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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. MA IN CHIULLI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA BELGIOIOSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MIGLIACCIO MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 ROMA presso lo studio dell'avv.
AR RC, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 9 all'avv. GIOVE STEFANO VIALE REGINA MARGHERITA, C.F._3
278 00198 ROMA;
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 11073/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 23 dicembre 2024 nella causa R.G. n. 31856/2019 e notificata a mezzo PEC in data 30 dicembre 2024, ed in accoglimento dei motivi di appello di cui al presente atto di citazione in appello, nonché per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado ed espressamente riproposte nell'atto di appello ex art. 346 c.p.c., così giudicare: (a) in via preliminare e per quanto occorrer possa:
- dato atto, per quanto occorre possa, che l'impossibilità per il dott. di accedere Parte_1 all'istituto del “ravvedimento operoso” alla riliquidazione dell'imposta di cui all'atto pubblico a rogito dott. n. 64505/1T/2016 costituisce una questione di fatto e di diritto non Controparte_1 eccepita tempestivamente e ritualmente in corso di causa da parte del convenuto dott. , CP_1 non oggetto dell'indagine oggetto di consulenza tecnica e rispetto a cui parte attrice ha dichiarato e qui ribadisce di non accettare alcun contraddittorio, eccependone tardività e inammissibilità;
- dato atto, per quanto occorre possa, che la pretesa condotta del dott. rilevante ai Parte_1 sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c. costituisce un'eccezione in senso stretto e che tale questione di fatto e di diritto non è stata tempestivamente e ritualmente eccepita in corso di causa dal convenuto dott. , né tantomeno è stata non oggetto dell'indagine oggetto demandata a CP_1 CTU, rispetto alla quale questione parte attrice ha dichiarato e qui ribadisce di non accettare alcun contraddittorio su tale questione, eccependone tardività e inammissibilità; (b) nel merito:
- condannare il dott. , a titolo di danno emergente, di lucro cessante e/o di danno Controparte_1 da perdita di chance, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal dott. Parte_1
per un importo complessivo pari ad Euro 135.167,10 e/o alla diversa somma risultante di
[...] giustizia, oltre interessi legali, calcolati dalla data dei pagamenti eseguiti dal Dott. (9 e 16 Pt_1 novembre 2018) e poi dalla data della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., fino al giorno del saldo effettivo;
pagina 2 di 9
- per l'effetto, condannare il dott. a corrispondere al dott. Controparte_1 Parte_1 l'ulteriore somma di Euro 127.495,95, pari alla differenza tra il danno subito dall'esponente
[...] (Euro 135.167,10) e il danno considerato erroneamente risarcibile dalla sentenza di primo grado (Euro 7.671,15), ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, calcolati dalla datadei pagamenti eseguiti dal Dott. (9 e 16 novembre 2018) e poi dalla data della Pt_1 domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., fino al giorno del saldo effettivo;
(c) in ogni caso:
- pronunciare ogni ulteriore provvedimento e declaratoria del caso;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compensi professionali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in atti (ove non ammesse in primo grado), tra cui in particolare:
- ammettere interrogatorio formale del Dott. sui seguenti capitoli di prova: Controparte_1
1.- Vero che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, il Dott. ha illustrato Controparte_1 a e al Dott. il regime fiscale applicabile alla vendita della porzione di Parte_2 Parte_1 immobile sito in Milano, Via Carlo De Cristoforis?
2.- Vero che nel corso delle interlocuzioni avute con la e con il Dott. di Parte_2 Parte_1 cui al precedente capitolo, il Dott. ha riferito che, qualora la vendita Controparte_1 dell'Immobile fosse stata perfezionata su nomina della dal Dott. quest'ultimo si Parte_2 Pt_1 sarebbe potuto giovare di un regime di IVA al 4%?
3.- Vero che nel fornire le indicazioni di cui al precedente capitolo di prova, il Dott. ha CP_1 esaminato il contenuto dell'atto di vendita dell'Immobile sito in Milano, Viale Majno, a rogito dello stesso Dott. (si rammostri l'art. 17.1 dell'atto di vendita, doc. n. 6 fascicolo Attori)? CP_1
4.- Vero che nell'atto di vendita dell'Immobile sito in Milano, Viale Majno si applicava l'IVA al 10%, nonché si rappresentava che non sussistevano già all'epoca i presupposti per l'applicazione dell'IVA agevolata con aliquota al 4%?
5.- Vero che in sede di stipula dell'atto di vendita della porzione di immobile sito in Milano, Via Carlo De Cristoforis il notaio rogante, Dott. , ha proceduto senza svolgere verifiche Controparte_1 sulla classificazione catastale dell'immobile medesimo?
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal Sig. Parte_1
escludere/limitare i conseguenti danni in favore dell'appellante entro i limiti di cui agli artt.
[...] 1223, 1225 e 1227 c.c. Con vittoria delle spese di giudizio.”.
pagina 3 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , socio al 90 % della personalmente e la suddetta -società operante Parte_1 Parte_2 Pt_2 nel mercato immobiliare-, citavano in giudizio il notaio per sentirlo condannare Controparte_1
-a titolo di responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale- al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al negligente svolgimento della propria attività professionale. In particolare, deducevano quanto segue:
-Bamor, in data 12.1.2015, in qualità di promissaria acquirente, stipulava un contratto preliminare con avente per oggetto la successiva vendita di due unità immobiliari ad uso abitativo site Parte_3 in Milano via De Cristoforis;
– in data 22.12.2016, alle ore 19.20, a rogito del notaio qualità di firmataria CP_1 Pt_4 del contratto preliminare e per l'esercizio del potere di nomina del contraente nella persona del ai sensi dell'art. 1401 c.c- e il -in proprio e quale socio della stipulavano il Pt_1 Pt_1 Pt_2 contratto definitivo di compravendita;
– il notaio, erroneamente, attestava che aveva diritto all'applicazione dell'Iva agevolata al Pt_1 4%, -anziché al 10%- in quanto, per quanto di interesse: i) l'immobile non rientrava nella categoria catastale A1 -villa-, ma era accatastato in A2 -abitazione di tipo civile-; ii) era residente nel Pt_1 comune di Milano ove era ubicato l'immobile e, al contempo, non era titolare di altro diritto di proprietà su altra casa d'abitazione acquistata usufruendo dell'Iva agevolata per la prima casa, se non dell'immobile sito nello stesso comune di Milano in viale Majno 12 che si impegnava a alienare entro un anno dal rogito;
– quando, invece, non poteva usufruire dell'Iva agevolata al 4%, perchè: i) il classamento Pt_1 catastale dell'immobile -diversamente da quanto attestato nell'atto- nel momento in cui l'atto era stato stipulato era stato già variato dall'Agenzia del Territorio in A1; ii) l'immobile di cui era proprietario in Milano viale Majno 12 non era stato acquistato con Iva agevolata, perchè proprietario di altri immobili abitativi nel comune di Milano -circostanza che lo privava del diritto di acquistare con Iva agevolata e che il notaio doveva conoscere perchè lui stesso stipulato l'atto di CP_1 acquisto di quell'immobile-; Gli attori, quindi, individuavano quali condotte inadempienti del notaio: 1) l'omessa verifica, prima della stipula, della corretta classificazione catastale dell'immobile; 2) l'erronea attestazione del regime fiscale del che non avendo acquistato l'immobile in Milano in regime di Iva Pt_1 agevolata, non poteva beneficiare del descritto regime di continuità con la stessa. Ciò posto, gli stessi, in principalità, chiedevano il risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 236.729,10 così composti: i) € 203.124 a titolo di maggior Iva -pari alla differenza fra quella corrisposta al 4% - € 135.416,00- e quella dovuta al 10% -€ 385.540,00-; ii) € 33.605,10 a titoli di sanzioni e interessi di mora pagati in seguito alla notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta. In subordine, chiedevano il risarcimento del danno di € 135.167,10, di cui € 33.605,10 a titolo di sanzioni e interessi di mora e € 101.562,00 di titolo di mancato credito di imposta di cui avrebbe beneficiato se avesse pagato tempestivamente come dovuto l'Iva al 10% anziché al 4 % in attuazione della speciale agevolazione contenuta nella legge di stabilità 2016, che consentiva alle persone fisiche, che avessero acquistato nel corso dell'anno 2016 da imprese costruttrici immobili di classe energetica A o B -nel caso di specie gli immobili erano in classe A-, di portare in detrazione pagina 4 di 9 dall'Irpef il 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n.11073/24 pubblicata in data 24.12.2024, espletata una ctu, ha: 1) rigettato la domanda di 2) condannato il notaio a pagare a l'importo Pt_2 CP_1 Pt_1 di € 7617,15, oltre interessi;
3) compensato le spese. Ciò, in quanto: i) ha ritenuto non provato il nesso di causalità fra la condotta negligente costituito dall'omessa espletazione di una aggiornata visura catastale dell'immobile e l'erronea indicazione in atto della classificazione catastale dello stesso come A2 anziché A1, in quanto non vi era prova che, se anche il notaio avesse acquisito una visura catastatale aggiornata al 22.12.2016, la variazione catastale da A2 a A1 in atti da quel giorno sarebbe stata visibile, in quanto la notifica della stessa era avvenuta il 23.12.2016; ii) ha ritenuto sussistente la condotta inadempiente consistita nel non aver rilevato che non avrebbe comunque potuto beneficiare dell'Iva agevolata al 4% -applicata Pt_1 all'atto- perchè il notaio doveva sapere -avendo stipulato l'atto- che in relazione all'immobile Pt_1 di cui era già proprietario in Milano in viale Majno non aveva beneficiato dell'Iva agevolata, circostanza che, di per sé, precludeva la possibilità di applicare l'Iva agevolata all'atto oggetto di causa;
3) ha così quantificato il danno: i) escluso il pagamento dell'importo costituito dalla differenza di imposta che non costituisce danno, in quanto corrispondeva all'importo che avrebbe dovuto essere versato;
ii) applicato l'art. 1127, secondo comma, c.c., € 7.617,15, pari a 1/8 della sanzione determinata nell'avviso di accertamento di € 20.312,40 – [€ 60.937,20 (pari al 30% dell'imposta evasa), ridotta di 1/3 per la definizione agevolata]-, che sarebbe stata la sanzione che avrebbe pagato se avesse operato la regolarizzazione dell'imposta con il ravvedimento operoso entro il 2017, non costituendo un impedimento oggettivo indipendente dalla sua volontà, il rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate in risposta alla sua istanza di riliquidazione del 28-29.6.2017, in quanto era percorribile la via della rettifica dell'atto notarile con la corretta determinazione dell'Iva al 10%, chiedendo quindi l'applicazione della sanzione nella misura ridotta sopra indicata
3. ha proposto appello articolato in tre motivi: Pt_1
3.1 con il primo motivo censura: 1) l'erronea applicazione d'ufficio da parte del tribunale -ai fini della determinazione del danno- dell'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. che costituisce un'eccezione di parte mai sollevata dall'appellato; 2) l'insussistenza dei presupposti dell'eccezione, posto che era anche infondato il giudizio formulato, peraltro, in termini prognostici della possibilità per l'appellante di procedere all'atto di rettifica con l'indicazione della corretta aliquota Iva del 10%, posto che era stata prodotta in atti la sentenza della CTR Lombardia del 5.12.2019 da cui risultava che aveva impugnato l'atto di rettifica della Pt_3 categoria catastale, da cui si evinceva che la stessa -diversamente da quanto affermato dal tribunale- non sarebbe mai stata disponibile a procedere alla rettifica dell'atto di compravendita;
3.2 con il secondo motivo censura il ritenuto difetto di prova dell'impossibilità per il notaio di accertare prima della stipula la rettifica della classe catastale dell'immobile, in quanto: i) il notaio ha ammesso di non aver effettuato una visura ipocatastale aggiornata dello stesso;
ii) il giorno della stipula scadeva il termine di un anno per la rettifica della classe catastale proposta da Pt_3 il 22.12.2015 e il notaio era a conoscenza di tale circostanza -come da doc.7 in atti-; iii) l'atto è pagina 5 di 9 stato stipulato alle 19,20; iv) nella visura catastale allegata all'avviso di liquidazione si legge
“variazione nel classamento del 22.12.2016… in atti dal 22.12.2016”; v) posto il catasto fabbricati è consultabile telematicamente, dal fatto che la rettifica era in atti il 22.12.2016, si evince che se il notaio avesse effettuato una visura nel pomeriggio del giorno della stipula avrebbe potuto rilevare la variazione nel classamento dell'immobile;
3.3 con il terzo motivo chiede la riforma delle statuizioni sulle spese in ragione dell'accoglimento dei superiori motivi.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. citata ai soli fini di litis denuntiatio, è rimasta contumace. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato nei limiti esposti.
1.1 Il primo motivo è fondato.
L'appellante, con il suddetto motivo, censura la statuizione del tribunale che ha applicato l'eccezione di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c. reputando che avesse contribuito ad aggravare il danno nel momento in cui dopo il rigetto dell'istanza di ravvedimento operoso da parte dell'Agenzia delle Entrate del 7.7.2017, avrebbe potuto procedere alla rettifica dell'atto entro il mese di dicembre 2017, versando l'Iva dovuta che gli avrebbe consentito di pagare la sanzione in misura pari a 7.627,15 -anziché quella pagata di € 20.312,40 a seguito della definizione agevolata presentata dopo la notifica dell'avviso di liquidazione-. Implicitamente, sulla base della medesima ratio decidendi, il tribunale ha rigettato anche la domanda di risarcimento dell'ulteriore voce di danno costituita dalla perdita del credito Iva di € 101.562,00, pari al 50 % della maggiore Iva che avrebbe dovuto versare e non aveva versato -€ 203.124,00-. Infatti, la maggiore Iva dovuta era stata versata da solo nel novembre 2018 Pt_1 in sede di ravvedimento operoso, quando invece per usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dalla legge di stabilità 2016 avrebbe dovuto versarla entro il 31.12.2017. Diversamente da quanto affermato dall'appellato nella comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio, il tribunale ha ridotto il danno in applicazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c. –“Pertanto, ritiene il Tribunale che l'entità del danno risarcibile dal Notaio convenuto, ridotto secondo i principi dettati dall'art. 1227, II c.c., va considerata pari ad euro 7.617,15” pag. 20 sentenza appellata-. Peraltro, l'evento causativo del danno è costituito dalla stipula dell'atto con l'indebita applicazione dell'Iva agevolata. Infatti, in quel momento si è concretizzata l'evasione di imposta che costituisce il danno evento da cui si sono originati i danni conseguenza -pagamento delle sanzioni e perdita del credito di imposta-. Pertanto, la mancata rettifica dell'atto è una condotta del creditore che non può che essere inquadrata nell'art. 1227, secondo comma c.c., in quanto diretta a limitare i danni.
pagina 6 di 9 Tuttavia, quella prevista dal secondo comma dell'art. 1227 c.c. è un'eccezione in senso stretto, che non è mai stata proposta nel giudizio di primo grado e che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice – ex plurimis, Cass. n. 19218 del 19/07/2018 In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede-. Pertanto, il danno deve essere così rideterminato: 1) € 20.312,40 a titolo di sanzioni pagate con la definizione agevolata il 16.11.2018 + € 13.283,70 di interessi di mora sulle stesse + € 9,00 per spese di notifica, per un importo complessivo di € 36.605,10 -ctu pag.44-; 2) ha perduto il diritto a detrarre dall'Irpef il credito di € 101.562,00 -pari alla maggiore Pt_1 Iva dovuta e non versata al momento della stipula dell'atto-, da utilizzare in quote uguali - € 10.156,00- nei successivi dieci anni a decorrere dal 2016 -quando avrebbe dovuto pagare l'imposta corretta-. ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017-2021 compresi -relative agli anni Pt_1 di imposta 2016-2020 compresi-. Gli stessi sono stati esaminati dal ctu che ha affermato: “ Nello specifico si conferma la capienza reddituale del Dott. per gli anni di cui sono disponibili in atti le relative dichiarazioni dei redditi Pt_1 (ultimo anno d'impo 1), fatta eccezione per l'anno 2017 (Unico 2018) per il quale l'IRPEF netta dovuta – € 7.701,00 – è inferiore alla detrazione eventualmente spettante pari ad € 10.156,00.”- pag. 45 ctu-. Quindi, risulta provato il danno per gli anni di imposta 2016, 2018, 2019 e 2020 -Unico 2017, 2019,2020 e 2021-, in quanto in relazione agli stessi, ha provato che avrebbe potuto Pt_1 utilizzare il credito di imposta di cui sarebbe stato titolare se avesse pagato l'Iva corretta al momento della stipula. Pertanto, a titolo di tale voce di danno è dovuto l'ulteriore importo di € 40.624,00 [€10.156,00 x 4].
Il danno, invece, non vi è stato in relazione all'anno d'imposta 2017, in quanto dalla relativa dichiarazione dei redditi -Unico 2018- è risultato che l'Irpef dovuta era inferiore alla detrazione spettante. In ordine agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, non ha provato il danno. Pt_1 Infatti, le dichiarazioni dei redditi relativi a tali anni -Unico 2022, 2023 e 2024- erano producibili nel corso del giudizio, in quanto documenti formatisi successivamente ai termini preclusivi. In assenza delle stesse, non vi è prova che era nelle condizioni reddituali per utilizzare il Pt_1 credito di imposta che gli sarebbe spettato. pagina 7 di 9 Quindi, non vi è prova che abbia subito il relativo danno che si sarebbe concretato solo in presenza delle sue condizioni reddituali previste dalla legge che aveva introdotto l'agevolazione come requisito per fruire della detrazione d'imposta che era suo onere provare. Infine, per le due rimanenti annualità -2024 e 2025- in cui l'appellante potrebbe beneficiare del credito di imposta non sono ancora maturati i termini per la dichiarazione dei redditi -2024 e per la produzione degli stessi -2025-. E' un danno futuro potenziale che tuttavia, sulla base delle circostanze del caso concreto, non appare, secondo il criterio del più probabile che non, che si verifichi, posto che per un anno è già stato provato che il danneggiato non aveva conseguito le condizioni reddituali per beneficiare del credito di imposta e per gli anni immediatamente precedenti non ha prodotto la prova di averle conseguite -Sez. 3 - , Ordinanza n. 14446 del 24/05/2023 Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'instaurazione di una procedura esecutiva sul bene compravenduto, in virtù di un'ipoteca anteriormente iscritta, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli acquirenti, sul presupposto che questi ultimi avessero provato un pregiudizio solo potenziale, senza allegare concrete perdite patrimoniali). Quindi, la domanda deve essere rigettata anche per queste due ulteriori annualità. Quindi, il notaio deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di CP_1
€ 77.229,10 [€ 36.605,10 + 40.624,00], oltre rivalutazione, oltre interessi compensativi, nella misura degli interessi legali, sulle somme non rivalutate e rivalutate anno per anno, dalla data del pagamento o dal singolo anno di imposta in cui si realizzato il danno, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così complessivamente determinata, dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
1.2 Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.
2. Il notaio secondo il principio della soccombenza, deve essere condannato a pagare CP_1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 52.000 a € 260.000, secondo l'attribuito, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 - di cui € 2.552 per studio;
€ 1.628 per la fase introduttiva;
€ 5.670 per la fase istruttoria;
€ 4.253 per la fase decisoria- e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 9.991,00 - di cui € 2.977 per studio;
€ 1.911 per la fase introduttiva;
€ 5.103 per la fase decisoria-. Pone definitivamente le spese di ctu a carico di CP_1
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello;
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.11073/24 pubblicata in data 23.12.2024; 3. condanna a pagare a la somma complessiva di Controparte_1 Parte_1
€ 77.229,10 -già compresa la somma di € 7.617,15, di cui alla sentenza di primo grado-, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
4. condanna a pagare a le spese dei due gradi di Controparte_1 Pt_1 Parte_1 giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in complessivi € 14.103,00, e quanto al presente grado in complessivi € 9.991,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. pone le spese di ctu a carico di Controparte_1
6. conferma nel resto la sentenza appellata
Milano, 9.7.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
MA IN HI
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