TRIB
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 17859/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 235, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Laura Brunelli, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in San Lazzero di Controparte_2
Savena, via Bellaria 2/A, presso lo studio dell'avv. Valentina Montanari, che la rappresenta e difende per delega in atti;
; Controparte_3
convenuti.
Oggetto: cessione di azienda.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: “…1) In via pregiudiziale ed in rito accertare e Controparte_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_1
e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 5232/21 (RG 13530/21), emesso dal
Tribunale Civile di Torino in data 05.07.2021; 2) Nel merito, in via preliminare a) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 5232/21 (RG 13530/21), emesso dal Tribunale Civile di Torino in data 05.07.2021 per carenza dei requisiti previsti dall'art. 633 cpc, cosi come indicato alla lettera B del presente atto, b) sempre in via preliminare e gradata, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da , alla società , per Controparte_4 Controparte_5
i tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare la domanda formulata in via subordinata dalla , di “condannare comunque la Controparte_5
società , quale coobbligata in solido con Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di € 16.635,98 oltre interessi Controparte_3
dalle singole scadenze fino al saldo effettivo o della diversa maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre le spese successive e le spese di lite per entrambi i giudizi”; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il
Giudicante ritenesse sussistente, provato ed iscritto nei libri contabili obbligatori il credito della società condannare la Controparte_5 [...]
, in virtù delle pattuizioni contenute nel Controparte_3
contratto di cessione del 29.05.2019 a tenere indenne e manlevare la CP_1
di tutte le somme che sarà tenuta a pagare alla 4)
[...] Controparte_5
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Dvk Euro Service Gmbh & Co. Kg: “… - Nel merito: rigettare in ogni caso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5232/2021 in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, nelle successive memorie e note difensive e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il D.I. n. 5232/2021 (RG 13530/2021) emesso dal Tribunale di Torino in data 05.07.2021 nei confronti della società
Controparte_1
- in via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società , Controparte_1
quale coobbligata in solido con la società odierna fallita Organizzazione_1
[.. al pagamento della somma di € 16.635,98, oltre interessi dalle singole
[...]
scadenze fino al saldo effettivo o della diversa maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre le spese successive e le spese di lite per entrambi i giudizi.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e C.p.a. anche nel procedimento monitorio.”
MOTIVAZIONE
L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 5232/2021, con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 16.635,98 (oltre interessi e spese della procedura), quale acquirente dell'azienda della Controparte_3
, adducendo a motivo la mancanza dell'iscrizione dei debiti nei libri
[...] contabili obbligatori ex art. 2560 c. 2 Cc e dell'inerenza degli stessi al ramo di azienda ceduto.
L' ha anche proposto domanda di manleva nei Controparte_1
confronti della , dichiarata fallita nel Controparte_3
corso del processo.
La ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, Controparte_2 in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento dell'importo del decreto.
Per quanto concerne il primo profilo, l'opposizione è in gran parte infondata, perché dalla consulenza tecnica del dr. emerge che “i libri contabili Persona_1 obbligatori della rilevano la registrazione nell'esercizio 2018 di Controparte_6
Contr fatture emesse dal fornitore per un ammontare complessivo di € 16.476,99”
(p. 20).
L'attrice non può neanche utilmente giovarsi del principio affermato da
Cass. 13319/2015 - secondo cui “l'acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto” -, sussistendo nella specie tale inerenza, atteso che il ramo di azienda ceduto ha a oggetto l'attività “relativa all'autotrasporto merci in conto terzi” (doc. 2 fasc. att.); l'attrice ha ammesso che “le fatture poste a fondamento della pretesa monitoria afferiscono ai veicoli targati EL877HE e
EL996YP” (cit. p. 3), consistenti in un “trattore per semirimorchio – uso di terzi” e in
3 un “autocarro per trasporto di cose – uso di terzi” (doc. 1 fasc. att.); tali veicoli non riguardano l'altra attività svolta dalla , Controparte_3 che non ha formato oggetto di cessione, costituita dal “noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri” (doc. 2 fasc. conv.).
Irrilevanti sono invece le dichiarazioni della cedente in ordine al fatto che
“del ramo d'azienda non fanno parte … beni mobili registrati” (doc. 2 fasc. att., art. 2), perché i debiti risultanti dai libri contabili possono anche riguardare situazioni pregresse.
Sussiste pertanto un credito della convenuta di € 16.476,99, di poco inferiore a quello fatto valere.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, con revoca del decreto ingiuntivo n. 5232/2021 e condanna dell'attrice a pagare alla convenuta € 16.476,99, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
Inammissibile, infine, è la domanda proposta dall' nei Controparte_1
confronti della , dichiarata fallita nel Controparte_3
corso del processo, che non è stata precisata nei confronti del , nei cui CP_3
confronti sarebbe in ogni caso improcedibile, dovendo il relativo credito essere accertato secondo le modalità previste dalla L. Fall.
Considerata la differenza minima tra l'importo del decreto ingiuntivo e il credito accertato in questa sede, inferiore all'1%, l'accoglimento parziale dell'opposizione non comporta il venir meno della condanna dell'ingiunta al pagamento delle spese della fase monitoria, che possono essere poste legittimamente a suo carico qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. 2217/2007 e 14818/2004).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 5.077,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento, con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice.
PQM
4 Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5232/2021; condanna l a pagare alla Controparte_1 Controparte_2
€ 16.476,99, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo;
[...] dichiara inammissibile la domanda proposta dall' nei Controparte_1
confronti della;
Controparte_3 Controparte_3 condanna l a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
le spese della fase monitoria, liquidate in € 540,00 per compenso ed €
[...]
145,50 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna l a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre contributo
[...]
unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico dell . Controparte_1
Torino, 08/01/2024.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
5