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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 29 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 29 2024 vertente
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 [...]
ed elettivamente domiciliati in PIAZZA MELOZZO DA Parte_1
FORLÌ (C/O AVV. SOLDATO) 9 ROMA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. TELLI GIOIA RITA VIA E. Q. VISCONTI, 8 00193 ROMA
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 6933 del 5 luglio 2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
Fatto e diritto proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata che rigettava la sua Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento numero 09720210039513648000 per la somma di euro
356,88 a titolo di contributo integrativo anno 2014 . Con il primo motivo di appello deduceva il difetto di giurisdizione dell'autorità adita;
con il secondo motivo di appello lamentava la falsa applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo numero 46 del 1999 , l'omessa pronuncia , la violazione dell'effettività del ricorso all'autorità giudiziaria;
con il terzo motivo di appello denunciava la prescrizione del credito e la violazione dell'articolo tre della costituzione rappresentando come il termine prescrizionale fosse quinquennale e non decennale come statuito dal giudice di prime cure;
con il quarto motivo di appello lamentava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 della legge numero 576 del 1980 e la violazione dell'articolo 23 della costituzione;
col quinto motivo di appello nuovamente denunciava la non debenza del cosiddetto contributo integrativo , la violazione e falsa applicazione del medesimo articolo 11 della legge numero 576 del 1980 e dell'articolo 21 della legge numero 247 del 2012 e la violazione della sesta direttiva iva , nonché dell'articolo 77 primo comma della costituzione ,
l'eccesso di delega;
con il sesto motivo di appello chiedeva respingersi la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della debenza del contributo integrativo . Da ultimo contestava la condanna a pagamento delle spese di lite
La si costituiva contestando le avverse deduzioni Controparte_1
e chiedendo con appello incidentale la conferma della debenza della contribuzione se del caso anche con diversa motivazione
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente al quarto , al quinto e al sesto perché hanno tutti come presupposto la natura tributaria e non previdenziale del contributo integrativo. Quanto al primo motivo riguardante il difetto di giurisdizione devesi evidenziare che l'eccezione è formulata dalla parte che ha incardinato il ricorso dinanzi al giudice del lavoro piuttosto che davanti alle commissioni tributarie, sia pure sulla scorta della espressa previsione dell'impugnabilità della cartella opposta dinanzi a detto giudice contenuta nell'atto impugnato.
L'attuale appellante ben avrebbe potuto presentare ricorso nei termini alla commissione tributaria laddove avesse ritenuto detto collegio competente, o sollevare regolamento di giurisdizione dinanzi la corte di cassazione, sicchè non sembra possa in questa sede dolersi del difetto di giurisdizione dell'autorità che egli stesso ha consapevolmente adito. In ogni caso l'eccezione è infondata per le stesse ragioni che rendono infondato il secondo , il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello. Come reiteratamente statuito da questa Corte deve infatti escludersi la possibilità di attribuire al contributo integrativo natura di tassa, trattandosi di prestazione legittimamente imposta, nell'ambito della complessiva disciplina previdenziale, per fini solidaristici ai fini di sopperire alle esigenze della senza che possa ritenersi decisivo in senso contrario il CP_1
fatto che l'onere economico gravi sul cliente dell'avvocato o la sua assoggettabilità ad Iva, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non può ritenersi di per sé sola sufficiente all'attribuzione del prelievo in questione natura tributaria. Le questioni controverse sono state già affrontate da questa Corte con pronunce ( tra le altre corte di appello di Roma, sent. nn. 2202/2024,
2257/2021; 2381/2019) che si condividono e alle quali ci si riportata anche a sensi dell'art. 118 c.p..
come si è anticipato lamenta , in particolare , l'omessa motivazione e pronuncia in Parte_1
ordine alle eccezioni sollevate relativamente alla natura di tassa del contributo integrativo di cui all'art. 11 l. 576/1980, natura quest'ultima che l'appellante ribadiva (evidenziando in particolare come la stessa a seguito della tacita abrogazione dell'art. 11, ultimo comma, l. 576/1980 ad opera dell'art. 16 d.l. 41/1995, fosse assoggettata ad Iva e il cui importo, consistendo in una maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'Iva, gravava sul cliente privo di un rapporto previdenziale con la rivendicando conseguentemente l'illegittimità del CP_1
tributo stante il divieto di cui all'art. 1 d.lgs. 509/1994 di percepire finanziamenti pubblici e la stessa illegittimità della trasformazione di in fondazione di diritto privato in violazione dei CP_2
principi e criteri direttivi della legge delega di cui all'art. 1, comma 33, lett. a, punto 4, l 537/1993.
Lamentava, a tale proposito , la violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c.,, della VI
Direttiva IVA, dell'art. 77, comma 1, Cost., dell'art. 1, comma 32, l. n. 537/1993, dell'art. 1 d.lgs.
509/1994 e del divieto di finanziamento pubblico. Il motivo non può trovare accoglimento in ragione della infondatezza dell'eccezione. Com'è noto l'art. 11 della l. 576/80 prevede che tutti gli iscritti agli albi degli avvocati devono applicare una maggiorazione percentuale (attualmente pari al
4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari annuale ai fini dell'IVA e che detto importo sia ripetibile nei confronti del cliente.
L'art. 11 l. n. 576/1980 prevede in particolare che “A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia CP_1
eseguito il debitore. la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo (comma 1)…Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma,un importo CP_1
minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10 , secondo comma, dovuto per l'anno stesso (comma 2)…”.
Il suddetto contributo si aggiunge a quello soggettivo previsto dall'art. 10 della stessa legge, contributo il cui versamento è obbligatorio per ogni iscritto alla cassa in misura pari ad una determinata percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno con la previsione, in ogni caso, di un importo minimo obbligatorio a prescindere dal reddito percepito. Così come rilevato dall'appellante, quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 l. n. 576/1980 alla cui stregua il contributo integrativo non è assoggettato nè ad Irpef né ad Iva è stato parzialmente abrogato, in modo implicito, dall'art. 16 dl n. 41/1995 conv. in l 88/1995, il quale ha espressamente previsto (in ottemperanza all'art. 11, parte A, par. 2, lett. a) della VI direttiva 77/388/CEE) che il contributo oggetto di controversia rientri nella base imponibile Iva.
Il versamento del contributo integrativo non rileva pacificamente in relazione all'importo delle pensioni erogate dalla (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità e vecchiaia contributiva) CP_1 calcolate, queste ultime, esclusivamente sui contributi soggettivi versati (previsti dall'art. 10 l. n.
576/1980) e non anche sui contributi integrativi essendo questi ultimi diretti esclusivamente al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale (nel senso della natura solidaristica di tale contributo cfr. Cass. n.
30571 del 22/11/2019 e Cass. n. 10458 del 21/10/1998 le quali, sulla base di tale natura solidaristica, avevano escluso che la cancellazione del professionista dalla per incompatibilità CP_1
con l'esercizio di altre attività determinasse l'obbligo della restituzione di tale tipologia di contributi). L'art. 21, comma 8, l. n. 247/2012 (nell'ambito di una più generale disciplina della professione forense) aveva disposto che “l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla ” prevedendo altresì al comma successivo Controparte_1 che “la , con proprio regolamento, determina, Controparte_1
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e
l'eventuale applicazione del regime contributivo” prevedendo altresì al comma 10 che “non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_1
Lo stesso art. 21, ai primi due commi, dispone che "La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarita' ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. …". La normativa testè menzionata è quindi chiara nel prevedere che, ogniqualvolta l'avvocato svolga in via effettiva, abituale, continuativa e prevalente l'attività forense, con conseguente iscrizione all'albo professionale, sia tenuto ad iscriversi anche alla prevedendo altresì la facoltà Controparte_3 per quest'ultima di prevedere tramite regolamento, l'obbligo di pagamento di minimi contributivi a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia soglia reddituale. In attuazione di tale disposizione di legge l'art. 7 del Regolamento contributi dell'ente prevede per il 2014, al comma 1, un importo minimo annuo tanto per il contributo soggettivo (pari ad € 2.780) che per quello integrativo (pari ad
€ 700) che per il contributo di maternità ex d. lgs. n. 151/2001 (€ 151). Ciò premesso deve escludersi la possibilità di attribuire al contributo integrativo natura di tassa, trattandosi di prestazione legittimamente imposta, nell'ambito della complessiva disciplina previdenziale, per fini solidaristici ai fini di sopperire alle esigenze della senza che possa ritenersi decisivo in senso CP_1
contrario il fatto che l'onere economico gravi sul cliente dell'avvocato o la sua assoggettabilità ad
Iva, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non può ritenersi di per sé sola sufficiente all'attribuzione del prelievo in questione natura tributaria.
Con riguardo al terzo motivo di appello si rileva quanto segue. Va confermata l'applicabilità del termine decennale introdotto dalla legge n. 247/2012, art.66, recante “nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”. L'art.66 ha disposto che l'art.3 della legge 8 agosto
1995, n.335 non si applica alle contribuzioni dovute alla e, conseguentemente, le CP_1 contribuzioni dovute all'entrata in vigore della norma (3.2.2013) e per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma in parola, soggiacciono al nuovo termine decennale. Tale interpretazione è in linea con gli arresti giurisprudenziali oramai consolidati del Supremo Collegio che hanno infatti stabilito che “la nuova disciplina di cui all'art.66 l.n.247/2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (v. Cass. n.
6729/2013), evidenziando che in tale ambito, il principio secondo il quale la nuova normativa – rectius il nuovo termine di prescrizione in essa previsto- che non può dunque restare quello quinquennale come argomenta l'appellante - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia in tutti i casi in cui non sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine di prescrizione previsto dalla precedente normativa. Nel caso in parola la contribuzione non versata è stata oggetto della cartella notificata al debitore in data 5.7.2022 per contributo integrativo anno 2014. E' pertanto evidente che il nuovo termine di prescrizione decennale non era ancora spirato. Peraltro , pure se si volesse argomentare – e non si comprende come in presenza di una norma primaria che deroga espressamente , per questi versamenti, all'applicabilità della legge 335/1995 - il termine di prescrizione quinquennale , lo stesso sarebbe stato interrotto dalla con pec del 19.12.19, CP_1
costituendo onere del professionista allegare e provare la mancata ricezione della comunicazione formale interruttiva. Peraltro non pare controvertibile l'efficacia interruttiva della nota pec con cui la richiedeva il pagamento del contributo integrativo per l'anno 2014, essendo ben identificata CP_1
la pretesa il cui termine prescrizionale la intendeva interrompere ed essenso esplicitata proprio CP_1 la volontà interruttiva (” La presente viene inviata anche a fini interruttivi dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 19 della legge 576/1980 e dell'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012) risultando invece ininfluente la motivazione ulteriore riportata nella nota(”-…, per evitare che una intervenuta prescrizione di contributi dovuti renda inutilizzabile il relativo periodo di iscrizione ai fini previdenziali”)
Il rigetto dei motivi di appello sopra esplicitati implica l'assorbimento dell'appello incidentale risultando confermata la debenza del contributo integrativo preteso con la cartella opposta ( oggetto della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado).
Deve invece accogliersi la censura mossa avverso la quantificazione delle spese di lite che ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., trattandosi di materia previdenziale, non può superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. Le spese di lite del giudizio di primo grado sono pertanto rideterminate, avuto riguardo alla natura previdenziale della materia trattata e all'assenza di particolare complessità delle questioni esaminate, in complessivi euro 251 di cui euro 66 per la fase di studio, euro 61 per la fase introduttiva, euro 124 per la fase decisionale ( in difetto di attività istruttoria). Le spese del grado sono invece compensate in ragione del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , condanna al pagamento , in favore della Parte_1 [...]
, della somma di euro 251 a titolo di spese di lite di Controparte_1
primo grado ( in luogo di euro 2500), oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Compensa le spese del grado.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott. Ssa Beatrice Marrani Consigliere ha pronunciato, all'udienza del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 29 2024 vertente
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 [...]
ed elettivamente domiciliati in PIAZZA MELOZZO DA Parte_1
FORLÌ (C/O AVV. SOLDATO) 9 ROMA giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. TELLI GIOIA RITA VIA E. Q. VISCONTI, 8 00193 ROMA
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 6933 del 5 luglio 2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
Fatto e diritto proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata che rigettava la sua Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento numero 09720210039513648000 per la somma di euro
356,88 a titolo di contributo integrativo anno 2014 . Con il primo motivo di appello deduceva il difetto di giurisdizione dell'autorità adita;
con il secondo motivo di appello lamentava la falsa applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo numero 46 del 1999 , l'omessa pronuncia , la violazione dell'effettività del ricorso all'autorità giudiziaria;
con il terzo motivo di appello denunciava la prescrizione del credito e la violazione dell'articolo tre della costituzione rappresentando come il termine prescrizionale fosse quinquennale e non decennale come statuito dal giudice di prime cure;
con il quarto motivo di appello lamentava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 della legge numero 576 del 1980 e la violazione dell'articolo 23 della costituzione;
col quinto motivo di appello nuovamente denunciava la non debenza del cosiddetto contributo integrativo , la violazione e falsa applicazione del medesimo articolo 11 della legge numero 576 del 1980 e dell'articolo 21 della legge numero 247 del 2012 e la violazione della sesta direttiva iva , nonché dell'articolo 77 primo comma della costituzione ,
l'eccesso di delega;
con il sesto motivo di appello chiedeva respingersi la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della debenza del contributo integrativo . Da ultimo contestava la condanna a pagamento delle spese di lite
La si costituiva contestando le avverse deduzioni Controparte_1
e chiedendo con appello incidentale la conferma della debenza della contribuzione se del caso anche con diversa motivazione
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente al quarto , al quinto e al sesto perché hanno tutti come presupposto la natura tributaria e non previdenziale del contributo integrativo. Quanto al primo motivo riguardante il difetto di giurisdizione devesi evidenziare che l'eccezione è formulata dalla parte che ha incardinato il ricorso dinanzi al giudice del lavoro piuttosto che davanti alle commissioni tributarie, sia pure sulla scorta della espressa previsione dell'impugnabilità della cartella opposta dinanzi a detto giudice contenuta nell'atto impugnato.
L'attuale appellante ben avrebbe potuto presentare ricorso nei termini alla commissione tributaria laddove avesse ritenuto detto collegio competente, o sollevare regolamento di giurisdizione dinanzi la corte di cassazione, sicchè non sembra possa in questa sede dolersi del difetto di giurisdizione dell'autorità che egli stesso ha consapevolmente adito. In ogni caso l'eccezione è infondata per le stesse ragioni che rendono infondato il secondo , il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello. Come reiteratamente statuito da questa Corte deve infatti escludersi la possibilità di attribuire al contributo integrativo natura di tassa, trattandosi di prestazione legittimamente imposta, nell'ambito della complessiva disciplina previdenziale, per fini solidaristici ai fini di sopperire alle esigenze della senza che possa ritenersi decisivo in senso contrario il CP_1
fatto che l'onere economico gravi sul cliente dell'avvocato o la sua assoggettabilità ad Iva, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non può ritenersi di per sé sola sufficiente all'attribuzione del prelievo in questione natura tributaria. Le questioni controverse sono state già affrontate da questa Corte con pronunce ( tra le altre corte di appello di Roma, sent. nn. 2202/2024,
2257/2021; 2381/2019) che si condividono e alle quali ci si riportata anche a sensi dell'art. 118 c.p..
come si è anticipato lamenta , in particolare , l'omessa motivazione e pronuncia in Parte_1
ordine alle eccezioni sollevate relativamente alla natura di tassa del contributo integrativo di cui all'art. 11 l. 576/1980, natura quest'ultima che l'appellante ribadiva (evidenziando in particolare come la stessa a seguito della tacita abrogazione dell'art. 11, ultimo comma, l. 576/1980 ad opera dell'art. 16 d.l. 41/1995, fosse assoggettata ad Iva e il cui importo, consistendo in una maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'Iva, gravava sul cliente privo di un rapporto previdenziale con la rivendicando conseguentemente l'illegittimità del CP_1
tributo stante il divieto di cui all'art. 1 d.lgs. 509/1994 di percepire finanziamenti pubblici e la stessa illegittimità della trasformazione di in fondazione di diritto privato in violazione dei CP_2
principi e criteri direttivi della legge delega di cui all'art. 1, comma 33, lett. a, punto 4, l 537/1993.
Lamentava, a tale proposito , la violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c.,, della VI
Direttiva IVA, dell'art. 77, comma 1, Cost., dell'art. 1, comma 32, l. n. 537/1993, dell'art. 1 d.lgs.
509/1994 e del divieto di finanziamento pubblico. Il motivo non può trovare accoglimento in ragione della infondatezza dell'eccezione. Com'è noto l'art. 11 della l. 576/80 prevede che tutti gli iscritti agli albi degli avvocati devono applicare una maggiorazione percentuale (attualmente pari al
4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari annuale ai fini dell'IVA e che detto importo sia ripetibile nei confronti del cliente.
L'art. 11 l. n. 576/1980 prevede in particolare che “A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia CP_1
eseguito il debitore. la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo (comma 1)…Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma,un importo CP_1
minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10 , secondo comma, dovuto per l'anno stesso (comma 2)…”.
Il suddetto contributo si aggiunge a quello soggettivo previsto dall'art. 10 della stessa legge, contributo il cui versamento è obbligatorio per ogni iscritto alla cassa in misura pari ad una determinata percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno con la previsione, in ogni caso, di un importo minimo obbligatorio a prescindere dal reddito percepito. Così come rilevato dall'appellante, quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 l. n. 576/1980 alla cui stregua il contributo integrativo non è assoggettato nè ad Irpef né ad Iva è stato parzialmente abrogato, in modo implicito, dall'art. 16 dl n. 41/1995 conv. in l 88/1995, il quale ha espressamente previsto (in ottemperanza all'art. 11, parte A, par. 2, lett. a) della VI direttiva 77/388/CEE) che il contributo oggetto di controversia rientri nella base imponibile Iva.
Il versamento del contributo integrativo non rileva pacificamente in relazione all'importo delle pensioni erogate dalla (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità e vecchiaia contributiva) CP_1 calcolate, queste ultime, esclusivamente sui contributi soggettivi versati (previsti dall'art. 10 l. n.
576/1980) e non anche sui contributi integrativi essendo questi ultimi diretti esclusivamente al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale (nel senso della natura solidaristica di tale contributo cfr. Cass. n.
30571 del 22/11/2019 e Cass. n. 10458 del 21/10/1998 le quali, sulla base di tale natura solidaristica, avevano escluso che la cancellazione del professionista dalla per incompatibilità CP_1
con l'esercizio di altre attività determinasse l'obbligo della restituzione di tale tipologia di contributi). L'art. 21, comma 8, l. n. 247/2012 (nell'ambito di una più generale disciplina della professione forense) aveva disposto che “l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla ” prevedendo altresì al comma successivo Controparte_1 che “la , con proprio regolamento, determina, Controparte_1
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e
l'eventuale applicazione del regime contributivo” prevedendo altresì al comma 10 che “non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla ”. Controparte_1
Lo stesso art. 21, ai primi due commi, dispone che "La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarita' ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. …". La normativa testè menzionata è quindi chiara nel prevedere che, ogniqualvolta l'avvocato svolga in via effettiva, abituale, continuativa e prevalente l'attività forense, con conseguente iscrizione all'albo professionale, sia tenuto ad iscriversi anche alla prevedendo altresì la facoltà Controparte_3 per quest'ultima di prevedere tramite regolamento, l'obbligo di pagamento di minimi contributivi a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia soglia reddituale. In attuazione di tale disposizione di legge l'art. 7 del Regolamento contributi dell'ente prevede per il 2014, al comma 1, un importo minimo annuo tanto per il contributo soggettivo (pari ad € 2.780) che per quello integrativo (pari ad
€ 700) che per il contributo di maternità ex d. lgs. n. 151/2001 (€ 151). Ciò premesso deve escludersi la possibilità di attribuire al contributo integrativo natura di tassa, trattandosi di prestazione legittimamente imposta, nell'ambito della complessiva disciplina previdenziale, per fini solidaristici ai fini di sopperire alle esigenze della senza che possa ritenersi decisivo in senso CP_1
contrario il fatto che l'onere economico gravi sul cliente dell'avvocato o la sua assoggettabilità ad
Iva, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non può ritenersi di per sé sola sufficiente all'attribuzione del prelievo in questione natura tributaria.
Con riguardo al terzo motivo di appello si rileva quanto segue. Va confermata l'applicabilità del termine decennale introdotto dalla legge n. 247/2012, art.66, recante “nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”. L'art.66 ha disposto che l'art.3 della legge 8 agosto
1995, n.335 non si applica alle contribuzioni dovute alla e, conseguentemente, le CP_1 contribuzioni dovute all'entrata in vigore della norma (3.2.2013) e per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma in parola, soggiacciono al nuovo termine decennale. Tale interpretazione è in linea con gli arresti giurisprudenziali oramai consolidati del Supremo Collegio che hanno infatti stabilito che “la nuova disciplina di cui all'art.66 l.n.247/2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché per le prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (v. Cass. n.
6729/2013), evidenziando che in tale ambito, il principio secondo il quale la nuova normativa – rectius il nuovo termine di prescrizione in essa previsto- che non può dunque restare quello quinquennale come argomenta l'appellante - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia in tutti i casi in cui non sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine di prescrizione previsto dalla precedente normativa. Nel caso in parola la contribuzione non versata è stata oggetto della cartella notificata al debitore in data 5.7.2022 per contributo integrativo anno 2014. E' pertanto evidente che il nuovo termine di prescrizione decennale non era ancora spirato. Peraltro , pure se si volesse argomentare – e non si comprende come in presenza di una norma primaria che deroga espressamente , per questi versamenti, all'applicabilità della legge 335/1995 - il termine di prescrizione quinquennale , lo stesso sarebbe stato interrotto dalla con pec del 19.12.19, CP_1
costituendo onere del professionista allegare e provare la mancata ricezione della comunicazione formale interruttiva. Peraltro non pare controvertibile l'efficacia interruttiva della nota pec con cui la richiedeva il pagamento del contributo integrativo per l'anno 2014, essendo ben identificata CP_1
la pretesa il cui termine prescrizionale la intendeva interrompere ed essenso esplicitata proprio CP_1 la volontà interruttiva (” La presente viene inviata anche a fini interruttivi dei termini prescrizionali ai sensi dell'art. 19 della legge 576/1980 e dell'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012) risultando invece ininfluente la motivazione ulteriore riportata nella nota(”-…, per evitare che una intervenuta prescrizione di contributi dovuti renda inutilizzabile il relativo periodo di iscrizione ai fini previdenziali”)
Il rigetto dei motivi di appello sopra esplicitati implica l'assorbimento dell'appello incidentale risultando confermata la debenza del contributo integrativo preteso con la cartella opposta ( oggetto della domanda riconvenzionale formulata in via subordinata nel giudizio di primo grado).
Deve invece accogliersi la censura mossa avverso la quantificazione delle spese di lite che ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., trattandosi di materia previdenziale, non può superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. Le spese di lite del giudizio di primo grado sono pertanto rideterminate, avuto riguardo alla natura previdenziale della materia trattata e all'assenza di particolare complessità delle questioni esaminate, in complessivi euro 251 di cui euro 66 per la fase di studio, euro 61 per la fase introduttiva, euro 124 per la fase decisionale ( in difetto di attività istruttoria). Le spese del grado sono invece compensate in ragione del parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , condanna al pagamento , in favore della Parte_1 [...]
, della somma di euro 251 a titolo di spese di lite di Controparte_1
primo grado ( in luogo di euro 2500), oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Compensa le spese del grado.
La Presidente
Maria Antonia Garzia