Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2026, proposto da RO GO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale - Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della Sentenza Tribunale di Catania n. 2585/2024 pubblicata in data 10 maggio 2024 numero di RG n. 2573/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale - Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. EL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 21 gennaio 2026, la sig.ra GO RO ha agito in giudizio per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2585/2024. Tale pronuncia, passata in giudicato come da attestazione del 10 dicembre 2024, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di € 1.214,29 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre accessori.
La ricorrente lamenta la perdurante inerzia dell'Amministrazione, che non ha provveduto al pagamento nonostante la notifica del titolo esecutivo in data 26 novembre 2024.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza svolgere difese.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Risultano altresì soddisfatte le condizioni di procedibilità, essendo il titolo esecutivo stato notificato all'Amministrazione (in data 26 novembre 2024) ed ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, l'inadempimento dell'Amministrazione è provato dalla documentazione in atti e non è stato contestato dalla difesa erariale; sussiste, pertanto, l'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi alle decisioni giurisdizionali passate in giudicato.
Va, pertanto, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 2585/2024 del Tribunale di Catania, corrispondendo alla ricorrente la somma dovuta, oltre accessori, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta , il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, su istanza di parte.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2585/2024, provvedendo, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, al pagamento in favore della ricorrente, sig.ra GO RO, della somma di € 1.214,29, oltre accessori come per legge e come statuito nella sentenza da ottemperare, sino all'effettivo soddisfo;
- nomina, per il caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente, quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, affinché, su istanza di parte, provveda in via sostitutiva a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della predetta sentenza entro l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL UR, Presidente
EL AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AM | EL UR |
IL SEGRETARIO