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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 24/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 8745 dell'anno 2023
TR
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1
Verzillo, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente – in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 24/3/2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2023 la ricorrente chiedeva la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'assegno unico relativo alle mensilità di marzo ed aprile 2022, con vittoria di spese.
Deduceva a tal fine che in data 28/4/2022, a mezzo patronato, aveva rinunciato alla percezione del reddito di cittadinanza;
che unitamente a tale reddito percepiva l'assegno unico per il suo nucleo familiare;
che l' , pur autorizzando il pagamento con la dicitura “integrazione assegno unico – CP_1 esito positivo”, non aveva mai corrisposto i ratei di assegno unico per le mensilità di marzo ed aprile 2022; che era suo diritto ottenere il pagamento di tali emolumenti.
Costituendosi in giudizio, l' contestava la fondatezza dell'avverso assunto ed insisteva per il CP_1 rigetto della domanda, in quanto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 79/2021 prevedeva la corresponsione d'ufficio dell'Assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; che l' aveva riconosciuto il beneficio CP_1
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mediante accredito sulla carta su cui veniva pagato il reddito di cittadinanza;
che per effetto della rinuncia al reddito di cittadinanza la ricorrente aveva perso la possibilità di fruire degli importi residui rimanenti sulla carta, la quale era stata disattivata.
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Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni che di seguito si espongono.
L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, prevedeva il riconoscimento di un Assegno temporaneo per i figli minori (di seguito, anche
Per
, su base mensile, ai nuclei familiari che non avessero diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e fossero congiuntamente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 1, comma 1.
L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 79/2021 prevedeva la corresponsione d'ufficio dell'Assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, l' era tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del CP_1
RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all'Assegno temporaneo (di seguito, integrazione RdC). La misura complessiva era determinata sottraendo dall'importo teorico spettante dell'Assegno temporaneo - di cui alla tabella riportata nell'Allegato 1 al decreto-legge n.
79/2021 e alla circolare n. 93/2021 - la quota di RdC relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
Quanto alle modalità di erogazione, il medesimo Messaggio prevedeva che: “L'integrazione RdC
è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli minori a carico presenti nel nucleo, secondo le modalità illustrate ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 93/2021.”
La predetta circolare prevedeva appunto, quale modalità di erogazione dell'integrazione al
Reddito di Cittadinanza per cui è causa, lo “accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del decreto- legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.”.
Tornando al caso in esame, la ricorrente lamenta la mancata erogazione da parte dell' CP_1 dell'assegno unico per i mesi di marzo ed aprile 2022.
A fronte di un ricorso estremamente generico, da cui non si evince neppure per quanti figli minori
è richiesto l'assegno unico, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti ed in particolare
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dall' si evince che l'Istituto Previdenziale ha riconosciuto il beneficio, per l'importo di € CP_1
175,00 al mese, accreditandolo sulla carta su cui era anche accreditato il reddito di cittadinanza.
Tuttavia, la ricorrente, con atto sottoscritto il 28.04.2022, ha rinunciato al Reddito di Cittadinanza senza riserve, e ha sottoscritto altresì la seguente dichiarazione: "sono consapevole che la presente istanza comporta la disattivazione della carta rdc con decorrenza dal momento della rinuncia stessa, e che eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno piu' utilizzabili".
Per effetto della predetta rinuncia e della contestuale disattivazione della carta, la ricorrente non ha quindi potuto più utilizzare gli importi residui esistenti sulla carta, fra cui (ma di tanto non vi è prova, non essendo allegato agli atti un saldo contabile della carta di debito) presumibilmente l'assegno temporaneo, le cui somme l' ha provato di aver accreditato (in data 25/3/2022 e CP_1
27/4/2022) prima della disattivazione della carta.
Pertanto la ricorrente non può richiedere nuovamente somme che le sono state accreditate dall' e che lei non ha eventualmente utilizzato (si ripete che non vi è prova che quegli importi CP_1
non siano stati utilizzati dalla ricorrente e che fossero presenti sulla carta al momento della disattivazione della stessa).
Per tali ragioni la domanda deve essere integralmente rigettata.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico del ricorrente, nonostante la soccombenza, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
25/11/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese dell' ; CP_1
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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