Art. 105. (((Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) )) (( 1. All' articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , dopo il numero 7 e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona tossicodipendente". )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Versione
30 dicembre 1975
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3 marzo 1983
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11 luglio 1990
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- 1. Corte Cost., ordinanza 08/04/1993, n. 158Provvedimento: N. 158 ORDINANZA 1-8 APRILE 1993 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di …Leggi di più...
- ord. 158/93. stupefacenti e sostanze psicotrope·
- modalita' di consegna e trasporto·
- regime sanzionatorio·
- mancata ottemperanza·
- restituzione degli atti al giudice 'a quo'.·
- 'ius superveniens'·
- prospettato eccesso di delega