Articolo 10 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 marzo 1985
Art. 10.
Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'articolo 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorita' dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.
Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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