Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 5782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5782 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05782/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2026, proposto da
RV ER SO AN, AG DA, AS AT ed IT NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Federici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'ottemperanza
della sentenza n. 186/24 del Tribunale di Modena Sez. Lavoro resa nel procedimento RG. 296/22 e con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti all’assunzione nella III Area Funzionale - profilo funzionale Funzionario Giudiziario - F1 a decorrere dal 1° luglio 2019 condannando il Ministero della Giustizia a corrispondere a ciascun ricorrente le conseguenti differenze retributive, maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, considerando anche l’eventuale spettanza dell’ ad personam
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ER PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, come in epigrafe indicate, hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza, da parte del Ministero della Giustizia, della sentenza n. 186 del 21 febbraio 2024, con cui il Tribunale di Modena Sez. Lavoro ha dichiarato “ il diritto dei ricorrenti all’assunzione nella III° Area Funzionale - profilo funzionale Funzionario Giudiziario - Funzionario UNEP - F1 a decorrere dall’1.07.2019 ”; e, per quanto interessa il presente giudizio, ha condannato il Ministero della Giustizia a “ riconoscere ai ricorrenti la qualifica di Funzionario Giudiziario di III^ Area Funzionale dall’1.7.2019, ed a corrispondergli le conseguenti differenze retributive per come espressamente precisate in sede di deposito della memoria autorizzata del 10.3.2023 (con decorrenza dal 1.7.2019). Importo maggiorato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, considerando anche l’eventuale spettanza dell’ad personam nel senso sopra precisato ”.
In particolare, i ricorrenti hanno fatto presente di aver acquisito l’inquadramento nella III^ Area funzionale per il profilo di funzionario giudiziario, con decorrenza 15 dicembre 2022; ma, in forza della sentenza da ottemperare, hanno chiesto la retrodatazione dell’inquadramento nel profilo professionale di funzionario giudiziario F1 – III° Area a far data dal 1° luglio 2019; riconoscimento, quest’ultimo, che emerge dall’esame della motivazione della sentenza del giudice del lavoro di Modena, nella quale si riferisce di analoghe controversie nelle quali si è accertato che “ il mancato scorrimento della graduatoria da parte del Ministero convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell’accordo del 26.4.2017 e recepito nel DM del9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc. Di conseguenza le parti ricorrenti hanno diritto di essere assunte nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario UNEP F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1”.
Nella sentenza oggetto di ottemperanza si è, pertanto, statuito che “consegue il diritto, peraltro già riconosciuto dal convenuto anche se con decorrenza dal 15.12.2022, delle parti ricorrenti all’attribuzione della qualifica di Funzionario Giudiziario di III Area Funzionale fin dall’1.7.2019. Con riferimento al periodo dall’1.7.2019 in poi – considerata anche l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione estintiva formulata dall’Amministrazione convenuta in ragione della tempestività dell’iniziativa attorea (attesa la notifica dei ricorsi in tempo utile per l’interruzione sia del termine decennale che del termine quinquennale) – va dunque accolta la domanda di risarcimento del danno subito dalle parti ricorrenti, consistito nella mancata percezione delle differenze retributive che sarebbero state corrisposte in ragione del corretto inquadramento spettante. Il Ministero convenuto va dunque condannato a riconoscere ai ricorrenti la qualifica di Funzionario Giudiziario di III^ Area Funzionale dall’1.7.2019, ed a corrispondergli le conseguenti differenze retributive per come espressamente precisate in sede di deposito della memoria autorizzata del 10.3.2023 (con decorrenza dal 1.7.2019). Importo maggiorato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, considerando anche l’eventuale spettanza dell’ad personam nel senso sopra precisato”.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (14 gennaio 2026), che, in vista dell’udienza in Camera di Consiglio, fissata per la data odierna, ha preliminarmente eccepito (memoria depositata il 20 febbraio 2026) “ l’incompetenza per territorio, in favore del TAR Emilia Romagna”.
3. A tali considerazioni hanno replicato i ricorrenti nella memoria depositata il 20 marzo 2026.
4. Alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
5. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, opposta dall’Amministrazione resistente, rilevando, al fine di radicare la competenza per il giudizio di ottemperanza, il contenuto della decisione ed il conseguenziale comando conformativo: adempimenti liquidatori che, nella specie, sono indubbiamente ascritti alla competenza provvedimentale dell’Amministrazione centrale, ciò comportando la competenza di questo Tribunale.
6. Nel merito, il ricorso dev’essere accolto, trattandosi di sentenza comportante una condanna specifica (“ differenze retributive, da quantificarsi in conformità alle previsioni del CCNL 2006/09, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario F1, a decorrere dall’1.07.2019 sino all’effettivo inquadramento nella III° Area nel profilo di Funzionario Giudiziario – Funzionario UNEP F1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ”), che il Ministero resistente dovrà ottemperare entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, impregiudicata restando, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta .
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori, che il Ministero della Giustizia dovrà corrispondere all’avv. Roberta Federici, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori, da corrispondere all’avv. Roberta Federici, dichiaratasi anticipataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER PO |
IL SEGRETARIO