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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 16.1.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. P. Di Parte_1
Schiena
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Pisanu CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 28.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che- previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
In particolare, ha rilevato come “Le valutazioni medico-legali espresse dal consulente d'ufficio non sono esatte perché non prendono in considerazione in modo compiuto il quadro clinico della ricorrente, con particolare riferimento al periodo di esecuzione della chemioterapia e agli effetti collaterali da essa scaturiti. Ed infatti il Dott. nel suo elaborato peritale, si è limitato a descrivere il Persona_1
“quadro patologico” della paziente “allo stato attuale”, ossia al momento della visita avvenuta in data
13/04/2023.L'indagine eseguita è pertanto parziale perché il perito d'ufficio ha omesso di esaminare, pur avendo a disposizione tutti gli elementi di valutazione, i concreti effetti preclusivi della capacità della Sig.ra di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, effetti questi che Parte_1 sono derivati dalla chemioterapia a cui la stessa è stata sottoposta”
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso. All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Alla luce delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, nella presente fase processuale è stato disposto il rinnovo della CTU.
Ebbene, il ctu nominato ha diagnosticato a carico della ricorrente “Esiti di istero- annessiectomia bilaterale, omentectomia e resezione segmentaria sigma-retto con anastomosi termino-terminale trans anale secondo Knight-Griffen, per cistoadenocarcinoma sieroso papillifero scarsamente differenziato trattato chirurgicamente e chemiottrattato” e ha evidenziato che “il quadro funzionale recente direttamente riscontrato dallo scrivente nel corso della visita diretta del 26/07/2024, depone per una sufficiente autonomia deambulatoria e nei passaggi posturali con lieve rallentamento e parziale difficoltà in alcune manovre
(accosciamento, stazionamento e marcia su punta dei piedi e talloni), lieve riduzione della forza contro resistenza ai quattro arti e lieve deflessione del tono dell'umore. Per il resto nessuna disfunzione evidente è stata riscontrata.
Purtuttavia, considerazioni differenti si devono fare per il periodo durante il quale è stata somministrata la chemioterapia a base di nel periodo che va dal Parte_2
21/04/2022 al 18/07/20222 con l'aggiunta di Bevacizumab. Durante tale periodo è documentato uno stato clinico caratterizzato da “Alopecia, astenia G1, stipsi G1, nausea G1, artralgie G1”. Solo dal 7/9/2022 ha avuto inizio terapia di mantenimento con Bevacizumab 1
q 21, prevista per circa un anno (22 somministrazione complessive)”.
Ha dunque concluso che “il beneficio dell'indennità di accompagnamento è giustificabile dalla data della domanda amministrativa (30/3/2022) e fino al mese di agosto 2022”.
A tali conclusioni il CTU è giunto all'esito di una completa analisi della documentazione medica in atti ed in considerazione dell'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita peritale. Alla luce dell'esaustiva e puntuale indagine condotta dal perito, ritiene il giudicante che non vi siano ragioni per disattendere le conclusioni rassegnate dal perito - che appaiono esenti da vizi logici e metodologici - stante altresì l'assenza di contestazioni, non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza, idonee a validamente contrastarne il contenuto e tenuto conto del parere favorevole espresso dal ctp dell' . CP_1
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto. La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione della decorrenza dell'accertato requisito sanitario e del valore della controversia (desumibile dal periodo per il quale l'istante è da ritenere meritevole della prestazione per cui è causa) – segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente non è stata in grado di compiere i più importanti atti quotidiani della vita nel periodo compreso fra la data della domanda amministrativa
(30/03/2022) ed il mese di agosto 2022, come da ctu depositata in data 19.12.2024; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti;
CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. P. Di Schiena.
Brindisi, 16.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere