TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4634 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca Policheni
-attrice-
E
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avvocato Franceschina Talarico
-convenuta-
avente ad oggetto: finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 3/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 50 c.p.c., la dott.ssa ha evocato Pt_1 in giudizio la , esponendo: Controparte_1
- che l'Amministrazione, con decreto n. 2887 del 22/3/2002 del Dirigente del
Dipartimento n. 7 – Settore n. 24, le ha concesso un contributo in conto capitale di €
Pag. 1 a 5 285.631,00, a titolo di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile, ex l. n. 215/1992, per la realizzazione, in particolare, di investimenti finalizzati all'avvio di una attività di fabbricazione di oli essenziali, settore manifatturiero ed assimilati, con un numero di occupati pari a n. 30 unità, di cui n. 23 donne;
- che, tuttavia, con decreto prot. n. 006 del 10/1/2011, n. 87 del 12/1/2011, il contributo veniva revocato;
- che il provvedimento di revoca veniva impugnato dinanzi al TAR (sezione CP_1 di Reggio Calabria), che, con sentenza n. 324/2011, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione;
- che il giudizio non veniva riassunto dinanzi al g.o. e la emetteva, in data CP_1
8/7/2013, ingiunzione di pagamento n. 9884, con la quale intimava all'attrice il pagamento della somma di € 285.631,00, oltre ad € 62.391,57 a titolo di interessi;
- che, a seguito di opposizione proposta dalla dott.ssa avverso la predetta Pt_1 ingiunzione, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 379/2015, rigettava il ricorso, sicché
l'attrice, in data 9/5/2016, proponeva istanza di autotutela, affinché l'Ente provvedesse a ritirare la revoca dell'agevolazione;
- che, tuttavia, l'odierna convenuta, con provvedimento del 29/7/2016 (prot. SIAR n.
0242434), respingeva l'istanza;
- che, avverso detta nota, l'attrice proponeva ricorso al TAR Calabria, che, con sentenza n. 1468/2018, declinava la propria giurisdizione in favore del g.o.;
- che, pertanto, era suo interesse riassumere il giudizio, al fine di far valere: 1)
l'illegittimità del provvedimento di revoca del contributo;
2) l'eccesso di potere (sotto forma di disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni).
1.1. Si è costituita la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1 dell'avversa domanda, della quale ha chiesto il rigetto.
1.2. Previa istruzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con
Pag. 2 a 5 assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'azione promossa da parte attrice è manifestamente infondata.
L'intero impianto su cui poggia la pretesa vantata dalla dott.ssa riposa sul presupposto Pt_1 dell'applicabilità, all'odierna fattispecie, delle due disposizioni recate dall'art. 29, co. 1, d.l.
n. 83/2012 (conv. in l. n. 124/2012) e dall'art. 1 della l.r. n. 54/2013.
La prima, nella versione in vigore dal 12/8/2012, recita: “In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati”.
In base alla seconda, nella versione in vigore dal 28/12/2013: “
1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, alle imprese beneficiarie di incentivi e agevolazioni a valere su fondi Regionali e/o su fondi Comunitari, di cui alla data del 31 dicembre 2011 siano già state pubblicate le graduatorie, si applicano
i benefici di cui all'articolo 29, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, hanno completato e regolarmente collaudato gli investimenti, fatti salvi i provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione”.
Orbene, a prescindere da ogni questione sulla effettiva formazione di un giudicato in ordine alla legittimità della revoca del contributo disposta dalla la domanda Controparte_1
Pag. 3 a 5 attorea si rileva, in ogni caso, infondata, dal momento che le norme appena richiamate non paiono suscettibili di applicazione alla odierna vicenda contenziosa.
Entrambe, infatti, oltre ad essere entrate in vigore successivamente all'adozione del decreto di revoca del gennaio 2011 (sulla cui base è stata emessa, poi, l'ingiunzione di pagamento opposta dalla dott.ssa con ricorso respinto da questo Tribunale con pronuncia passata Pt_1 in giudicato), esentano dal rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie soltanto le imprese beneficiarie (evidentemente, alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni) delle agevolazioni ex l. n. 215/1992:
l'attrice non lo era, essendo già stata destinataria, con provvedimento espressamente fatto salvo tanto dall'art. 29, co. 1, d.l. n. 83/2012 (conv. in l. n. 124/2012), quanto dall'art. 1, co.
2, della l.r. n. 54/2013, della revoca del contributo.
Ritenuta, pertanto, l'inapplicabilità della normativa indicata in citazione da parte attrice a sostegno della sua domanda, ogni ulteriore esame in ordine alla legittimità della revoca del contributo concesso alla dott.ssa è impedito dalla formazione del giudicato, tra le Pt_1 parti, costituito dalla richiamata sentenza n. 379/2015 (ove si legge espressamente che l'inadempimento contestato alla beneficiaria – ossia lo scostamento negativo superiore al
30% degli indicatori “occupati attivati dall'iniziativa/investimento complessivo ammissibile” e “donne occupate attivate dall'iniziativa/investimento complessivo” – ha determinato la legittima e doverosa attivazione del procedimento di revoca), che copre il dedotto ed il deducibile.
In un tale contesto, dovendo essere ricostruito il rapporto tra le parti secondo una logica negoziale, le censure mosse nell'atto introduttivo del giudizio circa l'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la PA nel diniego di autotutela (id est, di riesame della revoca già disposta), sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto il loro accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo dinanzi al GO non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) del diritto soggettivo di cui si controverte.
Analogamente, la dedotta disparità di trattamento tra la posizione della dott.ssa e Pt_1 quella di altri soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'autotutela sul provvedimento di
Pag. 4 a 5 revoca (oltre a non essere compiutamente dimostrata, non essendo stati prodotti i provvedimenti assunti dalla convenuta, sì da permettere il raffronto tra le varie situazioni portate all'attenzione dell'Amministrazione), potrebbe essere, al più, foriera di conseguenze risarcitorie (neppure prospettate nel presente giudizio), ma non sarebbe idonea a far venir meno l'inadempimento contestato all'attrice e, di per sé, sufficiente a fondare la revoca del contributo concesso.
La domanda proposta deve essere, conseguenzialmente, respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 17/07/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5