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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 20.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della controversia, CP_ letti gli atti e lette le note di udienza depositate dall e dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6395/2021 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
6254/2020 R.g. avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], nella qualità di erede CP_2 C.F._1 di (C.F. ), originaria ricorrente nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._2
e deceduta il 13.03.2024, rappresentato e difeso dall'avv. Potenza Simona ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2021, l' ha contestato l'elaborato peritale depositato dal CP_1 ctu, dott. nel giudizio di a.t.p. nr. 6254/2020 R.g., con cui è stata Persona_2 Persona_1 riconosciuta soggetto avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di giugno
2020. In via preliminare, ha eccepito, altresì, la decadenza dall'azione giudiziaria.
Tanto premesso, l' ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali al fine di accertare CP_1
l'insussistenza del requisito sanitario.
Pag. 1 di 4 Costituendosi in giudizio, la parte opposta, con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
In data 13.03.2024, nelle more del giudizio, la sig.ra decedeva, lasciando quale erede Persona_1 legittimo il sig. , il quale si costituiva in giudizio in data 20.03.2024 (cfr. costituzione nel CP_2 fasc. telematico).
Lette le contestazioni contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 09.04.2024, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_3
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 17.11.2021 e la dichiarazione è stata depositata il 24.11.2021, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 06.12.2021, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dall'istituto, atteso che il verbale è stato CP_1 comunicato in data 03.10.2020 e il ricorso atp in data 17.11.2020 e, dunque, nel termine decadenziale di sei mesi previsto dalla legge.
La domanda dell' è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla seguente CP_1 motivazione.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto
Pag. 2 di 4 normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
A ben vedere, le infermità riscontrate dal ctu, dott. , a seguito dell'esame di tutta la Persona_3 documentazione medica in atti e di quella successiva depositata unitamente all'atto di opposizione, sono quelle risultanti dalla perizia.
Il dott. ha riscontrato che la de cuius era affetta da: “Demenza grave a genesi mista;
scompenso Per_3 cardiaco cronico con fibrillazione atriale permanente in trattamento con anticoagulanti orali ad azione diretta (DOAC); artrosi polidistrettuale, con esiti (2020) di frattura del femore destro, a discreta valenza funzionale;
ipoacusia percettiva bilaterale;
deficit visivo binoculare più marcato in OSx;
esiti di remota quadrantectomia mammaria sinistra per exeresi di carcinoma duttale infiltrante già trattato mediante chemio e radioterapia;
insufficienza renale cronica al III stadio;
rettocolite ulcerosa;
incontinenza urinaria” e che, pertanto, le sue condizioni di salute determinavano la necessità di assistenza continua, presentando una deambulazione significativamente compressa in forma autonoma ed essendo impossibilitata al compimento degli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 01.11.2022 anziché da giugno 2020 come accertato dal consulente nominato nella fase a.t.p.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza della prestazione richiesta.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere dal 01.11.2022, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi dell'intero stato patologico che ha realizzato, oltre all'invalidità del 100%, anche i requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento.
Inoltre, il consulente del Tribunale ha ulteriormente specificato che la differente valutazione rispetto a quella effettuata dal perito nominato nella fase a.t.p., con riguardo alla decorrenza della prestazione riconosciuta, è da rinvenirsi proprio nella Relazione di visita geriatrica del 23.01.2023. Si legge, difatti, nella perizia: “Rileviamo, inoltre, una assoluta mancanza di documentazione sanitaria relativa al periodo intercorrente fra il luglio 2020 ed il dicembre 2022, mentre in data 23 gennaio 2023 risulta presente, in atti, una Relazione di Visita
Geriatrica estremamente significativa dal punto di vista sia clinico che medico-legale, la quale pone in evidenza: “Demenza grave a genesi mista. Scompenso cardiaco cronico. Fibrillazione atriale permanente in DOAC. Ipercolesterolemia.
Insufficienza renale cronica stadio 3° K-DOQI. Rettocolite ulcerosa. Anemia sideropenica di grado lieve. Incontinenza sfinterica urinaria …”.
Tali considerazioni sono state confermate anche a seguito della valutazione delle osservazioni sollevate dal procuratore di parte ricorrente alla bozza peritale, e ripetute nei medesimi termini in sede di
Pag. 3 di 4 note di trattazione scritta per la odierna udienza, specificando che: “il richiamato certificato del 18.06.2020 fa riferimento ad una visita Cardiologica che, contrariamente a quanto sostenuto dall'avv. Potenza, nulla rileva in tema di
“incidenza del decadimento cognitivo-mnesico sullo svolgimento degli atti di vita quotidiana”!-verosimilmente la procuratrice del sig. avrebbe voluto riferirsi alla certificazione del Centro Valutazione Alzheimer, in atti, del 23.06.2020, in CP_2 cui, però, si fa riferimento ad una “demenza a genesi mista, prevalentemente vascolare, moderata …”: e dunque proprio il grado “moderato” della predetta forma di demenza esclude che sussistano condizioni cliniche e medico-legali per poter retrodatare, nella fattispecie, il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento all'epoca della certificazione in oggetto. Si ricorda, inoltre, che come già rilevato nel corso della presente Relazione, il quadro patologico riscontrato era verosimilmente solo in parte presente all'epoca della domanda amministrativa del 05.09.2019 giacchè, ad esempio,
l'insufficienza renale cronica, la rettocolite ulcerosa e l'incontinenza urinaria sono state diagnosticate a far data del gennaio
2023. Si sottolinea, ancora, l'assoluta mancanza di documentazione sanitaria relativa al periodo intercorrente fra il luglio
2020 ed il dicembre 2022”.
È evidente, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore della parte opposta, che il nominato ctu nel presente giudizio di opposizione ha esaustivamente e specificamente indicato le motivazioni per le quali ha riconosciuto la decorrenza del requisito sanitario a decorrere dal 01.11.2022 piuttosto che dal giugno 2020.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione la Sig.ra va Persona_1 considerata soggetto avente diritto all'indennità di accompagnamento dal 01.11.2022 sino alla data del decesso del 13.03.2024. (cfr. perizia in atti)
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambe le fasi sono interamente compensate. CP_ Le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara sussistente in capo alla de cuius il Persona_1 requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01.11.2022 al 13.03.2024 (data del decesso);
2) compensa interamente le spese del giudizio a.t.p. e della presente fase di opposizione;
CP_
3) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 20.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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