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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 7645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7645 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
( nata a [...] l'[...] C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AMIRANTE MONICA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Diocleziano n.442
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 26.04.2003, che dalla loro
[...] unione era nata una figlia: (San Giorgio a Cremano il 16.08.2006) maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 8302/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 24.11.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati (18.11.2022) la
1 comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro pattuite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione le parti venivano invitate a fornire chiarimenti in merito al contributo per il mantenimento della figlia e dell'importo percepito a titolo di assegno unico.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 2.12.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite e fornivano i chiarimenti richiesti alla stregua dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-disporre che la figlia , all'attualità di maggiore età ma non ancora economicamente Persona_2 autosufficiente, abiterà con la madre presso la casa coniugale sita in Napoli, alla via Giacomo
Leopardi 269;
- disporre che il sig. , già proprietario esclusivo della casa coniugale sita in Parte_1
Napoli, alla via Giacomo Leopardi 269 e per la quale lo stesso è soggetto al pagamento del mutuo per l'importo di € 620,00 mensili, con inizio lo scorso 30.04.2022 e termine per il 31.03.2042, verserà alla moglie entro il giorno 5 del mese di riferimento, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 380,00 mensili (euro trecentoottanta/00) rivalutata secondo gli indici Istat di anno in anno;
l'Assegno Unico Figli di Euro 220,00 sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno;
- resteranno a carico della sig.ra le spese per la manutenzione ordinaria, Parte_2 condominiali e per le utenze della abitazione coniugale di cui innanzi, la quale provvederà alle
2 dovute volture, mentre saranno a carico del sig. le spese condominiali Parte_1 straordinarie;
- I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia e che saranno previamente concordate;
a titolo esemplificativo
e non esaustivo, si considerano straordinarie: spese mediche, spese sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets;
spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, tasse universitarie, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive e ludiche, e comunque ogni altra spesa non prevedibile. Ciascun coniuge, eventualmente anticipatario, potrà richiedere all'altro il rimborso di quanto anticipato, da corrispondersi entro dieci giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di aver determinato di comune accordo le predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
-le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a NAPOLI il 26.04.2003 (atto n. 5, parte II , S. A, sez. M reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2003 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7645 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
( nata a [...] l'[...] C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AMIRANTE MONICA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Diocleziano n.442
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.04.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 26.04.2003, che dalla loro
[...] unione era nata una figlia: (San Giorgio a Cremano il 16.08.2006) maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 8302/2022 reso dall'intestato Tribunale in data 24.11.2022 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati (18.11.2022) la
1 comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro pattuite.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione le parti venivano invitate a fornire chiarimenti in merito al contributo per il mantenimento della figlia e dell'importo percepito a titolo di assegno unico.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 2.12.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite e fornivano i chiarimenti richiesti alla stregua dei rilievi sollevati.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri- bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
-disporre che la figlia , all'attualità di maggiore età ma non ancora economicamente Persona_2 autosufficiente, abiterà con la madre presso la casa coniugale sita in Napoli, alla via Giacomo
Leopardi 269;
- disporre che il sig. , già proprietario esclusivo della casa coniugale sita in Parte_1
Napoli, alla via Giacomo Leopardi 269 e per la quale lo stesso è soggetto al pagamento del mutuo per l'importo di € 620,00 mensili, con inizio lo scorso 30.04.2022 e termine per il 31.03.2042, verserà alla moglie entro il giorno 5 del mese di riferimento, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma di € 380,00 mensili (euro trecentoottanta/00) rivalutata secondo gli indici Istat di anno in anno;
l'Assegno Unico Figli di Euro 220,00 sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno;
- resteranno a carico della sig.ra le spese per la manutenzione ordinaria, Parte_2 condominiali e per le utenze della abitazione coniugale di cui innanzi, la quale provvederà alle
2 dovute volture, mentre saranno a carico del sig. le spese condominiali Parte_1 straordinarie;
- I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia e che saranno previamente concordate;
a titolo esemplificativo
e non esaustivo, si considerano straordinarie: spese mediche, spese sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets;
spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, tasse universitarie, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive e ludiche, e comunque ogni altra spesa non prevedibile. Ciascun coniuge, eventualmente anticipatario, potrà richiedere all'altro il rimborso di quanto anticipato, da corrispondersi entro dieci giorni dall'esibizione di documentazione giustificativa;
- i coniugi si danno reciprocamente atto di aver determinato di comune accordo le predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
-le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a NAPOLI il 26.04.2003 (atto n. 5, parte II , S. A, sez. M reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2003 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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