secondo il la docente aveva maturato giorni di ferie inferiori a quelli CP_1 fruibili durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in essi ricompresi i giorni successivi al termine delle lezioni, cosicché non vi era alcun residuo che potesse essere “monetizzato”. L'amministrazione, cioè, sostiene essere computabili, tra i giorni di sospensione, anche quelli intercorrenti fra la data di cessazione delle lezioni e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno. Di conseguenza, anche quell'intervallo equivarrebbe a ferie fruite, o di cui, in ogni caso, il docente avrebbe potuto fruire, con la conseguente esclusione del diritto all'indennità sostitutiva. 3.3. L'interpretazione proposta dall'amministrazione appellante, per la quale, in sostanza, l'obbligo informativo gravante sul datore di lavoro, nel caso del personale scolastico, sarebbe già assolto dalle disposizioni normative che già individuano i periodi in cui è possibile fruire delle ferie, non può essere condivisa, apparendo contraria ai principi di recente ribaditi dalla Corte di legittimità proprio in casi del tutto sovrapponibili a quello di specie. 3.4. Sulla specifica questione la Corte si è, infatti, anche più recentemente pronunciata, facendo seguito alla ricostruzione fornita nella sentenza n. 14268/2022, sia con l'ordinanza n. 13440/2024, sia con la successiva n. 16715 del 2024 ove si ribadisce con chiarezza che “ il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 7 | 9 Il Supremo Collegio ha concluso quindi espressamente : “In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. 3.5. Del resto, vale la pena evidenziare che il comma 54 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, contrariamente a quanto sostenuto dal , non CP_1 contiene una specifica individuazione dei periodi di sospensione dell'attività didattica, rimandando a tal fine ai calendari scolastici regionali i quali riportano soltanto la data di inizio delle lezioni e quella di fine delle lezioni, oltre all'elencazione delle giornate, intermedie tra i due detti termini, di sospensione delle lezioni, queste variabili anno per anno. Tuttavia, una volta terminate le lezioni frontali, l'attività didattica continua e prosegue sino alla fine del mese di giugno, dovendo gli insegnanti attendere alle varie attività valutative e, ove previsti, agli esami di fine anno, certamente da escludersi dal novero delle giornate di ferie fruibili. Nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e il termine delle attività didattiche (30 giugno), non compreso nei calendari regionali, ben potrebbe allora il docente considerarsi a disposizione dell'istituto scolastico, così che non può essere considerato automaticamente in ferie. A maggiore ragione pertanto l'Amministrazione scolastica è chiamata a sollecitare l'attenzione del docente, prima della scadenza del termine finale del suo incarico, sulla fruibilità delle ferie residue con espresso avviso che, in mancanza, anche il diritto alla relativa indennità per mancato godimento sarebbe perso.
4. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
5.Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere CP_1 condannato a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 nel rispetto dei minimi in considerazione della serialità della controversia.
6.Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 8 | 9 Definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_1
147/2024 del giudice del lavoro di Terni che, per l'effetto, conferma. Dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato per il grado di giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La Consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 9 | 9
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2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO: appello In nome del popolo italiano avverso la L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A sentenza n. del
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giudice del lavoro- docenti -incarichi a composta dai magistrati: tempo
determinato- Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente indennità sostitutiva ferie Dr. ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All'esito della camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 pubblicando il dispositivo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 57 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
(CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Perugia (cod. fisc. – fax 075/5736656 – PEC P.IVA_2
, presso la quale è ivi domiciliato in Via degli Email_1
Offici n. 14;
- a p p e l l a n t e - c o n t r o
), res. in Terni, domiciliata presso Parte_1 C.F._1 il domicilio digitale eletto dall'Avv. Alessio Ariotto (c.f.: , C.F._2
PEC: che la rappresenta e difende in Email_2 forza di procura speciale redatta su documento separato che il nominato difensore ha allegato, in copia digitale attestata come conforme all'originale cartaceo, alla busta di deposito telematico della memoria di costituzione in appello
-a p p e l l a t a OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 147 /2024 del Tribunale di Terni - giudice del lavoro pubblicata il 22 marzo 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI C o r t e d ' A p p e l l o d i P e r u g i a - s e z i o n e l a v o r o - s e n t e n z a n . 1 4 5
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1) La prof. dipendente del Parte_1 Controparte_1
con mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado dall'a.s.
[...]
2018/2019, si rivolse al giudice del lavoro di Terni, ove stava prestano servizio, deducendo che nel corso degli anni aveva sottoscritto contratti relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.194/1999 per complessivi 509 giorni con un orario di cattedra fra le ventiquattro e le due ore settimanali e che in tali periodi non aveva percepito in busta paga la voce retributiva denominati “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD), di cui reclamò il pagamento.
Lamentò, poi, che negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 aveva stipulato contratti annuali con scadenza al 30.06 e non aveva mai ricevuto l'indennità per ferie non fruite secondo quanto stabilito dal CCNL e dall'art. 1, commi 54-56, L. n. 228/ 2012 né aveva fruito del riposo con riferimento alle festività soppresse, così come stabilito all'art. 14 CCNL 2008.
Rappresentò quindi di essere rimasta creditrice della complessiva somma di €. 1934,40 analiticamente ricostruendo, per ciascun incarico di supplenza, le giornate di ferie maturate e quelle godute, sostanzialmente coincidenti con i periodi di sospensione delle lezioni intervenute durante l'anno prima del termine delle lezioni.
2)Il resistette ad entrambe le pretese agite. CP_1
In particolare, con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie asseritamente non fruite, negò in radice l'avverso petitum, poiché i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale ricompresi nel termine di durata del contratto di lavoro della ricorrente superavano i giorni di ferie maturati e pertanto, in forza del disposto di cui all'art. 1, co. 54-56, L. 228/2012 (avente efficacia a decorrere dal 1° settembre 2013), doveva presumersi che la docente avesse goduto di tutti i giorni di riposo a sua disposizione fino al termine del suo contratto.
3)In sede di memoria autorizzata la ricorrente riformulò l'importo dell'indennità sostitutiva sulla base delle controdeduzioni dell'Amministrazione e, dedotti i giorni di ferie fruiti a domanda e documentati dal convenuto e tenuto CP_1 conto che le festività maturate devono effettivamente essere riparametrate alla durata del contratto, ridusse la domanda ad €. 818, 09.
4) Con sentenza n. 147/2024 pubblicata in data 22 marzo 2024 il Tribunale di Terni-Giudice del Lavoro accolse entrambe le domande della docente.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 2 | 9 5) Con ricorso in appello depositato in data 12.04.2024 il ha CP_1 impugnato la sentenza nel solo capo relativo al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie. Al riguardo lamenta, con un primo motivo, la violazione dei principi della domanda, di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, per avere il Giudice del Lavoro di Terni considerato fatti che il ricorrente non aveva allegato il tema della mancata informativa da parte del datore di lavoro sulle ferie disponibili al lavoratore assunto a termine.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante denuncia violazione di legge (art. 36 Cost., art. 31, par. 2, C.E.D.U., art. 7 Direttiva 04.11.03 n. 2003/88/CE, art. 2109 c.c., art. 19 CCNL 29.11.07, art. 5, co. 8 d.l. 95/12, art. 1, co. 54-56 l. n. 228/12), violazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), e motivazione contraddittoria in ordine al supposto diritto del lavoratore all'indennità per ferie non godute e all'espletamento del servizio nel periodo in cui il lavoratore avrebbe subìto, per fatto colposo del datore di lavoro, l'impossibilità di godere delle ferie maturate: sostiene, infatti, l'appellante come fosse certo e incontestato che per tutti i giorni di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario regionale il docente precario non avesse lavorato, dunque avesse fruito del riposo e che in base all'inequivocabile dettato normativo e al calendario scolastico regionale il docente precario fosse e comunque dovesse essere ritenuto perfettamente consapevole degli spazi temporali da utilizzare per il godimento delle ferie maturate annualmente.
6)Si è costituita nel grado l'appellata con memoria in data 6.09.2024 Pt_1 chiedendo il rigetto dell'appello, siccome a suo dire infondato.
7)In udienza i difensori delle parti hanno richiamato i propri scritti di costituzione in giudizio. All'esito della conseguente camera di consiglio il collegio ha definito il grado di giudizio pubblicando- nell'assenza delle parti alla sua lettura- il dispositivo che ora viene riprodotto in calce alla motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto dell'odierno contendere riguarda, nei limiti dell'appello, il contestato diritto dell'appellata docente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per ciascuno degli incarichi a tempo determinato susseguitisi nel tempo sino alla sua immissione in ruolo. Il capo della sentenza del Tribunale relativa al riconoscimento della maggiorazione retributiva maturata a titolo di “ retribuzione professionale docenti” , non impugnata, deve ritenersi ormai avere conseguito l' autorità di giudicato.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 3 | 9 2. Come anticipato in parte narrativa, con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per essere il Tribunale incorso nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi oltre i limiti della domanda avanzata dal ricorrente, il quale, a fondamento della sua pretesa, non aveva allegato tempestivamente il mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di informativa sulle conseguenze della mancata fruizione delle ferie. Il motivo è infondato. Il vizio di ultrapetizione si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Nel caso di specie, invero, il bene della vita richiesto (pagamento dell'indennità di ferie non godute) coincide perfettamente con quello attribuito dal Tribunale che ha affermato il diritto della ricorrente a percepire l'indennità, condannando il a corrisponderle quanto dovuto a tale titolo. CP_1
La docente nel ricorso aveva puntualmente allegato i fatti costitutivi della pretesa azionata ovvero di non aver fruito per intero di tutti i giorni di ferie maturati in base all' ampiezza temporale dell'incarico e di non aver ricevuto nemmeno la relativa indennità, producendo i contratti degli incarichi a termine ed i prospetti indicanti le ferie non fruite da indennizzare. Il , costituendosi in giudizio, si era limitato a dedurre che i giorni di ferie CP_1 che la ricorrente aveva maturato sulla base dell'orario contrattualmente previsto erano, per ciascun incarico, inferiori alla durata dei periodi di sospensione delle attività didattiche – intercorsi durante ciascun contratto - nei quali il docente avrebbe potuto usufruire delle ferie, sostenendo che, sulla base delle disposizioni normative ratione temporis applicabili, in tali periodi l'insegnante avrebbe dovuto considerarsi in ferie non avendo reso alcuna prestazione lavorativa, con la conseguenza che non poteva vantare alcun diritto all'indennità richiesta per il solo fatto di non aver presentato formale istanza di ferie. Il Tribunale quindi procedette a ricostruire la specifica disciplina normativa regolante le ferie dei docenti, pacificamente richiamata da entrambe le parti, e preliminarmente nè verificò la compatibilità con il diritto dell'Unione, in particolare con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e con i principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione riguardo al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva. Il giudice eurounitario infatti ebbe modo di affermare che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non ostava, in linea di principio, ad una normativa
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 4 | 9 nazionale che comprendesse finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché il lavoratore avesse effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto a fruire delle ferie spettanti. Il datore di lavoro doveva, per contro, assicurarsi che il lavoratore fosse in condizione di esercitare tale diritto, assicurandosi che fosse, cioè, effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si fosse verificata nel corso di un simile periodo. Pertanto, spettava al datore di lavoro dimostrare di aver assolto il rigoroso obbligo di aver messo il lavoratore nelle condizioni di poter effettivamente godere delle ferie. In applicazione dei principi richiamati, implicanti che l'onere allegatorio e probatorio ricada sul datore, il Tribunale allora ritenne di accogliere la domanda proposta dalla docente, correttamente valorizzando la circostanza che il
, nel costituirsi in giudizio, non avesse prim'ancora che provato, CP_1 nemmeno allegato, quale fatto impeditivo del diritto vantato dal ricorrente, la circostanza di aver compiutamente informato il lavoratore delle ferie che aveva diritto a fruire entro la scadenza del termine di durata del rapporto e delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata fruizione prima della scadenza del termine. Il Tribunale, dunque, non modificò né la causa petendi- costituita dal diritto a percepire l'indennità sostituiva delle ferie non godute- né il fatto posto a fondamento della pretesa- costituito dalla mancata fruizione effettiva dell'intero periodo feriale maturato- implicitamente valorizzando, ritenendola dirimente, la lacuna allegatoria e probatoria in cui era incorso il . CP_1
3. Il secondo motivo si rivela anch'esso infondato. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con le sentenze n. 39/2023 ( Pres. Dr. Baldi- est. Dr.ssa Angeleri) e n. 95/2023 ( pres. Baldi- est. Dr.ssa Liscio). A tali pronunciamenti intende questo collegio dare continuità, in ragione della conferma indiretta che il proprio orientamento ha ricevuto nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione ( di cui infra). È incontroverso che la prof. sia stata destinataria, in ciascuno degli Pt_1 anni scolastici in contestazione, di incarichi di docenza a tempo determinato sino al termine dell'attività didattica, cioè con termine finale fissato al 30 giugno. 3.1. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 dapprima con l'articolo 5, comma otto, del DL 6 luglio 2012 n. 95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 5 | 9 che ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». Nello stesso anno 2012 il legislatore è però nuovamente intervenuto— con l'articolo 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228— dettando una disciplina speciale delle ferie proprio per il personale della scuola. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, il personale docente— senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato— fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma otto, del DL nr. 95/2012, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Infine, il comma 56 dello stesso articolo 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 3.2. Il con l'impugnazione sostiene, proprio in ragione della speciale CP_1 normativa dettata dal Legislatore, che i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia non possano trovare applicazione per il personale docente. Ritiene, infatti, che per tale categoria di lavoratori vi sia una presunzione normativamente stabilita di fruizione delle ferie nei diversi periodi di sospensione dell'attività didattiche per come indicati dai calendari scolastici regionali.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 6 | 9 Secondo il la docente aveva maturato giorni di ferie inferiori a quelli CP_1 fruibili durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in essi ricompresi i giorni successivi al termine delle lezioni, cosicché non vi era alcun residuo che potesse essere “monetizzato”. L'amministrazione, cioè, sostiene essere computabili, tra i giorni di sospensione, anche quelli intercorrenti fra la data di cessazione delle lezioni e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno. Di conseguenza, anche quell'intervallo equivarrebbe a ferie fruite, o di cui, in ogni caso, il docente avrebbe potuto fruire, con la conseguente esclusione del diritto all'indennità sostitutiva. 3.3. L'interpretazione proposta dall'amministrazione appellante, per la quale, in sostanza, l'obbligo informativo gravante sul datore di lavoro, nel caso del personale scolastico, sarebbe già assolto dalle disposizioni normative che già individuano i periodi in cui è possibile fruire delle ferie, non può essere condivisa, apparendo contraria ai principi di recente ribaditi dalla Corte di legittimità proprio in casi del tutto sovrapponibili a quello di specie. 3.4. Sulla specifica questione la Corte si è, infatti, anche più recentemente pronunciata, facendo seguito alla ricostruzione fornita nella sentenza n. 14268/2022, sia con l'ordinanza n. 13440/2024, sia con la successiva n. 16715 del 2024 ove si ribadisce con chiarezza che “ il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 7 | 9 Il Supremo Collegio ha concluso quindi espressamente : “In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. 3.5. Del resto, vale la pena evidenziare che il comma 54 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, contrariamente a quanto sostenuto dal , non CP_1 contiene una specifica individuazione dei periodi di sospensione dell'attività didattica, rimandando a tal fine ai calendari scolastici regionali i quali riportano soltanto la data di inizio delle lezioni e quella di fine delle lezioni, oltre all'elencazione delle giornate, intermedie tra i due detti termini, di sospensione delle lezioni, queste variabili anno per anno. Tuttavia, una volta terminate le lezioni frontali, l'attività didattica continua e prosegue sino alla fine del mese di giugno, dovendo gli insegnanti attendere alle varie attività valutative e, ove previsti, agli esami di fine anno, certamente da escludersi dal novero delle giornate di ferie fruibili. Nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e il termine delle attività didattiche (30 giugno), non compreso nei calendari regionali, ben potrebbe allora il docente considerarsi a disposizione dell'istituto scolastico, così che non può essere considerato automaticamente in ferie. A maggiore ragione pertanto l'Amministrazione scolastica è chiamata a sollecitare l'attenzione del docente, prima della scadenza del termine finale del suo incarico, sulla fruibilità delle ferie residue con espresso avviso che, in mancanza, anche il diritto alla relativa indennità per mancato godimento sarebbe perso.
4. In definitiva l'appello è infondato e dev'essere respinto, mentre la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
5.Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, il dev'essere CP_1 condannato a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, determinata tenendo conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 nel rispetto dei minimi in considerazione della serialità della controversia.
6.Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).
P.Q.M.
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a n n o 2 0 2 4 P a g . 8 | 9 Definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Controparte_1
147/2024 del giudice del lavoro di Terni che, per l'effetto, conferma. Dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato per il grado di giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La Consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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