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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9813/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 9813/2016, vertente fra le parti:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe PA Parte_6
Adeo Ostillio, presso il cui studio sito in RI alla via Trevisani n. 106 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice, convenuta in via riconvenzionale -
CONTRO
(già NT [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maila Costa e Vittorio Russi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in RI al Corso Vittorio Emanuele II n. 60, giusta mandato in atti;
- parte convenuta, attrice in via riconvenzionale -
NONCHÉ CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Leogrande, presso il cui studio sito in Turi CP
(Ba) alla via XX Settembre n. 97 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta, attrice e convenuta in via riconvenzionale -
OGGETTO: contratto di assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
14.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
IM RA
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato il 15-17.06.2016, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e citavano Parte_3 Parte_4 PA Parte_6
in giudizio, dinanzi al Tribunale di RI, nonché la compagnia di assicurazioni CP [...]
(ora , al fine di sentir Controparte_4 NT accogliere le seguenti conclusioni: “A) Previo accertamento dell'inadempimento di NT
nei confronti degli attori rispetto agli obblighi assunti con il contraente assicurato
[...]
all'atto della sottoscrizione della polizza vita 'Derby serie ottobre 2004' n. Controparte_5
3024245 di €. 46.000,00, dichiarare il diritto di ciascuno degli attori , Parte_1 Parte_2
, e di conseguire, anche a titolo di
[...] Parte_4 Parte_3 risarcimento del danno, la somma di €. 2.875,00 pari ad 1/16 di €. 46.000,00, ovvero una somma pari ad 1/16 dell'indennizzo liquidabile, alla morte dell'assicurato , ai beneficiari Controparte_5
del detto contratto di assicurazione e, di conseguenza, condannare la convenuta NT
al pagamento della detta somma di €. 2.875,00, ovvero della somma che, nei termini
[...]
su esposti, sarà determinata come spettante a ciascuno dei detti attori, con rivalutazione ed interessi
a far data dalla prima richiesta;
B) Previo accertamento dell'inadempimento di NT
nei confronti degli attori rispetto agli obblighi assunti con il contraente assicurato
[...]
all'atto della sottoscrizione della polizza vita 'Derby serie ottobre 2004' n. Controparte_5
3024245 di €. 46.000,00, dichiarare il diritto di ciascuna delle attrici e PA
, anche a titolo del risarcimento del danno la somma di €. 5.750,00 pari a 1/8 Parte_6 di €. 46.000,00, ovvero una somma pari ad 1/8 dell'indennizzo liquidabile, alla morte dell'assicurato
, ai beneficiari del detto contratto di assicurazione e, di conseguenza, condannare Controparte_5 la convenuta al pagamento della detta somma di €. 5.750,00, NT
ovvero della somma che, nei termini su esposti, sarà determinata come spettante a ciascuno dei detti attori, con rivalutazione ed interessi a far data dalla prima richiesta;
C) Alternativamente, previa declaratoria dell'illecito compiuto in loro danno, in concorso tra loro, da e CP [...]
[...] , condannare entrambe le parti convenute in solido al pagamento in favore Controparte_6
di ciascuno degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 2.875,00 pari ad 1/16 di €. 46.000,00,
[...] ovvero di una somma pari ad 1/16 dell'indennizzo che la ha NT corrisposto a escludendo dall'indennizzo i suddetti attori, eredi legittimi CP dell'assicurato , individuati in polizza quali beneficiari del detto contratto di Controparte_5
assicurazione, il tutto con rivalutazione ed interessi;
D) Alternativamente, previa declaratoria dell'illecito compiuto in loro danno, in corso tra loro, da e CP NT
, condannare entrambe le parti convenute in solido al pagamento in favore di ciascuna
[...]
delle attrici e , a titolo di risarcimento del danno, della PA Parte_6 somma di €. 5.750,00 pari a 1/8 di €. 46.000, ovvero di una somma pari ad 1/8 dell'indennizzo che la ha corrisposto a escludendo dall'indennizzo le NT CP su dette attrici, eredi legittime dell'assicurato , individuate in polizza quali Controparte_5
beneficiarie del detto contratto di assicurazione, il tutto con rivalutazione ed interessi;
E)
Condannare le parti convenute, per quanto di ragione, anche alla luce della mancata adesione della sig.ra al procedimento di negoziazione assistita e di alla procedura di CP CP_1 mediazione, al pagamento delle spese e delle competenze di lite come per legge”.
Gli attori - , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
- esponevano di essere figli di deceduta in data 01.01.2012, mentre
[...] ER
le attrici, e esponevano di essere figlie di PA Parte_6 Per_2
, deceduto il 16.01.2000; e erano fratelli di
[...] ER Persona_2
(coniuge di , deceduto in data 03.07.2011 senza lasciare prole. Controparte_5 CP
Deducevano gli attori che aveva contratto, in data 16.09.2004, con Controparte_5 [...]
e per il tramite della AN OL di RI agenzia di Putignano, il contratto NT di assicurazione di cui alla polizza vita a premio unico Derby serie ottobre 2004 n. 3024245 di €.
46.000,00, con decorrenza 12.10.2004 e scadenza 12.10.2011, indicando quali beneficiari della prestazione, nel caso morte, gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi.
Rappresentava la parte attrice che era deceduto senza lasciare eredi Controparte_5
testamentari, avendo lo stesso disposto, con testamento, solo un legato in favore della moglie CP
attribuendole esclusivamente un bene particolare dell'asse ereditario.
[...]
Gli attori sostenevano dunque di essere eredi legittimi, per rappresentazione, di CP_5
in quanto figli di due (dei tre) MA del de cuius, e
[...] ER Per_2
, e che, per effetto di quanto disposto nel contratto assicurativo, il capitale assicurato avrebbe
[...]
dovuto essere corrisposto in parti uguali tra gli eredi legittimi, ovvero tra il coniuge del defunto
NA (fratello del de cuius, estraneo al giudizio), i nipoti -
[...] Controparte_7 [...]
, e (per rappresentazione Pt_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
della sorella del defunto, deceduta il data 01.01.2012) - e le nipoti ER PA
e (per rappresentazione del fratello del de cuius,
[...] Parte_6 Per_2
, deceduto il 16.01.2000).
[...]
Deduceva la parte attrice che, in data 12.08.2011, aveva presentato, alla CP
OM di assicurazioni odierna convenuta, un atto sostitutivo di notorietà redatto presso il
Comune di Putignano, con il quale aveva dichiarato espressamente di essere unica erede dell'assicurato incassando l'intero capitale assicurato;
tale circostanza era stata Controparte_5
confermata dalla stessa in riscontro alle richieste di chiarimenti NT
avanzate dal fratello del defunto, , nonché con nota del 23.6.2015. Controparte_7
Gli attori evidenziavano che con testamento pubblico, aveva disposto solo Controparte_5
un legato in favore di (sicché non avrebbe potuto in alcun modo qualificarsi come erede CP
testamentaria), lamentando l'avvenuta liquidazione, da parte della NT dell'intero capitale assicurato di €. 46.000,00 in favore della stessa, in quanto la OM di assicurazioni non aveva agito correttamente e in applicazione delle condizioni generali della polizza, non procedendo, con la dovuta diligenza, ad accertare l'identità degli eredi dell'assicurato.
La parte attrice, pertanto, eccepiva: in primo luogo, l'inadempimento contrattuale della per non aver verificato quali fossero i soggetti reali beneficiari NT
della polizza;
in secondo luogo, la condotta illecita posta in essere da la quale - con la CP
cooperazione colposa della OM di assicurazioni convenuta - si era appropriata dell'intera somma liquidabile come capitale assicurato, dichiarando falsamente, tramite atto di notorietà, di essere l'unica erede di in danno degli altri eredi beneficiari. Controparte_5
Gli attori, quindi, formulavano domanda di risarcimento per un importo pari alla quota del capitale assicurato a ciascuno di loro spettante, in ragione del rivendicato diritto a dividere la polizza, in parti uguali, tra la moglie dell'assicurato, e ciascuno dei suoi tre fratelli e loro aventi CP
causa.
Aggiungeva la parte attrice che il comportamento fraudolento assunto nell'occasione da era altresì evincibile dalla circostanza che altri valori mobiliari, relitti ed esistenti presso CP
la AN OL di RI, erano stati correttamente liquidati in favore di tutti gli eredi legittimi del de cuius.
Esperite con esito negativo sia la procedura di negoziazione assistita nei confronti di CP
sia la procedura di mediazione nei confronti di , gli odierni
[...] NT
attori instauravano il presente giudizio, articolando le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
IM RA Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 23.09.2016, si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale: CP
accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 28/10, per il mancato invito della sig.ra litisconsorte necessaria e parte citata nel presente giudizio;
2) Nel merito: 1. - A) CP
rigettare le avverse domande perché infondate per la ragioni in fatto e diritto rassegnate nella presente comparsa;
2. - B) accertare e dichiarare la qualità della sig.ra quale unica erede CP legittima ai sensi dell'art. 536, comma I, c.c. del de cuius Sig. ed il relativo Controparte_5 diritto della stessa a trattenere la somma di € 46.000,00, oggetto della Polizza assicurativa vita
n.2025265 sottoscritta dal de cuius in data 11/11/04; 3. - C) in ogni caso Controparte_5 accertare la contitolarità della somma di € 46.000,00 versata a titolo di premio al momento della sottoscrizione della Polizza assicurativa vita n. 2025265 avendo il sig. adoperato CP_5
somme di proprietà anche della sig.ra coniuge in regime di comunione dei beni. 3) CP
In via riconvenzionale subordinata: 1. - A) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accertare in capo a parte attrice la qualità di eredi legittimi, condannare i sigg.ri , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 PA
, pro quota ed in base ai diritti all'eredità, alle spese sopportate dalla sig.ra Parte_6
pari ad € 11.890,00, come dalla stessa descritte nella missiva del 16/07/15 per spese CP
funerarie, successione ed altre causali in favore del sig. 2. - B) ridurre le Controparte_5 pretese avversarie al 50% della somma di € 46.000,00 liquidata dalla , dal NT
momento che detta somma è per il 50% di proprietà della sig.ra coniuge in regime CP
di comunione dei beni, sin dal momento del versamento del premio assicurativo in unica soluzione;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche con condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. attesa la natura temeraria della lite instaurata”. esponeva di aver sottoscritto, in data 06.11.2011, un apposito modulo di CP
“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, al fine di incassare, in qualità di unica erede, la
Polizza di cui alla “Proposta di assicurazione sulla vita Derby-Serie ottobre 2014” n. 2025265, sottoscritta dal coniuge in data 11.11.2004. Controparte_5
La convenuta deduceva altresì di aver sottoscritto, in data 13.03.2012, una prima dichiarazione di successione (n. 444 - Volume 9990, presso l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di RI-
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle) e di aver contestato, con nota del 16.07.2015, ogni diritto di eredità e pretesa economica, avanzata dagli odierni attori con nota del 30.03.2015, poiché la stessa era in regime di comunione dei beni con il marito e tale circostanza aveva Controparte_5
determinato la contitolarità dei premi di polizza.
NA rappresentava anche che, nel caso in cui gli attori fossero stati ritenuti eredi
[...]
legittimi del coniuge defunto, questi ultimi sarebbero stati debitori nei suoi confronti delle somme, anticipate e mai rimborsate, gravanti sull'intero asse ereditario - spese funerarie, spese per lapidi, portafiori, scritta sulla lapide, addobbo floreale, cimitero e energia elettrica, spese per la dichiarazione di successione per tutti gli eredi (imposte, tasse, ecc.), spese sostenute per la pubblicazione del testamento, spese per l'accettazione di eredità degli eredi legittimi, spese per consulenza e predisposizione della pratica per la successione, spese per spese per marche da bollo a vario CP_8
titolo richieste e lettere raccomandate - nonché delle spese sostenute per l'accettazione dell'eredità dei MA , anch'esse anticipate dalla;
il tutto l'importo complessivo di €. 11.890,00. Pt_1 CP
In rito la convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 28/10, in considerazione dell'oggetto del giudizio;
nel merito, l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale dell'Assicuratrice e l'inesistenza della qualità di eredi in capo agli attori, essendo CP unica erede legittima di anche ai sensi dell'art. 536, comma 1, c.c..
[...] Controparte_5
La parte convenuta proponeva, altresì, domanda riconvenzionale condizionata all'ipotesi di accoglimento delle domande degli attori qualora ritenuti eredi, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, come indicate nella nota del 16.07.2015, per un totale di €. 11.890,00, da ripartirsi pro quota e in base ai diritti ereditari, eventualmente accertati, a ciascuno spettanti.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il
26.09.2016, si costituiva in giudizio la chiedendo: Controparte_4
“nel merito: - in via principale: respingere tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della
, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Controparte_2
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nei confronti della sola
[...]
, di cui sub a e b dell'atto di citazione, la OR dovrà essere CP_1 CP
condannata, ex art.2033 C.C., alla restituzione, in favore della , della somma NT di € 46.003,31, detratta la quota che risulterà essere di sua competenza, oltre interessi legali a far data dal 12.8.2011 e fino all'effettiva restituzione della predetta somma nonché a corrispondere alla
OM medesima, a titolo di risarcimento del danno, ogni ulteriore somma, anche a titolo risarcitorio e/o di spese legali, che la predetta OM corrisponderà agli attori in forza della sentenza che definirà il presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. - In via di ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui, invece, non dovesse trovare accoglimento la sopra citata domanda di ripetizione, la OR dovrà essere condannata a corrispondere alla OM CP
convenuta, a titolo di risarcimento del danno, quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere agli attori,
IM RA anche a titolo risarcitorio e/o di spese legali, in forza della sentenza che definirà il presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. - In via alternativa: nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito proposta dagli attori nei confronti della OM e della OR , di cui sub c e d dell'atto di citazione, quest'ultima CP
dovrà essere condannata a tenere indenne o a manlevare la OM da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla condotta dalla stessa posta in essere e, comunque, a risarcire alla OM i danni subiti per effetto della sua condotta, con conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere una somma pari a quanto la sarà tenuta a NT
pagare agli attori in forza della sentenza che definirà il presente giudizio oltre interessi legali dal dovuto al saldo. • In ogni caso, condannare la OR ex art. 2033 CC alla restituzione CP
in favore della , di quanto incassato senza titolo nella misura che all'esito NT
del giudizio risulterà de residuo spettare a e Controparte_7 Parte_7 Parte_8
nonché a , e oltre interessi legali dal 12.8.2011 al
[...] Per_2 Pt_9 Parte_10
pagamento effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
La OM di assicurazioni convenuta sosteneva che nessun inadempimento potesse essere imputato alla e che neppure fosse sussistente un concorso NT
colposo rispetto alla condotta posta in essere da in quanto - in ossequio a quanto CP previsto dall'art. 11 delle Modalità Contrattuali applicabili al contratto stipulato - la OM assicurativa, per procedere alla liquidazione della somma assicurata, aveva fatto riferimento al prospetto dettagliato di tutti i documenti necessari a fronte dei vari eventi di liquidazione previsti dai contratti di assicurazione sulla vita, che prevedeva l'atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o di eredi legittimi dell'assicurato.
Evidenziava la convenuta che, a norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato avrebbe potuto essere sostituito da una dichiarazione, resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38, e che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato D.P.R., la norma in esame trovava applicazione non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ma anche nei confronti di privati che vi avevano acconsentito, trai quali vi era NT
La parte convenuta rappresentava di aver proceduto, in data 12.08.2011, alla liquidazione del capitale assicurato, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata da CP
come previsto dalla succitata normativa nonché dall'art. 4 del “Codice di
[...]
autoregolamentazione in materia di processo di liquidazione delle prestazioni caso morte nei contratti di assicurazione sulla vita” redatto dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che individuava nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il documento che il beneficiario
IM RA era tenuto a consegnare in fase di liquidazione per dimostrare la sua qualità di erede “per consentire all'assicuratore di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale”, sicché la stessa ANIA qualificava come diligente il comportamento della OM di assicurazioni che aveva proceduto al pagamento del capitale assicurato caso morte a fronte della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Rilevava altresì la che, ai sensi dell'art. 1189, comma 1 NT
c.c., aveva eseguito, in buona fede, il pagamento a colei che era apparsa legittimata a riceverlo in base a circostanze univoche, liberandosi in tal modo dell'obbligazione; la OM non avrebbe avuto, infatti, nessun interesse a corrispondere il capitale assicurato a piuttosto che anche agli CP
altri eredi del della cui esistenza era venuta a conoscenza successivamente alla Controparte_5
liquidazione.
Con riferimento al quantum debeatur della pretesa attorea, la OM assicurativa convenuta osservava che le quote ereditarie individuate nell'atto di citazione erano da ritenersi errate, allorché gli eredi legittimi del erano quelli risultanti dalla “Dichiarazione Controparte_5 sostitutiva atto di notorietà” del 12.05.2014, presentata da , fratello del de cuius, Controparte_7
e dalla dichiarazione di successione inviata da quest'ultimo alla OM in data 27.03.2014, documenti entrambi prodotti in giudizio dalla convenuta.
Dalla predetta documentazione, sottolineava la convenuta, si evinceva che, alla data del
03.07.2011, data del decesso di i suoi eredi legittimi erano: 1) Controparte_5 CP
(coniuge superstite); 2) (fratello); 3) (sorella); 4) Controparte_7 ER [...]
, 5) 6) e 7) Controparte_9 PA Parte_8 Parte_6
(tutti figli del fratello MO , deceduto l'01.01.2000); 8) , Persona_4 Persona_2
9) e 10) (figli di , deceduto il 20.07.2008, a NT0 Parte_10 Controparte_9
sua volta figlio del fratello MO ). Persona_4
Precisava che, successivamente, per effetto del decesso della sorella NT del de cuius avvenuto in data 01.01.2012, a quest'ultima erano subentrati i suoi ER
figli , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La convenuta dunque affermava che, ai beneficiari del contratto, sarebbe spettata la quota di
1/10 ciascuno del capitale assicurato, ad eccezione dei , che avrebbero dovuto dividere tra loro la Pt_1
quota di 1/10 spettante alla loro madre deceduta, ER
Sulla scorta di tali allegazioni, , rassegnava le proprie NT
conclusioni, come innanzi riportate.
Alla prima udienza di comparizione del 31.10.2016, la parte convenuta in via CP preliminare, ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per non aver gli attori
IM RA avviato nei suoi confronti la procedura di mediazione obbligatoria ex art 5 D.Lgs n. 28/2010; pertanto il precedente Giudice, con ordinanza del 28.11.2016, resa sciogliendo la riserva assunta alla suddetta udienza, assegnava alle parti termine per l'avvio della procedura relativamente alle domande rispettivamente proposte, rinviando la causa per la comparizione personale delle parti, ex art. 117
c.p.c..
Atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione, i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; il precedente Giudice assegnava alle parti i termini richiesti, le invitava a depositare e scambiare proposte e controproposte conciliative allo scopo di definire bonariamente la controversia e assegnava un ulteriore termine per tentare un incontro finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, rinviando la causa all'udienza del
09.07.2018, per la discussione sugli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti e per ogni altro provvedimento conseguente, riservandosi di procedere, all'udienza di rinvio, agli adempimenti di cui all'art. 185 bis c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la parte convenuta dava atto di aver ricevuto CP
una comunicazione della AN OL di RI del 04.07.2016 - con la quale l'Istituto di credito aveva chiarito che la gestione patrimoniale n. 018.25001826 risultava cointestata tra CP_5
e con conseguente errata imputazione per il 100% in capo al de cuius della
[...] CP somma di €. 47.173,82, riferibile a tale gestione patrimoniale, nella dichiarazione di successione n.
444 Volume 9990 del 13.03.2012 - e depositava la dichiarazione di successione in rettifica n. 1276,
Volume 9990 del 11.07.2016, nella quale era correttamente riportata la gestione patrimoniale n.
018.25001826 AN OL di RI riferita solamente per il 50% a ovvero per Controparte_5
l'importo di €. 23.586,91.
Per tutto ciò, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta con CP
riferimento alla domanda riconvenzionale già proposta nonché alla domanda di rivalsa avanzata nei suoi confronti dalla parte convenuta , modificava le proprie CP_1 NT conclusioni, chiedendo: “1. In via pregiudiziale: ritenere assorbita l'eccezione preliminare in rito di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs
n. 28/10, a seguito dell'esperimento della mediazione giusta Ordinanza del 28/11/2016; 2. In rito: dichiarare l'improcedibilità e nullità dell'istanza/domanda di rivalsa articolata dalla OM
Assicuratrice nei confronti della sig.ra in quanto palesemente tardiva, siccome CP
dimostrato in atti;
3. Nel merito rigettare le avverse domande perché infondate per le ragioni in fatto
e diritto rassegnate in atti, ed a tal fine:
3.1. accertare e dichiarare la qualità di erede legittima in capo alla sig.ra quale moglie superstite del sig. ed il relativo diritto CP Controparte_5
IM RA della stessa a trattenere la somma di € 46.000,00, oggetto della Polizza assicurativa vita n. 2025265 sottoscritta dal de cuius in data 11/11/04, per tutte le ragioni in fatto e in diritto Controparte_5 dedotte in atti compreso, in ogni caso, il diritto della moglie superstite a percepire i 2/3 dell'importo complessivo della Polizza quale erede legittima NT
(art. 582 c.c.), nonché alla luce dell'accertata contitolarità del Dossier n. 018.25001826, della contitolarità delle somme corrisposte a titolo di premio per la sottoscrizione del contratto di Polizza
Derby serie ottobre 2004 n. 3024245 datato 11/10/2004 e per la compensazione, con diritto di restituzione, delle somme anticipate dalla sig.ra in occasione dei funerali del sig. CP
, dell'apertura della successione e della ripartizione dell'asse ereditario per € Controparte_5
11.890,00 (somma quest'ultima da ripartirsi tra i chiamati all'eredità);
3.2. accertare in ogni caso la contitolarità della somma di € 46.000,00 versata a titolo di premio al momento della sottoscrizione della Polizza assicurativa vita n. 2025265, avendo il sig. doperato somme di proprietà CP_5
anche della sig.ra coniuge in regime di comunione dei beni;
4. In via CP
riconvenzionale:
4.1. accertare e dichiarare la titolarità della sig.ra per il 50%, del CP
Dossier n. 018.25001826 ed il diritto alla restituzione della somma di € 23.586,91 pari al 50% dell'intero Dossier, nonché il diritto della sig.ra alla restituzione a carico delle CP
controparti attrici, pro quota, in virtù della posizione e partecipazione di ciascuno all'eredità del sig.
, della somma di € 11.890,00, descritta nella missiva del 16/07/2015 e nella Nota Controparte_5
del 22/03/2017, per spese funerarie, successione, ripartizione dell'asse ereditario ed altre Per_5 causali concernenti il de cuius ed a carico dell'asse ereditario;
per l'effetto Controparte_5
condannare , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , ciascuno pro quota ed in base alla propria posizione PA Parte_6 di chiamato all'eredità del sig. , alla restituzione/pagamento in favore della sig.ra Controparte_5
della somma complessiva quantomeno di € 27.550,25, ovvero di quell'altra somma CP
maggiore o minore che sarà accertata, per i titoli e le causali esposti nella presente domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4.2. ancora in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse rigettare tutte le eccezioni (anche riconvenzionali) e le domande (anche riconvenzionali) innanzi formulate, condannare i sigg.ri
[...]
, , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 PA
e , pro quota ed in base ai diritti all'eredità, alla rifusione delle
[...] Parte_6 spese sopportate dalla sig.ra pari ad € 11.890,00, come dalla stessa descritte nella CP
missiva del 16/07/15 e nella Nota del 21/03/2017 per spese funerarie, successione, Per_5 ripartizione dell'eredità ed altre causali in favore del sig. e concernenti l'asse Controparte_5
ereditario;
4.3. ridurre le pretese avversarie al 50% della somma di € 46.000,00 liquidata dalla
[...] , dal momento che detta somma è per il 50% di proprietà della sig.ra NT1
coniuge in regime di comunione dei beni, sin dal momento del versamento del CP
premio assicurativo in unica soluzione;
5. Sulle spese di lite:
5.1. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche con condanna aggravata delle controparti ex art. 96 c.p.c. attesa la natura temeraria della lite instaurata e coltivata;
5.2. accertare e dichiarare, in caso di soccombenza o in caso di sentenza conforme alla proposta conciliativa, la responsabilità processuale definita dall'art.
13 Dlgs 28/10 in capo a parte attrice a seguito del rifiuto della proposta formulata dal Collegio di mediazione, che prevedeva la possibilità di una transazione delle singole posizioni separatamente, quindi della sola sig.ra come in atti spiegato e per l'effetto condannare controparte CP
al conseguente regime di liquidazione delle spese di lite previsto dalla citata normativa”.
All'udienza dell'11.07.2018, i difensori delle parti, scambiate e depositate le rispettive proposte transattive, davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
Con ordinanza resa all'udienza del 09.10.2019, il precedente Giudice, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, così provvedeva: “ritenuta l'inammissibilità e la irrilevanza della prova per testi articolata dalla convenuta in quanto relativa a circostanze da provarsi CP
documentalmente sub. 1, 4 e 6, generiche sub. 2, 3 e 5 la rigetta;
ritenuta altresì che la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non possa essere ammessa trattandosi di documentazione a cui la parte, nella sua qualità di erede, ha diritto di accedere, la rigetta. Rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03/12/2020 autorizzando il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima”.
Con ordinanza del 25.08.2021, veniva disposta la rimessione in termini della parte attrice rispetto al deposito delle note conclusive (precedentemente depositate fuori termine dalla stessa parte), da eseguirsi mediante regolarizzazione a cura della Cancelleria o, in mancanza, mediante nuovo invio entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, con rinvio della causa per la discussione e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.9.2022.
La causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, veniva rinviata all'udienza del 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere scrutinata la domanda attorea tesa all'accertamento dell'inadempimento di nei confronti degli attori rispetto agli NT
IM RA obblighi assunti con il contraente assicurato con la stipula della polizza vita Controparte_5
“Derby serie ottobre 2004 n. 3024245” di €. 46.000,00.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Emerge dagli atti di causa che aveva consegnato alla OM di CP
assicurazioni convenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà non veritiera, resa dinanzi ad un Pubblico Ufficiale presso il Comune di Putignano;
sulla base di tale dichiarazione,
[...]
aveva proceduto alla liquidazione del capitale assicurato in favore della NT stessa, dichiaratasi falsamente unica erede legittima dell'assicurato, in quanto - in forza del contratto di assicurazione stipulato dal - beneficiari della prestazione nel caso morte erano Controparte_5
“gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi”.
Sulla circostanza, va affermato che l' aveva effettuato la liquidazione del capitale Parte_11
in favore del soggetto che appariva legittimato a riceverlo sulla base delle disposizioni contrattuali, ovvero dell'art. 11 delle Modalità Contrattuali (cfr. doc. n. 1, allegato al fascicolo di parte convenuta)
e del Prospetto denominato “Documenti Necessari per eventi liquidativi”, nonché in virtù degli artt.
2 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Deve ritenersi corretto l'operato della alla luce del disposto NT dell'art. 4 del “Codice di autoregolamentazione in materia di processo di liquidazione delle prestazioni caso morte nei contratti di assicurazione sulla vita” emesso dall'ANIA (Associazione
Nazionale tra Imprese Assicuratrici (cfr. doc. 3, allegato al fascicolo di parte convenuta), che considera diligente il comportamento della OM di assicurazioni che procede al pagamento del capitale assicurato in caso di morte a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Come evidenziato dalla parte convenuta, anche dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice si evince che l'operato della era stato in linea con la NT
prassi adottata anche da altre compagnie di assicurazione;
infatti, dalla nota del 04.09.2014 inviata dal procuratore degli odierni attori a si evince che anche quest'ultima aveva NT2
corrisposto a tre indennizzi sulla base della consegna della dichiarazione sostitutiva di CP
atto notorio, con quale la stessa si era qualificata unica erede (cfr. doc. 9, allegato al fascicolo di parte attrice).
Nondimeno, il fatto che fosse coniuge dell'assicurato, deceduto senza lasciare CP
prole, aveva ingenerato nella OM assicurativa la convinzione che la stessa potesse essere effettivamente l'unica erede di Controparte_5
Va dunque rilevata la buona fede della , che aveva NT proceduto al pagamento dell'indennizzo in favore del soggetto che si era dichiarato unico beneficiario
IM RA in quanto unico erede legittimo, con dichiarazione resa dinanzi a un Pubblico Ufficiale, restando indifferente, per la stessa OM assicurativa, liquidare la somma prevista a un soggetto legittimato a riceverla anziché ad un altro.
A mente dell'art. 1189, comma 1, c.c., “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”, sicché aveva effettuato il pagamento liberandosi in tal modo NT dall'obbligazione prevista dal contratto.
D'altra parte, non può ritenersi fondata neppure l'argomentazione di parte attrice circa la pretesa responsabilità concorsuale della OM assicurativa convenuta nella condotta illecita posta in essere da poiché l'Assicuratrice, in considerazione di quanto già rilevato, può CP
essere considerata solamente soggetto passivo della predetta condotta.
Pertanto, le domande proposte dagli attori nei confronti della NT
sono infondate, in quanto non possono essere imputati alla OM assicurativa né
[...]
un inadempimento contrattuale né una responsabilità concorsuale colposa, rispetto a quanto posto in essere da allo scopo di estromettere gli atri coeredi beneficiari dalla liquidazione CP dell'indennizzo.
L'infondatezza delle domande attoree tese all'accertamento dell'inadempimento di
[...]
rispetto agli obblighi assunti con il contraente assicurato NT CP_5 ovvero all'accertamento di una responsabilità concorrente di natura colposa della OM
[...]
assicurativa nel concretarsi della condotta illecita posta in essere da preclude il vaglio CP
della domanda di rivalsa, proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta NT
nei confronti di quest'ultima nel caso di accoglimento delle domande avanzate dagli
[...]
attori nei propri confronti.
Tuttavia, mette conto rilevare la fondatezza dell'eccezione di tardività della domanda di rivalsa proposta dalla OM assicurativa, in quanto predetta parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data
26.09.2016, mentre la data dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione era il
15.10.2016; appare tardiva, dunque, la costituzione in giudizio della NT
, avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., con conseguente inammissibilità
[...]
della domanda riconvenzionale proposta.
Alternativamente all'accoglimento della domanda proposta nei confronti della OM di assicurazioni convenuta, gli attori hanno chiesto che fosse accertata e dichiarata la sussistenza dell'illecito compiuto in loro danno da con il concorso colposo della CP NT
, con condanna di entrambe le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di
[...]
IM RA ciascuno degli attori, a titolo di risarcimento del danno, della quota di spettanza dell'indennizzo che era stato corrisposto a escludendo gli altri eredi legittimi dell'assicurato CP CP_5
individuati in polizza quali beneficiari del detto contratto di assicurazione.
[...]
Fermo restando quanto poc'anzi rilevato con riferimento all'estraneità della OM assicurativa convenuta all'invocato concorso colposo nella condotta posta in essere da CP la domanda proposta nei confronti della convenuta è fondata e merita l'accoglimento, CP
nei termini di seguito esposti.
Si evince inequivocabilmente dalle risultanze processuali che, il 12.08.2011, CP aveva incassato integralmente l'indennizzo previsto dalla polizza vita serie derby n. 3024245, grazie alla consegna alla OM assicurativa erogante della dichiarazione mendace innanzi descritta, con la quale aveva indicato falsamente sé stessa come unica erede legittima di Controparte_5
La somma assicurata, invece, avrebbe dovuto essere liquidata pro quota in favore di tutti gli eredi legittimi beneficiari, che venivano estromessi dalla liquidazione dell'indennizzo in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla coerede. ha dunque percepito, indebitamente, anche le quote dell'indennizzo assicurativo CP
alla stessa non spettanti, di tal guisa che gli attori hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del comportamento illegittimo assunto dalla convenuta, costituito dalla quota a ciascuno di essi spettante con riferimento all'importo complessivamente erogato dalla OM assicurativa.
Per quel che concerne il quantum debeatur, va anzitutto rilevato che l'indennizzo di una polizza vita non rientra nell'asse ereditario (e, di conseguenza, non viene ereditato dai coeredi) e che, in caso di comunione legale dei beni, contrariamente a quanto asserito dalla parte convenuta, le polizze di assicurazione vita non rientrano nella comunione ma rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che le ha stipulate.
Tanto rilevato, nel caso di specie vanno applicati i principi di diritto enunciati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11421/2021: “la designazione generica degli 'eredi' come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal comma 2 dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione;
- la designazione generica degli 'eredi' come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una
IM RA quota uguale dell'indennizzo assicurativo;
- allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato
o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del MO in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 11421/2021).
In ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, la premorienza di uno degli eredi del contraente già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione comporta, in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per rappresentazione in forza dell'art. 1412, comma 2, c.c., mentre nel caso in cui il decesso di uno degli eredi del contraente si sia verificato prima della stipula della polizza
(e, quindi, prima che potesse essere designato fra i beneficiari della stessa) non vi è spazio per applicare il comma 2 dell'art. 1412 c.c., ovvero per ravvisare una trasmissione per rappresentazione agli eredi dell'erede MO rispetto alla stipula del contratto dei vantaggi dell'assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata al dante causa di questi ultimi, ossia all'erede MO rispetto alla stipula del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 11421/2021).
Dunque, l'indennizzo non va ripartito in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione, ma a ciascuno degli eredi beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione spetta una quota uguale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 11101/2023; Cass. Civ., Sez. Un., n. 11421/2021).
Ora, è provato a livello documentale che aveva stipulato il contratto di Controparte_5
assicurazione in discussione il 16.09.2004, indicando quali beneficiari della prestazione per il caso morte “gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”, e che, alla data della stipula, i potenziali beneficiari caso morte di erano: Controparte_5 CP ER
(deceduta successivamente a e, quindi, per rappresentazione i suoi quattro figli, Controparte_5
odierni attori, , ); Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Controparte_7 Parte_8 Controparte_9 PA
(solo queste ultime due odierne attrici), tutti figli di , Parte_6 Persona_4
MO a , e tutti figli Controparte_5 Persona_4 NT0 Parte_10
di (MO a (cfr. certificato anagrafico di stato di famiglia Controparte_9 Controparte_5
storico originario allegato alla dichiarazione di successione prodotta dagli attori).
Quindi, in applicazione dei succitati principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'importo di €. 46.000,00 erogato a titolo di indennizzo deve essere suddiviso per dieci quote relative a un totale di dieci beneficiari, ovvero: ; deceduta CP ER
dopo e, quindi, per lei i quattro figli , odierni attori;
(che Controparte_5 Pt_1 Controparte_7
IM RA non ha agito in giudizio); i quattro fratelli superstiti igli di , MO, CP_5 Persona_4 nell'anno 2000, a fratelli di cui solo e Controparte_5 PA Parte_6 hanno agito in giudizio;
i tre figli di , anch'egli MO a
[...] Controparte_9 CP_5
(che non hanno agito in giudizio).
[...]
Di conseguenza, la quota spettante ad ognuno dei beneficiari in via diretta ammonta a €.
4.600,00 (€. 46.000,00 : 10).
Ne deriva che la quota spettante ai quattro fratelli , Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di figli ed eredi di deceduta Parte_3 Parte_4 ER
successivamente al fratello ammonta a €. 1.150,00 ciascuno (quota spettante a CP_5 Per_1
€. 4.600,00 : 4 figli = €. 1.150,00 per ciascun figlio); mentre la quota spettante a
[...] PA ammonta €. 4.600,00, così come spettano €. 4.600,00 a in quanto
[...] Parte_6
figlie di , MO al fratello Persona_2 CP_5
Sempre in merito al quantum debeatur, la convenuta ha sostenuto che le somme CP
adoperate a titolo di premio assicurativo per la stipula della polizza vita in argomento fossero in contitolarità con la stessa, in quanto prelevate da un conto cointestato con il coniuge.
La circostanza non è stata provata dalla parte convenuta, in quanto non risulta documentalmente dimostrato che, alla data della stipula della polizza (anno 2004), le somme utilizzate fossero state prelevate da un conto corrente cointestato tra i due coniugi acceso presso AN OL di RI (sul quale avrebbero dovuto essere depositate le somme poi utilizzate), essendo rilevabile dalla documentazione relativa al contratto che, al contrario, per la polizza de qua Controparte_5 aveva investito somme autorizzato l'addebito sul proprio conto corrente n. 1027370, esistente illo tempore presso AN OL di RI.
Deve dunque essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita, provata in giudizio, assunta dalla coerede per aver reso una CP
dichiarazione mendace qualificandosi come unica beneficiaria della polizza vita in argomento, portando ad una liquidazione scorretta della stessa, con conseguente danno patrimoniale subito dai coeredi estromessi, consistente nella somma che questi ultimi avrebbero dovuto ricevere pro quota.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento - in favore di , CP Parte_1
, - di €. 1.150,00 ciascuno, nonché Parte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 al pagamento, in favore di e della somma di €. PA Parte_6
4.600,00 ciascuna, a titolo di risarcimento del danno.
La cifra capitale - all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria - liquidata alla data odierna, va maggiorata in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 17.02.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui
IM RA debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita”
(accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio, come chiariscono sul punto
Cassazione Civile, Sez. III, del 28.04.2010, n. 10193 e Cassazione Civile, sez. III, del 07.07.2009, n.
15928).
Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale della moneta, per il calcolo degli interessi - in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della Suprema
Corte - la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat dal momento del fatto e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.), da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 17.02.1995, n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. Civ., n. 3666/1996 e Cass. Civ., n. 339/1996).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 9648/1996).
Deve ora esaminarsi la domanda riconvenzionale - proposta in via subordinata dalla parte convenuta condizionata all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi CP
confronti dagli attori - con la quale la convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare la titolarità per il
50% del dossier n. 018.25001826 esistente, alla morte del de cuius, presso AN OL di RI, nonché il diritto alla restituzione della somma di €. 23.586,91 pari al 50% di detto dossier, oltre al diritto alla restituzione a carico degli attori, pro quota ereditaria, della somma di €. 11.890,00, specificata nella nota del 16.07.2015 e nella nota del 22.03.2017, sostenuta unicamente dalla convenuta per spese funerarie, successione, ripartizione dell'asse ereditario ed altre causali concernenti il de cuius ed a carico dell'asse ereditario, con conseguente condanna Controparte_5
degli attori, ciascuno pro quota in base alla propria posizione di chiamato all'eredità, al pagamento in favore di della somma complessiva di €. 27.550,25, ovvero di quell'altra somma CP
maggiore o minore giudizialmente accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Sul punto, la parte attrice ha sostenuto che avesse irritualmente proposto in via CP
riconvenzionale, con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., una domanda nuova,
IM RA allorché la convenuta aveva chiesto l'accertamento e la dichiarazione sulla titolarità per il 50% del dossier n. 018.25001826 ed il diritto alla restituzione della somma di €. 23.586,91 pari al 50% dell'intero dossier, introducendo volutamente, in violazione del divieto di mutatio libelli, un nuovo petitum e una nuova causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza con la propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, in tal modo sottoponendo all'esame del Giudicante un nuovo tema di indagine, di cui la convenuta era venuta a conoscenza, per sua stessa ammissione, già il 04.07.2016, tramite la comunicazione ricevuta dalla
AN OL di RI in pari data e che, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto della domanda riconvenzionale già spiegata con la comparsa di costituzione del 23.09.2016.
L'eccezione di parte attrice è infondata e va respinta. ha formulato domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione e CP
risposta, avente ad oggetto l'accertamento della propria qualità di erede e dei propri diritti sull'asse ereditario.
Nella fattispecie, non può sostenersi che la convenuta abbia proposto tardivamente una domanda riconvenzionale nuova, determinando una mutatio libelli.
Sulla questione della modificabilità della domanda tramite la memoria istruttoria ex art 183
c.p.c., si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, precisando che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a questa collegata, secondo il principio evincibile dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per
“alternatività” o “per incompatibilità” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 12310/2015; Cass. Civ., ord. n.
18546/2020).
Seguendo l'iter logico-giuridico percorso dalla Suprema Corte, la suddetta interpretazione non frustra il diritto di difesa della controparte, in quanto l'eventuale modifica avviene con riguardo e in connessione alla stessa vicenda sostanziale e, in ogni caso, alla parte viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre, anche sul piano probatorio;
inoltre, la “concentrazione” delle domande evita o, quantomeno, limita il rischio di giudicati contrastanti e appare in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Pertanto, è da ritenersi dirimente non già la valutazione sulla modifica del petitum e della causa petendi, ma la verifica sulla circostanza che, sia la domanda iniziale sia quella proposta successivamente, riguardino la stessa vicenda sostanziale;
per valutare se la modifica della domanda sia ammissibile, quindi, occorre verificare se tra la prima e la seconda sussista un rapporto di connessione per alternatività o incompatibilità.
IM RA Alla luce di quanto poc'anzi specificato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”, introducendo una precisazione importante in relazione al regime di proponibilità della domanda “complanare” ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., la quale non necessariamente dovrà sostituirsi alla domanda originaria ma potrà ad essa cumularsi, quale domanda principale o in via subordinata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 22404/2018).
Pertanto, “ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica 'complanarità': il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 18546/2020).
Nel caso di specie, alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dalla parte convenuta in via riconvenzionale risulta ammissibile, sia con riferimento alla richiesta volta all'accertamento dell'obbligazione di restituzione di somme sostenute in correlazione al decesso del de cuius, sia relativamente alla richiesta avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., concernente l'accertamento di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., anch'esso correlato a questioni ereditarie derivanti dal decesso del de cuius; le due richieste, infatti, riguardano la medesima vicenda sostanziale, hanno ad oggetto il medesimo bene della vita, consistente in una prestazione di carattere patrimoniale, e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità logica, che giustifica il simultanues processus.
Nel merito, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
In ordine all'an debeatur della domanda proposta, la convenuta ha chiesto la restituzione sia somme indebitamente anticipate dalla stessa sia di somme indebitamente percepite dalla parte attrice, tutte imputabili all'asse ereditario e non conteggiate o erroneamente ripartite tra i coeredi, i quali avevano percepito una quota ereditaria maggiore rispetto a quanto loro dovuto, in spregio alle regole successorie.
IM RA Dalla documentazione allegata agli atti dalla parte convenuta, attrice in via riconvenzionale, risulta provato il sostenimento da parte della stessa di spese successive al decesso del de cuius, quantificate in complessivi €. 11.890,00, gravanti sull'asse ereditario e che avrebbero dovuto essere ripartite tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c.; in particolare ha dimostrato di aver anticipato le spese funerarie e per l'acquisto e la realizzazione CP
della lapide cimiteriale, le spese per la dichiarazione di successione in favore di tutti gli eredi, le spese per la pubblicazione del testamento, le spese per l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi legittimi, le spese per consulenza e predisposizione della pratica per la successione, le spese per
A.P.E. relativa all'immobile ereditato nonché altre spese connesse.
Inoltre, con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta ha chiesto affinché il suindicato importo relativo alle spese anticipate fosse aumentato della somma di €.
23.586,91, pari al 50% del dossier n. 018.25001826 AN OL di RI, erroneamente attribuito al de cuius per il 100%.
Per quel che concerne quest'ultima circostanza, la documentazione probatoria attestante l'errore sulla titolarità delle somme di cui al succitato dossier bancario, con il conseguente diritto di a recuperare dagli attori anche la quota spettante alla stessa iure ereditatis con CP riferimento all'importo di €. 23.586,91, è stata prodotta agli atti del presente giudizio dalla convenuta in allegato alle memorie istruttorie, con il deposito della “nota ragionata” del 21.03.2017, già depositata nel procedimento di mediazione delegata instaurato a seguito dell'ordinanza del
28.11.2016.
Dalla predetta allegazione documentale, si evince che AN OL di RI, con comunicazione del 04.07.2016 inviata all'odierna convenuta, aveva attestato che la gestione patrimoniale n. 018.25001826 risultava cointestata tra e Controparte_5 CP
Dalle dichiarazioni di successione prodotte in giudizio dalle parti risulta altresì che, nella prima dichiarazione di successione effettuata nell'anno 2012, precisamente nel riquadro B2 “Azioni
Titoli quote di partecipazione”, la gestione patrimoniale identificata con “Dossier n. 018.25001826
AN OL di RI - Filiale di Putignano”, costituita dalla somma di €. 47.173,82 al momento del decesso di era stata erroneamente attribuita al 100% al de cuius e, di Controparte_5
conseguenza, era stata interamente ripartita tra gli eredi iure successionis; solo a seguito della ricezione dell'attestazione della AN OL di RI del 04.07.2016, la convenuta, accertato l'errore di attribuzione delle predette somme per il 100% in capo al de cuius, aveva proceduto a presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione in rettifica del 2016, dalla quale
è possibile ricavare l'esatta ricostruzione della titolarità dei vari cespiti e della consistenza dell'eredità del con la corretta imputazione del suddetto dossier al 50% in capo al de cuius. Controparte_5
IM RA È dunque da ritenersi provata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta in relazione all'an debeatur. CP
In ordine al quantum debeatur, mette conto premettere che - nel caso, come quello in esame, di apertura di una successione legittima - in forza di quanto disposto dall'art. 582 c.c., ove il defunto non abbia figli o genitori sopravvissuti ma solo un coniuge e fratelli, l'eredità spetta per 2/3 al coniuge e per 1/3 ai fratelli e/o sorelle;
inoltre, va rammentato che, a mente dell'art. 752 c.c., i coeredi devono contribuire tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Alla luce di quanto sopra premesso, con riferimento alla somma di €. 11.890,00, anticipata dalla convenuta per le spese successive al decesso del de cuius, la stessa deve essere suddivisa per
2/3 a carico di e il restante 1/3 a carico di tutti gli altri coeredi, compresi gli attori;
la CP
convenuta ha quindi diritto alla restituzione, da parte di tutti gli altri coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, della somma corrispondente ad 1/3 di €. 11.890,00, ovvero €. 3.963,33, alla quale gli attori dovranno concorre solamente per quanto imputabile rispetto alle proprie quote ereditarie.
In merito alla restituzione degli importi percepiti dagli attori in eccesso rispetto a quanto loro spettante in base alla propria quota ereditaria del dossier n. 018.25001826 AN OL di RI di complessivi €. 47.173,82, va precisato che la stessa somma è stata erroneamente suddivisa, per l'intero, tra gli eredi secondo i criteri contemplati dall'art. 582 c.c., sicché l'odierna convenuta ha già percepito l'importo corrispondente a 2/3 di €. 47.173,82, ovvero €. 31.449,21.
Orbene, a seguito della corretta imputazione della titolarità della gestione patrimoniale in argomento per il 50% in capo a 1/2 di €. 47.173,82, ovvero €. 23.586,91, devono essere CP imputati alla convenuta, mentre l'altro 1/2 deve essere ripartito tra tutti gli eredi secondo quanto disposto dall'art. 582 c.c., quindi 2/3 di €. 23.586,91, ovvero €. 15.724,61, spettano a CP mentre il restante 1/3, ossia €. 7.862,30, spetta a tutti i coeredi in proporzione alle proprie quote ereditarie.
Pertanto, dell'importo complessivo relativo alla gestione patrimoniale n. 018.25001826 di €.
47.173,82, alla convenuta spettava, correttamente, la somma complessiva di €. 39.311,52 (€.
23.586,91+ €. 15.724,61); atteso che ha percepito, invece, l'importo di €. 31.449,21, la CP stessa ha diritto ad ottenere la restituzione, da tutti gli altri coeredi, della somma complessiva di €.
7.862,31 (€. 39.311,52 - €. 31.449,21), alla quale dovranno concorrere anche gli attori ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria.
Dunque, l'importo complessivo che deve essere restituito alla convenuta da tutti i coeredi, compresi gli attori (i quali dovranno concorre alla restituzione ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria), è di €. 11.825,64 (€. 3.963,33 + 7.862,31).
IM RA In definitiva, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta, nei termini innanzi esposti.
Deve, invece, seguire la sorte del rigetto la domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte convenuta nei confronti della parte CP
attrice.
Va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an debeatur che del quantum debeatur.
Il potere concesso dall'indicata norma al Giudice di procedere d'ufficio alla liquidazione - quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno - non comporta che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ., n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale, né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
La domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dalla convenuta va, dunque, respinta.
Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta in CP ragione dell'esito della lite, ovvero dell'accoglimento della domanda risarcitoria attorea e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, devono essere interamente compensate tra le parti.
Nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta NT
le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attrice;
le
IM RA stesse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M.
n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €.
26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e con atto di
[...] Parte_4 PA Parte_6
citazione notificato il 15-17.06.2016 nei confronti di e CP [...]
(ora , ogni contraria istanza, Controparte_4 NT
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta
NT
2) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la CP
responsabilità da fatto illecito compiuto da in danno degli attori;
CP
3) CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, a titolo di risarcimento del CP
danno, in favore di ciascuno degli attori - , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e - della somma di €. 1.150,00 per danno patrimoniale, oltre agli
[...] Parte_4
accessori di cui in motivazione, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, a titolo di risarcimento del CP
danno, in favore di ciascuna delle attrici, e della Parte_6 PA somma di €. 4.600,00 per danno patrimoniale, oltre agli accessori di cui in motivazione, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
4) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la CP
titolarità per il 50% in capo a al momento del decesso del de cuius CP Controparte_5 della gestione patrimoniale identificata con “Dossier n. 018.25001826 AN OL di RI - Filiale di Putignano”; ACCERTA e DICHIARA che ha sostenuto spese successive al decesso CP del de cuius e gravanti sull'asse ereditario per €. 11.890,00; Controparte_5
5) CONDANNA gli attori pro quota hereditatis, con riferimento alla posizione e partecipazione di ciascuno all'eredità di alla restituzione, in favore della Controparte_5 convenuta della somma di €. 11.825,64, dovuta da tutti gli altri coeredi, compresi gli CP
IM RA attori, in proporzione alle proprie quote ereditarie, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
6) RIGETTA la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dalla parte convenuta CP
nei confronti della parte attrice;
[...]
7) COMPENSA interamente le spese del giudizio tra la parte attrice e la parte convenuta
CP
8) CONDANNA gli attori - , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e - al pagamento, in solido tra Parte_4 PA Parte_6
loro, in favore della parte convenuta delle spese NT
processuali, che liquida in €. 5.810,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in RI, il 02.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM RA
IM RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 9813/2016, vertente fra le parti:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe PA Parte_6
Adeo Ostillio, presso il cui studio sito in RI alla via Trevisani n. 106 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice, convenuta in via riconvenzionale -
CONTRO
(già NT [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maila Costa e Vittorio Russi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in RI al Corso Vittorio Emanuele II n. 60, giusta mandato in atti;
- parte convenuta, attrice in via riconvenzionale -
NONCHÉ CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Leogrande, presso il cui studio sito in Turi CP
(Ba) alla via XX Settembre n. 97 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta, attrice e convenuta in via riconvenzionale -
OGGETTO: contratto di assicurazione sulla vita.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
14.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
IM RA
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato il 15-17.06.2016, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e citavano Parte_3 Parte_4 PA Parte_6
in giudizio, dinanzi al Tribunale di RI, nonché la compagnia di assicurazioni CP [...]
(ora , al fine di sentir Controparte_4 NT accogliere le seguenti conclusioni: “A) Previo accertamento dell'inadempimento di NT
nei confronti degli attori rispetto agli obblighi assunti con il contraente assicurato
[...]
all'atto della sottoscrizione della polizza vita 'Derby serie ottobre 2004' n. Controparte_5
3024245 di €. 46.000,00, dichiarare il diritto di ciascuno degli attori , Parte_1 Parte_2
, e di conseguire, anche a titolo di
[...] Parte_4 Parte_3 risarcimento del danno, la somma di €. 2.875,00 pari ad 1/16 di €. 46.000,00, ovvero una somma pari ad 1/16 dell'indennizzo liquidabile, alla morte dell'assicurato , ai beneficiari Controparte_5
del detto contratto di assicurazione e, di conseguenza, condannare la convenuta NT
al pagamento della detta somma di €. 2.875,00, ovvero della somma che, nei termini
[...]
su esposti, sarà determinata come spettante a ciascuno dei detti attori, con rivalutazione ed interessi
a far data dalla prima richiesta;
B) Previo accertamento dell'inadempimento di NT
nei confronti degli attori rispetto agli obblighi assunti con il contraente assicurato
[...]
all'atto della sottoscrizione della polizza vita 'Derby serie ottobre 2004' n. Controparte_5
3024245 di €. 46.000,00, dichiarare il diritto di ciascuna delle attrici e PA
, anche a titolo del risarcimento del danno la somma di €. 5.750,00 pari a 1/8 Parte_6 di €. 46.000,00, ovvero una somma pari ad 1/8 dell'indennizzo liquidabile, alla morte dell'assicurato
, ai beneficiari del detto contratto di assicurazione e, di conseguenza, condannare Controparte_5 la convenuta al pagamento della detta somma di €. 5.750,00, NT
ovvero della somma che, nei termini su esposti, sarà determinata come spettante a ciascuno dei detti attori, con rivalutazione ed interessi a far data dalla prima richiesta;
C) Alternativamente, previa declaratoria dell'illecito compiuto in loro danno, in concorso tra loro, da e CP [...]
[...] , condannare entrambe le parti convenute in solido al pagamento in favore Controparte_6
di ciascuno degli attori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 2.875,00 pari ad 1/16 di €. 46.000,00,
[...] ovvero di una somma pari ad 1/16 dell'indennizzo che la ha NT corrisposto a escludendo dall'indennizzo i suddetti attori, eredi legittimi CP dell'assicurato , individuati in polizza quali beneficiari del detto contratto di Controparte_5
assicurazione, il tutto con rivalutazione ed interessi;
D) Alternativamente, previa declaratoria dell'illecito compiuto in loro danno, in corso tra loro, da e CP NT
, condannare entrambe le parti convenute in solido al pagamento in favore di ciascuna
[...]
delle attrici e , a titolo di risarcimento del danno, della PA Parte_6 somma di €. 5.750,00 pari a 1/8 di €. 46.000, ovvero di una somma pari ad 1/8 dell'indennizzo che la ha corrisposto a escludendo dall'indennizzo le NT CP su dette attrici, eredi legittime dell'assicurato , individuate in polizza quali Controparte_5
beneficiarie del detto contratto di assicurazione, il tutto con rivalutazione ed interessi;
E)
Condannare le parti convenute, per quanto di ragione, anche alla luce della mancata adesione della sig.ra al procedimento di negoziazione assistita e di alla procedura di CP CP_1 mediazione, al pagamento delle spese e delle competenze di lite come per legge”.
Gli attori - , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
- esponevano di essere figli di deceduta in data 01.01.2012, mentre
[...] ER
le attrici, e esponevano di essere figlie di PA Parte_6 Per_2
, deceduto il 16.01.2000; e erano fratelli di
[...] ER Persona_2
(coniuge di , deceduto in data 03.07.2011 senza lasciare prole. Controparte_5 CP
Deducevano gli attori che aveva contratto, in data 16.09.2004, con Controparte_5 [...]
e per il tramite della AN OL di RI agenzia di Putignano, il contratto NT di assicurazione di cui alla polizza vita a premio unico Derby serie ottobre 2004 n. 3024245 di €.
46.000,00, con decorrenza 12.10.2004 e scadenza 12.10.2011, indicando quali beneficiari della prestazione, nel caso morte, gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi.
Rappresentava la parte attrice che era deceduto senza lasciare eredi Controparte_5
testamentari, avendo lo stesso disposto, con testamento, solo un legato in favore della moglie CP
attribuendole esclusivamente un bene particolare dell'asse ereditario.
[...]
Gli attori sostenevano dunque di essere eredi legittimi, per rappresentazione, di CP_5
in quanto figli di due (dei tre) MA del de cuius, e
[...] ER Per_2
, e che, per effetto di quanto disposto nel contratto assicurativo, il capitale assicurato avrebbe
[...]
dovuto essere corrisposto in parti uguali tra gli eredi legittimi, ovvero tra il coniuge del defunto
NA (fratello del de cuius, estraneo al giudizio), i nipoti -
[...] Controparte_7 [...]
, e (per rappresentazione Pt_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3
della sorella del defunto, deceduta il data 01.01.2012) - e le nipoti ER PA
e (per rappresentazione del fratello del de cuius,
[...] Parte_6 Per_2
, deceduto il 16.01.2000).
[...]
Deduceva la parte attrice che, in data 12.08.2011, aveva presentato, alla CP
OM di assicurazioni odierna convenuta, un atto sostitutivo di notorietà redatto presso il
Comune di Putignano, con il quale aveva dichiarato espressamente di essere unica erede dell'assicurato incassando l'intero capitale assicurato;
tale circostanza era stata Controparte_5
confermata dalla stessa in riscontro alle richieste di chiarimenti NT
avanzate dal fratello del defunto, , nonché con nota del 23.6.2015. Controparte_7
Gli attori evidenziavano che con testamento pubblico, aveva disposto solo Controparte_5
un legato in favore di (sicché non avrebbe potuto in alcun modo qualificarsi come erede CP
testamentaria), lamentando l'avvenuta liquidazione, da parte della NT dell'intero capitale assicurato di €. 46.000,00 in favore della stessa, in quanto la OM di assicurazioni non aveva agito correttamente e in applicazione delle condizioni generali della polizza, non procedendo, con la dovuta diligenza, ad accertare l'identità degli eredi dell'assicurato.
La parte attrice, pertanto, eccepiva: in primo luogo, l'inadempimento contrattuale della per non aver verificato quali fossero i soggetti reali beneficiari NT
della polizza;
in secondo luogo, la condotta illecita posta in essere da la quale - con la CP
cooperazione colposa della OM di assicurazioni convenuta - si era appropriata dell'intera somma liquidabile come capitale assicurato, dichiarando falsamente, tramite atto di notorietà, di essere l'unica erede di in danno degli altri eredi beneficiari. Controparte_5
Gli attori, quindi, formulavano domanda di risarcimento per un importo pari alla quota del capitale assicurato a ciascuno di loro spettante, in ragione del rivendicato diritto a dividere la polizza, in parti uguali, tra la moglie dell'assicurato, e ciascuno dei suoi tre fratelli e loro aventi CP
causa.
Aggiungeva la parte attrice che il comportamento fraudolento assunto nell'occasione da era altresì evincibile dalla circostanza che altri valori mobiliari, relitti ed esistenti presso CP
la AN OL di RI, erano stati correttamente liquidati in favore di tutti gli eredi legittimi del de cuius.
Esperite con esito negativo sia la procedura di negoziazione assistita nei confronti di CP
sia la procedura di mediazione nei confronti di , gli odierni
[...] NT
attori instauravano il presente giudizio, articolando le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
IM RA Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 23.09.2016, si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale: CP
accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 28/10, per il mancato invito della sig.ra litisconsorte necessaria e parte citata nel presente giudizio;
2) Nel merito: 1. - A) CP
rigettare le avverse domande perché infondate per la ragioni in fatto e diritto rassegnate nella presente comparsa;
2. - B) accertare e dichiarare la qualità della sig.ra quale unica erede CP legittima ai sensi dell'art. 536, comma I, c.c. del de cuius Sig. ed il relativo Controparte_5 diritto della stessa a trattenere la somma di € 46.000,00, oggetto della Polizza assicurativa vita
n.2025265 sottoscritta dal de cuius in data 11/11/04; 3. - C) in ogni caso Controparte_5 accertare la contitolarità della somma di € 46.000,00 versata a titolo di premio al momento della sottoscrizione della Polizza assicurativa vita n. 2025265 avendo il sig. adoperato CP_5
somme di proprietà anche della sig.ra coniuge in regime di comunione dei beni. 3) CP
In via riconvenzionale subordinata: 1. - A) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accertare in capo a parte attrice la qualità di eredi legittimi, condannare i sigg.ri , Parte_1
, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 PA
, pro quota ed in base ai diritti all'eredità, alle spese sopportate dalla sig.ra Parte_6
pari ad € 11.890,00, come dalla stessa descritte nella missiva del 16/07/15 per spese CP
funerarie, successione ed altre causali in favore del sig. 2. - B) ridurre le Controparte_5 pretese avversarie al 50% della somma di € 46.000,00 liquidata dalla , dal NT
momento che detta somma è per il 50% di proprietà della sig.ra coniuge in regime CP
di comunione dei beni, sin dal momento del versamento del premio assicurativo in unica soluzione;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche con condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. attesa la natura temeraria della lite instaurata”. esponeva di aver sottoscritto, in data 06.11.2011, un apposito modulo di CP
“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, al fine di incassare, in qualità di unica erede, la
Polizza di cui alla “Proposta di assicurazione sulla vita Derby-Serie ottobre 2014” n. 2025265, sottoscritta dal coniuge in data 11.11.2004. Controparte_5
La convenuta deduceva altresì di aver sottoscritto, in data 13.03.2012, una prima dichiarazione di successione (n. 444 - Volume 9990, presso l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di RI-
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle) e di aver contestato, con nota del 16.07.2015, ogni diritto di eredità e pretesa economica, avanzata dagli odierni attori con nota del 30.03.2015, poiché la stessa era in regime di comunione dei beni con il marito e tale circostanza aveva Controparte_5
determinato la contitolarità dei premi di polizza.
NA rappresentava anche che, nel caso in cui gli attori fossero stati ritenuti eredi
[...]
legittimi del coniuge defunto, questi ultimi sarebbero stati debitori nei suoi confronti delle somme, anticipate e mai rimborsate, gravanti sull'intero asse ereditario - spese funerarie, spese per lapidi, portafiori, scritta sulla lapide, addobbo floreale, cimitero e energia elettrica, spese per la dichiarazione di successione per tutti gli eredi (imposte, tasse, ecc.), spese sostenute per la pubblicazione del testamento, spese per l'accettazione di eredità degli eredi legittimi, spese per consulenza e predisposizione della pratica per la successione, spese per spese per marche da bollo a vario CP_8
titolo richieste e lettere raccomandate - nonché delle spese sostenute per l'accettazione dell'eredità dei MA , anch'esse anticipate dalla;
il tutto l'importo complessivo di €. 11.890,00. Pt_1 CP
In rito la convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 28/10, in considerazione dell'oggetto del giudizio;
nel merito, l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale dell'Assicuratrice e l'inesistenza della qualità di eredi in capo agli attori, essendo CP unica erede legittima di anche ai sensi dell'art. 536, comma 1, c.c..
[...] Controparte_5
La parte convenuta proponeva, altresì, domanda riconvenzionale condizionata all'ipotesi di accoglimento delle domande degli attori qualora ritenuti eredi, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, come indicate nella nota del 16.07.2015, per un totale di €. 11.890,00, da ripartirsi pro quota e in base ai diritti ereditari, eventualmente accertati, a ciascuno spettanti.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il
26.09.2016, si costituiva in giudizio la chiedendo: Controparte_4
“nel merito: - in via principale: respingere tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della
, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Controparte_2
in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nei confronti della sola
[...]
, di cui sub a e b dell'atto di citazione, la OR dovrà essere CP_1 CP
condannata, ex art.2033 C.C., alla restituzione, in favore della , della somma NT di € 46.003,31, detratta la quota che risulterà essere di sua competenza, oltre interessi legali a far data dal 12.8.2011 e fino all'effettiva restituzione della predetta somma nonché a corrispondere alla
OM medesima, a titolo di risarcimento del danno, ogni ulteriore somma, anche a titolo risarcitorio e/o di spese legali, che la predetta OM corrisponderà agli attori in forza della sentenza che definirà il presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. - In via di ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui, invece, non dovesse trovare accoglimento la sopra citata domanda di ripetizione, la OR dovrà essere condannata a corrispondere alla OM CP
convenuta, a titolo di risarcimento del danno, quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere agli attori,
IM RA anche a titolo risarcitorio e/o di spese legali, in forza della sentenza che definirà il presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. - In via alternativa: nell'ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito proposta dagli attori nei confronti della OM e della OR , di cui sub c e d dell'atto di citazione, quest'ultima CP
dovrà essere condannata a tenere indenne o a manlevare la OM da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla condotta dalla stessa posta in essere e, comunque, a risarcire alla OM i danni subiti per effetto della sua condotta, con conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere una somma pari a quanto la sarà tenuta a NT
pagare agli attori in forza della sentenza che definirà il presente giudizio oltre interessi legali dal dovuto al saldo. • In ogni caso, condannare la OR ex art. 2033 CC alla restituzione CP
in favore della , di quanto incassato senza titolo nella misura che all'esito NT
del giudizio risulterà de residuo spettare a e Controparte_7 Parte_7 Parte_8
nonché a , e oltre interessi legali dal 12.8.2011 al
[...] Per_2 Pt_9 Parte_10
pagamento effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
La OM di assicurazioni convenuta sosteneva che nessun inadempimento potesse essere imputato alla e che neppure fosse sussistente un concorso NT
colposo rispetto alla condotta posta in essere da in quanto - in ossequio a quanto CP previsto dall'art. 11 delle Modalità Contrattuali applicabili al contratto stipulato - la OM assicurativa, per procedere alla liquidazione della somma assicurata, aveva fatto riferimento al prospetto dettagliato di tutti i documenti necessari a fronte dei vari eventi di liquidazione previsti dai contratti di assicurazione sulla vita, che prevedeva l'atto notorio per la determinazione della presenza di un testamento e/o di eredi legittimi dell'assicurato.
Evidenziava la convenuta che, a norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato avrebbe potuto essere sostituito da una dichiarazione, resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38, e che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato D.P.R., la norma in esame trovava applicazione non solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ma anche nei confronti di privati che vi avevano acconsentito, trai quali vi era NT
La parte convenuta rappresentava di aver proceduto, in data 12.08.2011, alla liquidazione del capitale assicurato, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata da CP
come previsto dalla succitata normativa nonché dall'art. 4 del “Codice di
[...]
autoregolamentazione in materia di processo di liquidazione delle prestazioni caso morte nei contratti di assicurazione sulla vita” redatto dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che individuava nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il documento che il beneficiario
IM RA era tenuto a consegnare in fase di liquidazione per dimostrare la sua qualità di erede “per consentire all'assicuratore di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale”, sicché la stessa ANIA qualificava come diligente il comportamento della OM di assicurazioni che aveva proceduto al pagamento del capitale assicurato caso morte a fronte della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Rilevava altresì la che, ai sensi dell'art. 1189, comma 1 NT
c.c., aveva eseguito, in buona fede, il pagamento a colei che era apparsa legittimata a riceverlo in base a circostanze univoche, liberandosi in tal modo dell'obbligazione; la OM non avrebbe avuto, infatti, nessun interesse a corrispondere il capitale assicurato a piuttosto che anche agli CP
altri eredi del della cui esistenza era venuta a conoscenza successivamente alla Controparte_5
liquidazione.
Con riferimento al quantum debeatur della pretesa attorea, la OM assicurativa convenuta osservava che le quote ereditarie individuate nell'atto di citazione erano da ritenersi errate, allorché gli eredi legittimi del erano quelli risultanti dalla “Dichiarazione Controparte_5 sostitutiva atto di notorietà” del 12.05.2014, presentata da , fratello del de cuius, Controparte_7
e dalla dichiarazione di successione inviata da quest'ultimo alla OM in data 27.03.2014, documenti entrambi prodotti in giudizio dalla convenuta.
Dalla predetta documentazione, sottolineava la convenuta, si evinceva che, alla data del
03.07.2011, data del decesso di i suoi eredi legittimi erano: 1) Controparte_5 CP
(coniuge superstite); 2) (fratello); 3) (sorella); 4) Controparte_7 ER [...]
, 5) 6) e 7) Controparte_9 PA Parte_8 Parte_6
(tutti figli del fratello MO , deceduto l'01.01.2000); 8) , Persona_4 Persona_2
9) e 10) (figli di , deceduto il 20.07.2008, a NT0 Parte_10 Controparte_9
sua volta figlio del fratello MO ). Persona_4
Precisava che, successivamente, per effetto del decesso della sorella NT del de cuius avvenuto in data 01.01.2012, a quest'ultima erano subentrati i suoi ER
figli , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
La convenuta dunque affermava che, ai beneficiari del contratto, sarebbe spettata la quota di
1/10 ciascuno del capitale assicurato, ad eccezione dei , che avrebbero dovuto dividere tra loro la Pt_1
quota di 1/10 spettante alla loro madre deceduta, ER
Sulla scorta di tali allegazioni, , rassegnava le proprie NT
conclusioni, come innanzi riportate.
Alla prima udienza di comparizione del 31.10.2016, la parte convenuta in via CP preliminare, ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per non aver gli attori
IM RA avviato nei suoi confronti la procedura di mediazione obbligatoria ex art 5 D.Lgs n. 28/2010; pertanto il precedente Giudice, con ordinanza del 28.11.2016, resa sciogliendo la riserva assunta alla suddetta udienza, assegnava alle parti termine per l'avvio della procedura relativamente alle domande rispettivamente proposte, rinviando la causa per la comparizione personale delle parti, ex art. 117
c.p.c..
Atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione, i difensori delle parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; il precedente Giudice assegnava alle parti i termini richiesti, le invitava a depositare e scambiare proposte e controproposte conciliative allo scopo di definire bonariamente la controversia e assegnava un ulteriore termine per tentare un incontro finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, rinviando la causa all'udienza del
09.07.2018, per la discussione sugli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti e per ogni altro provvedimento conseguente, riservandosi di procedere, all'udienza di rinvio, agli adempimenti di cui all'art. 185 bis c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la parte convenuta dava atto di aver ricevuto CP
una comunicazione della AN OL di RI del 04.07.2016 - con la quale l'Istituto di credito aveva chiarito che la gestione patrimoniale n. 018.25001826 risultava cointestata tra CP_5
e con conseguente errata imputazione per il 100% in capo al de cuius della
[...] CP somma di €. 47.173,82, riferibile a tale gestione patrimoniale, nella dichiarazione di successione n.
444 Volume 9990 del 13.03.2012 - e depositava la dichiarazione di successione in rettifica n. 1276,
Volume 9990 del 11.07.2016, nella quale era correttamente riportata la gestione patrimoniale n.
018.25001826 AN OL di RI riferita solamente per il 50% a ovvero per Controparte_5
l'importo di €. 23.586,91.
Per tutto ciò, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta con CP
riferimento alla domanda riconvenzionale già proposta nonché alla domanda di rivalsa avanzata nei suoi confronti dalla parte convenuta , modificava le proprie CP_1 NT conclusioni, chiedendo: “1. In via pregiudiziale: ritenere assorbita l'eccezione preliminare in rito di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs
n. 28/10, a seguito dell'esperimento della mediazione giusta Ordinanza del 28/11/2016; 2. In rito: dichiarare l'improcedibilità e nullità dell'istanza/domanda di rivalsa articolata dalla OM
Assicuratrice nei confronti della sig.ra in quanto palesemente tardiva, siccome CP
dimostrato in atti;
3. Nel merito rigettare le avverse domande perché infondate per le ragioni in fatto
e diritto rassegnate in atti, ed a tal fine:
3.1. accertare e dichiarare la qualità di erede legittima in capo alla sig.ra quale moglie superstite del sig. ed il relativo diritto CP Controparte_5
IM RA della stessa a trattenere la somma di € 46.000,00, oggetto della Polizza assicurativa vita n. 2025265 sottoscritta dal de cuius in data 11/11/04, per tutte le ragioni in fatto e in diritto Controparte_5 dedotte in atti compreso, in ogni caso, il diritto della moglie superstite a percepire i 2/3 dell'importo complessivo della Polizza quale erede legittima NT
(art. 582 c.c.), nonché alla luce dell'accertata contitolarità del Dossier n. 018.25001826, della contitolarità delle somme corrisposte a titolo di premio per la sottoscrizione del contratto di Polizza
Derby serie ottobre 2004 n. 3024245 datato 11/10/2004 e per la compensazione, con diritto di restituzione, delle somme anticipate dalla sig.ra in occasione dei funerali del sig. CP
, dell'apertura della successione e della ripartizione dell'asse ereditario per € Controparte_5
11.890,00 (somma quest'ultima da ripartirsi tra i chiamati all'eredità);
3.2. accertare in ogni caso la contitolarità della somma di € 46.000,00 versata a titolo di premio al momento della sottoscrizione della Polizza assicurativa vita n. 2025265, avendo il sig. doperato somme di proprietà CP_5
anche della sig.ra coniuge in regime di comunione dei beni;
4. In via CP
riconvenzionale:
4.1. accertare e dichiarare la titolarità della sig.ra per il 50%, del CP
Dossier n. 018.25001826 ed il diritto alla restituzione della somma di € 23.586,91 pari al 50% dell'intero Dossier, nonché il diritto della sig.ra alla restituzione a carico delle CP
controparti attrici, pro quota, in virtù della posizione e partecipazione di ciascuno all'eredità del sig.
, della somma di € 11.890,00, descritta nella missiva del 16/07/2015 e nella Nota Controparte_5
del 22/03/2017, per spese funerarie, successione, ripartizione dell'asse ereditario ed altre Per_5 causali concernenti il de cuius ed a carico dell'asse ereditario;
per l'effetto Controparte_5
condannare , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , ciascuno pro quota ed in base alla propria posizione PA Parte_6 di chiamato all'eredità del sig. , alla restituzione/pagamento in favore della sig.ra Controparte_5
della somma complessiva quantomeno di € 27.550,25, ovvero di quell'altra somma CP
maggiore o minore che sarà accertata, per i titoli e le causali esposti nella presente domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
4.2. ancora in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse rigettare tutte le eccezioni (anche riconvenzionali) e le domande (anche riconvenzionali) innanzi formulate, condannare i sigg.ri
[...]
, , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 PA
e , pro quota ed in base ai diritti all'eredità, alla rifusione delle
[...] Parte_6 spese sopportate dalla sig.ra pari ad € 11.890,00, come dalla stessa descritte nella CP
missiva del 16/07/15 e nella Nota del 21/03/2017 per spese funerarie, successione, Per_5 ripartizione dell'eredità ed altre causali in favore del sig. e concernenti l'asse Controparte_5
ereditario;
4.3. ridurre le pretese avversarie al 50% della somma di € 46.000,00 liquidata dalla
[...] , dal momento che detta somma è per il 50% di proprietà della sig.ra NT1
coniuge in regime di comunione dei beni, sin dal momento del versamento del CP
premio assicurativo in unica soluzione;
5. Sulle spese di lite:
5.1. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche con condanna aggravata delle controparti ex art. 96 c.p.c. attesa la natura temeraria della lite instaurata e coltivata;
5.2. accertare e dichiarare, in caso di soccombenza o in caso di sentenza conforme alla proposta conciliativa, la responsabilità processuale definita dall'art.
13 Dlgs 28/10 in capo a parte attrice a seguito del rifiuto della proposta formulata dal Collegio di mediazione, che prevedeva la possibilità di una transazione delle singole posizioni separatamente, quindi della sola sig.ra come in atti spiegato e per l'effetto condannare controparte CP
al conseguente regime di liquidazione delle spese di lite previsto dalla citata normativa”.
All'udienza dell'11.07.2018, i difensori delle parti, scambiate e depositate le rispettive proposte transattive, davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo.
Con ordinanza resa all'udienza del 09.10.2019, il precedente Giudice, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, così provvedeva: “ritenuta l'inammissibilità e la irrilevanza della prova per testi articolata dalla convenuta in quanto relativa a circostanze da provarsi CP
documentalmente sub. 1, 4 e 6, generiche sub. 2, 3 e 5 la rigetta;
ritenuta altresì che la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non possa essere ammessa trattandosi di documentazione a cui la parte, nella sua qualità di erede, ha diritto di accedere, la rigetta. Rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03/12/2020 autorizzando il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima”.
Con ordinanza del 25.08.2021, veniva disposta la rimessione in termini della parte attrice rispetto al deposito delle note conclusive (precedentemente depositate fuori termine dalla stessa parte), da eseguirsi mediante regolarizzazione a cura della Cancelleria o, in mancanza, mediante nuovo invio entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, con rinvio della causa per la discussione e decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.9.2022.
La causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, veniva rinviata all'udienza del 14.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere scrutinata la domanda attorea tesa all'accertamento dell'inadempimento di nei confronti degli attori rispetto agli NT
IM RA obblighi assunti con il contraente assicurato con la stipula della polizza vita Controparte_5
“Derby serie ottobre 2004 n. 3024245” di €. 46.000,00.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Emerge dagli atti di causa che aveva consegnato alla OM di CP
assicurazioni convenuta una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà non veritiera, resa dinanzi ad un Pubblico Ufficiale presso il Comune di Putignano;
sulla base di tale dichiarazione,
[...]
aveva proceduto alla liquidazione del capitale assicurato in favore della NT stessa, dichiaratasi falsamente unica erede legittima dell'assicurato, in quanto - in forza del contratto di assicurazione stipulato dal - beneficiari della prestazione nel caso morte erano Controparte_5
“gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi”.
Sulla circostanza, va affermato che l' aveva effettuato la liquidazione del capitale Parte_11
in favore del soggetto che appariva legittimato a riceverlo sulla base delle disposizioni contrattuali, ovvero dell'art. 11 delle Modalità Contrattuali (cfr. doc. n. 1, allegato al fascicolo di parte convenuta)
e del Prospetto denominato “Documenti Necessari per eventi liquidativi”, nonché in virtù degli artt.
2 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Deve ritenersi corretto l'operato della alla luce del disposto NT dell'art. 4 del “Codice di autoregolamentazione in materia di processo di liquidazione delle prestazioni caso morte nei contratti di assicurazione sulla vita” emesso dall'ANIA (Associazione
Nazionale tra Imprese Assicuratrici (cfr. doc. 3, allegato al fascicolo di parte convenuta), che considera diligente il comportamento della OM di assicurazioni che procede al pagamento del capitale assicurato in caso di morte a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Come evidenziato dalla parte convenuta, anche dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice si evince che l'operato della era stato in linea con la NT
prassi adottata anche da altre compagnie di assicurazione;
infatti, dalla nota del 04.09.2014 inviata dal procuratore degli odierni attori a si evince che anche quest'ultima aveva NT2
corrisposto a tre indennizzi sulla base della consegna della dichiarazione sostitutiva di CP
atto notorio, con quale la stessa si era qualificata unica erede (cfr. doc. 9, allegato al fascicolo di parte attrice).
Nondimeno, il fatto che fosse coniuge dell'assicurato, deceduto senza lasciare CP
prole, aveva ingenerato nella OM assicurativa la convinzione che la stessa potesse essere effettivamente l'unica erede di Controparte_5
Va dunque rilevata la buona fede della , che aveva NT proceduto al pagamento dell'indennizzo in favore del soggetto che si era dichiarato unico beneficiario
IM RA in quanto unico erede legittimo, con dichiarazione resa dinanzi a un Pubblico Ufficiale, restando indifferente, per la stessa OM assicurativa, liquidare la somma prevista a un soggetto legittimato a riceverla anziché ad un altro.
A mente dell'art. 1189, comma 1, c.c., “il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”, sicché aveva effettuato il pagamento liberandosi in tal modo NT dall'obbligazione prevista dal contratto.
D'altra parte, non può ritenersi fondata neppure l'argomentazione di parte attrice circa la pretesa responsabilità concorsuale della OM assicurativa convenuta nella condotta illecita posta in essere da poiché l'Assicuratrice, in considerazione di quanto già rilevato, può CP
essere considerata solamente soggetto passivo della predetta condotta.
Pertanto, le domande proposte dagli attori nei confronti della NT
sono infondate, in quanto non possono essere imputati alla OM assicurativa né
[...]
un inadempimento contrattuale né una responsabilità concorsuale colposa, rispetto a quanto posto in essere da allo scopo di estromettere gli atri coeredi beneficiari dalla liquidazione CP dell'indennizzo.
L'infondatezza delle domande attoree tese all'accertamento dell'inadempimento di
[...]
rispetto agli obblighi assunti con il contraente assicurato NT CP_5 ovvero all'accertamento di una responsabilità concorrente di natura colposa della OM
[...]
assicurativa nel concretarsi della condotta illecita posta in essere da preclude il vaglio CP
della domanda di rivalsa, proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta NT
nei confronti di quest'ultima nel caso di accoglimento delle domande avanzate dagli
[...]
attori nei propri confronti.
Tuttavia, mette conto rilevare la fondatezza dell'eccezione di tardività della domanda di rivalsa proposta dalla OM assicurativa, in quanto predetta parte convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data
26.09.2016, mentre la data dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione era il
15.10.2016; appare tardiva, dunque, la costituzione in giudizio della NT
, avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c., con conseguente inammissibilità
[...]
della domanda riconvenzionale proposta.
Alternativamente all'accoglimento della domanda proposta nei confronti della OM di assicurazioni convenuta, gli attori hanno chiesto che fosse accertata e dichiarata la sussistenza dell'illecito compiuto in loro danno da con il concorso colposo della CP NT
, con condanna di entrambe le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di
[...]
IM RA ciascuno degli attori, a titolo di risarcimento del danno, della quota di spettanza dell'indennizzo che era stato corrisposto a escludendo gli altri eredi legittimi dell'assicurato CP CP_5
individuati in polizza quali beneficiari del detto contratto di assicurazione.
[...]
Fermo restando quanto poc'anzi rilevato con riferimento all'estraneità della OM assicurativa convenuta all'invocato concorso colposo nella condotta posta in essere da CP la domanda proposta nei confronti della convenuta è fondata e merita l'accoglimento, CP
nei termini di seguito esposti.
Si evince inequivocabilmente dalle risultanze processuali che, il 12.08.2011, CP aveva incassato integralmente l'indennizzo previsto dalla polizza vita serie derby n. 3024245, grazie alla consegna alla OM assicurativa erogante della dichiarazione mendace innanzi descritta, con la quale aveva indicato falsamente sé stessa come unica erede legittima di Controparte_5
La somma assicurata, invece, avrebbe dovuto essere liquidata pro quota in favore di tutti gli eredi legittimi beneficiari, che venivano estromessi dalla liquidazione dell'indennizzo in conseguenza del comportamento illecito posto in essere dalla coerede. ha dunque percepito, indebitamente, anche le quote dell'indennizzo assicurativo CP
alla stessa non spettanti, di tal guisa che gli attori hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza del comportamento illegittimo assunto dalla convenuta, costituito dalla quota a ciascuno di essi spettante con riferimento all'importo complessivamente erogato dalla OM assicurativa.
Per quel che concerne il quantum debeatur, va anzitutto rilevato che l'indennizzo di una polizza vita non rientra nell'asse ereditario (e, di conseguenza, non viene ereditato dai coeredi) e che, in caso di comunione legale dei beni, contrariamente a quanto asserito dalla parte convenuta, le polizze di assicurazione vita non rientrano nella comunione ma rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che le ha stipulate.
Tanto rilevato, nel caso di specie vanno applicati i principi di diritto enunciati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11421/2021: “la designazione generica degli 'eredi' come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal comma 2 dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione;
- la designazione generica degli 'eredi' come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una
IM RA quota uguale dell'indennizzo assicurativo;
- allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato
o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del MO in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo trattandosi di successione nel diritto contrattuale all'indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 11421/2021).
In ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, la premorienza di uno degli eredi del contraente già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione comporta, in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per rappresentazione in forza dell'art. 1412, comma 2, c.c., mentre nel caso in cui il decesso di uno degli eredi del contraente si sia verificato prima della stipula della polizza
(e, quindi, prima che potesse essere designato fra i beneficiari della stessa) non vi è spazio per applicare il comma 2 dell'art. 1412 c.c., ovvero per ravvisare una trasmissione per rappresentazione agli eredi dell'erede MO rispetto alla stipula del contratto dei vantaggi dell'assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata al dante causa di questi ultimi, ossia all'erede MO rispetto alla stipula del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 11421/2021).
Dunque, l'indennizzo non va ripartito in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione, ma a ciascuno degli eredi beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione spetta una quota uguale (cfr. Cass. Civ., ord. n. 11101/2023; Cass. Civ., Sez. Un., n. 11421/2021).
Ora, è provato a livello documentale che aveva stipulato il contratto di Controparte_5
assicurazione in discussione il 16.09.2004, indicando quali beneficiari della prestazione per il caso morte “gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”, e che, alla data della stipula, i potenziali beneficiari caso morte di erano: Controparte_5 CP ER
(deceduta successivamente a e, quindi, per rappresentazione i suoi quattro figli, Controparte_5
odierni attori, , ); Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Controparte_7 Parte_8 Controparte_9 PA
(solo queste ultime due odierne attrici), tutti figli di , Parte_6 Persona_4
MO a , e tutti figli Controparte_5 Persona_4 NT0 Parte_10
di (MO a (cfr. certificato anagrafico di stato di famiglia Controparte_9 Controparte_5
storico originario allegato alla dichiarazione di successione prodotta dagli attori).
Quindi, in applicazione dei succitati principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'importo di €. 46.000,00 erogato a titolo di indennizzo deve essere suddiviso per dieci quote relative a un totale di dieci beneficiari, ovvero: ; deceduta CP ER
dopo e, quindi, per lei i quattro figli , odierni attori;
(che Controparte_5 Pt_1 Controparte_7
IM RA non ha agito in giudizio); i quattro fratelli superstiti igli di , MO, CP_5 Persona_4 nell'anno 2000, a fratelli di cui solo e Controparte_5 PA Parte_6 hanno agito in giudizio;
i tre figli di , anch'egli MO a
[...] Controparte_9 CP_5
(che non hanno agito in giudizio).
[...]
Di conseguenza, la quota spettante ad ognuno dei beneficiari in via diretta ammonta a €.
4.600,00 (€. 46.000,00 : 10).
Ne deriva che la quota spettante ai quattro fratelli , Parte_1 Parte_2 [...]
, in qualità di figli ed eredi di deceduta Parte_3 Parte_4 ER
successivamente al fratello ammonta a €. 1.150,00 ciascuno (quota spettante a CP_5 Per_1
€. 4.600,00 : 4 figli = €. 1.150,00 per ciascun figlio); mentre la quota spettante a
[...] PA ammonta €. 4.600,00, così come spettano €. 4.600,00 a in quanto
[...] Parte_6
figlie di , MO al fratello Persona_2 CP_5
Sempre in merito al quantum debeatur, la convenuta ha sostenuto che le somme CP
adoperate a titolo di premio assicurativo per la stipula della polizza vita in argomento fossero in contitolarità con la stessa, in quanto prelevate da un conto cointestato con il coniuge.
La circostanza non è stata provata dalla parte convenuta, in quanto non risulta documentalmente dimostrato che, alla data della stipula della polizza (anno 2004), le somme utilizzate fossero state prelevate da un conto corrente cointestato tra i due coniugi acceso presso AN OL di RI (sul quale avrebbero dovuto essere depositate le somme poi utilizzate), essendo rilevabile dalla documentazione relativa al contratto che, al contrario, per la polizza de qua Controparte_5 aveva investito somme autorizzato l'addebito sul proprio conto corrente n. 1027370, esistente illo tempore presso AN OL di RI.
Deve dunque essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita, provata in giudizio, assunta dalla coerede per aver reso una CP
dichiarazione mendace qualificandosi come unica beneficiaria della polizza vita in argomento, portando ad una liquidazione scorretta della stessa, con conseguente danno patrimoniale subito dai coeredi estromessi, consistente nella somma che questi ultimi avrebbero dovuto ricevere pro quota.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento - in favore di , CP Parte_1
, - di €. 1.150,00 ciascuno, nonché Parte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 al pagamento, in favore di e della somma di €. PA Parte_6
4.600,00 ciascuna, a titolo di risarcimento del danno.
La cifra capitale - all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria - liquidata alla data odierna, va maggiorata in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 17.02.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui
IM RA debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita”
(accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio, come chiariscono sul punto
Cassazione Civile, Sez. III, del 28.04.2010, n. 10193 e Cassazione Civile, sez. III, del 07.07.2009, n.
15928).
Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale della moneta, per il calcolo degli interessi - in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della Suprema
Corte - la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat dal momento del fatto e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.), da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall' I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria (così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 17.02.1995, n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. Civ., n. 3666/1996 e Cass. Civ., n. 339/1996).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (cfr. Cass. Civ., n. 9648/1996).
Deve ora esaminarsi la domanda riconvenzionale - proposta in via subordinata dalla parte convenuta condizionata all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi CP
confronti dagli attori - con la quale la convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare la titolarità per il
50% del dossier n. 018.25001826 esistente, alla morte del de cuius, presso AN OL di RI, nonché il diritto alla restituzione della somma di €. 23.586,91 pari al 50% di detto dossier, oltre al diritto alla restituzione a carico degli attori, pro quota ereditaria, della somma di €. 11.890,00, specificata nella nota del 16.07.2015 e nella nota del 22.03.2017, sostenuta unicamente dalla convenuta per spese funerarie, successione, ripartizione dell'asse ereditario ed altre causali concernenti il de cuius ed a carico dell'asse ereditario, con conseguente condanna Controparte_5
degli attori, ciascuno pro quota in base alla propria posizione di chiamato all'eredità, al pagamento in favore di della somma complessiva di €. 27.550,25, ovvero di quell'altra somma CP
maggiore o minore giudizialmente accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Sul punto, la parte attrice ha sostenuto che avesse irritualmente proposto in via CP
riconvenzionale, con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., una domanda nuova,
IM RA allorché la convenuta aveva chiesto l'accertamento e la dichiarazione sulla titolarità per il 50% del dossier n. 018.25001826 ed il diritto alla restituzione della somma di €. 23.586,91 pari al 50% dell'intero dossier, introducendo volutamente, in violazione del divieto di mutatio libelli, un nuovo petitum e una nuova causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza con la propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, in tal modo sottoponendo all'esame del Giudicante un nuovo tema di indagine, di cui la convenuta era venuta a conoscenza, per sua stessa ammissione, già il 04.07.2016, tramite la comunicazione ricevuta dalla
AN OL di RI in pari data e che, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto della domanda riconvenzionale già spiegata con la comparsa di costituzione del 23.09.2016.
L'eccezione di parte attrice è infondata e va respinta. ha formulato domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione e CP
risposta, avente ad oggetto l'accertamento della propria qualità di erede e dei propri diritti sull'asse ereditario.
Nella fattispecie, non può sostenersi che la convenuta abbia proposto tardivamente una domanda riconvenzionale nuova, determinando una mutatio libelli.
Sulla questione della modificabilità della domanda tramite la memoria istruttoria ex art 183
c.p.c., si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, precisando che la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a questa collegata, secondo il principio evincibile dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per
“alternatività” o “per incompatibilità” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 12310/2015; Cass. Civ., ord. n.
18546/2020).
Seguendo l'iter logico-giuridico percorso dalla Suprema Corte, la suddetta interpretazione non frustra il diritto di difesa della controparte, in quanto l'eventuale modifica avviene con riguardo e in connessione alla stessa vicenda sostanziale e, in ogni caso, alla parte viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre, anche sul piano probatorio;
inoltre, la “concentrazione” delle domande evita o, quantomeno, limita il rischio di giudicati contrastanti e appare in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 12310/2015).
Pertanto, è da ritenersi dirimente non già la valutazione sulla modifica del petitum e della causa petendi, ma la verifica sulla circostanza che, sia la domanda iniziale sia quella proposta successivamente, riguardino la stessa vicenda sostanziale;
per valutare se la modifica della domanda sia ammissibile, quindi, occorre verificare se tra la prima e la seconda sussista un rapporto di connessione per alternatività o incompatibilità.
IM RA Alla luce di quanto poc'anzi specificato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”, introducendo una precisazione importante in relazione al regime di proponibilità della domanda “complanare” ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., la quale non necessariamente dovrà sostituirsi alla domanda originaria ma potrà ad essa cumularsi, quale domanda principale o in via subordinata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 22404/2018).
Pertanto, “ciò che rende ammissibile la introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica 'complanarità': il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 18546/2020).
Nel caso di specie, alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda proposta dalla parte convenuta in via riconvenzionale risulta ammissibile, sia con riferimento alla richiesta volta all'accertamento dell'obbligazione di restituzione di somme sostenute in correlazione al decesso del de cuius, sia relativamente alla richiesta avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., concernente l'accertamento di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., anch'esso correlato a questioni ereditarie derivanti dal decesso del de cuius; le due richieste, infatti, riguardano la medesima vicenda sostanziale, hanno ad oggetto il medesimo bene della vita, consistente in una prestazione di carattere patrimoniale, e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità logica, che giustifica il simultanues processus.
Nel merito, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
In ordine all'an debeatur della domanda proposta, la convenuta ha chiesto la restituzione sia somme indebitamente anticipate dalla stessa sia di somme indebitamente percepite dalla parte attrice, tutte imputabili all'asse ereditario e non conteggiate o erroneamente ripartite tra i coeredi, i quali avevano percepito una quota ereditaria maggiore rispetto a quanto loro dovuto, in spregio alle regole successorie.
IM RA Dalla documentazione allegata agli atti dalla parte convenuta, attrice in via riconvenzionale, risulta provato il sostenimento da parte della stessa di spese successive al decesso del de cuius, quantificate in complessivi €. 11.890,00, gravanti sull'asse ereditario e che avrebbero dovuto essere ripartite tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex art. 752 c.c.; in particolare ha dimostrato di aver anticipato le spese funerarie e per l'acquisto e la realizzazione CP
della lapide cimiteriale, le spese per la dichiarazione di successione in favore di tutti gli eredi, le spese per la pubblicazione del testamento, le spese per l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi legittimi, le spese per consulenza e predisposizione della pratica per la successione, le spese per
A.P.E. relativa all'immobile ereditato nonché altre spese connesse.
Inoltre, con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la convenuta ha chiesto affinché il suindicato importo relativo alle spese anticipate fosse aumentato della somma di €.
23.586,91, pari al 50% del dossier n. 018.25001826 AN OL di RI, erroneamente attribuito al de cuius per il 100%.
Per quel che concerne quest'ultima circostanza, la documentazione probatoria attestante l'errore sulla titolarità delle somme di cui al succitato dossier bancario, con il conseguente diritto di a recuperare dagli attori anche la quota spettante alla stessa iure ereditatis con CP riferimento all'importo di €. 23.586,91, è stata prodotta agli atti del presente giudizio dalla convenuta in allegato alle memorie istruttorie, con il deposito della “nota ragionata” del 21.03.2017, già depositata nel procedimento di mediazione delegata instaurato a seguito dell'ordinanza del
28.11.2016.
Dalla predetta allegazione documentale, si evince che AN OL di RI, con comunicazione del 04.07.2016 inviata all'odierna convenuta, aveva attestato che la gestione patrimoniale n. 018.25001826 risultava cointestata tra e Controparte_5 CP
Dalle dichiarazioni di successione prodotte in giudizio dalle parti risulta altresì che, nella prima dichiarazione di successione effettuata nell'anno 2012, precisamente nel riquadro B2 “Azioni
Titoli quote di partecipazione”, la gestione patrimoniale identificata con “Dossier n. 018.25001826
AN OL di RI - Filiale di Putignano”, costituita dalla somma di €. 47.173,82 al momento del decesso di era stata erroneamente attribuita al 100% al de cuius e, di Controparte_5
conseguenza, era stata interamente ripartita tra gli eredi iure successionis; solo a seguito della ricezione dell'attestazione della AN OL di RI del 04.07.2016, la convenuta, accertato l'errore di attribuzione delle predette somme per il 100% in capo al de cuius, aveva proceduto a presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione in rettifica del 2016, dalla quale
è possibile ricavare l'esatta ricostruzione della titolarità dei vari cespiti e della consistenza dell'eredità del con la corretta imputazione del suddetto dossier al 50% in capo al de cuius. Controparte_5
IM RA È dunque da ritenersi provata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta in relazione all'an debeatur. CP
In ordine al quantum debeatur, mette conto premettere che - nel caso, come quello in esame, di apertura di una successione legittima - in forza di quanto disposto dall'art. 582 c.c., ove il defunto non abbia figli o genitori sopravvissuti ma solo un coniuge e fratelli, l'eredità spetta per 2/3 al coniuge e per 1/3 ai fratelli e/o sorelle;
inoltre, va rammentato che, a mente dell'art. 752 c.c., i coeredi devono contribuire tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.
Alla luce di quanto sopra premesso, con riferimento alla somma di €. 11.890,00, anticipata dalla convenuta per le spese successive al decesso del de cuius, la stessa deve essere suddivisa per
2/3 a carico di e il restante 1/3 a carico di tutti gli altri coeredi, compresi gli attori;
la CP
convenuta ha quindi diritto alla restituzione, da parte di tutti gli altri coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, della somma corrispondente ad 1/3 di €. 11.890,00, ovvero €. 3.963,33, alla quale gli attori dovranno concorre solamente per quanto imputabile rispetto alle proprie quote ereditarie.
In merito alla restituzione degli importi percepiti dagli attori in eccesso rispetto a quanto loro spettante in base alla propria quota ereditaria del dossier n. 018.25001826 AN OL di RI di complessivi €. 47.173,82, va precisato che la stessa somma è stata erroneamente suddivisa, per l'intero, tra gli eredi secondo i criteri contemplati dall'art. 582 c.c., sicché l'odierna convenuta ha già percepito l'importo corrispondente a 2/3 di €. 47.173,82, ovvero €. 31.449,21.
Orbene, a seguito della corretta imputazione della titolarità della gestione patrimoniale in argomento per il 50% in capo a 1/2 di €. 47.173,82, ovvero €. 23.586,91, devono essere CP imputati alla convenuta, mentre l'altro 1/2 deve essere ripartito tra tutti gli eredi secondo quanto disposto dall'art. 582 c.c., quindi 2/3 di €. 23.586,91, ovvero €. 15.724,61, spettano a CP mentre il restante 1/3, ossia €. 7.862,30, spetta a tutti i coeredi in proporzione alle proprie quote ereditarie.
Pertanto, dell'importo complessivo relativo alla gestione patrimoniale n. 018.25001826 di €.
47.173,82, alla convenuta spettava, correttamente, la somma complessiva di €. 39.311,52 (€.
23.586,91+ €. 15.724,61); atteso che ha percepito, invece, l'importo di €. 31.449,21, la CP stessa ha diritto ad ottenere la restituzione, da tutti gli altri coeredi, della somma complessiva di €.
7.862,31 (€. 39.311,52 - €. 31.449,21), alla quale dovranno concorrere anche gli attori ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria.
Dunque, l'importo complessivo che deve essere restituito alla convenuta da tutti i coeredi, compresi gli attori (i quali dovranno concorre alla restituzione ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria), è di €. 11.825,64 (€. 3.963,33 + 7.862,31).
IM RA In definitiva, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta, nei termini innanzi esposti.
Deve, invece, seguire la sorte del rigetto la domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte convenuta nei confronti della parte CP
attrice.
Va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an debeatur che del quantum debeatur.
Il potere concesso dall'indicata norma al Giudice di procedere d'ufficio alla liquidazione - quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno - non comporta che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ., n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale, né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
La domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dalla convenuta va, dunque, respinta.
Restano assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta in CP ragione dell'esito della lite, ovvero dell'accoglimento della domanda risarcitoria attorea e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, devono essere interamente compensate tra le parti.
Nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta NT
le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attrice;
le
IM RA stesse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M.
n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €.
26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e con atto di
[...] Parte_4 PA Parte_6
citazione notificato il 15-17.06.2016 nei confronti di e CP [...]
(ora , ogni contraria istanza, Controparte_4 NT
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta
NT
2) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la CP
responsabilità da fatto illecito compiuto da in danno degli attori;
CP
3) CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, a titolo di risarcimento del CP
danno, in favore di ciascuno degli attori - , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e - della somma di €. 1.150,00 per danno patrimoniale, oltre agli
[...] Parte_4
accessori di cui in motivazione, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
CONDANNA la parte convenuta, al pagamento, a titolo di risarcimento del CP
danno, in favore di ciascuna delle attrici, e della Parte_6 PA somma di €. 4.600,00 per danno patrimoniale, oltre agli accessori di cui in motivazione, con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
4) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la CP
titolarità per il 50% in capo a al momento del decesso del de cuius CP Controparte_5 della gestione patrimoniale identificata con “Dossier n. 018.25001826 AN OL di RI - Filiale di Putignano”; ACCERTA e DICHIARA che ha sostenuto spese successive al decesso CP del de cuius e gravanti sull'asse ereditario per €. 11.890,00; Controparte_5
5) CONDANNA gli attori pro quota hereditatis, con riferimento alla posizione e partecipazione di ciascuno all'eredità di alla restituzione, in favore della Controparte_5 convenuta della somma di €. 11.825,64, dovuta da tutti gli altri coeredi, compresi gli CP
IM RA attori, in proporzione alle proprie quote ereditarie, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
6) RIGETTA la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dalla parte convenuta CP
nei confronti della parte attrice;
[...]
7) COMPENSA interamente le spese del giudizio tra la parte attrice e la parte convenuta
CP
8) CONDANNA gli attori - , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e - al pagamento, in solido tra Parte_4 PA Parte_6
loro, in favore della parte convenuta delle spese NT
processuali, che liquida in €. 5.810,00, a titolo di compensi difensivi, oltre a esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge.
Così deciso in RI, il 02.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM RA
IM RA