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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1449/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1449/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe RUSSO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verbania, Largo C.F._2
Tacchini n.
15, giusta procura ad litem allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c; parte appellante contro
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata ex art. 83 comma Controparte_2 P.IVA_2
3 c.p.c, dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Edoardo NATALE (C.F. elettivamente C.F._4 domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Francia n. 25. parte appellata
OGGETTO: cessione del credito-mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
128/2023 emessa dal Tribunale Civile di Verbania, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1391/2021, depositata in cancelleria e pubblicata in data 21/04/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: - accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Verbania n. 372/2021 R.G.; - accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c. in relazione all'art. 644 c.p.; - subordinatamente accertare e dichiarare che
[...]
chi per essa non poteva agire chiedendo l'importo del capitale residuo pari ad Euro 36.790,93 e Controparte_1 degli interessi di mora pari ad Euro 3.716,28. - ammettersi CTU contabile per accertare la legittimità delle condizioni e dei tassi di interesse effettivi applicati dalla società Findomestic Banca S.p.a. a parte attrice opponente al fine di determinare
l'esatto ammontare del credito asseritamente preteso sottoponendo al C.T.U. il seguente quesito: “Visti gli atti di causa, analizzati i documenti prodotti dalle parti, accerti il C.T.U. se il contratto di finanziamento di cui al doc. n.3 prodotto da parte opposta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo risulti stipulato prevedendo interessi oltre i limiti del tasso soglia di usura stabiliti ex lege e/o in presenza di clausole che prevedono il pagamento di interessi moratori e penali manifestamente eccessive”. – in via istruttoria, si chiede l'ammissione della C.T.U. contabile non ammessa e rigettata in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: ● non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge;
● accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado e/o il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 43.046,72, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito,
[...] dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: ● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate. In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia origina da un contratto di finanziamento stipulato tra e Findomestic Banca Parte_1
S.p.A., identificato con il numero di rapporto . Il contratto prevedeva l'erogazione di un PartitaIVA_3 finanziamento con rimborso mediante rate mensili secondo un piano di ammortamento alla francese, con un tasso di interesse corrispettivo e un tasso di interesse moratorio del 14,60% annuo. Le condizioni economiche del contratto stabilivano specifiche clausole relative ai costi in caso di ritardato pagamento, comprensive di un'indennità di mancato pagamento pari all'8,00% calcolata sull'importo delle mensilità scadute e impagate, una penale del 10,00% sul capitale residuo risultante dovuto, oltre al tasso di interesse moratorio del 14,60% da applicarsi su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%.
In corso di esecuzione del rapporto contrattuale, il debitore cessava di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. A seguito della messa a sofferenza del credito, quest'ultimo veniva ceduto in data 17 dicembre 2020 ad con comunicazione al debitore ceduto dell'avvenuto Controparte_1 trasferimento del rapporto creditorio mediante raccomandata ricevuta l'11 febbraio 2021.
La società cessionaria ha dapprima richiesto il pagamento delle somme dovute, comprensive del capitale residuo pari a euro 36.790,93, delle rate scadute per euro 3.367,00, nonché degli interessi di mora per euro
3.716,28.
Il decreto ingiuntivo n. 372/2021 emesso dal Tribunale di Verbania ha accolto la richiesta della
[...]
, ingiungendo al debitore il pagamento della somma complessiva di euro 43.878,21, Controparte_1 oltre agli interessi e alle spese processuali. Avverso tale provvedimento, ha proposto Parte_1 opposizione, contestando tanto gli aspetti formali quanto quelli sostanziali della pretesa creditoria.
2. Lo svolgimento del processo di I grado ha notificato l'atto di opposizione formulando diverse eccezioni volte a ottenere la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo. L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dell'attestazione di conformità prevista dalla normativa vigente, l'improcedibilità della domanda per difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, l'inesigibilità del credito per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la conseguente non debenza degli interessi moratori, e la nullità del contratto di finanziamento per usurarietà degli interessi moratori. costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del titolo esecutivo, richiedendo inoltre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. pagina 3 di 11 Il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per il deposito dell'istanza di mediazione.
Successivamente, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie secondo la scansione ordinaria del procedimento.
L'opponente ha richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la legittimità delle condizioni e dei tassi di interesse applicati dalla società finanziaria, sottoponendo al consulente il quesito relativo alla verifica del superamento del tasso soglia di usura e alla presenza di clausole che prevedono il pagamento di interessi moratori e penali manifestamente eccessive. Tale istanza è stata rigettata dal
Tribunale con ordinanza dell'11 novembre 2022.
Nel corso del giudizio, la società opposta ha precisato che la comunicazione ricevuta dall'opponente in data
11 febbraio 2021, oltre a comunicare l'intervenuta cessione, aveva anche intimato al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, esercitando così il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies del c.p.c. all'udienza del 21 aprile 2023, nella quale la causa è stata decisa con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
3. Decisione impugnata
La sentenza n. 128/2023 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 21 aprile 2023, ha definito il giudizio di opposizione con un accoglimento parziale delle istanze dell'opponente; il decreto ingiuntivo originariamente emesso è stato revocato e disposta la condanna dell'opponente al pagamento di Euro
43.046,72, oltre interessi al tasso legale dal 27 agosto 2021 sino al soddisfo, nonché la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in Euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, contributo previdenziale assistenziale e IVA come per legge.
Relativamente alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'irritualità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata non comporta nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, determinando il raggiungimento dello scopo legale.
Per quanto concerne le eccezioni di usurarietà e anatocismo, il giudice di prime cure ha evidenziato la genericità delle allegazioni dell'opponente, rilevando che le deduzioni relative al superamento del tasso soglia usurario formulate nell'atto di opposizione erano generiche, non essendo specificato rispetto a quale tasso fosse stata formulata l'eccezione, né indicato il tasso effettivo globale del finanziamento ed il tasso soglia del periodo. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che le allegazioni dell'opponente fossero inammissibili pagina 4 di 11 per tardività, non essendo stati forniti gli elementi necessari per una valutazione tecnica della questione.
Il Tribunale ha respinto la deduzione relativa all'ammortamento alla francese quale fenomeno anatocistico, condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale sistema di calcolo non opera un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi. La questione della decadenza dal beneficio del termine è stata risolta riconoscendo che la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Il Tribunale ha però accolto parzialmente l'opposizione, limitatamente al profilo della inesigibilità del credito per l'importo di di euro 3.716,28, a titolo di interessi di mora calcolati sul capitale residuo con decorrenza dalla data della cessione, in quanto al momento della cessione il capitale residuo non era ancora esigibile per l'intero, divenendo tale solo alla data della decadenza dal beneficio del termine in data 11 febbraio 2021. La rideterminazione degli interessi moratori ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo dovuto da euro 43.878,21 a euro 43.046,72.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello ha proposto appello avverso la sentenza de qua mediante atto di citazione notificato il 20 Parte_1 novembre 2023, articolando la propria impugnazione su quattro distinti motivi di gravame.
Il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il giudice di prime cure si sarebbe limitato a una motivazione per relationem mediante meri rinvii ad orientamenti giurisprudenziali senza svolgere un'autonoma valutazione critica del caso concreto.
Il secondo motivo di appello ha contestato la decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per applicazione di tassi usurari, nonché il rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante ha sostenuto che dalla relazione tecnica depositata dal rag. Persona_1 emergerebbe l'applicazione di interessi anatocistici oltre i limiti del tasso soglia di usura stabiliti ex lege.
Il terzo motivo di appello ha censurato l'interpretazione data dal Tribunale al principio di decadenza dal beneficio del termine, mentre il quarto motivo ha contestato la statuizione sulle spese di lite. costituitasi in giudizio il 27 febbraio 2024, ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del c.p.c., sostenendo che l'appellante si sia limitato a riproporre le stesse argomentazioni del primo grado senza dimostrare gli errori nella ricostruzione operata dal giudice di prime cure. Nel merito, ha contestato sistematicamente tutti i motivi di appello, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni avversarie in tema di usurarietà e anatocismo.
Assolti in forma cartolare, ex art. 127 ter cpc, gli incombenti di prima udienza in data 5 marzo 2024 respinta l'istanza di sospensiva avanzata da parte opponente, medio tempore mutato, per trasferimento, il precedente istruttore, con ordinanza dell'11 marzo 2024, preso atto delle conclusioni precisate e degli scritti conclusionali depositati, all'esito dell'udienza cartolare del 23 settembre 2025, la causa è stata rimessa al pagina 5 di 11 collegio per la decisione.
5. Tema del contendere
L'analisi delle posizioni processuali delle parti consente di individuare le questioni controverse oggetto del giudizio di appello, distinguendole da quelle su cui si è formato giudicato interno e da quelle pacificamente non contestate.
Risulta pacifico tra le parti l'esistenza del rapporto contrattuale di finanziamento originariamente intercorso tra il sig. e Findomestic Banca S.p.A., nonché l'avvenuta cessione del credito in favore di Parte_1 secondo le modalità previste dalla normativa vigente. È altresì Controparte_1 incontroverso l'inadempimento del debitore alle proprie obbligazioni di pagamento delle rate mensili previste dal contratto, così come l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Verbania e la tempestiva proposizione dell'opposizione da parte del debitore.
La prima questione controversa attiene alla regolarità formale dell'atto di appello sotto il profilo della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 del c.p.c.. ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione sostenendo che l'appellante si sia limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado senza fornire una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. Tale eccezione si fonda, nella prospettazione dell'appellata, sui principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
La seconda questione controversa concerne l'asserito vizio della sentenza di primo grado sotto il profilo dell'autosufficienza argomentativa della motivazione. L'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il Tribunale si sia limitato a una motivazione per relationem mediante meri rinvii ad orientamenti giurisprudenziali senza svolgere un'autonoma valutazione critica del caso concreto.
La terza questione controversa riguarda l'applicazione della disciplina antiusura al contratto di finanziamento oggetto di causa. L'appellante ha sostenuto che i tassi di interesse applicati, considerati nella loro globalità comprensiva di interessi moratori, indennità di mancato pagamento e penali contrattuali, supererebbero il tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, comportando la nullità del contratto ex art. 1815, comma 2, del cod. civ..
La quarta questione controversa attiene all'applicazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 del cod. civ. al sistema di ammortamento alla francese utilizzato nel contratto di finanziamento. L'appellante ha sostenuto che tale sistema determinerebbe un fenomeno anatocistico occulto, mentre la società appellata ha contestato tale ricostruzione richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato. pagina 6 di 11 La quinta questione controversa concerne l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della decadenza dal beneficio del termine nei rapporti contrattuali. L'appellante ha sostenuto che l'art. 20 del contratto richiedesse espressamente l'invio di una lettera raccomandata per dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine e che tale comunicazione non sia mai avvenuta. La società appellata ha invece argomentato che la comunicazione dell'11 febbraio 2021 contenesse già l'intimazione di pagamento dell'intero debito residuo, configurando l'esercizio del diritto di decadenza secondo i principi generali dell'art. 1186 del cod. civ..
La sesta questione controversa riguarda l'applicazione dei principi di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali secondo gli articoli 91 e 92 del c.p.c. L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di condannarlo integralmente al pagamento delle spese di lite nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata almeno una compensazione parziale delle spese in considerazione della soccombenza reciproca delle parti.
6. Ragioni della decisione
6.1. Inammissibilità per violazione dell'articolo 342 c.p.c.
Il primo profilo da esaminare attiene all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...] er violazione dell'art. 342 cpc, in quanto l'appellante si sarebbe limitato a riproporre Controparte_1 le stesse argomentazioni del primo grado senza fornire una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Come evidenziato dalla
Cassazione civile ancora in ord. n. 5293 del 28 febbraio 2024, "l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti in modo specifico le ragioni addotte dal primo giudice".
Tuttavia, la specificità dei motivi di appello deve essere valutata secondo un principio di simmetria, per cui quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, altrettanto puntuali devono essere le argomentazioni dell'appellante (Cass. n. 12637 del 17 giugno 2016).
Nel caso di specie, l'esame dell'atto di citazione in appello rivela che l'appellante ha puntualmente individuato i capi della sentenza oggetto di gravame, indicando le specifiche pagine del provvedimento e fornendo una critica articolata delle argomentazioni del primo giudice. Ciascuno dei quattro motivi di appello è accompagnato dall'indicazione della violazione della norma di legge denunciata e contiene argomentazioni specifiche volte a confutare le ragioni addotte dal Tribunale di Verbania.
L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere rigettata, risultando l'atto di appello conforme ai pagina 7 di 11 requisiti dell'articolo 342 c.p.c., né potendo l'inammissibilità per ragioni di formale confezione dell'atto, con il diverso profilo della serialità delle questioni (sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, anatocismo
“implicito” nell'ammortamento alla francese, ecc.) che la parte ha ritenuto di (ri) proporre con il gravame.
6.2. Primo motivo di appello: nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione
Il primo motivo di appello denuncia la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il Tribunale si sia limitato a una motivazione per relationem mediante meri rinvii ad orientamenti giurisprudenziali senza svolgere un'autonoma valutazione critica del caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito principi consolidati in materia di motivazione per relationem, affermando che "la motivazione per relationem della sentenza di appello è valida e legittima solo qualora i contenuti mutuati dalla sentenza di primo grado siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo". Il giudice deve esplicitare specificamente le ragioni della propria decisione con riguardo alle questioni controverse, "non potendosi limitare a un generico richiamo alla decisione di prime cure" (Cass. civ. n. 28517 del
6 novembre 2024).
Nel caso di specie, l'esame della sentenza impugnata rivela che il Tribunale ha effettivamente fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem in alcuni passaggi, limitandosi a richiamare orientamenti giurisprudenziali consolidati senza fornire un'autonoma elaborazione critica delle questioni controverse.
Al riguardo, se è pur vero che la Suprema Corte ha avuto modo altresì di affermare che il richiamo a precedenti conformi non circoscrive affatto l'onere motivazionale alla mera indicazione del numero e della data del precedente medesimo, senza altra argomentazione e, in ogni caso non dispensa dall'onere di esporre i fatti rilevanti di causa, in relazione ai quali porre le ragioni di diritto (Cass. ord. 23465 del 2 settembre 2024), il precetto va calato nell'ambito concreto della controversia;
orbene, nel caso di specie, le medesime ragioni per le quali l'appello non è ritenuto inammissibile, siccome chiaramente inerente a specifiche prospettazioni in punto usurarietà del tasso e anatocismo indebito, tanto meno la sentenza gravata può ritenersi immotivata allorquando, come nel caso di specie, fa convinta adesione a precedenti che recepiscono, nel solco dell'orientamento assolutamente prevalente, la tesi opposta a quella propugnata;
alcuna incertezza sul fondamento logico-giuridico della sentenza di prime cure è rinvenibile e, a ragionare diversamente, si dovrebbe postulare un insussistente onere di assicurare un quid novi al recepimento di un indirizzo consolidato.
Il giudice ha esaminato le eccezioni di nullità della notifica, di usurarietà degli interessi, di anatocismo, di inesigibilità del credito per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, pervenendo a conclusioni motivate su ciascun punto.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere rigettato, non configurandosi nella specie il vizio di nullità per carenza assoluta di motivazione. pagina 8 di 11
6.3. Secondo motivo di appello: questioni di usurarietà e anatocismo
Il secondo motivo di appello contesta la decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per applicazione di tassi usurari e per la presenza di interessi anatocistici, nonché il rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
In materia di usura bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito principi consolidati che trovano la loro più recente sistematizzazione nella pronuncia delle Sezioni Unite. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito più recente, la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori;
tuttavia, ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono.
La Corte d'appello civile di Roma con sentenza n. 4203 del 2 luglio 2025, dopo ampia ricognizione del consolidatissimo orientamento al riguardo, ha chiarito che "la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, tuttavia nella determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi".
Nel caso di specie, l'appellante ha sostenuto che la sommatoria delle percentuali applicabili alle mensilità scadute e impagate porterebbe il tasso moratorio a un complessivo 22,60%, superando il tasso soglia di mora determinato secondo la formula delle Sezioni Unite. Tuttavia, tale ricostruzione non tiene conto della corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che l'allegazione dell'opponente relativa a un tasso moratorio pattuito pari al 22,60% risulta inattendibile, avendo l'opponente sommato tra loro poste non omogenee. Come evidenziato nella sentenza, il tasso di interesse del 14,60% è da applicarsi "su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%", mentre l'indennità di mancato pagamento pari all'8,00% è da applicarsi solo sull'importo delle mensilità scadute e impagate, applicandosi l'indennità una tantum, a differenza del tasso di interesse moratorio la cui applicazione è periodica.
Quanto alla questione dell'anatocismo, il Tribunale ha correttamente rigettato la deduzione relativa all'ammortamento alla francese quale fenomeno anatocistico occulto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui tale sistema di calcolo non opera un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi.
Il secondo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
6.4. Terzo motivo di appello: decadenza dal beneficio del termine
Il terzo motivo di appello censura l'interpretazione data dal Tribunale al principio di decadenza dal pagina 9 di 11 beneficio del termine, sostenendo che l'articolo 20 del contratto richiedeva espressamente l'invio di una lettera raccomandata per dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine.
È noto, peraltro, che la decadenza dal beneficio del termine può essere validamente dichiarata anche mediante la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con ricorso per ingiunzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, la decadenza dal beneficio del termine non consegue automaticamente all'insolvenza del debitore, ma richiede che il creditore richieda l'immediato pagamento, e tale richiesta può essere effettuata anche con la stessa domanda giudiziale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente valutato che la comunicazione ricevuta dall'opponente in data 11 febbraio 2021, oltre a comunicare l'intervenuta cessione, aveva anche intimato al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, esercitando così il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine.
La questione della derogabilità della disciplina generale dell'articolo 1186 cod. civ. mediante clausole contrattuali specifiche non assume rilevanza decisiva nel caso di specie, posto che la comunicazione dell'11 febbraio 2021 ha comunque prodotto l'effetto di intimare il pagamento dell'intero debito residuo, configurando l'esercizio del diritto di decadenza secondo i principi generali.
Il terzo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
6.5. Quarto motivo di appello: spese processuali
Il quarto motivo di appello contesta la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che il Tribunale, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione, avrebbe dovuto applicare almeno una compensazione parziale delle spese anziché condannare integralmente l'opponente al loro pagamento.
La liquidazione delle spese processuali, come noto, deve essere effettuata secondo i principi di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando che l'esito complessivo della lite evidenziava la sostanziale soccombenza dell'opponente su tutte le questioni, salvo che limitatamente alla questione della inesigibilità del credito per un importo esiguo in rapporto all'entità del credito complessivo.
La rideterminazione dell'importo dovuto da euro 43.878,21 a euro 43.046,72, con una differenza di euro
831,49, rappresenta una variazione minima rispetto al credito complessivo.
La valutazione del Tribunale appare pienamente congruente con i principi consolidati in materia di liquidazione delle spese processuali, non configurandosi nella specie i presupposti per una compensazione anche parziale delle spese.
È ben vero che l'appellata, in primo grado, è risultata formalmente soccombente, limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo e, sul piano sostanziale, per la rideterminazione degli interessi, in ragione della diversa individuazione del dies a quo del computo. Si tratta, peraltro, di una modifica che incide per meno pagina 10 di 11 del 2% del petitum e che non vale né a determinare, tecnicamente, una soccombenza reciproca (che postula domande contrapposte), né speciali ragioni idonee a giustificare una compensazione che, peraltro, avrebbe potuto essere disposta per un importo esiguo.
Il quarto motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
6.6. Conclusioni
Tutti i motivi di appello risultano infondati. L'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata integralmente. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante soccombente.
Quanto alla loro commisurazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria) e del valore della controversia, conformemente ai valori medi (arrotondati) di cui al DM n. 55/2014.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.950,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1449/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe RUSSO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Verbania, Largo C.F._2
Tacchini n.
15, giusta procura ad litem allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c; parte appellante contro
(C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata ex art. 83 comma Controparte_2 P.IVA_2
3 c.p.c, dall'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Edoardo NATALE (C.F. elettivamente C.F._4 domiciliata presso il loro Studio in Torino, Corso Francia n. 25. parte appellata
OGGETTO: cessione del credito-mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 11 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
128/2023 emessa dal Tribunale Civile di Verbania, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1391/2021, depositata in cancelleria e pubblicata in data 21/04/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano: - accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Verbania n. 372/2021 R.G.; - accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c. in relazione all'art. 644 c.p.; - subordinatamente accertare e dichiarare che
[...]
chi per essa non poteva agire chiedendo l'importo del capitale residuo pari ad Euro 36.790,93 e Controparte_1 degli interessi di mora pari ad Euro 3.716,28. - ammettersi CTU contabile per accertare la legittimità delle condizioni e dei tassi di interesse effettivi applicati dalla società Findomestic Banca S.p.a. a parte attrice opponente al fine di determinare
l'esatto ammontare del credito asseritamente preteso sottoponendo al C.T.U. il seguente quesito: “Visti gli atti di causa, analizzati i documenti prodotti dalle parti, accerti il C.T.U. se il contratto di finanziamento di cui al doc. n.3 prodotto da parte opposta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo risulti stipulato prevedendo interessi oltre i limiti del tasso soglia di usura stabiliti ex lege e/o in presenza di clausole che prevedono il pagamento di interessi moratori e penali manifestamente eccessive”. – in via istruttoria, si chiede l'ammissione della C.T.U. contabile non ammessa e rigettata in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto di appello. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: ● non sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone e/o non essendo dimostrati i presupposti di legge;
● accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado e/o il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 43.046,72, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito,
[...] dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: ● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili oltre che infondate. In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia origina da un contratto di finanziamento stipulato tra e Findomestic Banca Parte_1
S.p.A., identificato con il numero di rapporto . Il contratto prevedeva l'erogazione di un PartitaIVA_3 finanziamento con rimborso mediante rate mensili secondo un piano di ammortamento alla francese, con un tasso di interesse corrispettivo e un tasso di interesse moratorio del 14,60% annuo. Le condizioni economiche del contratto stabilivano specifiche clausole relative ai costi in caso di ritardato pagamento, comprensive di un'indennità di mancato pagamento pari all'8,00% calcolata sull'importo delle mensilità scadute e impagate, una penale del 10,00% sul capitale residuo risultante dovuto, oltre al tasso di interesse moratorio del 14,60% da applicarsi su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%.
In corso di esecuzione del rapporto contrattuale, il debitore cessava di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. A seguito della messa a sofferenza del credito, quest'ultimo veniva ceduto in data 17 dicembre 2020 ad con comunicazione al debitore ceduto dell'avvenuto Controparte_1 trasferimento del rapporto creditorio mediante raccomandata ricevuta l'11 febbraio 2021.
La società cessionaria ha dapprima richiesto il pagamento delle somme dovute, comprensive del capitale residuo pari a euro 36.790,93, delle rate scadute per euro 3.367,00, nonché degli interessi di mora per euro
3.716,28.
Il decreto ingiuntivo n. 372/2021 emesso dal Tribunale di Verbania ha accolto la richiesta della
[...]
, ingiungendo al debitore il pagamento della somma complessiva di euro 43.878,21, Controparte_1 oltre agli interessi e alle spese processuali. Avverso tale provvedimento, ha proposto Parte_1 opposizione, contestando tanto gli aspetti formali quanto quelli sostanziali della pretesa creditoria.
2. Lo svolgimento del processo di I grado ha notificato l'atto di opposizione formulando diverse eccezioni volte a ottenere la revoca Parte_1 del decreto ingiuntivo. L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dell'attestazione di conformità prevista dalla normativa vigente, l'improcedibilità della domanda per difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, l'inesigibilità del credito per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la conseguente non debenza degli interessi moratori, e la nullità del contratto di finanziamento per usurarietà degli interessi moratori. costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del titolo esecutivo, richiedendo inoltre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. pagina 3 di 11 Il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per il deposito dell'istanza di mediazione.
Successivamente, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie secondo la scansione ordinaria del procedimento.
L'opponente ha richiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare la legittimità delle condizioni e dei tassi di interesse applicati dalla società finanziaria, sottoponendo al consulente il quesito relativo alla verifica del superamento del tasso soglia di usura e alla presenza di clausole che prevedono il pagamento di interessi moratori e penali manifestamente eccessive. Tale istanza è stata rigettata dal
Tribunale con ordinanza dell'11 novembre 2022.
Nel corso del giudizio, la società opposta ha precisato che la comunicazione ricevuta dall'opponente in data
11 febbraio 2021, oltre a comunicare l'intervenuta cessione, aveva anche intimato al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, esercitando così il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies del c.p.c. all'udienza del 21 aprile 2023, nella quale la causa è stata decisa con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
3. Decisione impugnata
La sentenza n. 128/2023 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 21 aprile 2023, ha definito il giudizio di opposizione con un accoglimento parziale delle istanze dell'opponente; il decreto ingiuntivo originariamente emesso è stato revocato e disposta la condanna dell'opponente al pagamento di Euro
43.046,72, oltre interessi al tasso legale dal 27 agosto 2021 sino al soddisfo, nonché la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in Euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, contributo previdenziale assistenziale e IVA come per legge.
Relativamente alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'irritualità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata non comporta nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, determinando il raggiungimento dello scopo legale.
Per quanto concerne le eccezioni di usurarietà e anatocismo, il giudice di prime cure ha evidenziato la genericità delle allegazioni dell'opponente, rilevando che le deduzioni relative al superamento del tasso soglia usurario formulate nell'atto di opposizione erano generiche, non essendo specificato rispetto a quale tasso fosse stata formulata l'eccezione, né indicato il tasso effettivo globale del finanziamento ed il tasso soglia del periodo. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che le allegazioni dell'opponente fossero inammissibili pagina 4 di 11 per tardività, non essendo stati forniti gli elementi necessari per una valutazione tecnica della questione.
Il Tribunale ha respinto la deduzione relativa all'ammortamento alla francese quale fenomeno anatocistico, condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale sistema di calcolo non opera un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi. La questione della decadenza dal beneficio del termine è stata risolta riconoscendo che la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
Il Tribunale ha però accolto parzialmente l'opposizione, limitatamente al profilo della inesigibilità del credito per l'importo di di euro 3.716,28, a titolo di interessi di mora calcolati sul capitale residuo con decorrenza dalla data della cessione, in quanto al momento della cessione il capitale residuo non era ancora esigibile per l'intero, divenendo tale solo alla data della decadenza dal beneficio del termine in data 11 febbraio 2021. La rideterminazione degli interessi moratori ha comportato una diminuzione dell'importo complessivo dovuto da euro 43.878,21 a euro 43.046,72.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello ha proposto appello avverso la sentenza de qua mediante atto di citazione notificato il 20 Parte_1 novembre 2023, articolando la propria impugnazione su quattro distinti motivi di gravame.
Il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il giudice di prime cure si sarebbe limitato a una motivazione per relationem mediante meri rinvii ad orientamenti giurisprudenziali senza svolgere un'autonoma valutazione critica del caso concreto.
Il secondo motivo di appello ha contestato la decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per applicazione di tassi usurari, nonché il rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante ha sostenuto che dalla relazione tecnica depositata dal rag. Persona_1 emergerebbe l'applicazione di interessi anatocistici oltre i limiti del tasso soglia di usura stabiliti ex lege.
Il terzo motivo di appello ha censurato l'interpretazione data dal Tribunale al principio di decadenza dal beneficio del termine, mentre il quarto motivo ha contestato la statuizione sulle spese di lite. costituitasi in giudizio il 27 febbraio 2024, ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del c.p.c., sostenendo che l'appellante si sia limitato a riproporre le stesse argomentazioni del primo grado senza dimostrare gli errori nella ricostruzione operata dal giudice di prime cure. Nel merito, ha contestato sistematicamente tutti i motivi di appello, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni avversarie in tema di usurarietà e anatocismo.
Assolti in forma cartolare, ex art. 127 ter cpc, gli incombenti di prima udienza in data 5 marzo 2024 respinta l'istanza di sospensiva avanzata da parte opponente, medio tempore mutato, per trasferimento, il precedente istruttore, con ordinanza dell'11 marzo 2024, preso atto delle conclusioni precisate e degli scritti conclusionali depositati, all'esito dell'udienza cartolare del 23 settembre 2025, la causa è stata rimessa al pagina 5 di 11 collegio per la decisione.
5. Tema del contendere
L'analisi delle posizioni processuali delle parti consente di individuare le questioni controverse oggetto del giudizio di appello, distinguendole da quelle su cui si è formato giudicato interno e da quelle pacificamente non contestate.
Risulta pacifico tra le parti l'esistenza del rapporto contrattuale di finanziamento originariamente intercorso tra il sig. e Findomestic Banca S.p.A., nonché l'avvenuta cessione del credito in favore di Parte_1 secondo le modalità previste dalla normativa vigente. È altresì Controparte_1 incontroverso l'inadempimento del debitore alle proprie obbligazioni di pagamento delle rate mensili previste dal contratto, così come l'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Verbania e la tempestiva proposizione dell'opposizione da parte del debitore.
La prima questione controversa attiene alla regolarità formale dell'atto di appello sotto il profilo della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 del c.p.c.. ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione sostenendo che l'appellante si sia limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado senza fornire una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata. Tale eccezione si fonda, nella prospettazione dell'appellata, sui principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
La seconda questione controversa concerne l'asserito vizio della sentenza di primo grado sotto il profilo dell'autosufficienza argomentativa della motivazione. L'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il Tribunale si sia limitato a una motivazione per relationem mediante meri rinvii ad orientamenti giurisprudenziali senza svolgere un'autonoma valutazione critica del caso concreto.
La terza questione controversa riguarda l'applicazione della disciplina antiusura al contratto di finanziamento oggetto di causa. L'appellante ha sostenuto che i tassi di interesse applicati, considerati nella loro globalità comprensiva di interessi moratori, indennità di mancato pagamento e penali contrattuali, supererebbero il tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, comportando la nullità del contratto ex art. 1815, comma 2, del cod. civ..
La quarta questione controversa attiene all'applicazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 del cod. civ. al sistema di ammortamento alla francese utilizzato nel contratto di finanziamento. L'appellante ha sostenuto che tale sistema determinerebbe un fenomeno anatocistico occulto, mentre la società appellata ha contestato tale ricostruzione richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato. pagina 6 di 11 La quinta questione controversa concerne l'interpretazione e l'applicazione della disciplina della decadenza dal beneficio del termine nei rapporti contrattuali. L'appellante ha sostenuto che l'art. 20 del contratto richiedesse espressamente l'invio di una lettera raccomandata per dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine e che tale comunicazione non sia mai avvenuta. La società appellata ha invece argomentato che la comunicazione dell'11 febbraio 2021 contenesse già l'intimazione di pagamento dell'intero debito residuo, configurando l'esercizio del diritto di decadenza secondo i principi generali dell'art. 1186 del cod. civ..
La sesta questione controversa riguarda l'applicazione dei principi di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali secondo gli articoli 91 e 92 del c.p.c. L'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di condannarlo integralmente al pagamento delle spese di lite nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata almeno una compensazione parziale delle spese in considerazione della soccombenza reciproca delle parti.
6. Ragioni della decisione
6.1. Inammissibilità per violazione dell'articolo 342 c.p.c.
Il primo profilo da esaminare attiene all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...] er violazione dell'art. 342 cpc, in quanto l'appellante si sarebbe limitato a riproporre Controparte_1 le stesse argomentazioni del primo grado senza fornire una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Come evidenziato dalla
Cassazione civile ancora in ord. n. 5293 del 28 febbraio 2024, "l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti in modo specifico le ragioni addotte dal primo giudice".
Tuttavia, la specificità dei motivi di appello deve essere valutata secondo un principio di simmetria, per cui quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, altrettanto puntuali devono essere le argomentazioni dell'appellante (Cass. n. 12637 del 17 giugno 2016).
Nel caso di specie, l'esame dell'atto di citazione in appello rivela che l'appellante ha puntualmente individuato i capi della sentenza oggetto di gravame, indicando le specifiche pagine del provvedimento e fornendo una critica articolata delle argomentazioni del primo giudice. Ciascuno dei quattro motivi di appello è accompagnato dall'indicazione della violazione della norma di legge denunciata e contiene argomentazioni specifiche volte a confutare le ragioni addotte dal Tribunale di Verbania.
L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere rigettata, risultando l'atto di appello conforme ai pagina 7 di 11 requisiti dell'articolo 342 c.p.c., né potendo l'inammissibilità per ragioni di formale confezione dell'atto, con il diverso profilo della serialità delle questioni (sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, anatocismo
“implicito” nell'ammortamento alla francese, ecc.) che la parte ha ritenuto di (ri) proporre con il gravame.
6.2. Primo motivo di appello: nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione
Il primo motivo di appello denuncia la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il Tribunale si sia limitato a una motivazione per relationem mediante meri rinvii ad orientamenti giurisprudenziali senza svolgere un'autonoma valutazione critica del caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito principi consolidati in materia di motivazione per relationem, affermando che "la motivazione per relationem della sentenza di appello è valida e legittima solo qualora i contenuti mutuati dalla sentenza di primo grado siano oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo". Il giudice deve esplicitare specificamente le ragioni della propria decisione con riguardo alle questioni controverse, "non potendosi limitare a un generico richiamo alla decisione di prime cure" (Cass. civ. n. 28517 del
6 novembre 2024).
Nel caso di specie, l'esame della sentenza impugnata rivela che il Tribunale ha effettivamente fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem in alcuni passaggi, limitandosi a richiamare orientamenti giurisprudenziali consolidati senza fornire un'autonoma elaborazione critica delle questioni controverse.
Al riguardo, se è pur vero che la Suprema Corte ha avuto modo altresì di affermare che il richiamo a precedenti conformi non circoscrive affatto l'onere motivazionale alla mera indicazione del numero e della data del precedente medesimo, senza altra argomentazione e, in ogni caso non dispensa dall'onere di esporre i fatti rilevanti di causa, in relazione ai quali porre le ragioni di diritto (Cass. ord. 23465 del 2 settembre 2024), il precetto va calato nell'ambito concreto della controversia;
orbene, nel caso di specie, le medesime ragioni per le quali l'appello non è ritenuto inammissibile, siccome chiaramente inerente a specifiche prospettazioni in punto usurarietà del tasso e anatocismo indebito, tanto meno la sentenza gravata può ritenersi immotivata allorquando, come nel caso di specie, fa convinta adesione a precedenti che recepiscono, nel solco dell'orientamento assolutamente prevalente, la tesi opposta a quella propugnata;
alcuna incertezza sul fondamento logico-giuridico della sentenza di prime cure è rinvenibile e, a ragionare diversamente, si dovrebbe postulare un insussistente onere di assicurare un quid novi al recepimento di un indirizzo consolidato.
Il giudice ha esaminato le eccezioni di nullità della notifica, di usurarietà degli interessi, di anatocismo, di inesigibilità del credito per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, pervenendo a conclusioni motivate su ciascun punto.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere rigettato, non configurandosi nella specie il vizio di nullità per carenza assoluta di motivazione. pagina 8 di 11
6.3. Secondo motivo di appello: questioni di usurarietà e anatocismo
Il secondo motivo di appello contesta la decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per applicazione di tassi usurari e per la presenza di interessi anatocistici, nonché il rigetto dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio.
In materia di usura bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito principi consolidati che trovano la loro più recente sistematizzazione nella pronuncia delle Sezioni Unite. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito più recente, la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori;
tuttavia, ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono.
La Corte d'appello civile di Roma con sentenza n. 4203 del 2 luglio 2025, dopo ampia ricognizione del consolidatissimo orientamento al riguardo, ha chiarito che "la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, tuttavia nella determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi".
Nel caso di specie, l'appellante ha sostenuto che la sommatoria delle percentuali applicabili alle mensilità scadute e impagate porterebbe il tasso moratorio a un complessivo 22,60%, superando il tasso soglia di mora determinato secondo la formula delle Sezioni Unite. Tuttavia, tale ricostruzione non tiene conto della corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che l'allegazione dell'opponente relativa a un tasso moratorio pattuito pari al 22,60% risulta inattendibile, avendo l'opponente sommato tra loro poste non omogenee. Come evidenziato nella sentenza, il tasso di interesse del 14,60% è da applicarsi "su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%", mentre l'indennità di mancato pagamento pari all'8,00% è da applicarsi solo sull'importo delle mensilità scadute e impagate, applicandosi l'indennità una tantum, a differenza del tasso di interesse moratorio la cui applicazione è periodica.
Quanto alla questione dell'anatocismo, il Tribunale ha correttamente rigettato la deduzione relativa all'ammortamento alla francese quale fenomeno anatocistico occulto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui tale sistema di calcolo non opera un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi.
Il secondo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
6.4. Terzo motivo di appello: decadenza dal beneficio del termine
Il terzo motivo di appello censura l'interpretazione data dal Tribunale al principio di decadenza dal pagina 9 di 11 beneficio del termine, sostenendo che l'articolo 20 del contratto richiedeva espressamente l'invio di una lettera raccomandata per dichiarare il cliente decaduto dal beneficio del termine.
È noto, peraltro, che la decadenza dal beneficio del termine può essere validamente dichiarata anche mediante la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con ricorso per ingiunzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, la decadenza dal beneficio del termine non consegue automaticamente all'insolvenza del debitore, ma richiede che il creditore richieda l'immediato pagamento, e tale richiesta può essere effettuata anche con la stessa domanda giudiziale.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente valutato che la comunicazione ricevuta dall'opponente in data 11 febbraio 2021, oltre a comunicare l'intervenuta cessione, aveva anche intimato al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, esercitando così il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti con conseguente decadenza del cliente dal beneficio del termine.
La questione della derogabilità della disciplina generale dell'articolo 1186 cod. civ. mediante clausole contrattuali specifiche non assume rilevanza decisiva nel caso di specie, posto che la comunicazione dell'11 febbraio 2021 ha comunque prodotto l'effetto di intimare il pagamento dell'intero debito residuo, configurando l'esercizio del diritto di decadenza secondo i principi generali.
Il terzo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
6.5. Quarto motivo di appello: spese processuali
Il quarto motivo di appello contesta la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che il Tribunale, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione, avrebbe dovuto applicare almeno una compensazione parziale delle spese anziché condannare integralmente l'opponente al loro pagamento.
La liquidazione delle spese processuali, come noto, deve essere effettuata secondo i principi di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando che l'esito complessivo della lite evidenziava la sostanziale soccombenza dell'opponente su tutte le questioni, salvo che limitatamente alla questione della inesigibilità del credito per un importo esiguo in rapporto all'entità del credito complessivo.
La rideterminazione dell'importo dovuto da euro 43.878,21 a euro 43.046,72, con una differenza di euro
831,49, rappresenta una variazione minima rispetto al credito complessivo.
La valutazione del Tribunale appare pienamente congruente con i principi consolidati in materia di liquidazione delle spese processuali, non configurandosi nella specie i presupposti per una compensazione anche parziale delle spese.
È ben vero che l'appellata, in primo grado, è risultata formalmente soccombente, limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo e, sul piano sostanziale, per la rideterminazione degli interessi, in ragione della diversa individuazione del dies a quo del computo. Si tratta, peraltro, di una modifica che incide per meno pagina 10 di 11 del 2% del petitum e che non vale né a determinare, tecnicamente, una soccombenza reciproca (che postula domande contrapposte), né speciali ragioni idonee a giustificare una compensazione che, peraltro, avrebbe potuto essere disposta per un importo esiguo.
Il quarto motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
6.6. Conclusioni
Tutti i motivi di appello risultano infondati. L'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata integralmente. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante soccombente.
Quanto alla loro commisurazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria) e del valore della controversia, conformemente ai valori medi (arrotondati) di cui al DM n. 55/2014.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.950,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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