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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 781/2024 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Menniti Parte_1
opponente e
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia
ID
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2024 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020220001330156000, notificato il 19.02.2024, con il quale l' le aveva intimato il pagamento della CP_2 complessiva somma di € 2.611,15 a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Commercianti relativi all'anno 2016, eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.
Lgs. n. 46/1999 e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Va disattesa l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 sollevata dall'opponente, rilevandosi che l'istituto richiamato afferisce al potere di iscrizione a ruolo mentre nel caso di specie si verte in tema di avviso di addebito e non già di cartella esattoriale (con conseguente ruolo).
Peraltro, l'eventuale decadenza non pregiudicherebbe l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva - a cui il giudice è comunque tenuto – che, tuttavia, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Non coglie nel segno, inoltre, l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, premesso che la richiesta contributiva portata dall'avviso di addebito n. oggetto di opposizione, afferisce a contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per l'anno 2016, il termine di prescrizione quinquennale – decorrente dal
20.06.2017, quale data prevista per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche – risulta utilmente interrotto dall' mediante la notifica, in data 06.03.2021, CP_2 della diffida del 25.02.2021 inoltrata all'opponente (cfr. all.ti 3 e 3.1 della memoria di costituzione) non oggetto di contestazione alcuna.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate CP_2 in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EN EL EU
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. EN EL EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 781/2024 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Menniti Parte_1
opponente e
- in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Grazia
ID
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2024 la parte opponente indicata in epigrafe, promuoveva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020220001330156000, notificato il 19.02.2024, con il quale l' le aveva intimato il pagamento della CP_2 complessiva somma di € 2.611,15 a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Commercianti relativi all'anno 2016, eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.
Lgs. n. 46/1999 e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Va disattesa l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 sollevata dall'opponente, rilevandosi che l'istituto richiamato afferisce al potere di iscrizione a ruolo mentre nel caso di specie si verte in tema di avviso di addebito e non già di cartella esattoriale (con conseguente ruolo).
Peraltro, l'eventuale decadenza non pregiudicherebbe l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva - a cui il giudice è comunque tenuto – che, tuttavia, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Non coglie nel segno, inoltre, l'eccezione di prescrizione.
Ed invero, premesso che la richiesta contributiva portata dall'avviso di addebito n. oggetto di opposizione, afferisce a contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per l'anno 2016, il termine di prescrizione quinquennale – decorrente dal
20.06.2017, quale data prevista per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche – risulta utilmente interrotto dall' mediante la notifica, in data 06.03.2021, CP_2 della diffida del 25.02.2021 inoltrata all'opponente (cfr. all.ti 3 e 3.1 della memoria di costituzione) non oggetto di contestazione alcuna.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate CP_2 in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 11.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EN EL EU
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