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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.SS Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 437 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to SICILIANO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via Cardarelli 34, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), in persona, Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to TOMARELLI TIZIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Cairoli 29, giusta procura in Pt_1 atti;
- PARTE APPELLATA –
e
rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'Avv.to Emidio Guastadisegni, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vasto,
Via Petrarca 28, giusta procura in atti;
pagina 1 di 12 - PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 41/2023, emeSS dal Giudice di Pace di in Pt_1 data 16 febbraio 2023 e depositata in data 23.02.2023.
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il in onveniva dinanzi al Giudice Parte_2 Pt_1 di Pace di l , anch'esso situato a Pt_1 Controparte_3 Pt_1 esponendo: che il di e di Parte_2 Controparte_3 Parte_2
è stato gestito sino all'anno 2014 da un unico amministratore e che successivamente a tale anno CP il di e di ha diviso la Parte_2 Parte_1 Parte_2 gestione condominiale affidandola a due diversi amministratori;
che, in data 29.09.2008, il predetto ha sottoscritto con la Società Parte_3
(incorporata per fusione dalla un contratto di fornitura di Controparte_4 CP5 energia elettrica per entrambi i civici;
che, la società , cessionaria della società CP6 stante il mancato pagamento di parte della fornitura, notificava al CP5 [...]
il decreto ingiuntivo n. 44448/2016, emesso dal Giudice di Parte_2 pace di Milano, per l'importo di Euro 3.005,12, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di 3 fatture con indirizzo di fornitura (codice cliente 367187, numero Controparte_3
POD fattura n. 2283955 del 13.05.2014 di Euro 556,29, fattura n. 2507598 C.F._2 del 11.08.2014 di Euro 556,29, fattura n. 2704450 del 14.11.2014 di Euro 609,14) e n. 3 fatture con indirizzo di fornitura (codice cliente 367187, numero POD Parte_2
ITOO1E67243044: fattura n. 2283956 del 13.05.2014 di Euro 433,63, fattura n. 2507599 del
11.08.2014 di Euro 411,58, fattura n. 2704451 del 14.11.2014 di Euro 401,81); che detto decreto ingiuntivo non veniva opposto e che, pertanto, la società con atto di precetto CP6 del 12.10.2020 intimava al il pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 5.620,68; che, avanzata proposta alla società di CP6 detrarre l'importo di Euro 1.758,10 in quanto riguardante le fatture di competenza del e di dilazione del pagamento di quanto dovuto, la società creditrice Controparte_3 manifestava la propria disponibilità alla sola dilazione del pagamento del debito, ma per l'intero importo portato dall'atto di precetto sicché il Condominio attore, in forza di scrittura privata di dilazione sottoscritta con la società creditrice provvedeva a Controparte_7 pagare tutti gli importi dovuti per le fatture emesse, e quindi, anche quelle relative alla fornitura pagina 2 di 12 di energia in favore del;
che vane erano risultate Parte_4 le richieste di rimborso della somma di euro 1.758,10 pagata dal attore per le fatture Parte_2 di pertinenza del civico condominiale n. 91; non aveva sortito alcun effetto anche l'espletato tentativo di negoziazione assistita.
Tanto esposto, il chiedeva al Giudice di pace di Parte_2
“condannare il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore sig. a Parte_2 Parte_5 pagare, in favore del istante, in persona del suo amministratore pro tempore la Parte_2 Controparte_8 somma di € 1.758,10, o quella che sarà ritenuta di giustizia e/o in via equitativa, per le causali di cui in premeSS, oltre gli interessi legali, ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alla rivalutazione della somma;
in via subordinata rispetto alla domanda principale, condannare il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore sig. a pagare in Parte_2 Parte_5 favore dell'attore, a titolo di indennizzo, ex art. 2041 c.c., l'importo di € 1.758,10, o quello che sarà ritenuto di giustizia e/o in via equitativa, oltre gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda
e sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alla rivalutazione della somma;
condannare il convenuto condominio al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'istante”, vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva il , contestando la richiesta Controparte_3 di pagamento, sul presupposto che nulla sarebbe dovuto in quanto dai consuntivi dell'anno 2014 non risulterebbero somme dovute per l'erogazione dell'energia elettrica a carico del Parte_2 convenuto, tanto che lo stesso non era stato mai informato dall'amministratore dell'esistenza di dette fatture. Sotto il profilo del quantum, il convenuto contestava l'entità della somma richiesta in quanto dal consuntivo in atti emergerebbe un debito nei confronti di di euro 1.168,03, CP5 inferiore a quello richiesto a titolo di rimborso dall'attore. Ad ogni modo, posta la responsabilità dell'allora amministratore p.t., il quale non aveva informato il condominio dell'esistenza di detto debito, comportando quale conseguenza che l'attore si accollasse sine titulo il pagamento delle predette fatture, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_2
- amministratore all'epoca dei fatti oggetto di causa – responsabile per aver violato gli
[...] obblighi assunti dal nell'espletamento del mandato. Parte_2
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva contestando l'avversa domanda di chiamata in garanzia, Controparte_2 chiedendone il rigetto, con condanna alle spese legali.
La deduceva di aver già risarcito il danno conseguente all'omeSS Controparte_2 contabilizzazione e pagamento delle fatture per cui è causa, con il pagamento a suo carico degli pagina 3 di 12 interessi e spese legali portati dal precetto notificato pari alla somma di Euro 2.615,56 in forza di scrittura di transazione sottoscritta con il , a Parte_6 tacitazione di ogni pretesa, con conseguente infondatezza di ogni ulteriore pretesa per la vicenda in esame.
1.4. Istruita la causa a mezzo della documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice di
Pace, con sentenza n. 41/2023, pubblicata in data 22.2.2023, ritenuto esistente un supercondominio tra le parti in causa, rilevava che, nel caso di specie, l'attore avesse proceduto ad una ingiustificata parcellizzazione del credito, in quanto “le evidenti responsabilità della dott.SS
titolare della Ditta Studio Emme, amministratore pro tempore del detto Controparte_2
Supercondominio, relative alla formazione del debito derivante dal decreto ingiuntivo e, poi, del precetto, hanno portato l'attore ad effettuare con il suindicato amministratore un atto di transazione avente ad oggetto solamente una parte del debito e non la sua totalità. Pertanto il Condominio attoreo ha inspiegabilmente frazionato il credito così aggravando, senza avere un oggettivo e giustificato motivo, le posizioni del debitore”. Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice di Pace dichiarava improponibile la domanda, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello il , il quale Parte_2 si duole dell'ingiustizia della pronuncia impugnata in forza dei seguenti motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondo comma, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza;
2) erronea applicazione degli artt. 1117 c.c., 1117 bis c.c., 67 c.c. disp. att., in relazione al ritenuto supercondominio – inapplicabilità e irrilevanza in relazione al caso concreto;
3) erronea applicazione degli artt. 1175 c.c e 1375 c.c. nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2909 cc. - in relazione al ritenuto frazionamento del credito con conseguente aggravio della posizione del debitore – illogicità della motivazione;
4) mancato accoglimento delle domande proposte – violazione e mancata applicazione degli artt. 2033 c.c. – 2041 c.c. – 2697 c.c.
2.1. Si è costituito il , il quale, nel contestare l'avverso Controparte_3 gravame, ha insistito per il rigetto dell'appello, attesa la correttezza della pronuncia di primo grado.
2.2. Si è costituita in giudizio anche , ribadendo le difese svolte in Controparte_2 primo grado e precisando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Larino adito:
Preliminarmente:- dare atto che l'appellato di Controparte_3 on la comparsa di costituzione in appello del 16.09.2023 non ha riproposto la domanda Pt_1 di garanzia e manleva proposta in primo grado nei confronti della terza chiamata Dr.SS
dichiarandola come rinunciata e non più proposta;
- dichiarare Controparte_2 pagina 4 di 12 l'inammissibilità della richiesta di condanna delle spese del doppio grado di giudizio effettuata dalla difesa dell'appellato di con la Controparte_3 Pt_1 comparsa di costituzione in appello del 16.09.2023 nei confronti della terza chiamata Dr.SS
non avendo detta parte appellata proposto appello incidentale in Controparte_2 ordine alla compensazione delle spese di lite pronunciata dal Giudice di primo grado;
in caso di accoglimento dell'appello proposto proposta dal Parte_6
" nei confronti del " ": 1) rigettare la domanda
[...] Parte_4 di garanzia e manleva (ove riproposta in appello) dal convenuto-appellato
[...]
nei confronti della terza chiamata Dr.SS Parte_4 Controparte_2 siccome erronea ed infondata, in fatto ed in diritto;
2) condannare, in ogni caso, il convenuto- chiamante in causa al pagamento delle spese Parte_4
e competenze di lite del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellata-terza chiamata Dr.SS
in caso di rigetto dell'appello proposto dal Controparte_2 Parte_6
" nei confronti del 3)
[...] Parte_4 condannare l'appellante al pagamento delle Parte_2 spese e competenze di lite in favore dell'appellata Dr.SS . Controparte_2
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata, indicata come “sentenza della terza via”, per non avere il primo giudice sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della improcedibilità della domanda attorea rilevata d'ufficio.
Il motivo non è fondato.
Giova rammentare che l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass., sez. L,
19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778;
Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724)” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 09.01.2024, n. 822). pagina 5 di 12 Al contrario, è legittimo invocare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa se l'omeSS indicazione verte su questioni di fatto, oppure di fatto e di diritto, sicché le parti vengono private dei loro poteri di allegazione e di prova quali la possibilità di formulare istanze istruttorie su circostanze decisive o di chiedere la rimessione in termini al giudice (cfr. Cass. Civ. sez. II, Sentenza del 07.03.2022 n. 7365). Inoltre, è appena il caso di rammentare che “l'omeSS indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e perciò comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Cass. 12/09/2019, n. 22778; Cass. 19/07/2018, n. 19251;
Cass. 5/12/2017, n. 29098; Cass. 23/05/2014, n. 11453; Cass., sez. un., 30/09/2009, n. 20935
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30/09/2009, n. 20935).
Nel caso di specie, il Giudice, dalla prospettazione dei fatti nei termini in cui sono stati allegati dalle parti, ha rilevato la sussistenza della fattispecie del frazionamento del credito con indagine che non richiedeva un'attività assertiva o probatoria diversa ed ulteriore da quella già spiegata dalle parti, peraltro neppure indicata nel relativo motivo di gravame dalla steSS parte appellante che se ne duole, di talché è evidente l'infondatezza del motivo in parte qua.
5. Con il secondo e terzo motivo di gravame, la parte lamenta l'erroneità e, comunque,
l'irrilevanza, ai fini di causa, della qualificazione in termini di supercondominio dei due edifici in causa (secondo motivo di gravame) e, con il terzo motivo, l'infondatezza, nel merito, della tesi del frazionamento del credito ravvisata dal primo Giudice.
I motivi, che devono essere esaminati congiuntmentea giacché, seguendo il ragionamento del primo Giudice, è dall'individuazione del supercondominio che deriva la ritenuta parcellizzazione del credito, sono fondati nei termini che seguono.
5.1. In primo luogo, l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia nella parte in cui il
Giudice, ritenendo di dover verificare la natura giuridica dei due condominii, ha poi ritenuto C sussistere un Supercondominio composto dagli edifici di nn. e 93 dall'anno Controparte_3
2008 sino al 2014. Secondo l'appellante, invece, in mancanza di elementi probatori in tal senso, non si sarebbe potuto individuare nel caso di specie l'esistenza di un supercondominio, e ha evidenziato che detta qualificazione non sarebbe stata comunque possibile in quanto: i due condomini, nel periodo dal 2008 al 2014, erano semplicemente amministrati da un unico amministratore, venendo poi dall'anno 2014 a seguire, gestiti da due diversi amministratori;
che pagina 6 di 12 erano sempre stati redatti separati bilanci consuntivi e preventivi della gestione condominiale;
che non vi era stata alcuna nomina di un amministratore di supercondominio;
che il contratto di erogazione di energia elettrica era stato stipulato espreSSmente per la fornitura di energia elettrica da erogarsi presso il Condominio con numero Pod Controparte_3
IT001E67243057, identificativo del separato contatore per la fornitura della luce, diverso da quello del condominio di , avente numero Pod IT001E64243044. Parte_2
Ad ogni modo, secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere del tutto ininfluente anche la eventualità dell'esistenza di un supercondominio, atteso che l'energia elettrica, di cui al contratto stipulato dalla società , era stata erogata specificamente in CP5 favore del , avente un proprio contatore con numero Controparte_3
Pod IT001E67243057.
Il motivo è fondato.
Premesso che ai fini della costituzione di un supercondominio non è neceSSria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, deve rammentarsi che si ha un supercondominio allorquando una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, siano ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di taluni impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione (CaSSzione civile Sez. II sentenza n. 19939 del 14 novembre 2012). Pertanto,
l'elemento identificativo del supercondominio sta “nella natura specificamente condominiale della relazione di accessorietà tra la parte comune servente e la pluralità di immobili serviti, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi integrino un condominio unitario ovvero più condomìni”, sicché “l'art. 1117-bis c.c., avendo recepito l'elaborazione giurisprudenziale formatasi intorno al concetto di supercondominio, ne identifica una nozione utile anche in senso retrospettivo, allorquando si riferisce, con ampia locuzione, a più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomìni di unità immobiliari o di edifici aventi parti comuni ai sensi dell'art. 1117
c.c.” (cfr. Cass. n. 32237/2019). Per altro verso, la costituzione dei suoi organi non è automatica ma “dovranno regolarmente essere costituiti” e, pertanto, “una volta costituito ipso jure et facto il supercondominio, dovranno essere costituiti i relativi organi, in conformità di quanto previsto una dagli artt. 1117-1129 c.c., in vista dell'amministrazione e gestione dei beni e servizi che ne pagina 7 di 12 fanno parte” (cfr. Cass. n. 28280/2019).
Nel caso di specie, non può allora ritenersi sussistente un supercondominio per il solo fatto che i due edifici, al tempo gestiti da un unico amministratore, avessero un unico contratto di fornitura di energia elettrica (così nella sentenza impugnata), in quanto, in disparte il difetto di ogni e più approfondito esame in ordine all'esistenza di parti e servizi eventualmente in rapporto di accessorietà con gli edifici in questione e dei titoli, sì da potersi concludere per l'esistenza di un supercondominio, non è stato dedotto che l'impianto fosse comune, risultando anzi separati i relativi punti di distribuzione e, quindi, autonome le fatturazioni- fatto pacifico-, né che detto contratto fosse rivolto ad assicurare l'erogazione di energia a spazi comuni ai due edifici.
Da tanto consegue che l'ulteriore deduzione tratta dal primo Giudice, attinta dal secondo motivo di gravame, secondo cui il odierno appellante, avendo concluso una Parte_2 transazione con l'amministratore del supercondominio per una sola parte dell'unitario debito
(giacché, in tesi, del supercondominio) anziché per l'intero, avrebbe parcellizzato il credito, va senz'altro riformata.
5.2. Invero, la transazione intercorsa tra l'appellante e l'amministratore ha avuto ad oggetto il danno subito dal odierno appellante, consistito nelle spese ed esborsi allo stesso Parte_2 richiesti dalla società creditrice , cessionaria della società che aveva CP6 CP5 individuato nel il solo destinatario del decreto ingiuntivo, Parte_2 ancorché ottenuto sulla scorta di fatture per consumi relativi anche al Controparte_3
pacificamente non opposto dall'amministratore. Pertanto, contestata altresì
[...] all'amministratore allora in carica l'omeSS contabilizzazione e pagamento delle fatture relative all'anno 2014, tra le parti si giungeva ad una transazione, restando invece a carico dei Parte_2
l'importo dovuto per i consumi, comunque dovuti.
Tali i fatti, non è ravvisabile in alcun modo un frazionamento del credito, per evidente insussistenza dei presupposti, ovvero non solo l'assenza di un unico rapporto e un solo credito nei confronti di una controparte, ma anche la proposizione di separati procedimenti ad essi relativi: difatti, la domanda proposta dall'odierno appellante ha ad oggetto il rimborso dell'importo versato per consumi riferibili – in tesi- al e a cui è estraneo Controparte_3
l'amministratore, mentre il credito vantato e riconosciuto dallo stesso amministratore ha natura risarcitoria e riconosciuto, a titolo di responsabilità professionale, nell'ambito di una transazione.
È appena il caso di rammentare, infatti, quanto anche da ultimo puntualizzato sul tema dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, ovvero che non possono essere azionati in separati giudizi, poiché ciò configurerebbe frazionamento abusivo del credito, “i diritti di credito che, oltre a pagina 8 di 12 fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (CaSSzione civile sez. un., 19/03/2025, n.7299).
È di manifesta evidenza che, nel caso di specie, si sia senz'altro al di fuori della fattispecie ora descritta, con conseguente fondatezza del motivo di gravame proposto.
6. Venendo allora al quarto motivo proposto dall'appellante, concernente la riproposizione delle ragioni spese in primo grado a fondamento della propria domanda e non esaminate dal primo giudice in ragione della declaratoria di improcedibilità in rito, si osserva quanto segue.
È pacifico che il decreto ingiuntivo notificato dalla al solo CP5 Parte_2
è stato emesso sulla scorta, tra le altre, di tre fatture per fornitura di energia
[...] indirizzate al e relative all'anno 2014; allo stesso modo, Controparte_3
è pacifico che tali fatture non venivano contabilizzate dall'amministratore che al tempo gestiva entrambi i Condominii e che, quindi, la società creditrice, stante il mancato pagamento, procedeva in via monitoria, con decreto ingiuntivo n. 44448/2016, notificato alla medesima amministratrice in data 18.11.2016, decreto che non veniva opposto. Inoltre, Controparte_2 in data 12.10.2020 la cessionaria del credito in questione, intimava Controparte_9 al il pagamento dell'importo dovuto, oltre spese, Parte_2 mediante notifica del precetto in calce al suddetto decreto;
con pec del 5.12.2020, il Condominio specificava al creditore di essere debitore solo di una parte del credito, nel resto di spettanza del
Condominio sito al civico n. 91, come da fatture poste a fondamento del decreto, così chiedendo la detrazione del relativo importo, pari ad euro 1.758,10; che, intanto, con pec del 7.12.2020,
l'amministratore del informava di tanto l'odierno Parte_2 appellato, chiedendo di provvedere al pagamento;
a tale pec rispondeva il Condominio, per il pagina 9 di 12 tramite di proprio legale, in data 17.12.2020, non riconoscendo il debito e chiedendo l'inoltro della documentazione a corredo del decreto;
intanto, con nota del 15.12.2020, la società creditrice, in risposta alla richiesta dell'odierno appellante, manifestava la sola disponibilità a dilazionare il credito di cui alle fatture intestate al , fermo Controparte_3
l'integrale pagamento della somma di spettanza del , di talché, in tali Controparte_10 termini, veniva formalizzata in data 21-11.12.2020 una transazione contenente la dilazione di pagamento del debito per le fatture intestate all'odierno appellato e così onorata dall'appellante mediante versamento di 7 rate per euro 250,00 ciascuna, ferme, medio tempore, le comunicazioni del legale di detto condominio in data 17.12.2020, 22.12.2020 e 15.1.2021 all'odierno appellato.
Orbene, da quanto precede emerge che il cristallizzarsi del decreto ingiuntivo nei confronti del solo anche per il credito riportato nelle fatture Parte_2 intestate all'odierna appellata non ha consentito al primo di opporre al creditore l'estraneità del debito facente capo a quest'ultima; né il , che nelle more Controparte_3 si era limitato a chiedere la documentazione sottesa al decreto e a non riconoscere prudenzialmente il debito, avrebbe potuto interloquire con il creditore stesso, non risultando, nei rapporti esterni, esso stesso il formale destinatario del pagamento. In tale quadro, quindi, il non poteva che assumere la gestione del rapporto di Parte_2 debito dell'appellato per come riportato nelle fatture, nell'impossibilità dell'intereSSto di provvedervi direttamente (impossibilità giuridica) e in assenza di pronte disposizioni impartite al gestore, tenuto conto della pendente minaccia di esecuzione in suo danno, già intimata con precetto dal creditore. Pertanto, se non v'è dubbio che la gestione dell'altrui debito è stata assunta nell'interesse quantomeno prevalente del gestore stesso, che in tal modo ha potuto evitare l'esecuzione in suo danno pur pagando il debito altrui, con la conseguenza che non è configurabile una negotiorum gestio in mancanza di un prevalente interesse del gerito (il quale, nel caso di specie, non essendo destinatario formale del decreto, non avrebbe avuto interesse al pagamento), non è parimenti dubitabile l'indebito oggettivo (per la riqualificazione d'ufficio della domanda di arricchimento formulata dalla parte in indebito ex art. 2033 c.c.v. Cass., ord.
n. 14077 del 01/06/2018; per la distinzione tra le due azioni si veda CaSSzione civile sez. III,
05/06/2020, n.10810: “L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla pagina 10 di 12 funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico;
la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa
e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione”): difatti, nel CP corso del giudizio di primo grado, il non ha dato prova Parte_2 di non essere tenuto al pagamento delle somme portate in fattura, essendosi limitato a produrre il proprio consuntivo per l'anno 2014 che, di tutta evidenza, nulla prova (al pari di quelli successivi), trattandosi di un atto interno alla gestione condominiale (ovvero tra condomini) che non possiede, pertanto, alcuna valenza probatoria nei rapporti esterni, essendo vieppiù emerso che lo stesso amministratore aveva mancato di contabilizzare quelle stesse fatture. E allora, non avendo l'odierno appellato dedotto e prodotto elementi di prova rigorosi a sostegno della non debenza di quelle somme per consumi, in tesi, inesistenti o non corrispondenti a quelli reali (ad es. mediante produzione –previa richiesta, anche ex art. 210 c.p.c., alla fornitrice- dei tabulati dei consumi in relazione al proprio POD nel periodo in esame, così da poterli confrontare con quelli riportati in fattura), ed avendo invece l'appellante, sin dal primo grado, dimostrato di aver corrisposto gli importi per le fatture intestate all'appellato, la domanda proposta dal Parte_2 va senz'altro accolta, con integrale riforma della sentenza impugnata e assorbimento di ogni altra questione non espreSSmente riproposta in questa sede.
Inoltre, sulla somma richiesta vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale, rientrando il credito vantato nell'ambito della predetta norma (per l'applicabilità anche in caso di ripetizione di indebito di tali interessi cfr. da ultimo
CaSSzione civile sez. III, 22/03/2025, n.7677), mentre non dovuta è la rivalutazione, sull'evidente presupposto che trattasi di debito di valuta e non di valore.
7. PaSSndo alla regolamentazione delle spese di lite, la riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008; Cass. n. 17523 del 23.8.2011), che ha visto quale parte soccombente il CP
, anche nei confronti della parte terza chiamata. Le stesse, Parte_2 quindi, si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi con riguardo al giudizio di primo grado e, con riguardo al presente giudizio, nei valori medi per la sola fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, omeSS quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto pagina 11 di 12 da nei confronti di Parte_2 [...]
e di , ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza emeSS dal Giudice di
Pace di . 41/2023, pubblicata in data 22.2.2023, accoglie la domanda proposta Pt_1 dal e, per l'effetto, condanna il Parte_2 [...] alla restituzione della somma di euro 1.758,10, oltre Controparte_3 interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
− condanna il al pagamento, per le causali Controparte_3 di cui in motivazione ed in favore del Parte_2
e , delle spese di lite, che si liquidano, per il Controparte_2 primo grado, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, nonché, per il presente grado, in €
1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 23/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.SS Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 437 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to SICILIANO GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via Cardarelli 34, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), in persona, Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to TOMARELLI TIZIANA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Cairoli 29, giusta procura in Pt_1 atti;
- PARTE APPELLATA –
e
rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'Avv.to Emidio Guastadisegni, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vasto,
Via Petrarca 28, giusta procura in atti;
pagina 1 di 12 - PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 41/2023, emeSS dal Giudice di Pace di in Pt_1 data 16 febbraio 2023 e depositata in data 23.02.2023.
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il in onveniva dinanzi al Giudice Parte_2 Pt_1 di Pace di l , anch'esso situato a Pt_1 Controparte_3 Pt_1 esponendo: che il di e di Parte_2 Controparte_3 Parte_2
è stato gestito sino all'anno 2014 da un unico amministratore e che successivamente a tale anno CP il di e di ha diviso la Parte_2 Parte_1 Parte_2 gestione condominiale affidandola a due diversi amministratori;
che, in data 29.09.2008, il predetto ha sottoscritto con la Società Parte_3
(incorporata per fusione dalla un contratto di fornitura di Controparte_4 CP5 energia elettrica per entrambi i civici;
che, la società , cessionaria della società CP6 stante il mancato pagamento di parte della fornitura, notificava al CP5 [...]
il decreto ingiuntivo n. 44448/2016, emesso dal Giudice di Parte_2 pace di Milano, per l'importo di Euro 3.005,12, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di 3 fatture con indirizzo di fornitura (codice cliente 367187, numero Controparte_3
POD fattura n. 2283955 del 13.05.2014 di Euro 556,29, fattura n. 2507598 C.F._2 del 11.08.2014 di Euro 556,29, fattura n. 2704450 del 14.11.2014 di Euro 609,14) e n. 3 fatture con indirizzo di fornitura (codice cliente 367187, numero POD Parte_2
ITOO1E67243044: fattura n. 2283956 del 13.05.2014 di Euro 433,63, fattura n. 2507599 del
11.08.2014 di Euro 411,58, fattura n. 2704451 del 14.11.2014 di Euro 401,81); che detto decreto ingiuntivo non veniva opposto e che, pertanto, la società con atto di precetto CP6 del 12.10.2020 intimava al il pagamento della Parte_2 complessiva somma di € 5.620,68; che, avanzata proposta alla società di CP6 detrarre l'importo di Euro 1.758,10 in quanto riguardante le fatture di competenza del e di dilazione del pagamento di quanto dovuto, la società creditrice Controparte_3 manifestava la propria disponibilità alla sola dilazione del pagamento del debito, ma per l'intero importo portato dall'atto di precetto sicché il Condominio attore, in forza di scrittura privata di dilazione sottoscritta con la società creditrice provvedeva a Controparte_7 pagare tutti gli importi dovuti per le fatture emesse, e quindi, anche quelle relative alla fornitura pagina 2 di 12 di energia in favore del;
che vane erano risultate Parte_4 le richieste di rimborso della somma di euro 1.758,10 pagata dal attore per le fatture Parte_2 di pertinenza del civico condominiale n. 91; non aveva sortito alcun effetto anche l'espletato tentativo di negoziazione assistita.
Tanto esposto, il chiedeva al Giudice di pace di Parte_2
“condannare il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore sig. a Parte_2 Parte_5 pagare, in favore del istante, in persona del suo amministratore pro tempore la Parte_2 Controparte_8 somma di € 1.758,10, o quella che sarà ritenuta di giustizia e/o in via equitativa, per le causali di cui in premeSS, oltre gli interessi legali, ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alla rivalutazione della somma;
in via subordinata rispetto alla domanda principale, condannare il convenuto, in persona del suo amministratore pro tempore sig. a pagare in Parte_2 Parte_5 favore dell'attore, a titolo di indennizzo, ex art. 2041 c.c., l'importo di € 1.758,10, o quello che sarà ritenuto di giustizia e/o in via equitativa, oltre gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda
e sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alla rivalutazione della somma;
condannare il convenuto condominio al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'istante”, vinte le spese di giudizio.
1.2. Si costituiva il , contestando la richiesta Controparte_3 di pagamento, sul presupposto che nulla sarebbe dovuto in quanto dai consuntivi dell'anno 2014 non risulterebbero somme dovute per l'erogazione dell'energia elettrica a carico del Parte_2 convenuto, tanto che lo stesso non era stato mai informato dall'amministratore dell'esistenza di dette fatture. Sotto il profilo del quantum, il convenuto contestava l'entità della somma richiesta in quanto dal consuntivo in atti emergerebbe un debito nei confronti di di euro 1.168,03, CP5 inferiore a quello richiesto a titolo di rimborso dall'attore. Ad ogni modo, posta la responsabilità dell'allora amministratore p.t., il quale non aveva informato il condominio dell'esistenza di detto debito, comportando quale conseguenza che l'attore si accollasse sine titulo il pagamento delle predette fatture, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_2
- amministratore all'epoca dei fatti oggetto di causa – responsabile per aver violato gli
[...] obblighi assunti dal nell'espletamento del mandato. Parte_2
1.3. Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva contestando l'avversa domanda di chiamata in garanzia, Controparte_2 chiedendone il rigetto, con condanna alle spese legali.
La deduceva di aver già risarcito il danno conseguente all'omeSS Controparte_2 contabilizzazione e pagamento delle fatture per cui è causa, con il pagamento a suo carico degli pagina 3 di 12 interessi e spese legali portati dal precetto notificato pari alla somma di Euro 2.615,56 in forza di scrittura di transazione sottoscritta con il , a Parte_6 tacitazione di ogni pretesa, con conseguente infondatezza di ogni ulteriore pretesa per la vicenda in esame.
1.4. Istruita la causa a mezzo della documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice di
Pace, con sentenza n. 41/2023, pubblicata in data 22.2.2023, ritenuto esistente un supercondominio tra le parti in causa, rilevava che, nel caso di specie, l'attore avesse proceduto ad una ingiustificata parcellizzazione del credito, in quanto “le evidenti responsabilità della dott.SS
titolare della Ditta Studio Emme, amministratore pro tempore del detto Controparte_2
Supercondominio, relative alla formazione del debito derivante dal decreto ingiuntivo e, poi, del precetto, hanno portato l'attore ad effettuare con il suindicato amministratore un atto di transazione avente ad oggetto solamente una parte del debito e non la sua totalità. Pertanto il Condominio attoreo ha inspiegabilmente frazionato il credito così aggravando, senza avere un oggettivo e giustificato motivo, le posizioni del debitore”. Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice di Pace dichiarava improponibile la domanda, compensando tra le parti le spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello il , il quale Parte_2 si duole dell'ingiustizia della pronuncia impugnata in forza dei seguenti motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondo comma, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza;
2) erronea applicazione degli artt. 1117 c.c., 1117 bis c.c., 67 c.c. disp. att., in relazione al ritenuto supercondominio – inapplicabilità e irrilevanza in relazione al caso concreto;
3) erronea applicazione degli artt. 1175 c.c e 1375 c.c. nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2909 cc. - in relazione al ritenuto frazionamento del credito con conseguente aggravio della posizione del debitore – illogicità della motivazione;
4) mancato accoglimento delle domande proposte – violazione e mancata applicazione degli artt. 2033 c.c. – 2041 c.c. – 2697 c.c.
2.1. Si è costituito il , il quale, nel contestare l'avverso Controparte_3 gravame, ha insistito per il rigetto dell'appello, attesa la correttezza della pronuncia di primo grado.
2.2. Si è costituita in giudizio anche , ribadendo le difese svolte in Controparte_2 primo grado e precisando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di Larino adito:
Preliminarmente:- dare atto che l'appellato di Controparte_3 on la comparsa di costituzione in appello del 16.09.2023 non ha riproposto la domanda Pt_1 di garanzia e manleva proposta in primo grado nei confronti della terza chiamata Dr.SS
dichiarandola come rinunciata e non più proposta;
- dichiarare Controparte_2 pagina 4 di 12 l'inammissibilità della richiesta di condanna delle spese del doppio grado di giudizio effettuata dalla difesa dell'appellato di con la Controparte_3 Pt_1 comparsa di costituzione in appello del 16.09.2023 nei confronti della terza chiamata Dr.SS
non avendo detta parte appellata proposto appello incidentale in Controparte_2 ordine alla compensazione delle spese di lite pronunciata dal Giudice di primo grado;
in caso di accoglimento dell'appello proposto proposta dal Parte_6
" nei confronti del " ": 1) rigettare la domanda
[...] Parte_4 di garanzia e manleva (ove riproposta in appello) dal convenuto-appellato
[...]
nei confronti della terza chiamata Dr.SS Parte_4 Controparte_2 siccome erronea ed infondata, in fatto ed in diritto;
2) condannare, in ogni caso, il convenuto- chiamante in causa al pagamento delle spese Parte_4
e competenze di lite del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellata-terza chiamata Dr.SS
in caso di rigetto dell'appello proposto dal Controparte_2 Parte_6
" nei confronti del 3)
[...] Parte_4 condannare l'appellante al pagamento delle Parte_2 spese e competenze di lite in favore dell'appellata Dr.SS . Controparte_2
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita a mezzo della documentazione in atti e, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata, indicata come “sentenza della terza via”, per non avere il primo giudice sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della improcedibilità della domanda attorea rilevata d'ufficio.
Il motivo non è fondato.
Giova rammentare che l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass., sez. L,
19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1, 08/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778;
Cass., sez. 3, 05/05/2021, n. 11724)” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza del 09.01.2024, n. 822). pagina 5 di 12 Al contrario, è legittimo invocare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa se l'omeSS indicazione verte su questioni di fatto, oppure di fatto e di diritto, sicché le parti vengono private dei loro poteri di allegazione e di prova quali la possibilità di formulare istanze istruttorie su circostanze decisive o di chiedere la rimessione in termini al giudice (cfr. Cass. Civ. sez. II, Sentenza del 07.03.2022 n. 7365). Inoltre, è appena il caso di rammentare che “l'omeSS indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e perciò comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Cass. 12/09/2019, n. 22778; Cass. 19/07/2018, n. 19251;
Cass. 5/12/2017, n. 29098; Cass. 23/05/2014, n. 11453; Cass., sez. un., 30/09/2009, n. 20935
Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30/09/2009, n. 20935).
Nel caso di specie, il Giudice, dalla prospettazione dei fatti nei termini in cui sono stati allegati dalle parti, ha rilevato la sussistenza della fattispecie del frazionamento del credito con indagine che non richiedeva un'attività assertiva o probatoria diversa ed ulteriore da quella già spiegata dalle parti, peraltro neppure indicata nel relativo motivo di gravame dalla steSS parte appellante che se ne duole, di talché è evidente l'infondatezza del motivo in parte qua.
5. Con il secondo e terzo motivo di gravame, la parte lamenta l'erroneità e, comunque,
l'irrilevanza, ai fini di causa, della qualificazione in termini di supercondominio dei due edifici in causa (secondo motivo di gravame) e, con il terzo motivo, l'infondatezza, nel merito, della tesi del frazionamento del credito ravvisata dal primo Giudice.
I motivi, che devono essere esaminati congiuntmentea giacché, seguendo il ragionamento del primo Giudice, è dall'individuazione del supercondominio che deriva la ritenuta parcellizzazione del credito, sono fondati nei termini che seguono.
5.1. In primo luogo, l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia nella parte in cui il
Giudice, ritenendo di dover verificare la natura giuridica dei due condominii, ha poi ritenuto C sussistere un Supercondominio composto dagli edifici di nn. e 93 dall'anno Controparte_3
2008 sino al 2014. Secondo l'appellante, invece, in mancanza di elementi probatori in tal senso, non si sarebbe potuto individuare nel caso di specie l'esistenza di un supercondominio, e ha evidenziato che detta qualificazione non sarebbe stata comunque possibile in quanto: i due condomini, nel periodo dal 2008 al 2014, erano semplicemente amministrati da un unico amministratore, venendo poi dall'anno 2014 a seguire, gestiti da due diversi amministratori;
che pagina 6 di 12 erano sempre stati redatti separati bilanci consuntivi e preventivi della gestione condominiale;
che non vi era stata alcuna nomina di un amministratore di supercondominio;
che il contratto di erogazione di energia elettrica era stato stipulato espreSSmente per la fornitura di energia elettrica da erogarsi presso il Condominio con numero Pod Controparte_3
IT001E67243057, identificativo del separato contatore per la fornitura della luce, diverso da quello del condominio di , avente numero Pod IT001E64243044. Parte_2
Ad ogni modo, secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere del tutto ininfluente anche la eventualità dell'esistenza di un supercondominio, atteso che l'energia elettrica, di cui al contratto stipulato dalla società , era stata erogata specificamente in CP5 favore del , avente un proprio contatore con numero Controparte_3
Pod IT001E67243057.
Il motivo è fondato.
Premesso che ai fini della costituzione di un supercondominio non è neceSSria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, deve rammentarsi che si ha un supercondominio allorquando una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, siano ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di taluni impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione (CaSSzione civile Sez. II sentenza n. 19939 del 14 novembre 2012). Pertanto,
l'elemento identificativo del supercondominio sta “nella natura specificamente condominiale della relazione di accessorietà tra la parte comune servente e la pluralità di immobili serviti, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi integrino un condominio unitario ovvero più condomìni”, sicché “l'art. 1117-bis c.c., avendo recepito l'elaborazione giurisprudenziale formatasi intorno al concetto di supercondominio, ne identifica una nozione utile anche in senso retrospettivo, allorquando si riferisce, con ampia locuzione, a più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomìni di unità immobiliari o di edifici aventi parti comuni ai sensi dell'art. 1117
c.c.” (cfr. Cass. n. 32237/2019). Per altro verso, la costituzione dei suoi organi non è automatica ma “dovranno regolarmente essere costituiti” e, pertanto, “una volta costituito ipso jure et facto il supercondominio, dovranno essere costituiti i relativi organi, in conformità di quanto previsto una dagli artt. 1117-1129 c.c., in vista dell'amministrazione e gestione dei beni e servizi che ne pagina 7 di 12 fanno parte” (cfr. Cass. n. 28280/2019).
Nel caso di specie, non può allora ritenersi sussistente un supercondominio per il solo fatto che i due edifici, al tempo gestiti da un unico amministratore, avessero un unico contratto di fornitura di energia elettrica (così nella sentenza impugnata), in quanto, in disparte il difetto di ogni e più approfondito esame in ordine all'esistenza di parti e servizi eventualmente in rapporto di accessorietà con gli edifici in questione e dei titoli, sì da potersi concludere per l'esistenza di un supercondominio, non è stato dedotto che l'impianto fosse comune, risultando anzi separati i relativi punti di distribuzione e, quindi, autonome le fatturazioni- fatto pacifico-, né che detto contratto fosse rivolto ad assicurare l'erogazione di energia a spazi comuni ai due edifici.
Da tanto consegue che l'ulteriore deduzione tratta dal primo Giudice, attinta dal secondo motivo di gravame, secondo cui il odierno appellante, avendo concluso una Parte_2 transazione con l'amministratore del supercondominio per una sola parte dell'unitario debito
(giacché, in tesi, del supercondominio) anziché per l'intero, avrebbe parcellizzato il credito, va senz'altro riformata.
5.2. Invero, la transazione intercorsa tra l'appellante e l'amministratore ha avuto ad oggetto il danno subito dal odierno appellante, consistito nelle spese ed esborsi allo stesso Parte_2 richiesti dalla società creditrice , cessionaria della società che aveva CP6 CP5 individuato nel il solo destinatario del decreto ingiuntivo, Parte_2 ancorché ottenuto sulla scorta di fatture per consumi relativi anche al Controparte_3
pacificamente non opposto dall'amministratore. Pertanto, contestata altresì
[...] all'amministratore allora in carica l'omeSS contabilizzazione e pagamento delle fatture relative all'anno 2014, tra le parti si giungeva ad una transazione, restando invece a carico dei Parte_2
l'importo dovuto per i consumi, comunque dovuti.
Tali i fatti, non è ravvisabile in alcun modo un frazionamento del credito, per evidente insussistenza dei presupposti, ovvero non solo l'assenza di un unico rapporto e un solo credito nei confronti di una controparte, ma anche la proposizione di separati procedimenti ad essi relativi: difatti, la domanda proposta dall'odierno appellante ha ad oggetto il rimborso dell'importo versato per consumi riferibili – in tesi- al e a cui è estraneo Controparte_3
l'amministratore, mentre il credito vantato e riconosciuto dallo stesso amministratore ha natura risarcitoria e riconosciuto, a titolo di responsabilità professionale, nell'ambito di una transazione.
È appena il caso di rammentare, infatti, quanto anche da ultimo puntualizzato sul tema dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, ovvero che non possono essere azionati in separati giudizi, poiché ciò configurerebbe frazionamento abusivo del credito, “i diritti di credito che, oltre a pagina 8 di 12 fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (CaSSzione civile sez. un., 19/03/2025, n.7299).
È di manifesta evidenza che, nel caso di specie, si sia senz'altro al di fuori della fattispecie ora descritta, con conseguente fondatezza del motivo di gravame proposto.
6. Venendo allora al quarto motivo proposto dall'appellante, concernente la riproposizione delle ragioni spese in primo grado a fondamento della propria domanda e non esaminate dal primo giudice in ragione della declaratoria di improcedibilità in rito, si osserva quanto segue.
È pacifico che il decreto ingiuntivo notificato dalla al solo CP5 Parte_2
è stato emesso sulla scorta, tra le altre, di tre fatture per fornitura di energia
[...] indirizzate al e relative all'anno 2014; allo stesso modo, Controparte_3
è pacifico che tali fatture non venivano contabilizzate dall'amministratore che al tempo gestiva entrambi i Condominii e che, quindi, la società creditrice, stante il mancato pagamento, procedeva in via monitoria, con decreto ingiuntivo n. 44448/2016, notificato alla medesima amministratrice in data 18.11.2016, decreto che non veniva opposto. Inoltre, Controparte_2 in data 12.10.2020 la cessionaria del credito in questione, intimava Controparte_9 al il pagamento dell'importo dovuto, oltre spese, Parte_2 mediante notifica del precetto in calce al suddetto decreto;
con pec del 5.12.2020, il Condominio specificava al creditore di essere debitore solo di una parte del credito, nel resto di spettanza del
Condominio sito al civico n. 91, come da fatture poste a fondamento del decreto, così chiedendo la detrazione del relativo importo, pari ad euro 1.758,10; che, intanto, con pec del 7.12.2020,
l'amministratore del informava di tanto l'odierno Parte_2 appellato, chiedendo di provvedere al pagamento;
a tale pec rispondeva il Condominio, per il pagina 9 di 12 tramite di proprio legale, in data 17.12.2020, non riconoscendo il debito e chiedendo l'inoltro della documentazione a corredo del decreto;
intanto, con nota del 15.12.2020, la società creditrice, in risposta alla richiesta dell'odierno appellante, manifestava la sola disponibilità a dilazionare il credito di cui alle fatture intestate al , fermo Controparte_3
l'integrale pagamento della somma di spettanza del , di talché, in tali Controparte_10 termini, veniva formalizzata in data 21-11.12.2020 una transazione contenente la dilazione di pagamento del debito per le fatture intestate all'odierno appellato e così onorata dall'appellante mediante versamento di 7 rate per euro 250,00 ciascuna, ferme, medio tempore, le comunicazioni del legale di detto condominio in data 17.12.2020, 22.12.2020 e 15.1.2021 all'odierno appellato.
Orbene, da quanto precede emerge che il cristallizzarsi del decreto ingiuntivo nei confronti del solo anche per il credito riportato nelle fatture Parte_2 intestate all'odierna appellata non ha consentito al primo di opporre al creditore l'estraneità del debito facente capo a quest'ultima; né il , che nelle more Controparte_3 si era limitato a chiedere la documentazione sottesa al decreto e a non riconoscere prudenzialmente il debito, avrebbe potuto interloquire con il creditore stesso, non risultando, nei rapporti esterni, esso stesso il formale destinatario del pagamento. In tale quadro, quindi, il non poteva che assumere la gestione del rapporto di Parte_2 debito dell'appellato per come riportato nelle fatture, nell'impossibilità dell'intereSSto di provvedervi direttamente (impossibilità giuridica) e in assenza di pronte disposizioni impartite al gestore, tenuto conto della pendente minaccia di esecuzione in suo danno, già intimata con precetto dal creditore. Pertanto, se non v'è dubbio che la gestione dell'altrui debito è stata assunta nell'interesse quantomeno prevalente del gestore stesso, che in tal modo ha potuto evitare l'esecuzione in suo danno pur pagando il debito altrui, con la conseguenza che non è configurabile una negotiorum gestio in mancanza di un prevalente interesse del gerito (il quale, nel caso di specie, non essendo destinatario formale del decreto, non avrebbe avuto interesse al pagamento), non è parimenti dubitabile l'indebito oggettivo (per la riqualificazione d'ufficio della domanda di arricchimento formulata dalla parte in indebito ex art. 2033 c.c.v. Cass., ord.
n. 14077 del 01/06/2018; per la distinzione tra le due azioni si veda CaSSzione civile sez. III,
05/06/2020, n.10810: “L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla pagina 10 di 12 funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico;
la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa
e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione”): difatti, nel CP corso del giudizio di primo grado, il non ha dato prova Parte_2 di non essere tenuto al pagamento delle somme portate in fattura, essendosi limitato a produrre il proprio consuntivo per l'anno 2014 che, di tutta evidenza, nulla prova (al pari di quelli successivi), trattandosi di un atto interno alla gestione condominiale (ovvero tra condomini) che non possiede, pertanto, alcuna valenza probatoria nei rapporti esterni, essendo vieppiù emerso che lo stesso amministratore aveva mancato di contabilizzare quelle stesse fatture. E allora, non avendo l'odierno appellato dedotto e prodotto elementi di prova rigorosi a sostegno della non debenza di quelle somme per consumi, in tesi, inesistenti o non corrispondenti a quelli reali (ad es. mediante produzione –previa richiesta, anche ex art. 210 c.p.c., alla fornitrice- dei tabulati dei consumi in relazione al proprio POD nel periodo in esame, così da poterli confrontare con quelli riportati in fattura), ed avendo invece l'appellante, sin dal primo grado, dimostrato di aver corrisposto gli importi per le fatture intestate all'appellato, la domanda proposta dal Parte_2 va senz'altro accolta, con integrale riforma della sentenza impugnata e assorbimento di ogni altra questione non espreSSmente riproposta in questa sede.
Inoltre, sulla somma richiesta vanno riconosciuti gli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale, rientrando il credito vantato nell'ambito della predetta norma (per l'applicabilità anche in caso di ripetizione di indebito di tali interessi cfr. da ultimo
CaSSzione civile sez. III, 22/03/2025, n.7677), mentre non dovuta è la rivalutazione, sull'evidente presupposto che trattasi di debito di valuta e non di valore.
7. PaSSndo alla regolamentazione delle spese di lite, la riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008; Cass. n. 17523 del 23.8.2011), che ha visto quale parte soccombente il CP
, anche nei confronti della parte terza chiamata. Le stesse, Parte_2 quindi, si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi con riguardo al giudizio di primo grado e, con riguardo al presente giudizio, nei valori medi per la sola fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, omeSS quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto pagina 11 di 12 da nei confronti di Parte_2 [...]
e di , ogni diversa istanza ed Controparte_3 Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza emeSS dal Giudice di
Pace di . 41/2023, pubblicata in data 22.2.2023, accoglie la domanda proposta Pt_1 dal e, per l'effetto, condanna il Parte_2 [...] alla restituzione della somma di euro 1.758,10, oltre Controparte_3 interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
− condanna il al pagamento, per le causali Controparte_3 di cui in motivazione ed in favore del Parte_2
e , delle spese di lite, che si liquidano, per il Controparte_2 primo grado, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, nonché, per il presente grado, in €
1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 23/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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