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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1705 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 04/11/2025, innanzi al giudice dott. IA EL GA, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente l'avv. Alessandro Banterle e l'avv. Zorzan per la parte opposta l'avv. Ferrarello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
IA EL GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IA EL GA, all'udienza del 04/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1705 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 20/10/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 244/2020 del 28.9.2023,
1 notificata in data 28.10.2023 al trasgressore, con la quale l Controparte_1
di ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di
[...] CP_1
euro 23.280,05, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 18, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, per aver utilizzato illecitamente il lavoratore Persona_1
irregolarmente somministrato dalla ER Società Cooperativa nell'ambito dell'appalto con la UR srl per il periodo dal 26.1.2018 al
22.5.2018 per complessive 66 giornate di lavoro e per la violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5 bis, del D. Lgs. 276/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 8/2016, per aver posto in essere un appalto illecito con la società UR srl nel periodo 26.1.2018 al 15.1.2019 per complessive 431 giornate come indicate sul LUL dei seguenti lavoratori: , , Controparte_2 Persona_2 [...]
, , , , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
ciascuno rispettivamente per i periodi di tempo indicati Persona_3
nell'ordinanza opposta.
Ha contestato la fondatezza e la legittimità sia dell'ordinanza ingiunzione che del verbale unico di accertamento n. VR00001/2018-708-10 del
01/03/2019 su cui l'ordinanza si fonda. Ha dedotto di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Parte_2
nel periodo compreso dal 26/01/2018 al 15/01/2019; che la
[...]
si occupava prevalentemente di facchinaggio e Parte_2
pulizia industriale ed aveva stipulato un contratto di appalto con la società committente UR S.r.l. dal 02/05/2015 per servizi di carico e scarico pannelli e pulizia;
che la ricostruzione dei fatti operata dagli ispettori era errata;
che in merito alla prima violazione contestata vi era un errore materiale e logico, poiché essa non era imputabile a Parte_3
[...
[...] [...]
o al Sig. , bensì alla ER Società Cooperativa;
in merito
[...] Pt_1
alla seconda contestazione, che il contratto di appalto era genuino e le prestazioni richieste (carico/scarico e pulizia) rientravano perfettamente nelle mansioni previste dal CCNL applicabile ai lavoratori di Parte_3
che la aveva sempre mantenuto il potere
[...] Parte_3
organizzativo, di controllo e disciplinare sui propri dipendenti;
che le dichiarazioni dei lavoratori erano inattendibili sia per incomprensione della lingua italiana relativamente ad alcuni di loro sia per interesse personale dei lavoratori sia perchè rese a distanza di anni;
che la coincidenza degli orari di lavoro era giustificata da UR per ragioni di sicurezza, per evitare la permanenza di lavoratori non soggetti al suo controllo;
che l'assenza di un referente di non era veritiera, essendo la presenza Pt_2
sufficiente una o due volte al mese per le operazioni di mera manovalanza;
che la determinazione delle sanzioni (€ 50,00 per giornata) era illegittima e generica perché presumeva che tutto il periodo di vigenza del contratto di appalto fosse stato illecito, anziché essere rapportato solo alle effettive giornate in cui l'attività illecita era stata accertata puntualmente;
che vi erano errori logici nel calcolo delle giornate, avendo l indicato un totale di giornate lavorative (431 o 365) superiore CP_1
ai 354 giorni totali in cui aveva ricoperto la carica di Presidente Pt_1
ed avendo anche incluso le giornate relative al lavoratore
[...]
che era dipendente di .. Persona_3 Controparte_7
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall' e gli errori di calcolo delle sanzioni applicate, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Co Si è costituito l di , contestando ogni deduzione di parte CP_1
opponente e specificando che: l'accertamento aveva ha avuto origine
3 dalle richieste di intervento dei lavoratori e Persona_2
, che avevano riferito di lavorare per Controparte_2 [...]
presso UR S.r.l. in forza di un contratto di Parte_2
appalto; che in fase di accertamento gli ispettori avevano verificato che i dipendenti di (e di ER) svolgevano mansioni riconducibili al Pt_2
settore della metalmeccanica (taglio e piega lamiere, assemblaggio pannelli), non conformi alle attività dedotte in contratto (carico, scarico e pulizia), ma coincidenti con l'oggetto sociale della committente
UR Srl;
che la si limitava a fornire Parte_2
manodopera, mancando dell'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui soci lavoratori, che invece operavano in promiscuità con i dipendenti di UR Srl e condividevano giorni e orari di lavoro;
che le direttive sul lavoro da svolgere venivano impartite da
[...]
titolare di UR;
che i lavoratori non avevano piena Per_4
contezza della propria parte datoriale, confondendo fra e altre Pt_2
cooperative fra cui NC, ER, ER.
Quanto alla violazione relativa all'illecita utilizzazione del lavoratore sebbene questi risultasse formalmente Persona_3
dipendente di ER Società Cooperativa, sosteneva che Parte_3
aveva comunque impiegato nell'ambito del contratto di Persona_3
appalto ritenuto non genuino con UR, configurando in tal modo una somministrazione illecita, in quanto ER si limitava a fornire il lavoratore ad , che a sua volta lo somministrava all'utilizzatrice Pt_2
UR Srl, mentre ER non aveva alcun titolo per operare presso
UR, e il lavoratore non aveva contatti con i responsabili di ER, ma si interfacciava con il referente di (Sig. ). Pt_2 CP_2
4 Quanto alla violazione relativa allo appalto illecito, riteneva che dalle dichiarazioni dei lavoratori, tutte convergenti e avvalorate dai documenti esaminati, era emerso che i lavoratori erano inseriti stabilmente nell'organizzazione aziendale di UR, lavorando in modo promiscuo e seguendo le direttive del committente.
In riferimento alla genericità del calcolo e all'aumento dell'importo contestato, rilevava come il numero delle giornate di illecita somministrazione (n. 365) fosse stato ricavato direttamente dal Libro
Unico del Lavoro (LUL) e dagli prodotti dalle cooperative e che Pt_4
l'aumento dell'importo totale tra il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione era spiegato per la procedura di depenalizzazione intervenuta
(D.Lgs 8/2016).
Ritenendo dunque la correttezza dell'operato degli ispettori, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note. Sono stati altresì acquisiti i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio r.g. 1004/2023 generato dal medesimo accertamento.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'ordinanza ingiunzione opposta trova origine in un accertamento dell' di iniziato nel mese di luglio 2018 presso lo CP_1 CP_1
stabilimento della UR srl in Valeggio sul Mincio, in seguito ad
5 una richiesta di intervento di due lavoratori, i sig. Persona_2
e , che lamentavano di aver lavorato per Controparte_2 [...]
presso UR S.r.l. in forza di un contratto di Parte_2
appalto unitamente ad altri colleghi della cooperativa, in assenza di regolarità formali e sostanziali attinenti allo svolgimento del loro lavoro
Co (docc. 1 e 2 dell' ).
I verbalizzanti, all'esito dell'accesso effettuato, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, in ragione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni dei lavoratori risultate non corrispondenti a quelle dedotte in contratto, hanno disconosciuto la genuinità del contratto di appalto
Co stipulato tra UR ed (doc. 7 ) e, in assenza di titolo in Pt_2
capo alla cooperativa ER per operare presso UR, hanno ritenuto integrata la prova della illecita somministrazione di manodopera del lavoratore (verbale conclusivo doc. 33). Persona_3
Co Con l'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede, l ha quindi ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative relative alla violazione di cui all'art. 18, secondo comma, D.lgs n. 276/2003 come modificato dall'art.1, primo comma, del D.lgs 8/2016 per aver impiegato il lavoratore irregolarmente somministrato dalla Persona_3 CP_7
nell'ambito del contratto di appalto con la UR srl per il
[...]
periodo dal 26.1.2018 al 22 maggio 2018 per 66 giornate di lavoro ed alla violazione di cui all'art. 29, primo comma, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs
10 settembre 2003 n. 276 come modificato dagli artt. 1, comma primo,
D.Lgs 8/2016 per aver impiegato in forza di un appalto non genuino i lavoratori (dal 26.01.2018 al 29.9.2018 Controparte_2
6 giornate 42), (dal 26.1.2018 al 3.10.2018 Persona_2
giornate 46), (dal 26.1.2018 al 8.5.2018 giornate 77), Controparte_3
(dal 26.1.2018 al 8.5.2018 giornate 72), (dal CP_4 CP_5
26.1.2018 al 22.5.2018 giornate 75), (dal 26.1.2018 al Controparte_6
8.5.2018 giornate 53), ( dal 26.1.2018 al Persona_1
22.05.2018 giornate 66).
In merito alla prima violazione contestata occorre precisare che la norma applicata vede nel somministratore e nell'utilizzatore due soggetti attivi dell'unica fattispecie. Nel caso in esame la e la Controparte_7 Parte_3
sono rispettivamente il somministratore e l'utilizzatore del lavoro del
[...]
sig. che ha lavorato in assenza di alcun titolo Persona_3
della prima nell'ambito del contratto di appalto che la seconda aveva sottoscritto con la UR srl per il carico/scarico pannelli e per le pulizie generali dello stabilimento. L'esame della documentazione prodotta ha consentito di accertare l'estraneità della al contratto Controparte_7
stipulato fra UR e . Allo stesso tempo, però, dalle Pt_2
testimonianze rese in corso di causa è emerso che il lavoratore è stato utilizzato dalla nell'ambito delle lavorazioni svolte per la UR Pt_2
unitamente - e alla stessa stregua - di tutti gli altri lavoratori in forza alla medesima cooperativa, riconosciuta dal lavoratore come datore di lavoro, atteso che si riferiva al sig. che della Controparte_2
era il referente (testimonianze rese da Parte_2 Testimone_1
all'udienza del 9.4.2024, testimonianza resa da Controparte_2
all'udienza del 15.1.2024 nella causa r.g. 1004/2023 i cui verbali
[...]
sono stati acquisiti, testimonianza resa da alla Persona_3
medesima udienza in cui ha confermato le dichiarazioni rese a sommarie informazioni agli ispettori) e che non aveva alcun rapporto con i
7 responsabili della ER. Tali lavorazioni esulavano dall'accordo esistente fra la società somministratrice e quella utilizzatrice, rinvenibile dalle fatture rese dalla prima alla seconda, aventi ad oggetto il servizio di carico e
Co scarico pannelli (doc. 20 )
I fatti contestati sono stati dunque confermati e integrano la violazione accertata dall'ispettorato. La sanzione per tale violazione è stata
Co correttamente applicata dall' nella misura minima prevista dalla norma pari ad euro 5.000, a prescindere dai 66 giorni di lavoro prestati dal lavoratore, il cui numero di giornate lavorate è in ogni caso stato ricavato del LUL consegnato dalla soc. coop. ER in fase di accertamento e
Co prodotto al doc. 33 dall' e limitato al periodo in cui il sig. è Pt_1
stato il legale rappresentante della . Pt_2
La seconda violazione contestata dall' è relativa all'art. 29 D. CP_1
Lgs. 276/2003.
A mente del citato articolo “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Dall'esame delle testimonianze rese è emerso che tutti i lavoratori della lavorassero seguendo le direttive impartite dal sig. Pt_2 [...]
della UR, al quale si riferivano per qualsiasi evenienza Per_4
(il teste ha chiarito che nonostante gli fosse stato detto che il CP_5
8 referente della fosse , nella realtà non lo era ma anche Pt_2 CP_2
quest'ultimo lavorava seguendo le direttive di al quale si Per_4
rivolgevano anche in caso di richiesta permessi o di comunicazione di malattia); che lavorassero in promiscuità con i dipendenti della
UR (tutte le testimonianze rese sono risultate convergenti in tale direzione); che tutti fossero impegnati nelle medesime lavorazioni dei dipendenti della UR, vale a dire dedicati all'inserimento della lana di roccia nei pannelli, al taglio e piega delle lamiere, alla loro verniciatura,
e non certamente in quelle descritte nel contratto di appalto sottoscritto fra le due società che prevedeva il servizio di carico/scarico pannelli e pulizie generali dello stabilimento.
Appare dunque integrata la fattispecie illecita prevista dalla violazione contestata dall' . CP_1
Quanto alla sanzione applicata, l ha correttamente considerato CP_1
la data di vigenza del contratto di appalto stipulato con la UR a partire dal 2.5.2015 e, in tale periodo, ha valutato la presenza al lavoro dei lavoratori indicati in ordinanza secondo quanto risultante dall'elenco dei lavoratori impiegati presso UR, tenendo conto altresì dei dati emersi dal LUL di ciascun lavoratore. La cifra così ricavata è stata moltiplicata per euro 50 come previsto dalla norma e limitata al periodo in cui il sig. ha rivestito la carica di amministratore. Pt_1
L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (euro 23.280,05), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.157,60 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
IA EL GA
10
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1705 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 04/11/2025, innanzi al giudice dott. IA EL GA, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte opponente l'avv. Alessandro Banterle e l'avv. Zorzan per la parte opposta l'avv. Ferrarello
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
IA EL GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IA EL GA, all'udienza del 04/11/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1705 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 20/10/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZORZAN ARRIGO TIZIANO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 244/2020 del 28.9.2023,
1 notificata in data 28.10.2023 al trasgressore, con la quale l Controparte_1
di ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di
[...] CP_1
euro 23.280,05, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 18, comma 2, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, per aver utilizzato illecitamente il lavoratore Persona_1
irregolarmente somministrato dalla ER Società Cooperativa nell'ambito dell'appalto con la UR srl per il periodo dal 26.1.2018 al
22.5.2018 per complessive 66 giornate di lavoro e per la violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5 bis, del D. Lgs. 276/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 8/2016, per aver posto in essere un appalto illecito con la società UR srl nel periodo 26.1.2018 al 15.1.2019 per complessive 431 giornate come indicate sul LUL dei seguenti lavoratori: , , Controparte_2 Persona_2 [...]
, , , , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
ciascuno rispettivamente per i periodi di tempo indicati Persona_3
nell'ordinanza opposta.
Ha contestato la fondatezza e la legittimità sia dell'ordinanza ingiunzione che del verbale unico di accertamento n. VR00001/2018-708-10 del
01/03/2019 su cui l'ordinanza si fonda. Ha dedotto di aver ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Parte_2
nel periodo compreso dal 26/01/2018 al 15/01/2019; che la
[...]
si occupava prevalentemente di facchinaggio e Parte_2
pulizia industriale ed aveva stipulato un contratto di appalto con la società committente UR S.r.l. dal 02/05/2015 per servizi di carico e scarico pannelli e pulizia;
che la ricostruzione dei fatti operata dagli ispettori era errata;
che in merito alla prima violazione contestata vi era un errore materiale e logico, poiché essa non era imputabile a Parte_3
[...
[...] [...]
o al Sig. , bensì alla ER Società Cooperativa;
in merito
[...] Pt_1
alla seconda contestazione, che il contratto di appalto era genuino e le prestazioni richieste (carico/scarico e pulizia) rientravano perfettamente nelle mansioni previste dal CCNL applicabile ai lavoratori di Parte_3
che la aveva sempre mantenuto il potere
[...] Parte_3
organizzativo, di controllo e disciplinare sui propri dipendenti;
che le dichiarazioni dei lavoratori erano inattendibili sia per incomprensione della lingua italiana relativamente ad alcuni di loro sia per interesse personale dei lavoratori sia perchè rese a distanza di anni;
che la coincidenza degli orari di lavoro era giustificata da UR per ragioni di sicurezza, per evitare la permanenza di lavoratori non soggetti al suo controllo;
che l'assenza di un referente di non era veritiera, essendo la presenza Pt_2
sufficiente una o due volte al mese per le operazioni di mera manovalanza;
che la determinazione delle sanzioni (€ 50,00 per giornata) era illegittima e generica perché presumeva che tutto il periodo di vigenza del contratto di appalto fosse stato illecito, anziché essere rapportato solo alle effettive giornate in cui l'attività illecita era stata accertata puntualmente;
che vi erano errori logici nel calcolo delle giornate, avendo l indicato un totale di giornate lavorative (431 o 365) superiore CP_1
ai 354 giorni totali in cui aveva ricoperto la carica di Presidente Pt_1
ed avendo anche incluso le giornate relative al lavoratore
[...]
che era dipendente di .. Persona_3 Controparte_7
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall' e gli errori di calcolo delle sanzioni applicate, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Co Si è costituito l di , contestando ogni deduzione di parte CP_1
opponente e specificando che: l'accertamento aveva ha avuto origine
3 dalle richieste di intervento dei lavoratori e Persona_2
, che avevano riferito di lavorare per Controparte_2 [...]
presso UR S.r.l. in forza di un contratto di Parte_2
appalto; che in fase di accertamento gli ispettori avevano verificato che i dipendenti di (e di ER) svolgevano mansioni riconducibili al Pt_2
settore della metalmeccanica (taglio e piega lamiere, assemblaggio pannelli), non conformi alle attività dedotte in contratto (carico, scarico e pulizia), ma coincidenti con l'oggetto sociale della committente
UR Srl;
che la si limitava a fornire Parte_2
manodopera, mancando dell'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui soci lavoratori, che invece operavano in promiscuità con i dipendenti di UR Srl e condividevano giorni e orari di lavoro;
che le direttive sul lavoro da svolgere venivano impartite da
[...]
titolare di UR;
che i lavoratori non avevano piena Per_4
contezza della propria parte datoriale, confondendo fra e altre Pt_2
cooperative fra cui NC, ER, ER.
Quanto alla violazione relativa all'illecita utilizzazione del lavoratore sebbene questi risultasse formalmente Persona_3
dipendente di ER Società Cooperativa, sosteneva che Parte_3
aveva comunque impiegato nell'ambito del contratto di Persona_3
appalto ritenuto non genuino con UR, configurando in tal modo una somministrazione illecita, in quanto ER si limitava a fornire il lavoratore ad , che a sua volta lo somministrava all'utilizzatrice Pt_2
UR Srl, mentre ER non aveva alcun titolo per operare presso
UR, e il lavoratore non aveva contatti con i responsabili di ER, ma si interfacciava con il referente di (Sig. ). Pt_2 CP_2
4 Quanto alla violazione relativa allo appalto illecito, riteneva che dalle dichiarazioni dei lavoratori, tutte convergenti e avvalorate dai documenti esaminati, era emerso che i lavoratori erano inseriti stabilmente nell'organizzazione aziendale di UR, lavorando in modo promiscuo e seguendo le direttive del committente.
In riferimento alla genericità del calcolo e all'aumento dell'importo contestato, rilevava come il numero delle giornate di illecita somministrazione (n. 365) fosse stato ricavato direttamente dal Libro
Unico del Lavoro (LUL) e dagli prodotti dalle cooperative e che Pt_4
l'aumento dell'importo totale tra il verbale di accertamento e l'ordinanza ingiunzione era spiegato per la procedura di depenalizzazione intervenuta
(D.Lgs 8/2016).
Ritenendo dunque la correttezza dell'operato degli ispettori, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note. Sono stati altresì acquisiti i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio r.g. 1004/2023 generato dal medesimo accertamento.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'ordinanza ingiunzione opposta trova origine in un accertamento dell' di iniziato nel mese di luglio 2018 presso lo CP_1 CP_1
stabilimento della UR srl in Valeggio sul Mincio, in seguito ad
5 una richiesta di intervento di due lavoratori, i sig. Persona_2
e , che lamentavano di aver lavorato per Controparte_2 [...]
presso UR S.r.l. in forza di un contratto di Parte_2
appalto unitamente ad altri colleghi della cooperativa, in assenza di regolarità formali e sostanziali attinenti allo svolgimento del loro lavoro
Co (docc. 1 e 2 dell' ).
I verbalizzanti, all'esito dell'accesso effettuato, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, in ragione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni dei lavoratori risultate non corrispondenti a quelle dedotte in contratto, hanno disconosciuto la genuinità del contratto di appalto
Co stipulato tra UR ed (doc. 7 ) e, in assenza di titolo in Pt_2
capo alla cooperativa ER per operare presso UR, hanno ritenuto integrata la prova della illecita somministrazione di manodopera del lavoratore (verbale conclusivo doc. 33). Persona_3
Co Con l'ordinanza ingiunzione opposta in questa sede, l ha quindi ingiunto il pagamento delle sanzioni amministrative relative alla violazione di cui all'art. 18, secondo comma, D.lgs n. 276/2003 come modificato dall'art.1, primo comma, del D.lgs 8/2016 per aver impiegato il lavoratore irregolarmente somministrato dalla Persona_3 CP_7
nell'ambito del contratto di appalto con la UR srl per il
[...]
periodo dal 26.1.2018 al 22 maggio 2018 per 66 giornate di lavoro ed alla violazione di cui all'art. 29, primo comma, e art. 18, comma 5 bis, D.Lgs
10 settembre 2003 n. 276 come modificato dagli artt. 1, comma primo,
D.Lgs 8/2016 per aver impiegato in forza di un appalto non genuino i lavoratori (dal 26.01.2018 al 29.9.2018 Controparte_2
6 giornate 42), (dal 26.1.2018 al 3.10.2018 Persona_2
giornate 46), (dal 26.1.2018 al 8.5.2018 giornate 77), Controparte_3
(dal 26.1.2018 al 8.5.2018 giornate 72), (dal CP_4 CP_5
26.1.2018 al 22.5.2018 giornate 75), (dal 26.1.2018 al Controparte_6
8.5.2018 giornate 53), ( dal 26.1.2018 al Persona_1
22.05.2018 giornate 66).
In merito alla prima violazione contestata occorre precisare che la norma applicata vede nel somministratore e nell'utilizzatore due soggetti attivi dell'unica fattispecie. Nel caso in esame la e la Controparte_7 Parte_3
sono rispettivamente il somministratore e l'utilizzatore del lavoro del
[...]
sig. che ha lavorato in assenza di alcun titolo Persona_3
della prima nell'ambito del contratto di appalto che la seconda aveva sottoscritto con la UR srl per il carico/scarico pannelli e per le pulizie generali dello stabilimento. L'esame della documentazione prodotta ha consentito di accertare l'estraneità della al contratto Controparte_7
stipulato fra UR e . Allo stesso tempo, però, dalle Pt_2
testimonianze rese in corso di causa è emerso che il lavoratore è stato utilizzato dalla nell'ambito delle lavorazioni svolte per la UR Pt_2
unitamente - e alla stessa stregua - di tutti gli altri lavoratori in forza alla medesima cooperativa, riconosciuta dal lavoratore come datore di lavoro, atteso che si riferiva al sig. che della Controparte_2
era il referente (testimonianze rese da Parte_2 Testimone_1
all'udienza del 9.4.2024, testimonianza resa da Controparte_2
all'udienza del 15.1.2024 nella causa r.g. 1004/2023 i cui verbali
[...]
sono stati acquisiti, testimonianza resa da alla Persona_3
medesima udienza in cui ha confermato le dichiarazioni rese a sommarie informazioni agli ispettori) e che non aveva alcun rapporto con i
7 responsabili della ER. Tali lavorazioni esulavano dall'accordo esistente fra la società somministratrice e quella utilizzatrice, rinvenibile dalle fatture rese dalla prima alla seconda, aventi ad oggetto il servizio di carico e
Co scarico pannelli (doc. 20 )
I fatti contestati sono stati dunque confermati e integrano la violazione accertata dall'ispettorato. La sanzione per tale violazione è stata
Co correttamente applicata dall' nella misura minima prevista dalla norma pari ad euro 5.000, a prescindere dai 66 giorni di lavoro prestati dal lavoratore, il cui numero di giornate lavorate è in ogni caso stato ricavato del LUL consegnato dalla soc. coop. ER in fase di accertamento e
Co prodotto al doc. 33 dall' e limitato al periodo in cui il sig. è Pt_1
stato il legale rappresentante della . Pt_2
La seconda violazione contestata dall' è relativa all'art. 29 D. CP_1
Lgs. 276/2003.
A mente del citato articolo “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Dall'esame delle testimonianze rese è emerso che tutti i lavoratori della lavorassero seguendo le direttive impartite dal sig. Pt_2 [...]
della UR, al quale si riferivano per qualsiasi evenienza Per_4
(il teste ha chiarito che nonostante gli fosse stato detto che il CP_5
8 referente della fosse , nella realtà non lo era ma anche Pt_2 CP_2
quest'ultimo lavorava seguendo le direttive di al quale si Per_4
rivolgevano anche in caso di richiesta permessi o di comunicazione di malattia); che lavorassero in promiscuità con i dipendenti della
UR (tutte le testimonianze rese sono risultate convergenti in tale direzione); che tutti fossero impegnati nelle medesime lavorazioni dei dipendenti della UR, vale a dire dedicati all'inserimento della lana di roccia nei pannelli, al taglio e piega delle lamiere, alla loro verniciatura,
e non certamente in quelle descritte nel contratto di appalto sottoscritto fra le due società che prevedeva il servizio di carico/scarico pannelli e pulizie generali dello stabilimento.
Appare dunque integrata la fattispecie illecita prevista dalla violazione contestata dall' . CP_1
Quanto alla sanzione applicata, l ha correttamente considerato CP_1
la data di vigenza del contratto di appalto stipulato con la UR a partire dal 2.5.2015 e, in tale periodo, ha valutato la presenza al lavoro dei lavoratori indicati in ordinanza secondo quanto risultante dall'elenco dei lavoratori impiegati presso UR, tenendo conto altresì dei dati emersi dal LUL di ciascun lavoratore. La cifra così ricavata è stata moltiplicata per euro 50 come previsto dalla norma e limitata al periodo in cui il sig. ha rivestito la carica di amministratore. Pt_1
L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi dell'art. 9 legge 149/15 applicando i valori minimi corrispondenti al valore della causa (euro 23.280,05), diminuiti del venti per cento.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.157,60 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
IA EL GA
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