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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, vertente
1 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_1 C.F._1
Monaco.
APPELLANTE
E
P.IVA ), contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E
(C.F. ), e per essa, quale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caprino. CP_3 P.IVA_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria richiesta, riformare l'impugnata sentenza n. 5912/19, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Dott. Fausto Basile, e:
1. accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui agli artt. 5 e 7 del contratto di mutuo di cui all'atto notarile stipulato in Roma dal Dott. Rep. n. 48546 Racc. n. 17898 nonché degli Persona_1 interessi addebitati sul contratto di conto corrente n. 111305303085, perché determinanti un interesse usurario in violazione dell'art. 1815 c.c. e per l'effetto dichiarare che nessun interesse è dovuto;
2
2. dichiarare inoltre la compensazione delle somme corrisposte a titolo di interesse sul capitale
mutuato residuo.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA, dei due gradi giudizio da distrarsi in favore del presente difensore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, sulla base delle argomentazioni in precedenza esposte che fanno inequivocabilmente emergere la fondatezza delle ragioni dell'odierna appellante, si richiede CTU contabile volta a determinare l'esatto tasso di usura, l'effettivo tasso applicato al contratto oggetto di causa, l'effettività delle somme corrisposte dalla sig.ra l'entità delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi in favore della Pt_1 CP_4 appellata.”
L'intervenuta ha così concluso:
“chiedendo in via pregiudiziale e preliminare che la Corte si pronunci sull'eccezione di nullità e tardività dell'avverso atto di appello, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall'art. 325 c.p.c. e, in via gradata e nel merito, per il rigetto integrale del presente appello, stante la palese infondatezza delle domande svolte dalla Signora ia in fatto che in diritto. Con vittoria Pt_1 di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava, dinanzi al Tribunale di Roma, la banca Parte_1 Controparte_5
rappresentando di avere stipulato un mutuo fondiario in data 7.12.2007 dell'importo di €
120.000,00 della durata di trenta anni con garanzia ipotecaria, da restituire in rate mensili.
L'importo veniva accreditato su conto corrente acceso presso la medesima banca. Il tasso
3 d'interesse era stabilito nella misura mensile di 1/12 del 6%. Il tasso di mora era stabilito nella misura annua del 9,050% con rideterminazione trimestrale.
L'attrice lamentava che il tasso complessivo, comprensivo di spese di istruttoria,
assicurative, interessi di mora e di tutte le altre voci accessorie ammontava al 15,21%,
superiore al tasso soglia usura del 12,24% e che pure considerando i soli interessi corrispettivi, il tasso effettivo del 11,36% era superiore alla soglia del 9,09%.
Lamentava inoltre che pure sul conto corrente in alcuni trimestri erano stati addebitati interessi usurari, tenendo conto anche della commissione di massimo scoperto.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità delle clausole del mutuo che prevedevano l'applicazione degli interessi usurari e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 1815 c.c. che non era dovuto alcun interesse, con compensazione degli interessi già pagati con il residuo capitale dovuto.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5912/2019, rigettava le domande attoree,
ritenendo insussistente la lamentata usura, stante la non condivisibilità dei criteri utilizzati nella perizia di parte attrice che peraltro si basavano sulla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori e si discostavano immotivatamente dalle formule delle Istruzioni
della Banca d'Italia.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva illegittimamente escluso, ai fini della verifica dell'usura, il criterio della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori,
nonostante il tasso rilevante ai fini dell'usura dovesse essere considerato comprensivo di tutti gli oneri del prestito.
4 In ogni caso il Tribunale non aveva esaminato l'ipotesi di calcolo alternativa della perizia di parte che prendeva in considerazione i soli interessi corrispettivi, determinando comunque un tasso usurario del 11,36%.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato, ritenendola apodittica, la valutazione del Tribunale secondo cui la perizia di parte non era attendibile solo perché era stato giustamente rilevato come ai fini della ricomprensione dei vari oneri nel costo del prestito occorresse fare riferimento alla legge e non necessariamente alle Istruzioni della Banca
d'Italia che erano una fonte subordinata rispetto all'art. 644 c.p.
4. Si è costituita in giudizio la e per essa, quale rappresentante, la Controparte_2
la quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'appello in quanto Controparte_3
proposto tardivamente il 23.4.2019, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il
22.3.2019, e nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.
5. Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di tardività dell'appello che non considera che il 21 e il 22 aprile 2019 erano giorni festivi (domenica di Pasqua e lunedì
dell'Angelo) e che pertanto il termine di trenta giorni per l'impugnazione era prorogato al
23.4.2019.
6. Il primo motivo d'appello è infondato.
Quanto alla rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'usura deve infatti considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell'applicazione della normativa antiusura a tutela del debitore occorre tenere conto anche della componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
Allo stesso tempo è stato precisato che occorre differenziare le componenti del costo del credito, sicché, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al
5 cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (v.
anche Cass. n. 9237/2020), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass. n.
31615/2021).
Viene così riaffermato il principio di simmetria secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Più nel dettaglio si osserva che la citata pronuncia delle Sezioni Unite ora citata è stato risolto il contrasto sulla questione, riguardante la rilevanza ai fini dell'usura del tasso moratorio, nei seguenti termini:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria
dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione
dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano
comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in
quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli
interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media,
la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto,
comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
6 Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; (…)” (Cass. Civ.
Sez. Un. n.19597/2020, Rv. 658833 - 01).
Quanto ai criteri di determinazione del tasso corrispettivo globale (T.E.G.) l'appellante richiama la perizia di parte che, pur facendo riferimento formalmente alla formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, arriva a determinare un T.E.G. nella misura del 11,36%,
pari alla somma del TAN del 6%, del 5,2% per spese di assicurazione, dello 0,16% per spese di istruttoria, sebbene le spese di assicurazione siano state individuate nell'importo di €
6.240,00 e quelle di istruttoria nell'importo di € 200,00, entrambe erogate una tantum e quindi non potendo essere calcolate in percentuale rispetto all'importo capitale del mutuo erogato.
Ne risulta quindi anche l'infondatezza del secondo motivo d'appello, stante l'erroneità
dei criteri utilizzati nella perizia.
8. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della terza intervenuta delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 1.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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