Art. 105. (((Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) )) (( 1. All' articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , dopo il numero 7 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente". )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
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Versione
11 luglio 1990
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- 1. Corte Cost., ordinanza 08/04/1993, n. 158Provvedimento: N. 158 ORDINANZA 1-8 APRILE 1993 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. AN Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. AN GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. AN GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di Pisa nel …Leggi di più...
- ord. 158/93. stupefacenti e sostanze psicotrope·
- modalita' di consegna e trasporto·
- regime sanzionatorio·
- mancata ottemperanza·
- restituzione degli atti al giudice 'a quo'.·
- 'ius superveniens'·
- prospettato eccesso di delega