Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2519/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Loredana Lepore Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.03.2025, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi alle pretese dell'assegno ordinario di invalidità, della indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, in quanto “caratterizzate da errore tecnico, con mancata o insufficiente valutazione di elementi oggettivi”.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. (dott. ha accertato che: “Alla luce della Per_1
documentazione esibita e sulla scorta dei dati clinici, riassumendo anche quanto finora esposto,
pagina 1 di 3
si riconosce INVALIDO con riduzione permanente delle capacità lavorativa dal 34% al 73
[...] dalla data della domanda amministrativa. Percentuale 63% Non viene riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità. Non viene riconosciuto la condizione di portatore di HANDICAP in situazione di gravità (art 3 comma 3)”.
Già nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. ha risposto alle osservazioni, nel seguente modo: “In data 08.09.2025 ricevevo le osservazioni dall'AVV. Lepore Loredana: 1) Scrive: “In merito alla depressione da Iei valutata al 31% con codice 2206, stante la presenza di tutte le condizioni indicate nel Suo elaborato, potrebbe indicarsi al 40%.” Non è possibile modificare la percentuale di invalidità in quanto ho già giustificato la percentuale in funzione della patologia. 2) Scrive: “In merito al diabete, purtroppo malattia cronica, Le indichiamo il codice 9309, da valutarsi al 41-50%, stante complicazioni indicate anche dall''obesità evidente nel sig. ”. Nel caso specifico la patologia Pt_1
diabetica non è stata accompagnata da esami specifici per il follow up di un diabete mellito di tipo II che attualmente non è significativo. Appare eccessivo, attribuire un'importante percentuale (tra il
41% e 50%) solo con la diagnosi di DM. Infine l'obesità a cui si fa riferimento non è accompagnata da complicanze artrosiche delle grandi articolazioni (ginocchia e coxofemorale), per cui rientra nel codice 9309. 3) Scrive: “In merito alla patologia cardiologica da Lei valutata come miocardiopatie con insufficienza cardiaca lieve, Le chiediamo di valutarla con codice 6442 con percentuale tra il 41-
50%, o con cod. 6443 con percentuale tra il 71-80%, comunque in media 60%.” Ho previamente giustificato nella bozza la percentuale del 25% di invalidità: infatti la classe NYHA specie dalla II deve necessariamente essere accompagnata da un ETG cardiaco che descriva la compromissione della funzione cardiaca. L'insufficienza cardiaca è una grave patologia caratterizzata anche da importanti sintomi e segni clinici quali edemi declivi aaii (questi ultimi assenti). 4) Scrive: “Per le patologie dell'anchilosi, purtroppo le limitazioni funzionali e nei movimenti, sebbene da Lei indicati, sono molteplici e rendono difficoltoso ogni attività lavorativa, specie come attività di bracciante agricolo, Le si chiede di valutarie con i Seguenti codici: con codice 7701 con percentuale del 75%, o con codice 7704 con percentuale del 55% considerando l'aggiunta delrachide cervicale.” L'anchilosi
è la perdita completa o incompleta dei movimenti articolari, quindi una rigidità tale da limitare anche i piccoli movimenti. In base a ciò che già ho scritto e in base alla definizione è sufficiente riconoscere la percentuale da me attribuita. 5) Scrive: “In merito alla patologia urinaria si insiste per la valutazione del codice 6206 con percentuale del 25%”. Non è possibile attribuire una percentuale di invalidità in quanto l'episodio è riferito (riferita incontinenza urinaria) in assenza di esami specifici
(vedasi visita specialistica del 30.05.2022), come si evince già nel mio elaborato peritale. Infine per le pagina 2 di 3 attuali patologie di cui è affetto il Sig. non sussistono gli elementi per il riconoscimento Pt_1 dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità civile: Sia la patologia diabetica senza segni di scompenso glicometabolico sia la patologia cardiaca senza segni di insufficienza cardiaca, NON incidono sull'attività lavorativa del paziente. Infine la patologia artrosica è compatibile con l'età del paziente come si evince anche dagli esami di diagnostica per immagini in cui ho già dettagliatamente spiegato nella bozza”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono
CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, 4.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3