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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 26043 dell'anno 2024 e vertente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I, n. 237, presso lo studio dell'Avv. Orsola Maria Rossi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Di Dio, giusta procura in atti, Ricorrente e in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t. domiciliato, rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Alessandra Maria Ingala Resistente
avente ad oggetto: pensione reversibilità ai superstiti
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver presentato all' CP_1 domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità per i superstiti, in seguito al decesso del coniuge, respinta per la ritenuta insussistenza del requisito contributivo da parte del de cuius.
Deduce che senza esito era rimasto il ricorso amministrativo. Asserisce la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge, anche per effetto di versamenti contributivi effettuati volontariamente. Chiede pertanto il riconoscimento del diritto azionato, con la condanna dell al pagamento del CP_1 dovuto.
LA COSTITUZIONE DELL CP_1 L' convenuto si è costituito, deducendo la infondatezza Controparte_2 della pretesa avversa per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge e concludendo per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 3 giugno 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, udita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. L'art. 22 della legge n. 903 del 1965 prevede che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.” Nel caso in cui il de cuius non sia ancora pensionato, ma assicurato, la prestazione, denominata pensione indiretta, è riconosciuta in caso di: perfezionamento di 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
oppure cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data del decesso.
Nel caso di specie, pacifica l'insussistenza del secondo dei sopra richiamati requisiti contributivi, parte ricorrente ritiene sussistere il primo di essi, richiamando le risultanze dell'estratto conto contributivo depositato in atti, da cui risulterebbero versati contributi settimanali pari a n. 1157, integranti pienamente il requisito di cui sopra. L' ha, tuttavia, dedotto, che le settimane contributive utili ai fini del diritto e CP_1 alla misura della pensione di reversibilità erano inferiori a quelli richiesti, e pari a 698 contributi settimanali, per come specificato negli allegati alla comunicazione di diniego in sede amministrativa, depositati nel fascicolo di parte convenuta e che, pur volendo considerare i versamenti contributi volontari, pari a numero di 24, di cui alle segnalazioni inoltrate dal de cuius all' e documentate con gli atti depositati nel fascicolo di parte istante, il CP_1 totale dei contributi settimanali sarebbe pari al numero di 722, non sufficiente a integrare il requisito di cui sopra. La difesa di parte ricorrente insiste per il riconoscimento del diritto, assumendo che l aveva erroneamente escluso contributi settimanali utili, non avendo CP_1 considerato tutte le settimane ricomprese nei periodi di lavoro part time verticale o ciclico e richiama a sostegno delle proprie pretese le disposizioni di cui alla legge n. 178\2020 – legge di bilancio anno 2021. Le disposizioni predette – art. 1 comma 350 – in effetti hanno previsto, sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria e anche per i rapporti di natura privatistica, che “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.” Ciò premesso deve essere evidenziato che le allegazioni di cui al ricorso, così come le successive deduzioni formulate in corso di causa dalla difesa della ricorrente, non contengono riferimenti specifici alle modalità di applicazione del criterio legale di computo – rapporto tra totale della contribuzione annuale e minimale contributivo settimanale - che, almeno in tesi, consentirebbe, nel caso concreto, il riconoscimento del numero di settimane intero e non quello limitato considerato dall . Non risulta, in particolare, neppure specificato il CP_1 totale della contribuzione annuale, né ogni riferimento alle modalità dei rapporti part time, quale percentuale oraria, retribuzione e contribuzione. Deve, inoltre, essere evidenziato che la stessa norma di legge di cui sopra dispone che per i rapporti a tempo parziale esauriti prima della sua entrata in vigore – quali devono ritenersi quelli in esame – il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, circostanza che nel caso in esame non risulta né dedotta né documentata. Per le ragioni di cui sopra deve ritenersi non assolto l'onere di allegazione e probatorio a carico di parte ricorrente, quale parte che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto. Né assume rilievo la deduzione circa il riconoscimento a fini contributivi del servizio militare, tenuto conto che la stessa non appare ammissibile, in quanto effettuata solo in corso di causa, senza essere stata oggetto di previo contraddittorio tra le parti, neppure in fase amministrativa, e necessitando la stessa di idoneo riscontro probatorio e valutativo neppure possibile sulla base delle risultanze in atti. Il ricorso va respinto. Sussistono le condizioni per l'esonero di parte ricorrente dalle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
esonero dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c. Napoli, 9.12.2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 26043 dell'anno 2024 e vertente tra
, nata a [...] il [...] Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I, n. 237, presso lo studio dell'Avv. Orsola Maria Rossi, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Di Dio, giusta procura in atti, Ricorrente e in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t. domiciliato, rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Alessandra Maria Ingala Resistente
avente ad oggetto: pensione reversibilità ai superstiti
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver presentato all' CP_1 domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità per i superstiti, in seguito al decesso del coniuge, respinta per la ritenuta insussistenza del requisito contributivo da parte del de cuius.
Deduce che senza esito era rimasto il ricorso amministrativo. Asserisce la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge, anche per effetto di versamenti contributivi effettuati volontariamente. Chiede pertanto il riconoscimento del diritto azionato, con la condanna dell al pagamento del CP_1 dovuto.
LA COSTITUZIONE DELL CP_1 L' convenuto si è costituito, deducendo la infondatezza Controparte_2 della pretesa avversa per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge e concludendo per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 3 giugno 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, udita la discussione della causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso non è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione. L'art. 22 della legge n. 903 del 1965 prevede che "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.” Nel caso in cui il de cuius non sia ancora pensionato, ma assicurato, la prestazione, denominata pensione indiretta, è riconosciuta in caso di: perfezionamento di 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
oppure cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno tre anni nei cinque anni precedenti la data del decesso.
Nel caso di specie, pacifica l'insussistenza del secondo dei sopra richiamati requisiti contributivi, parte ricorrente ritiene sussistere il primo di essi, richiamando le risultanze dell'estratto conto contributivo depositato in atti, da cui risulterebbero versati contributi settimanali pari a n. 1157, integranti pienamente il requisito di cui sopra. L' ha, tuttavia, dedotto, che le settimane contributive utili ai fini del diritto e CP_1 alla misura della pensione di reversibilità erano inferiori a quelli richiesti, e pari a 698 contributi settimanali, per come specificato negli allegati alla comunicazione di diniego in sede amministrativa, depositati nel fascicolo di parte convenuta e che, pur volendo considerare i versamenti contributi volontari, pari a numero di 24, di cui alle segnalazioni inoltrate dal de cuius all' e documentate con gli atti depositati nel fascicolo di parte istante, il CP_1 totale dei contributi settimanali sarebbe pari al numero di 722, non sufficiente a integrare il requisito di cui sopra. La difesa di parte ricorrente insiste per il riconoscimento del diritto, assumendo che l aveva erroneamente escluso contributi settimanali utili, non avendo CP_1 considerato tutte le settimane ricomprese nei periodi di lavoro part time verticale o ciclico e richiama a sostegno delle proprie pretese le disposizioni di cui alla legge n. 178\2020 – legge di bilancio anno 2021. Le disposizioni predette – art. 1 comma 350 – in effetti hanno previsto, sulla scorta della giurisprudenza eurounitaria e anche per i rapporti di natura privatistica, che “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.” Ciò premesso deve essere evidenziato che le allegazioni di cui al ricorso, così come le successive deduzioni formulate in corso di causa dalla difesa della ricorrente, non contengono riferimenti specifici alle modalità di applicazione del criterio legale di computo – rapporto tra totale della contribuzione annuale e minimale contributivo settimanale - che, almeno in tesi, consentirebbe, nel caso concreto, il riconoscimento del numero di settimane intero e non quello limitato considerato dall . Non risulta, in particolare, neppure specificato il CP_1 totale della contribuzione annuale, né ogni riferimento alle modalità dei rapporti part time, quale percentuale oraria, retribuzione e contribuzione. Deve, inoltre, essere evidenziato che la stessa norma di legge di cui sopra dispone che per i rapporti a tempo parziale esauriti prima della sua entrata in vigore – quali devono ritenersi quelli in esame – il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, circostanza che nel caso in esame non risulta né dedotta né documentata. Per le ragioni di cui sopra deve ritenersi non assolto l'onere di allegazione e probatorio a carico di parte ricorrente, quale parte che agisce per ottenere il riconoscimento del diritto. Né assume rilievo la deduzione circa il riconoscimento a fini contributivi del servizio militare, tenuto conto che la stessa non appare ammissibile, in quanto effettuata solo in corso di causa, senza essere stata oggetto di previo contraddittorio tra le parti, neppure in fase amministrativa, e necessitando la stessa di idoneo riscontro probatorio e valutativo neppure possibile sulla base delle risultanze in atti. Il ricorso va respinto. Sussistono le condizioni per l'esonero di parte ricorrente dalle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta il ricorso;
esonero dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c. Napoli, 9.12.2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo