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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3670 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Annalisa Alba, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri
(RC) via Sibari n. 18 a ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 24/12/2023, ha presentato domanda all' al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile, con conseguente diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento;
- che la competente commissione medico legale dell' l'ha CP_1
riconosciuta invalida nella misura dell'80%;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. non lo ha riconosciuto meritevole del beneficio richiesto;
- che la valutazione espressa dal CTU risulta irragionevole e priva di un'adeguata motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte;
- che, dall'esame della relazione tecnica emergono errori, omissioni e valutazioni eccessivamente restrittive;
- che la ricorrente non è in grado di provvedere autonomamente alla cura della propria persona, di lavarsi, di cucinare di assumere i farmaci, circostanza che ha reso necessario il ricovero, a sue spese, presso una casa di riposo;
- che non è in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e necessita di assistenza continua.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che parte ricorrente, è invalida civile con necessità di accompagnatore (indennità) fin dalla data della domanda amministrativa o da quella data che sarà accertata,
e/o comunque il suo grado di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 14/03/2025, questo giudicante ha disposto la convocazione del C.T.U per chiarimenti, successivamente resi mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e l'accertamento dello status di disabile in forma grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.
104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, parte ricorrente eccepisce che le conclusioni del CTU sono eccessivamente restrittive in rapporto alle patologie invalidanti da cui la ricorrente è affetta censurando, in particolare, la 4
valutazione della patologia “depressione maggiore”, che avrebbe dovuto tener conto anche delle manifestazioni psicotiche della ricorrente.
Orbene, dagli atti che il c.t.u. ha eseguito un accurato esame clinico, concludendo che la ricorrente è persona affetta da uno stato invalidante che determina una totale e permanente invalidità lavorativa nella misura del cento per cento (100 %), con decorrenza dal mese di dicembre anno 2023.
Tuttavia, nelle conclusioni formulate, il C.T.U. non si era univocamente espresso in ordine all'ulteriore requisito legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, sicché, con provvedimento del 14/03/2025, questo giudicante ha disposto che lo stesso rendesse chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 18/80.
Il CTU, sulla base della documentazione medica presente in atti all'epoca della visita peritale e alla luce dell'esame obiettivo, ha precisato che la ricorrente presentava il seguente quadro patologico: “depressione maggiore con personalità ossessiva in soggetto affetto da deficit cognitivo”.
Inoltre, in seguito ad un esame più approfondito della documentazione medica allegata, il consulente, proprio in ragione dello stato depressivo e del conseguente deficit cognitivo, che rendono difficile lo svolgimento delle attività della vita quotidiana, ha concluso che la ricorrente è invalida al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, con decorrenza dal mese di settembre del 2024 (data della visita peritale).
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti, anche con riferimento alla decorrenza, ancorata a parametri specifici, come obiettivati in sede di visita peritale.
Pertanto, il ricorso va accolto, con la decorrenza indicata dal C.T.U. in sede di chiarimenti. 5
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in quanto la decorrenza del beneficio riconosciuto è stata individuata nella data della visita peritale effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Vanno poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3670/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra Parte_1
è invalida al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in
[...]
grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della visita peritale effettuata nel corso del giudizio di accertamento preventivo (12/09/2024);
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3670 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Annalisa Alba, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri
(RC) via Sibari n. 18 a ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 24/12/2023, ha presentato domanda all' al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile, con conseguente diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento;
- che la competente commissione medico legale dell' l'ha CP_1
riconosciuta invalida nella misura dell'80%;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. non lo ha riconosciuto meritevole del beneficio richiesto;
- che la valutazione espressa dal CTU risulta irragionevole e priva di un'adeguata motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte;
- che, dall'esame della relazione tecnica emergono errori, omissioni e valutazioni eccessivamente restrittive;
- che la ricorrente non è in grado di provvedere autonomamente alla cura della propria persona, di lavarsi, di cucinare di assumere i farmaci, circostanza che ha reso necessario il ricovero, a sue spese, presso una casa di riposo;
- che non è in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e necessita di assistenza continua.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che parte ricorrente, è invalida civile con necessità di accompagnatore (indennità) fin dalla data della domanda amministrativa o da quella data che sarà accertata,
e/o comunque il suo grado di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese e compensi, del presente giudizio, rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”. 3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 14/03/2025, questo giudicante ha disposto la convocazione del C.T.U per chiarimenti, successivamente resi mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80 e l'accertamento dello status di disabile in forma grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n.
104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, parte ricorrente eccepisce che le conclusioni del CTU sono eccessivamente restrittive in rapporto alle patologie invalidanti da cui la ricorrente è affetta censurando, in particolare, la 4
valutazione della patologia “depressione maggiore”, che avrebbe dovuto tener conto anche delle manifestazioni psicotiche della ricorrente.
Orbene, dagli atti che il c.t.u. ha eseguito un accurato esame clinico, concludendo che la ricorrente è persona affetta da uno stato invalidante che determina una totale e permanente invalidità lavorativa nella misura del cento per cento (100 %), con decorrenza dal mese di dicembre anno 2023.
Tuttavia, nelle conclusioni formulate, il C.T.U. non si era univocamente espresso in ordine all'ulteriore requisito legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, sicché, con provvedimento del 14/03/2025, questo giudicante ha disposto che lo stesso rendesse chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 18/80.
Il CTU, sulla base della documentazione medica presente in atti all'epoca della visita peritale e alla luce dell'esame obiettivo, ha precisato che la ricorrente presentava il seguente quadro patologico: “depressione maggiore con personalità ossessiva in soggetto affetto da deficit cognitivo”.
Inoltre, in seguito ad un esame più approfondito della documentazione medica allegata, il consulente, proprio in ragione dello stato depressivo e del conseguente deficit cognitivo, che rendono difficile lo svolgimento delle attività della vita quotidiana, ha concluso che la ricorrente è invalida al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, con decorrenza dal mese di settembre del 2024 (data della visita peritale).
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti, anche con riferimento alla decorrenza, ancorata a parametri specifici, come obiettivati in sede di visita peritale.
Pertanto, il ricorso va accolto, con la decorrenza indicata dal C.T.U. in sede di chiarimenti. 5
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in quanto la decorrenza del beneficio riconosciuto è stata individuata nella data della visita peritale effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Vanno poste a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3670/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra Parte_1
è invalida al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in
[...]
grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della visita peritale effettuata nel corso del giudizio di accertamento preventivo (12/09/2024);
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci