Versione
1 marzo 1985
1 marzo 1985
Art. 10.
Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'articolo 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorita' dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.
Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'articolo 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorita' dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la Direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi centrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali; la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/07/2019, n. 5277Provvedimento: Pubblicato il 26/07/2019 N. 05277/2019REG.PROV.COLL. N. 03391/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3391 del 2008, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Sgueglia, con domicilio eletto presso l'avv. Massimiliano Sgueglia in Roma, via Ottorino Lazzarini 19; contro Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti …Leggi di più...
- oscuramento dei dati personali·
- domanda risarcimento danni·
- valutazione dei titoli per l'assegnazione dei posti·
- spese processuali·
- potere discrezionale dell'amministrazione·
- riserva di posti per dirigenti amministrativi·
- assegnazione delle sedi diplomatiche·
- art. 101 D.P.R. 18 del 1967·
- inammissibilità della domanda risarcitoria in appello·
- art. 2 D.P.R. 368 del 2000