Articolo 105 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 104Articolo 106
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30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
Art. 105. (((Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) )) (( 1. All' articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , dopo il numero 7 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente". )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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