Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2023
N. 00155/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2020, proposto da
Abitare A+ s.n.c. di OM LU & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Delucca e Fabio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione OS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
Sviluppo OS Spa, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento assunto dalla Regione OS con Decreto Dirigenziale Centro Direzionale n. 4550 del 23/03/2020, contenente revoca del contributo concesso ad ABITARE A + SNC di OM LU & C. Bando N. 1 per “Progetti di efficientamento energetico degli immobili” approvato con D.D. 5731 del 5.12.2014, notificato in data 23.3.2020;
nonché per l'annullamento, per quanto occorre possa,
di ogni ulteriore atto o provvedimento comunque presupposto, connesso o conseguente, anche non cognito, compresi quelli richiamati in fatto e prodotti quali docc. 5, 7, 9 e 11 dell'indice in calce nonché le relazioni finali di Sviluppo OS S.p.a. prot. n. 680/REVFI del 9.8.2019 e prot. n. 915/REVFI del 10.1.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- in data 14 marzo 2015 essa presentava domanda alla Regione OS per ottenere il finanziamento a progetti di efficientamento energetico alle imprese con riferimento all’unità locale sita in Firenze, via del Bronzino n. 56;
- essa ha avuto la disponibilità dell’immobile di via del Bronzino n. 56 in Firenze a seguito di contratto di comodato d’uso gratuito dell’8 marzo 2015, immobile di proprietà di un socio che non lo ha mai adibito a propria abitazione;
- in esito alla stipula del contratto di comodato l’immobile de quo è stato effettivamente utilizzato come show room correlata all’attività d’impresa, per la dimostrazione di soluzioni di risparmio energetico; lo stesso è stato infatti iscritto quale unità locale dell’azienda nel registro imprese a far data dal 10 agosto 2016; sull’immobile in questione sono stati svolti i lavori di efficientamento energetico di cui alla domanda di finanziamento;
- in data 21 novembre 2016 ha ricevuto il primo acconto del finanziamento nell’importo di € 45.739,42;
- a seguito dei controlli effettuati sulla richiesta di saldo, Sviluppo OS S.p.a. (ente deputato al controllo) ha avviato procedimento di revoca del contributo con comunicazione del 13 febbraio 2018, risultando che l’immobile fosse adibito ad abitazione del socio proprietario e che la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico fosse riferita a civile abitazione;
- in esito alla documentazione presentata dalla ricorrente (dichiarazione di residenza altrove del socio, dichiarazioni relative all’uso a show room del locale, dichiarazione di rettifica del tecnico che riferiva cambio destinazione ad ufficio), l’amministrazione adottava secondo avvio del procedimento di revoca del 5 luglio 2019, con richiamo alla richiesta di parte ricorrente di cambio di categoria catastale da A3 a A10 del 28 febbraio 2019 e annessa dichiarazione che “l’immobile è asservibile dalla data odierna con destinazione d’uso proposta”;
- seguiva l’adozione del provvedimento di revoca n. 4550 del 23 marzo 2020, stante la non sussistenza del requisito di cui al paragrafo 2.2 punto 5 del bando, a mente del quale per accedere al finanziamento la ditta doveva “avere sede operativa o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in OS al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ stato avanzamento lavori (S.A.L.)/saldo”; cioè il provvedimento contesta la mancanza del requisito in base al quale l’intervento ammesso a contributo deve essere eseguito in unità locale presente nel territorio regionale, al momento della domanda o del pagamento dell’acconto.
2 – Parte ricorrente impugna il provvedimento di revoca, articolando nei suoi confronti i seguenti motivi di censura:
- con il primo motivo evidenzia di aver aperto un’unità locale dopo la presentazione della domanda ma prima del ricevimento dell’acconto (21.11.2016), giacché dalla visura CCIAA risulta che l’apertura dell’unità locale è avvenuta in data 10.8.2016; dal bando risultava infatti che fosse sufficiente che la destinazione dell’immobile all’attività di impresa risultasse dalla iscrizione presso la CCIAA, con irrilevanza del profilo catastale; d’altra parte il bene è da considerarsi bene dell’impresa e l’attività cui è destinato (show room) è compatibile con caratteri di appartamento;
- con il secondo motivo rileva che per dimostrare l’assenza sostanziale del requisito di ammissibilità al finanziamento l’amministrazione avrebbe dovuto accertare in concreto che l’immobile, al contrario di quanto dichiarato e di quanto risultante dalla documentazione contrattuale e contabile, non fosse destinato ad attività di impresa; non rileva il profilo del cambio di accatastamento; il socio risultava domiciliato e non residente nell’immobile;
- con il terzo motivo rileva che ai sensi del paragrafo 8.6 del Bando è consentito avviare il procedimento di revoca solo a seguito dell’accertamento di una causa di decadenza di cui al paragrafo 8.4 (che non contempla l’ipotesi di assenza del requisito previsto dal paragrafo 2.2 punto 5) o di risoluzione del contratto (8.5); la norma, però, consente l’adozione del provvedimento di revoca “successivamente all’accertamento delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 8.4 e 8.5”; accertamento che, se contestato, come nel caso in esame, deve essere svolto in sede giudiziale;
- con il quarto motivo rileva che l’accertata illegittimità della revoca comporta che il provvedimento impugnato deve essere annullato integralmente, compresa la parte in cui commina il rimborso forfettario di cui al paragrafo 8.7 del Bando, nonché quella relativa alle nuove imputazioni contabili ivi contenute; con ogni conseguente statuizione in ordine alla conferma del contributo concesso e al pagamento del saldo;
- con il quinto motivo eccepisce che il provvedimento di revoca impugnato non ha indicato il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere, come prescrive l’art. 3, comma 4, della legge n. 241/90, con effetti anche in punto di incertezza sulla giurisdizione.
3 – La Regione OS si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. Essa eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale adito a favore del giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario. Con dichiarazione in data 12 marzo 2015, allegata alla domanda di ammissione alla procedura, la società ricorrente si impegnava a iscrivere nel Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze un’unità locale dedita all’attività di consulenza tecnica ISTAT 2007 74.90.93. Nel merito rileva che ai fini dell’apertura di una sede secondaria non può rilevare la sola iscrizione nel registro delle imprese, che ha una finalità notiziale, avendo valore anche il possesso dei requisiti catastali e di destinazione urbanistica.
4 – Parte ricorrente, con la memoria del 16 gennaio 2023, eccepisce che il mancato rispetto della normativa urbanistica costituisce motivazione nuova come tale inammissibile.
5 – Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6 – Deve essere preventivamente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, essendo oggetto di impugnazione non già un atto che contesti la sussistenza dei presupposti per la partecipazione alla procedura di finanziamento, bensì un inadempimento rispetto ad obblighi assunti in esito alla gara, il che radicherebbe la giurisdizione del giudice ordinario.
L’eccezione è infondata.
La società ricorrente ha partecipato alla procedura perché, pur in assenza di una effettiva sede operativa in OS al momento della domanda, si era impegnata ad aprire la stessa in un momento successivo, comunque antecedente alla prima quota di finanziamento, come consentito dalla normativa di gara. La ricorrente ritiene di aver a ciò ottemperato, avendo iscritto nel Registro delle Imprese una sede operativa in Firenze prima del finanziamento; la Regione OS, di contro, ritiene che la sede operativa indicata non sia idonea. Ritiene il Collegio che, pur riconoscendo che si è nella specie in presenza di un caso limite, debba darsi prevalenza al profilo della contestata mancanza di requisiti di partecipazione (con giurisdizione del giudice amministrativo) piuttosto che a quello di inadempimento ad obblighi assunti. Infatti l’esito della valutazione dell’amministrazione è che in sostanza la società ricorrente abbia finito, sia pure ex post , per non possedere i requisiti per accedere al finanziamento richiesto. La giurisdizione appartiene quindi al giudice amministrativo adito.
7 – Nel merito il ricorso è fondato.
Il paragrafo 2.2 punto 5 del bando prevedeva che, per accedere al finanziamento i partecipanti alla procedura dovessero “ avere sede operativa o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale ”, requisito che doveva risultare “ da visura camerale ”, con l’ulteriore previsione che il requisito stesso, ove non presente fin dall’inizio, dovesse essere acquisito prima del primo pagamento del finanziamento stesso. Il requisito, così come previsto dal bando di gara, è stato in effetti conseguito dalla società ricorrente, che ha iscritto nel Registro delle Imprese una sede operativa in Firenze in data 10 agosto 2016, mentre il primo acconto del finanziamento è stato erogato il successivo 21 novembre 2016. Non può dubitarsi che l’amministrazione potesse dimostrare che, in concreto, la sede operativa non sussistesse, che non si trattasse di locali effettivamente destinati all’attività d’impresa ecc.; tutto ciò presupponeva però un’istruttoria specifica e in concreto delle caratteristiche dell’immobile indicato; al contrario non risultano sufficienti a supportare l’adottato atto di revoca indicazioni di tipo cartolare, come la categoria catastale, la destinazione urbanistica o l’essere l’immobile luogo di domicilio (non residenza) di un socio, in quanto trattasi di profili di qualificazione giuridica non espressamente previsti dalla legge di gara.
8 – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Giani | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO