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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41084/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCANZANO FRANCESCO e dell'avv. PIROCCHI MARTA
( ) VIA G. D'ANNUNZIO, 106 64100 TERAMO;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DEI TRE OROLOGI 14/A ROMA presso il difensore avv. SCANZANO FRANCESCO attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTONE CP_2 P.IVA_2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI NICOTERA, 31 00195
ROMA presso il difensore avv. ASTONE FRANCESCO
ASTONE FRANCESCO P.IVA_2 convenuta
Oggetto: Contratto di trasporto Conclusioni:
per parte attrice:
«in via principale:
1) dichiarare l'avvenuta risoluzione del Contratto di collaborazione sottoscritto da e Satour S.p.A. il 21.03.2023; Controparte_1
2) condannare la convenuta al pagamento delle penali di cui all'art. 6 del Contratto nella misura pari a Euro 50.000 per ciascuna delle due Linee cancellate;
3) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 824.581 a titolo di maggior danno subito dalla società attrice per le casuali di cui ai punti (A) e (B) di cui all'esposizione che precede o all'altra somma che risulterà dal corso di giudizio oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino ad integrale soddisfo;
4) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 50.000 a titolo di maggior danno subito dalla società attrice per la casuale di cui al punto (C) dell'esposizione che precede o all'altra somma che risulterà dal corso di giudizio oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino ad integrale soddisfo;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale ritenga che per la Linea 1500 Milano – RO la mancata erogazione del servizio integri l'ipotesi di una mera cancellazione delle corse di cui all'art. 9.2, punto vi del Contratto:
5) condannare la convenuta al pagamento di Euro 50.000 per la Linea RO – NT e di Euro 49.000 per la Linea Milano – RO;
6) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 386.195 a titolo di maggior danno subito dalla società attrice per le casuali di cui al punto (A) di cui all'esposizione che precede o all'altra somma che risulterà dal corso di giudizio oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino ad integrale soddisfo. Sempre in subordine, in via istruttoria, chiede disporsi CTU volta a quantificare il maggior danno subito da per la cancellazione delle due linee. CP_1 Con riserva di richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla eventuale applicazione, in corso di causa (o anche successivamente), di sanzioni da parte delle Autorità competenti a causa del mancato e/o irregolare esercizio delle due linee oggetto del Contratto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge».
Parte convenuta:
chiede «a Codesto ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
- in via principale, di rigettare le domande avanzate da in quanto Controparte_1 in-fondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
pag. 2 di 12 - in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere sussistente la responsabilità per inadempimento in capo a di ridurre secondo equità CP_2 l'importo dovuto a titolo di penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto manifestamente eccessivo, nonché di respingere o comunque ridurre, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'importo richiesto a titolo di mag-gior danno, nonché di rigettare qualsiasi altra richiesta risarcitoria;
- in via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio libero) formulate con la propria seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. deposi-tata in data 28 marzo 2024, nonché, ove ritenuto opportuno, di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con riguardo alla inesigibilità della prestazione di cui al contratto inter partes da parte di CP_2
- in ogni caso, con vittoria delle spese, onorari e competenze di giudizio».
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2023, Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) ha convenuto nel presente giudizio CP_1 CP_2
( di seguito anche solo “ ), chiedendo di accertare l'intervenuta
[...] CP_3 risoluzione del «contratto di collaborazione» relativo all'esercizio di linee di trasporto di persone a mezzo autobus, intervenuto inter partes in data 21 marzo 2023. in ragione del preteso inadempimento di con CP_2 conseguente richiesta di condanna al pagamento:
i) dell'importo di Euro 100.000 (ovvero, in subordine, Euro 99.000) a titolo di penale per la cancellazione della Linea 1552 RO-NT e della
Linea (ovvero, in subordine, delle Corse) 1500 Milano-RO;
ii) dell'importo di Euro 824.581= (ovvero, in subordine, Euro 823.581=) a titolo di maggior danno subìto per lucro cessante,
iii) dell'importo di Euro 50.000= a titolo di risarcimento per il danno arrecato all'immagine.
2. A sostegno della propria domanda ha allegato di aver sottoscritto con CP_1 in data 21 marzo 2023 (doc. 1 un contratto di collaborazione CP_3 CP_1 con cui si è obbligata a “prestare i Servizi di Trasporto passeggeri, in CP_3
pag. 3 di 12 nome e per conto di mediante i Veicoli recanti le linee indicate da CP_1
e in conformità a tutte le disposizioni del Contratto”. CP_1
Nell'Allegato 1 – Piano delle Linee- era stato precisato che la Linea 1552
RO - NT avrebbe dovuto essere attivata e mantenuta operativa a partire dall'8.6.2023 fino al 14.01.2024 e avrebbe dovuto operare tutti i giorni della settimana con tre turni di servizio che sarebbero partiti da RO (alle
8:00, alle 10:00 e alle 19:00) e tre turni di servizi che sarebbero partiti da
NT (alle 4:20, alle 13:50 e alle 15:50), per un totale di sei turni di servizio al giorno.
La Linea 1500 Milano - RO avrebbe dovuto essere attivata e mantenuta operativa a partire dall' 08.06.2023 fino al 14.01.2024, e avrebbe dovuto operare, in linea generale, tutti i giorni della settimana con partenza da
Milano alle ore 8:15 (e arrivo a RO alle 18:55) e partenza da RO alle ore
11:15 (e arrivo a Milano alle ore 21:50).
Ha allegato parte attrice che, nonostante gli impegni assunti, le date di partenza previste dal Contratto per le linee 1552 RO – NT e 1500
Milano – RO erano state posticipate in corso di contratto rispettivamente, ai giorni 29.06.2023 e 12.06.2023, a causa di “esigenze organizzative” di
CP_2
Successivamente, la linea 1552 RO – NT non è stata mai attivata mentre la linea 1500 Milano – RO è stata fermata, dopo appena due corse, il giorno successivo alla nuova data di partenza del 12.06.2023.
3. Con lettera del 23.06.2023, ha contestato a il mancato rispetto CP_1 CP_3 delle obbligazioni previste dal Contratto di collaborazione con riferimento al corretto svolgimento dei servizi di linea (doc. 2 . CP_1
Non avendo avuto riscontro a tale missiva, con PEC del 5.07.2023 (doc. 3) si è avvalsa della clausola risolutiva prevista dall'art. 17 del CP_1
pag. 4 di 12 Contratto, comunicando a la volontà di risolvere immediatamente il CP_2 rapporto, riservandosi di quantificare l'entità di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali addebitabili alla condotta di CP_2 ha dato riscontro alla missiva nella medesima data, comunicando di CP_2 trovarsi “nell'impossibilità di dare avvio al servizio di trasporto, per ragioni non imputabili alla scrivente e dovute esclusivamente alla assoluta impossibilità di reperire personale all'uopo per svolgere i servizi di linea”
(doc. 4).
4. Ritenute infondate le giustificazioni rese da con lettera del CP_3 CP_1
17.07.2023, riservandosi di quantificare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali relativi ai risarcimenti dovuti ai passeggeri, al lucro cessante nonché al danno di immagine e ai costi per le eventuali sanzioni da parte delle Autorità di regolazione dei trasporti, ha applicato e chiesto a CP_3
l'immediato pagamento delle penali previste dal Contratto per la cancellazione arbitraria della Linea 1552 (Euro 50.000 ai sensi dell'art. 6 del
Contratto) e per la cancellazione arbitraria delle Corse relative alla linea 1500
(Euro 49.000 ai sensi dell'art. 9.2) punto vi del Contratto).
5. Stante il mancato versamento degli importi richiesti a titolo di penale, CP_1 ha dato avvio alla presente causa, chiedendo che, accertato l'inadempimento di la stessa sia condannata al pagamento degli importi previsti a titolo CP_3 di penale contrattuale nonché degli ulteriori importi dovuti a diversi titolo risarcitorio, stante il dettato dell'art. 6, ultimo cpv. del Contratto che prevede, oltre alle penali contrattuali, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito da a titolo di lucro cessante - pari al mancato utile ricavabile CP_1 dall'esercizio della linea RO-NT, nella misura eccedente l'importo della penale di Euro 50.000; nonché il lucro cessante pari al mancato utile pag. 5 di 12 ricavabile dall'esercizio della linea RO-Milano, nella misura eccedente l'importo della penale di Euro 50.000.
Nel caso in cui fosse poi accertato in giudizio che, per la linea Milano-RO si sia trattato di mera cancellazione delle corse, ha comunque CP_1 richiesto il riconoscimento della penale prevista ai sensi dell'art. 9.2, punto vi del Contratto.
6. ha contestato la ricostruzione attorea, e, in particolare, il preteso CP_3 inadempimento e la quantificazione del danno, in quanto si sarebbe trattato
“di linee comunque destinate ad essere cancellate, come poi avvenuto, che avrebbero dovuto essere esercitate da in perdita e che non avrebbero CP_2 potuto procurare alcun utile a che infatti risulta averle del tutto CP_1 soppresse”. ha altresì contestato gli importi richiesti a titolo di penale in quanto CP_2 ritenuti eccessivi rispetto ai margini di utilità che l'intera commessa avrebbe prodotto.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta ha richiesto l'ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare che le parti avevano consensualmente deciso il rinvio (e, poi, la cancellazione) del servizio sulle linee indicate nonché l'impossibilità di reperire autisti alle condizioni richieste.
Tra i documenti depositati da vi è inoltre una perizia di parte (doc. 4) CP_2 volta a dimostrare, da un lato, che il contratto avrebbe comportato una perdita certa per dall'altro, che la quantificazione del danno operata da CP_2 era del tutto erronea in quanto ingiustificata. CP_1
7. Ritiene il Tribunale che le domande di siano in parte fondate e CP_1 possano quindi trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice ha provato, come era suo onere fare, l'obbligo contrattuale assunto da in ordine all'organizzazione e gestione delle linee CP_3
pag. 6 di 12 Milano/RO e RO/NT nonché l'inadempimento di la CP_2 quale, dopo aver posticipato le date di partenza previste dal Contratto per le linee 1552 RO – NT e 1500 Milano – RO a causa di “esigenze organizzative”, non ebbe ad attivare mai la linea 1552 RO – NT mentre la linea 1500 Milano – RO è stata avviata ma immediatamente fermata, dopo appena due corse, il giorno successivo alla data (posticipata) di partenza del 12.06.2023.
Assume parte convenuta di aver fornito prova, mediante il deposito dell'elaborato peritale di parte, che la prestazione richiesta da “fosse CP_1 insostenibile per in quanto antieconomica, avendo il consulente CP_2 evidenziato che il costo chilometrico per era pari a 1,38 Euro/Km su CP_2 base annuale, superiore al corrispettivo minimo pattuito in 1,20 Euro/Km, non in grado di coprire il costo effettivo.
Da ciò doveva derivare, secondo l'impossibilità per di CP_2 CP_1 pretendere l'esecuzione di una prestazione che avrebbe comportato una perdita economica, molto significativa e ciò in quanto “il creditore non può imporre al debitore una prestazione che – ex ante e nella consapevolezza di entrambe le parti generi una perdita insostenibile a suo carico”.
A fronte di tale situazione, le parti avrebbero dovuto eventualmente rinegoziare il corrispettivo, come vanamente richiesto da (doc. 3), CP_2 ovvero risolvere per mutuo consenso il contratto.
L'inesigibilità della prestazione precluderebbe quindi, nella prospettiva della debitrice, l'accoglimento della domanda di volta all'accertamento CP_1 dell'intervenuta risoluzione per inadempimento imputabile a CP_2 essendo escluso “in radice l'inadempimento di quest'ultima o comunque
l'imputabilità dell'inadempimento e quindi anche il risarcimento del danno”.
8. .La tesi difensiva ora esposta non può essere condivisa.
pag. 7 di 12 ha, come confermato dalla prova testimoniale assunta, partecipato CP_2 attivamente alla trattativa che ha preceduto la sottoscrizione del contratto, accettando le condizioni contrattuali e impegnandosi ad eseguire le prestazioni concordate, dichiarando di avere già a disposizione
“un'organizzazione di mezzi e di personale idonea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto” in totale autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità (art. 4 contratto).
Riferisce senza contestazione della controparte, che la dichiarazione CP_1 resa in sede contrattuale è stata ribadita dinanzi agli Uffici della
Motorizzazione Civile di Milano (doc.5, pagg. 1 - 4), nell'ambito della procedura amministrativa di cui al d. lgs. 21 novembre 2005, n. 285, con la quale viene verificata la concreta sostenibilità dei servizi che interessano percorsi di lunga percorrenza.
Orbene, considerato che tra la sottoscrizione del contratto e l'avvio del servizio sarebbero trascorsi solo due mesi, deve concludersi, alla luce della successiva condotta di nel senso che tale dichiarazione non fosse CP_2 pienamente conforme al vero ovvero che il personale a disposizione per i nuovi servizi di trasporto si fosse dimesso subito dopo la sottoscrizione del contratto (ma di tale seconda e improbabile ipotesi, manca qualsiasi prova in atti da parte della convenuta).
In entrambi i casi non viene meno la responsabilità della contraente.
Ugualmente non può avere effetto liberatorio la allegata antieconomicità del contratto, poiché aveva modo di svolgere ogni approfondimento, CP_2 anche sugli effettivi costi del servizio in rapporto al compenso pattuito, traendo conclusioni sul margine di guadagno.
pag. 8 di 12 La circostanza che tali calcoli non siano stati fatti o siano state fatte errate valutazioni da parte di non può essere opposta al contraente non CP_2 inadempiente.
Peraltro, vi è da rilevare, come osservato dall'attrice, che la difficoltà di coprire i posti di lavoro nel settore trasporto in ragione del salario previsto dal contratto nazionale doveva sicuramente essere nota a operatrice CP_2 esperta del settore.
L'inadempimento di non trova quindi esimente alcuna e giustifica la CP_2 richiesta da parte di di ottenimento delle penali contrattualmente CP_1 pattuite posto che l'impossibilità sopravvenuta che libera il debitore deve essere definitiva, obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso.
Ne consegue il diritto di a vedersi corrisposte le penali pattuite in € CP_1
50.000 per la linea RO/Benevanto ed € 49.000 per la linea Milano/RO, avviata ma interrotta dopo le prime corse (artt. 6 e 9.2 del contratto), penali che appaiono congrue avuto riguardo al valore atteso del contratto (riferito al minimo garantito e alle tratte programmate) nonché alle spese sostenute da per l'attività di studio, programmazione e marketing precedenti CP_1 all'attivazione del servizio.
9. ha inoltre richiesto il riconoscimento del maggior danno calcolato in CP_1 ragione della differenza fra i ricavi totali attesi dall'esercizio delle due linee per i due anni di durata contrattuale prevista e il corrispettivo dovuto al
Partner, danno quantificato in € 436.195 per la linea RO/NT e in €
488.386 per la linea Milano/RO.
pag. 9 di 12 A detti importi, sarebbe pervenuta considerando le performance CP_1 relative ai “corridoi” di transito in cui si sarebbero collocate le due linee di cui si discute.
Il calcolo è riportato alla pag. 12 dell'atto di citazione e il dato sulle performance è rilevabile da uno schema riprodotto nell'atto.
Non ritiene il Tribunale che i datti forniti consentano di ritenere provata la sussistenza del danno da mancato guadagno ipotizzato da CP_1
Come è noto, il danno da lucro cessante non può fondarsi sull'allegazione di ipotetici futuri guadagni ma deve trovare fondamento in elementi di fatto che consentano di ipotizzare con sufficiente grado di verosimiglianza, l'esistenza del danno futuro.
Nel caso in esame, non ha prodotto documenti contabili ufficiali CP_1
(quali i bilanci) dai quali desumere l'effettivo ricavo netto derivante dalla gestione di tratte alla società dalla gestione di linee affidata a terzi.
Né può soccorrere il mero richiamo a dati di incerta provenienza riferiti peraltro a linee diverse da quelle di cui si tratta.
Vi è poi da rilevare che nella terza memoria integrativa, ha dato atto CP_1 che, con contratto sottoscritto il 9 novembre 2023, entrambe le linee in precedenza affidate a sono state ripristinate;
in particolare, la linea CP_2
1500 è partita il 21 marzo 2024 e la linea 1552 il 20 giugno 2024.
Ne consegue che aveva modo di fornire in giudizio (ma non lo ha CP_1 fatto) la prova del margine di utile a lei derivante dalla gestione delle due linee (rendendo così possibile una verifica maggiormente attendibile sugli utili attesi).
D'altro canto non può non rilevarsi come la richiesta di risarcimento danno formulata con riguardo ai due anni di durata contrattuale del contratto stipulato con non può costituire una base di calcolo accettabile ove si CP_2
pag. 10 di 12 consideri che dopo un anno il servizio non reso da è stato ripristinato CP_2 da altra società partner con conseguente ripristino del vantaggio economico per CP_1
10. Ugualmente sfornita di prova appare la voce di danno relativa al danno all'immagine, quantificata in € 50.000,00 da mancando in atti CP_1 qualsiasi prova del “grave danno reputazionale nel contesto imprenditoriale in cui essa opera” asseritamente cagionato dal mancato avvio delle due linee gestite da CP_2
11. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al CP_2 rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (in base al valore del decisum) in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, €1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
4.2253,00 per la fase decisionale) , oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimrso spese vive e accessori di legge,.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento delle domande avanzate da
[...]
CP_1
- condanna al pagamento dell'importo di €99.000,00 a titolo di CP_2 penali contrattuali oltre interessi e rivalutazione monetaria da giorno del dovuto al saldo;
pag. 11 di 12 - condanna al rimborso delle spese processuali in dìfavore di CP_2 liquidate in € 14.103,00 per compensi oltre 15% per Controparte_1 rimborso spese forfettarie, rimrso spese vive e accessori di legge,.
Milano, 12/05/2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Presidente dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41084/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCANZANO FRANCESCO e dell'avv. PIROCCHI MARTA
( ) VIA G. D'ANNUNZIO, 106 64100 TERAMO;
C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA DEI TRE OROLOGI 14/A ROMA presso il difensore avv. SCANZANO FRANCESCO attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTONE CP_2 P.IVA_2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI NICOTERA, 31 00195
ROMA presso il difensore avv. ASTONE FRANCESCO
ASTONE FRANCESCO P.IVA_2 convenuta
Oggetto: Contratto di trasporto Conclusioni:
per parte attrice:
«in via principale:
1) dichiarare l'avvenuta risoluzione del Contratto di collaborazione sottoscritto da e Satour S.p.A. il 21.03.2023; Controparte_1
2) condannare la convenuta al pagamento delle penali di cui all'art. 6 del Contratto nella misura pari a Euro 50.000 per ciascuna delle due Linee cancellate;
3) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 824.581 a titolo di maggior danno subito dalla società attrice per le casuali di cui ai punti (A) e (B) di cui all'esposizione che precede o all'altra somma che risulterà dal corso di giudizio oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino ad integrale soddisfo;
4) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 50.000 a titolo di maggior danno subito dalla società attrice per la casuale di cui al punto (C) dell'esposizione che precede o all'altra somma che risulterà dal corso di giudizio oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino ad integrale soddisfo;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Tribunale ritenga che per la Linea 1500 Milano – RO la mancata erogazione del servizio integri l'ipotesi di una mera cancellazione delle corse di cui all'art. 9.2, punto vi del Contratto:
5) condannare la convenuta al pagamento di Euro 50.000 per la Linea RO – NT e di Euro 49.000 per la Linea Milano – RO;
6) condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 386.195 a titolo di maggior danno subito dalla società attrice per le casuali di cui al punto (A) di cui all'esposizione che precede o all'altra somma che risulterà dal corso di giudizio oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino ad integrale soddisfo. Sempre in subordine, in via istruttoria, chiede disporsi CTU volta a quantificare il maggior danno subito da per la cancellazione delle due linee. CP_1 Con riserva di richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla eventuale applicazione, in corso di causa (o anche successivamente), di sanzioni da parte delle Autorità competenti a causa del mancato e/o irregolare esercizio delle due linee oggetto del Contratto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge».
Parte convenuta:
chiede «a Codesto ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
- in via principale, di rigettare le domande avanzate da in quanto Controparte_1 in-fondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
pag. 2 di 12 - in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere sussistente la responsabilità per inadempimento in capo a di ridurre secondo equità CP_2 l'importo dovuto a titolo di penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto manifestamente eccessivo, nonché di respingere o comunque ridurre, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., l'importo richiesto a titolo di mag-gior danno, nonché di rigettare qualsiasi altra richiesta risarcitoria;
- in via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie (prova per testi e interrogatorio libero) formulate con la propria seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. deposi-tata in data 28 marzo 2024, nonché, ove ritenuto opportuno, di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con riguardo alla inesigibilità della prestazione di cui al contratto inter partes da parte di CP_2
- in ogni caso, con vittoria delle spese, onorari e competenze di giudizio».
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2023, Controparte_1
(di seguito anche solo “ ) ha convenuto nel presente giudizio CP_1 CP_2
( di seguito anche solo “ ), chiedendo di accertare l'intervenuta
[...] CP_3 risoluzione del «contratto di collaborazione» relativo all'esercizio di linee di trasporto di persone a mezzo autobus, intervenuto inter partes in data 21 marzo 2023. in ragione del preteso inadempimento di con CP_2 conseguente richiesta di condanna al pagamento:
i) dell'importo di Euro 100.000 (ovvero, in subordine, Euro 99.000) a titolo di penale per la cancellazione della Linea 1552 RO-NT e della
Linea (ovvero, in subordine, delle Corse) 1500 Milano-RO;
ii) dell'importo di Euro 824.581= (ovvero, in subordine, Euro 823.581=) a titolo di maggior danno subìto per lucro cessante,
iii) dell'importo di Euro 50.000= a titolo di risarcimento per il danno arrecato all'immagine.
2. A sostegno della propria domanda ha allegato di aver sottoscritto con CP_1 in data 21 marzo 2023 (doc. 1 un contratto di collaborazione CP_3 CP_1 con cui si è obbligata a “prestare i Servizi di Trasporto passeggeri, in CP_3
pag. 3 di 12 nome e per conto di mediante i Veicoli recanti le linee indicate da CP_1
e in conformità a tutte le disposizioni del Contratto”. CP_1
Nell'Allegato 1 – Piano delle Linee- era stato precisato che la Linea 1552
RO - NT avrebbe dovuto essere attivata e mantenuta operativa a partire dall'8.6.2023 fino al 14.01.2024 e avrebbe dovuto operare tutti i giorni della settimana con tre turni di servizio che sarebbero partiti da RO (alle
8:00, alle 10:00 e alle 19:00) e tre turni di servizi che sarebbero partiti da
NT (alle 4:20, alle 13:50 e alle 15:50), per un totale di sei turni di servizio al giorno.
La Linea 1500 Milano - RO avrebbe dovuto essere attivata e mantenuta operativa a partire dall' 08.06.2023 fino al 14.01.2024, e avrebbe dovuto operare, in linea generale, tutti i giorni della settimana con partenza da
Milano alle ore 8:15 (e arrivo a RO alle 18:55) e partenza da RO alle ore
11:15 (e arrivo a Milano alle ore 21:50).
Ha allegato parte attrice che, nonostante gli impegni assunti, le date di partenza previste dal Contratto per le linee 1552 RO – NT e 1500
Milano – RO erano state posticipate in corso di contratto rispettivamente, ai giorni 29.06.2023 e 12.06.2023, a causa di “esigenze organizzative” di
CP_2
Successivamente, la linea 1552 RO – NT non è stata mai attivata mentre la linea 1500 Milano – RO è stata fermata, dopo appena due corse, il giorno successivo alla nuova data di partenza del 12.06.2023.
3. Con lettera del 23.06.2023, ha contestato a il mancato rispetto CP_1 CP_3 delle obbligazioni previste dal Contratto di collaborazione con riferimento al corretto svolgimento dei servizi di linea (doc. 2 . CP_1
Non avendo avuto riscontro a tale missiva, con PEC del 5.07.2023 (doc. 3) si è avvalsa della clausola risolutiva prevista dall'art. 17 del CP_1
pag. 4 di 12 Contratto, comunicando a la volontà di risolvere immediatamente il CP_2 rapporto, riservandosi di quantificare l'entità di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali addebitabili alla condotta di CP_2 ha dato riscontro alla missiva nella medesima data, comunicando di CP_2 trovarsi “nell'impossibilità di dare avvio al servizio di trasporto, per ragioni non imputabili alla scrivente e dovute esclusivamente alla assoluta impossibilità di reperire personale all'uopo per svolgere i servizi di linea”
(doc. 4).
4. Ritenute infondate le giustificazioni rese da con lettera del CP_3 CP_1
17.07.2023, riservandosi di quantificare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali relativi ai risarcimenti dovuti ai passeggeri, al lucro cessante nonché al danno di immagine e ai costi per le eventuali sanzioni da parte delle Autorità di regolazione dei trasporti, ha applicato e chiesto a CP_3
l'immediato pagamento delle penali previste dal Contratto per la cancellazione arbitraria della Linea 1552 (Euro 50.000 ai sensi dell'art. 6 del
Contratto) e per la cancellazione arbitraria delle Corse relative alla linea 1500
(Euro 49.000 ai sensi dell'art. 9.2) punto vi del Contratto).
5. Stante il mancato versamento degli importi richiesti a titolo di penale, CP_1 ha dato avvio alla presente causa, chiedendo che, accertato l'inadempimento di la stessa sia condannata al pagamento degli importi previsti a titolo CP_3 di penale contrattuale nonché degli ulteriori importi dovuti a diversi titolo risarcitorio, stante il dettato dell'art. 6, ultimo cpv. del Contratto che prevede, oltre alle penali contrattuali, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito da a titolo di lucro cessante - pari al mancato utile ricavabile CP_1 dall'esercizio della linea RO-NT, nella misura eccedente l'importo della penale di Euro 50.000; nonché il lucro cessante pari al mancato utile pag. 5 di 12 ricavabile dall'esercizio della linea RO-Milano, nella misura eccedente l'importo della penale di Euro 50.000.
Nel caso in cui fosse poi accertato in giudizio che, per la linea Milano-RO si sia trattato di mera cancellazione delle corse, ha comunque CP_1 richiesto il riconoscimento della penale prevista ai sensi dell'art. 9.2, punto vi del Contratto.
6. ha contestato la ricostruzione attorea, e, in particolare, il preteso CP_3 inadempimento e la quantificazione del danno, in quanto si sarebbe trattato
“di linee comunque destinate ad essere cancellate, come poi avvenuto, che avrebbero dovuto essere esercitate da in perdita e che non avrebbero CP_2 potuto procurare alcun utile a che infatti risulta averle del tutto CP_1 soppresse”. ha altresì contestato gli importi richiesti a titolo di penale in quanto CP_2 ritenuti eccessivi rispetto ai margini di utilità che l'intera commessa avrebbe prodotto.
A sostegno delle proprie difese, parte convenuta ha richiesto l'ammissione di prova testimoniale volta a dimostrare che le parti avevano consensualmente deciso il rinvio (e, poi, la cancellazione) del servizio sulle linee indicate nonché l'impossibilità di reperire autisti alle condizioni richieste.
Tra i documenti depositati da vi è inoltre una perizia di parte (doc. 4) CP_2 volta a dimostrare, da un lato, che il contratto avrebbe comportato una perdita certa per dall'altro, che la quantificazione del danno operata da CP_2 era del tutto erronea in quanto ingiustificata. CP_1
7. Ritiene il Tribunale che le domande di siano in parte fondate e CP_1 possano quindi trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice ha provato, come era suo onere fare, l'obbligo contrattuale assunto da in ordine all'organizzazione e gestione delle linee CP_3
pag. 6 di 12 Milano/RO e RO/NT nonché l'inadempimento di la CP_2 quale, dopo aver posticipato le date di partenza previste dal Contratto per le linee 1552 RO – NT e 1500 Milano – RO a causa di “esigenze organizzative”, non ebbe ad attivare mai la linea 1552 RO – NT mentre la linea 1500 Milano – RO è stata avviata ma immediatamente fermata, dopo appena due corse, il giorno successivo alla data (posticipata) di partenza del 12.06.2023.
Assume parte convenuta di aver fornito prova, mediante il deposito dell'elaborato peritale di parte, che la prestazione richiesta da “fosse CP_1 insostenibile per in quanto antieconomica, avendo il consulente CP_2 evidenziato che il costo chilometrico per era pari a 1,38 Euro/Km su CP_2 base annuale, superiore al corrispettivo minimo pattuito in 1,20 Euro/Km, non in grado di coprire il costo effettivo.
Da ciò doveva derivare, secondo l'impossibilità per di CP_2 CP_1 pretendere l'esecuzione di una prestazione che avrebbe comportato una perdita economica, molto significativa e ciò in quanto “il creditore non può imporre al debitore una prestazione che – ex ante e nella consapevolezza di entrambe le parti generi una perdita insostenibile a suo carico”.
A fronte di tale situazione, le parti avrebbero dovuto eventualmente rinegoziare il corrispettivo, come vanamente richiesto da (doc. 3), CP_2 ovvero risolvere per mutuo consenso il contratto.
L'inesigibilità della prestazione precluderebbe quindi, nella prospettiva della debitrice, l'accoglimento della domanda di volta all'accertamento CP_1 dell'intervenuta risoluzione per inadempimento imputabile a CP_2 essendo escluso “in radice l'inadempimento di quest'ultima o comunque
l'imputabilità dell'inadempimento e quindi anche il risarcimento del danno”.
8. .La tesi difensiva ora esposta non può essere condivisa.
pag. 7 di 12 ha, come confermato dalla prova testimoniale assunta, partecipato CP_2 attivamente alla trattativa che ha preceduto la sottoscrizione del contratto, accettando le condizioni contrattuali e impegnandosi ad eseguire le prestazioni concordate, dichiarando di avere già a disposizione
“un'organizzazione di mezzi e di personale idonea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto” in totale autonomia e sotto la propria esclusiva responsabilità (art. 4 contratto).
Riferisce senza contestazione della controparte, che la dichiarazione CP_1 resa in sede contrattuale è stata ribadita dinanzi agli Uffici della
Motorizzazione Civile di Milano (doc.5, pagg. 1 - 4), nell'ambito della procedura amministrativa di cui al d. lgs. 21 novembre 2005, n. 285, con la quale viene verificata la concreta sostenibilità dei servizi che interessano percorsi di lunga percorrenza.
Orbene, considerato che tra la sottoscrizione del contratto e l'avvio del servizio sarebbero trascorsi solo due mesi, deve concludersi, alla luce della successiva condotta di nel senso che tale dichiarazione non fosse CP_2 pienamente conforme al vero ovvero che il personale a disposizione per i nuovi servizi di trasporto si fosse dimesso subito dopo la sottoscrizione del contratto (ma di tale seconda e improbabile ipotesi, manca qualsiasi prova in atti da parte della convenuta).
In entrambi i casi non viene meno la responsabilità della contraente.
Ugualmente non può avere effetto liberatorio la allegata antieconomicità del contratto, poiché aveva modo di svolgere ogni approfondimento, CP_2 anche sugli effettivi costi del servizio in rapporto al compenso pattuito, traendo conclusioni sul margine di guadagno.
pag. 8 di 12 La circostanza che tali calcoli non siano stati fatti o siano state fatte errate valutazioni da parte di non può essere opposta al contraente non CP_2 inadempiente.
Peraltro, vi è da rilevare, come osservato dall'attrice, che la difficoltà di coprire i posti di lavoro nel settore trasporto in ragione del salario previsto dal contratto nazionale doveva sicuramente essere nota a operatrice CP_2 esperta del settore.
L'inadempimento di non trova quindi esimente alcuna e giustifica la CP_2 richiesta da parte di di ottenimento delle penali contrattualmente CP_1 pattuite posto che l'impossibilità sopravvenuta che libera il debitore deve essere definitiva, obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso.
Ne consegue il diritto di a vedersi corrisposte le penali pattuite in € CP_1
50.000 per la linea RO/Benevanto ed € 49.000 per la linea Milano/RO, avviata ma interrotta dopo le prime corse (artt. 6 e 9.2 del contratto), penali che appaiono congrue avuto riguardo al valore atteso del contratto (riferito al minimo garantito e alle tratte programmate) nonché alle spese sostenute da per l'attività di studio, programmazione e marketing precedenti CP_1 all'attivazione del servizio.
9. ha inoltre richiesto il riconoscimento del maggior danno calcolato in CP_1 ragione della differenza fra i ricavi totali attesi dall'esercizio delle due linee per i due anni di durata contrattuale prevista e il corrispettivo dovuto al
Partner, danno quantificato in € 436.195 per la linea RO/NT e in €
488.386 per la linea Milano/RO.
pag. 9 di 12 A detti importi, sarebbe pervenuta considerando le performance CP_1 relative ai “corridoi” di transito in cui si sarebbero collocate le due linee di cui si discute.
Il calcolo è riportato alla pag. 12 dell'atto di citazione e il dato sulle performance è rilevabile da uno schema riprodotto nell'atto.
Non ritiene il Tribunale che i datti forniti consentano di ritenere provata la sussistenza del danno da mancato guadagno ipotizzato da CP_1
Come è noto, il danno da lucro cessante non può fondarsi sull'allegazione di ipotetici futuri guadagni ma deve trovare fondamento in elementi di fatto che consentano di ipotizzare con sufficiente grado di verosimiglianza, l'esistenza del danno futuro.
Nel caso in esame, non ha prodotto documenti contabili ufficiali CP_1
(quali i bilanci) dai quali desumere l'effettivo ricavo netto derivante dalla gestione di tratte alla società dalla gestione di linee affidata a terzi.
Né può soccorrere il mero richiamo a dati di incerta provenienza riferiti peraltro a linee diverse da quelle di cui si tratta.
Vi è poi da rilevare che nella terza memoria integrativa, ha dato atto CP_1 che, con contratto sottoscritto il 9 novembre 2023, entrambe le linee in precedenza affidate a sono state ripristinate;
in particolare, la linea CP_2
1500 è partita il 21 marzo 2024 e la linea 1552 il 20 giugno 2024.
Ne consegue che aveva modo di fornire in giudizio (ma non lo ha CP_1 fatto) la prova del margine di utile a lei derivante dalla gestione delle due linee (rendendo così possibile una verifica maggiormente attendibile sugli utili attesi).
D'altro canto non può non rilevarsi come la richiesta di risarcimento danno formulata con riguardo ai due anni di durata contrattuale del contratto stipulato con non può costituire una base di calcolo accettabile ove si CP_2
pag. 10 di 12 consideri che dopo un anno il servizio non reso da è stato ripristinato CP_2 da altra società partner con conseguente ripristino del vantaggio economico per CP_1
10. Ugualmente sfornita di prova appare la voce di danno relativa al danno all'immagine, quantificata in € 50.000,00 da mancando in atti CP_1 qualsiasi prova del “grave danno reputazionale nel contesto imprenditoriale in cui essa opera” asseritamente cagionato dal mancato avvio delle due linee gestite da CP_2
11. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al CP_2 rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia (in base al valore del decisum) in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, €1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
4.2253,00 per la fase decisionale) , oltre 15% per rimborso spese forfettarie, rimrso spese vive e accessori di legge,.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale accoglimento delle domande avanzate da
[...]
CP_1
- condanna al pagamento dell'importo di €99.000,00 a titolo di CP_2 penali contrattuali oltre interessi e rivalutazione monetaria da giorno del dovuto al saldo;
pag. 11 di 12 - condanna al rimborso delle spese processuali in dìfavore di CP_2 liquidate in € 14.103,00 per compensi oltre 15% per Controparte_1 rimborso spese forfettarie, rimrso spese vive e accessori di legge,.
Milano, 12/05/2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 12 di 12