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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2923 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. Cappuccilli Vittorio (C.F. Parte_1 P.IVA_1
); C.F._1
E
(C.F. , difeso dagli Avvocati Musto Pasquale e Controparte_1 C.F._2
Cavaliere Antonio;
OGGETTO: ricorso avverso lodo arbitrale dell'arbitro unico Avv. P. Avvisati reso in Latina il
14.9.2019.
1 FATTO E DIRITTO
L ha impugnato il lodo in oggetto con cui era stata riconosciuta al la somma Parte_1 CP_1 di € 29.900,00 a titolo di partecipazione agli utili della società per il bilancio di esercizio 2015 e respinta la domanda relativa al bilancio di esercizio 2016.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
§1. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 cpc, avanzata dalla difesa di parte resistente in considerazione della pendenza di altra procedura di impugnazione di altro lodo relativo alla delibera di esclusione da socio dell' , non è accoglibile per Parte_1
l'inesistenza del rapporto di pregiudizialità necessaria tra la presente causa, relativa alla distribuzione degli utili, e quella relativa alla delibera di esclusione del socio, peraltro riferibile a data successiva ai fatti di cui alla presenta causa.
Quanto al merito, con il primo motivo ha dedotto la nullità del lodo arbitrale ai Parte_1
sensi dell'art 829, 1° comma , n.4 c.p.c. per avere l'arbitro, in violazione dei limiti della convenzione di arbitrato, deciso secondo diritto e non secondo equità.
La doglianza è infondata.
Parte ricorrente àncora l'obbligo di decidere secondo equità alla locuzione contenuta nella clausola compromissoria dell'art 15 dell'atto costitutivo della società che prevede che qualsiasi controversia circa la validità, interpretazione o esecuzione del contratto sociale ovvero relativa ai rapporti tra i soci, o tra loro e la società ,e che per disposizione di legge non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria , e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero , deve essere “ decisa da un arbitro amichevole compositore scelto dal Presidente del
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società “
Sul punto va preliminarmente evidenziato il principio secondo cui Nell'indagine rivolta ad individuare l'effettiva volontà delle parti in ordine a clausola compromissoria per stabilire la ricorrenza di un arbitrato rituale ovvero libero, non è elemento decisivo il conferimento agli arbitri del potere di decidere come "amichevoli compositori", potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità, e perciò come amichevoli compositori. Rilevante è invece, nel senso della natura rituale dell'arbitrato, l'uso, nella clausola compromissoria, di espressioni proprie del
2 procedimento giurisdizionale, quali il deferimento agli arbitri della definizione di tutte le controversie che possono sorgere da un determinato contratto, nonché, in sede di investitura del collegio arbitrale, il tenore delle stesse richieste delle parti, ove ne presuppongano poteri giurisdizionali, e la mancata previsione di modalità della decisione, come la dispensa dall'obbligo del deposito del lodo e la utilizzazione di fogli preventivamente firmati in bianco dalle parti, incompatibili con la natura rituale dell'arbitrato ( v. Cassaz. n. 4528/1992 )
Nel caso di specie, posto che non vi sono elementi per ritenere univoca la volontà delle parti di deferire la risoluzione della controversia ad un arbitrato irrituale, come si può inferire dal tenore letterale della clausola ( con il “deferimento agli arbitri della definizione di tutte le controversie che possono sorgere da un determinato contratto” ( v. sopra)) e dalla condotta delle parti ( il preventivo avvio di procedura per decreto ingiuntivo da parte del , va evidenziato, anche alla luce dei CP_1 principi sopra menzionati, che in ogni caso non vi è alcun automatismo per ritenere che “l'arbitro amichevole compositore “ , una volta fallito ogni tentativo di amichevole composizione, debba poi decidere secondo equità e non secondo diritto.
Con una siffatta clausola è evidente che in seno al procedimento arbitrale l'arbitro debba tentare la conciliazione delle parti. Né vi è dubbio che ciò sia anche avvenuto nel caso di specie con molteplici rinvii a tale fine, anche in sede di ctu, come emerge dalla espositiva del lodo in ordine allo svolgimento del procedimento arbitrale e come rappresentato dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo (pp.10-11: “Incardinatosi il giudizio arbitrale, veniva dato corso al tentativo di conciliazione, il cui svolgimento dava luogo a molteplici rinvii dell'udienza di trattazione della controversia, con corrispondenti proroghe del termine per la pronuncia del lodo”; “, disponendo
l'espletamento di indagini peritali sui seguenti quesiti: “Esperito il rituale tentativo di conciliazione tra le parti, accerti il C.T.U. sulla base della documentazione in atti se risulta approvato il bilancio di esercizio dell'anno 2015 e, in ipotesi affermativa, qual è il risultato di esercizio conseguito nel medesimo anno 2015. Accerti altresì il C.T.U. quale sia stato il risultato di esercizio comunicato ai soci ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali per l'anno di imposta 2015, indicando la quota di spettanza di ciascun socio”)
Che a ciò debba poi debba seguire una decisione secondo equità e non secondo diritto costituisce una forzatura interpretativa che, senza alcun ulteriore elemento di supporto, se non quello suggestivo, porterebbe a trasferire un modus operandi teso a privilegiare la composizione amichevole della lite nella fase predecisoria anche alla fase decisoria imponendo anche un modus decidendi all'arbitro.
D'altronde, se tale fosse stata l'effettiva volontà delle parti ( vedi conclusioni) sarebbe stato agevole prevedere ulteriormente che l'arbitro amichevole compositore, in difetto di conciliazione, dovesse poi decidere secondo equità.
3 E, invece, le conclusioni di in cui si invoca il principio dell'onere della prova, come Parte_1
desumibili dal lodo medesimo (v. pp.
4-5 lodo arbitrale), non depongono assolutamente in tale verso.
Al che va anche aggiunto che un'eventuale volontà delle parti di prevedere un arbitrato irrituale con decisione contrattuale della controversia avrebbe potuto trovare un'espressa formulazione nella clausola arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter cpc.
E' evidente che nelle conclusioni del giudizio arbitrale non vi sia stata una richiesta di decisione secondo equità sicché anche il comportamento successivo delle parti, che costituisce un ulteriore canone ermeneutico previsto dall'art 1362 c.c., esclude una interpretazione estensiva della clausola
Con il secondo motivo, lamenta il difetto di motivazione del lodo per non avere Parte_1
l'arbitrato preso in considerazione i patti integrativi di cui alla scrittura privata del 17.3.2015 in luogo delle previsioni di cui all'art. 11 dello statuto costitutivo sulla distribuzione degli utili.
La doglianza è manifestamente infondata.
Com'è noto la carenza di motivazione costituisce un vizio formale del lodo, in quanto impedisce di ricostruire l'iter logico- giuridico della decisione. Nel caso di specie, invece, l'iter logico seguito dall'arbitro risulta manifestamente chiaro.
E' evidente, condivisibile o meno che sia la statuizione resa dall'arbitro, che la censura, sia pure qualificata come difetto di motivazione, si risolva nell'allegazione di un error in iudicando fondato su una contestazione della complessiva valutazione dei fatti e delle prove compiuta dall'arbitro, che
è incensurabile in questa sede.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.” . (v. Cassaz. n. 13604/2024).
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'impugnazione;
- condanna alla rifusione in favore di che liquida in € 7.000,00 Parte_1 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
4 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U.115/2002.
Roma, 18.4.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
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