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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 602/2022, avente ad oggetto
“lesione personale”, promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. FORTE VITO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
– PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. GIGANTE ALESSANDRO (C.F. ) C.F._3
(C.F. ) - contumace CP_2 C.F._4
– PARTE CONVENUTA –
NONCHÉ
PERSONA DEL SUO PRESIDENTE PRO Controparte_3
TEMPORE - contumace
– PARTE CHIAMATA IN CAUSA –
C ONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 [...]
e il sig. , al fine di essere risarcito Controparte_1 CP_2 di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro occorsogli quale trasportato a bordo dell'autovettura Ford Fiesta tg. CA 268S, di proprietà del sig. , assicurata per la r.c.a. con l'impresa assicuratrice convenuta. CP_2
Deduceva l'attore che: in data 13.08.2021 alle ore 4.00 circa, il citato veicolo, condotto dal sig. viaggiava sulla S.P. HI / LD Parte_2 quando improvvisamente impattava in un ungulato di grossa taglia e finiva la propria corsa fuori strada;
sul posto intervenivano gli agenti della stazione
Carabinieri di Marconia per i rilievi del caso e l'ambulanza per il trasporto presso il nosocomio di Policoro dello stesso attore. Precisava che, a causa delle lesioni riportate nel sinistro stradale, aveva subito danni non patrimoniali, come accertato nella relazione peritale redatta dal consulente di parte dott. , in atti, nonchè CP_2 danni patrimoniali da mancato guadagno. Pertanto, essendo rimasti privi di riscontro la diffida inviata alla a mezzo pec del 08.09.2021 e l'invito alla CP_1 stipula di negoziazione assistita inviata a mezzo pec del 12.12.2021, agiva in giudizio ai sensi dell'art. 144 cod. sss., sussistendo la responsabilità della CP_1 quale compagnia del veicolo sul quale viaggiava.
Non si costituiva in giudizio il convenuto benché ritualmente CP_2 citato, e pertanto con ordinanza del 11.04.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva invece l'assicuratore convenuto, il quale in via preliminare deduceva la responsabilità esclusiva o concorrente della , per essere stato Parte_3 causato il sinistro dall'omesso controllo di fauna selvatica (ungulato), chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'ente. Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità dell'azione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 102 cpc e degli artt. 144 e 149 D.Lgs 209/2005 per omessa citazione del presunto responsabile civile, sig conducente Parte_2 dell'auto Ford Fiesta tg. CA268SA. Eccepiva inoltre la nullità della citazione per mancanza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 cpc. Nel merito contestava la domanda, sostenendo la responsabilità esclusiva o concorsuale dell'attore per non pagina 2 di 12 aver indossato la cintura di sicurezza, con conseguente esclusione o riduzione del risarcimento.
La terza chiamata in causa non si costituiva in giudizio e Parte_3 pertanto, con ordinanza del 22.11.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata ctu medico-legale e denegate le ulteriori richieste istruttorie, la causa, assegnata allo scrivente Magistrato in data 05.09.2024, veniva introitata per la decisione all'udienza del 02.05.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 01.09.2025.
**********
1. Innanzitutto, va esaminata l'eccezione formulata dall'assicuratore convenuto di improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c. e degli artt. 144 e 149 del D.Lgs. 209/2005, per omessa citazione in giudizio del responsabile civile, sig. Parte_2 conducente dell'auto Ford Fiesta tg. CA268SA.
Tale eccezione preliminare di rito concerne la corretta costituzione del rapporto processuale e, pertanto, va valutata prima di ogni altra questione e precede anche la trattazione di merito, che presuppone l'instaurazione di un valido contraddittorio tra tutte le parti necessarie.
Per contro, l'eccezione di assenza di responsabilità dell'impresa assicurativa, basata sulla responsabilità della terza chiamata per essere stato causato Parte_3 il sinistro dall'omesso controllo della fauna selvatica, è una questione di merito e va vagliata solo all'esito del giudizio e alla luce delle risultanze processuali.
Ciò posto, va osservato che la Cassazione ha da tempo affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 27078 del
14/9/2022). Nella motivazione dell'ordinanza appena citata la Suprema Corte ha puntualizzato che, comunque venga ricostruita sul piano sistematico l'azione pagina 3 di 12 promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato.
Per contro, il conducente del veicolo danneggiante non è litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario-assicurato: infatti, il litisconsorzio necessario di cui all'art. 144 cod. ass. sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'art. 2054, comma 3, c.c., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.
Nel caso in esame, oltre alla compagnia assicuratrice del veicolo veicolo a bordo del quale l'attore si trovava al momento del sinistro, è stato convenuto, ancorchè sia rimasto contumace, il proprietario del veicolo medesimo, di talchè non si riscontra alcun problema di litisconsorzio.
Ne segue la reiezione dell'eccezione in questione.
2. Parimenti, è infondata e va rigettata l'eccezione di nullità ed improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c.
Ritiene il giudicante che nella specie non ricorra nullità della citazione per incertezza della domanda atteso che, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinato a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, appare agevole individuare l'oggetto della domanda e le norme di diritto poste a suo fondamento, tant'è vero che la parte convenuta nella comparsa di costituzione è stata in grado di svolgere ampiamente le proprie difese e di contestare puntualmente le domande e le eccezioni di parte attrice.
3. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
L'azione proposta da in qualità di terzo trasportato va qualificata come Parte_1 azione diretta ai sensi dell'art. 144 cod. ass. (d. lgs. n. 209/2005).
Giova ricordare che, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli,
l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato, è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti pagina 4 di 12 dell'assicuratore del proprio vettore e di ottenere il risarcimento del danno allegando solo la prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (cfr. Cass. Sez. Un. n.
35318/2022).
La tutela rafforzata, così come riconosciuta, pur non presupponendo uno scontro materiale tra veicoli, richiede quindi, necessariamente, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeni due di essi: diversamente, l'azione diretta spettante al terzo trasportato è solo quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitare nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile.
Ne consegue che, qualora nel sinistro - come nel caso di specie - risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, non trova applicazione l'art. 141 cod.ass., essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 cod. ass.. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile.
In tale ultimo caso, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, primo comma, c.c.,
l'onere probatorio gravante sul trasportato è equivalente a quello previsto dal citato art. 141 cod. ass., spettando al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord. 10.01.2024, n. 1044).
Sul piano della distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nell'ipotesi prevista dall'art. 144 cod. ass., stante l'operatività della presunzione di responsabilità posta a carico del conducente del veicolo ex art. 2054 c.c., e in attuazione dei principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova sanciti dall'art. 2697 c.c., grava sull'attore l'onere di fornire la prova del verificarsi del sinistro e della sua presenza sul veicolo quale trasportato, oltre che del danno- conseguenza subito (cfr. Trib. Potenza, 5 marzo 2024, n. 402).
Per quanto attiene al fatto, è pacifico, in quanto non contestato, che Parte_1 alle ore 4:00 del giorno 13.08.2021, ha rivestito la qualità di terzo trasportato all'interno dell'autovettura Ford Fiesta tg. CA 268SA, condotta dal sig.
[...]
e di proprietà del sig. , assicurata per la r.c.a. Parte_2 CP_2 con la che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il Controparte_4
pagina 5 di 12 citato veicolo viaggiava sulla S.P. HI / LD quando improvvisamente impattava in un ungulato di grossa taglia e finiva la propria corsa fuori strada;
sul posto intervenivano gli agenti della stazione Carabinieri di Marconia per i rilievi del caso e l'ambulanza per il trasporto presso il nosocomio di Policoro dello stesso attore.
Orbene, può conseguentemente affermarsi pacificamente che il sinistro abbia interessato un solo veicolo e che l'attore rivestisse la qualità di terzo trasportato.
3.1. Ciò che invece è in contestazione tra le parti è la responsabilità per le conseguenze lesive subite dall'attore in conseguenza del sinistro, atteso che l'assicuratore convenuto ha dedotto la responsabilità esclusiva o concorsuale della
, per essere stato causato il sinistro dall'omesso controllo della Parte_3 fauna selvatica.
Va rilevato che, trovando applicazione nella specie il dictum legis di cui all'art. 144 cod. ass., spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c. (cfr. Cass. 1044/2024).
Nel caso in esame, dunque, la presunzione ex art. 2054 primo comma c.c. poteva essere superata dalla prova, a carico del vettore, di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela e che la condotta dell'animale aveva avuto, effettivamente e in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto. Tuttavia, tale prova è del tutto mancata.
Deve ritenersi, dunque, la responsabilità del vettore ex art. 2054, co. 1, c.c. per non aver provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
3.2. L'assicuratore convenuto, inoltre, ha invocato la responsabilità del danneggiato tale da escludere o quantomeno diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti.
In particolare, la difesa dell'assicuratore ha dedotto che l'attore non aveva utilizzato le cinture di sicurezza che avrebbero potuto circoscrivere i danni.
Giova ricordare che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte che
“l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte del terzo trasportato nella parte pagina 6 di 12 posteriore dell'auto, che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento del danno” (cfr. Cass. ord. 21991/2019).
Va poi precisato che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. – applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. Civ. Sez. III n. 4954/2007).
L'onere della prova, nello specifico, grava su chi intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c., una riduzione del risarcimento, ovvero, nella specie, sulla compagnia di assicurazione.
Tale prova non può ritenersi acquisita nel presente giudizio.
Invero, la compagnia di assicurazione non è riuscita a provare il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dell'attore in occasione del sinistro oggetto di causa.
Né tale evenienza è indirettamente ricavabile in ragione degli effetti dell'impatto, non riscontrandosi una significativa corrispondenza biunivoca tra danni così come verificatisi e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
La ctu medico-legale esperita in corso di causa – del tutto condivisibile in quanto fondata su obiettivi accertamenti di fatto e su argomentazioni logiche e ben motivate, anche in risposta ai rilievi del ctp di parte convenuta (cfr. relazione scritta del C.T.U. alla quale si rinvia in ogni sua parte) – ha accertato che “i danni subiti dal Sig. sono compatibili con l'uso corretto delle cinture di sicurezza. I Parte_1 danni sarebbero stati maggiori se non le avesse indossate” (v. pag. 7 relazione peritale integrativa depositata il 19.07.2024).
Sono risultate infondate, infatti, le osservazioni mosse dal consulente della compagnia convenuta alla relazione del ctu, alla luce dei chiari e condivisibili chiarimenti forniti dal perito d'ufficio, il quale in risposta alle osservazioni del dott. pervenutegli il 18 giugno 2024, ha confermato le sue valutazioni, Per_1 precisando che “……..al momento dell'incidente il Sig. occupava il Parte_1 sedile anteriore destro. Le lesioni riscontrate sono rappresentate da “lussazione pagina 7 di 12 posteriore anca sinistra con frattura composta colonna posteriore acetabolare sinistra”. La ricorrenza di una frattura composta è frequente per il corretto utilizzo della cintura di sicurezza;
in caso contrario la frattura non sarebbe stata affatto composta ma ben più grave” (v. pag. 8 relazione peritale integrativa depositata il
19.07.2024).
Sul punto, giova ricordare che la consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì una semplice allegazione difensiva, in relazione alla quale il giudice non deve motivare il proprio dissenso quando pone a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le osservazioni ivi contenute e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., sez. 3, 29.01.2010, n.2063).
Né la circostanza del mancato utilizzo della cintura di sicurezza può ritenersi provata mediante la perizia tecnica eseguita dal perito della dott. CP_1 Per_2 sul mezzo danneggiato, nella quale è precisato che “non è stato possibile
[...] verificare le cinture di sicurezza, in quanto queste assenti (smontate) anteriore dx e sx per essere riutilizzate su altro veicolo similare, questo farebbe presupporre la mancata attivazione delle stesse pertanto non regolarmente allacciate”.
Invero, la valutazione del perito di parte si basa su mere presunzioni (“questo farebbe presupporre la mancata attivazione delle stesse”), non corroborate da riscontri obiettivi e prive di precisi riferimenti temporali (considerato che nella perizia versata in atti dalla è riportato: “data primo rilievo 14.09.2021”, CP_1 ovvero circa un mese dopo il sinistro), ditalchè non appare possibile accertare se le cinture di sicurezza fossero già assenti all'epoca del sinistro o se fossero state smontate in epoca successiva.
Il mancato uso dei meccanismi di ritenzione, pertanto, è rimasto relegato nell'alveo di una presunzione, peraltro, non corroborata da gravità e precisione.
C'è quanto basta per fondare, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, il diritto dell'attore ad essere risarcito, in qualità di terzo trasportato, dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
L'esclusione delle particolari ipotesi di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. comporta la condanna solidale del proprietario, rimasto contumace.
4. Ciò posto, in ordine al quantum debeatur, si osserva che la difesa attorea ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale (sotto forma di danno biologico con pagina 8 di 12 personalizzazione) e del danno patrimoniale (danno da mancato guadagno e spese mediche sostenute).
4.1. Danno non patrimoniale.
Con riguardo alla natura e all'entità delle lesioni subite dall'attrice, il Giudicante ritiene che possano essere condivise le considerazioni espresse dal ctu, in quanto adeguatamente motivate e basate su riscontri obiettivi accertati in sede di visita peritale.
La ctu espletata a firma del dott. ha, in particolare, consentito di Per_3 accertare che l'attore (dell'età di 20 anni all'epoca del fatto) riportò, in occasione del sinistro del 14.08.2021, lesioni traumatiche consistenti in: “lussazione posteriore anca sinistra con frattura composta colonna posteriore acetabolare sinistra. Considerato il lungo tempo trascorso dall'evento traumatico, i suddetti postumi sono ormai stabilizzati”.
Come ut supra detto, il ctu ha ritenuto che le lesioni riportate sono compatibili con l'uso corretto delle cinture di sicurezza.
Il tecnico d'ufficio ha poi congruamente determinato il periodo di inabiltà temporanea conseguita alle lesioni in complessivi giorni 90, di cui gg. 20 di inabilità temporanea totale, parziale al 75% gg. 20, parziale al 50% gg. 20, parziale al 25% giorni 30.
Tali lesioni e l'entità dei postumi hanno determinato un danno biologico permanente complessivamente valutato dal ctu in misura pari al 5%.
La misura, pertanto, del risarcimento spettante per il danno non patrimoniale subito va determinata - trattandosi di c.d. "micropermanenti" - applicando al caso di specie la più recente "Tabella del danno biologico di lieve entità" prevista dall'art. 139 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 2009.
S
Danno biologico permanente € 9.335,35 o
Invalidità temporanea totale € 1.123,60 n Invalidità temporanea parziale al 75% € 842,70 o Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35 Totale danno biologico temporaneo € 2.949,45 q
Totale complessivo € 12.284,80 u indi dovuti gli importi ottenuti secondo il calcolo che segue: pagina 9 di 12 Spetta, pertanto, all'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di
€ 12.284,80.
Ritiene il giudicante di non dover procedere ad una personalizzazione del danno in considerazioni delle ricadute sulle attività di vita quotidiana svolte dall'attore, non essendo state allegate circostanze atte a far ritenere incongruo e non satisfattivo il valore medio standardizzato indicato dalle tabelle applicate.
In argomento, giova richiamare la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, la quale, ribadendo il concetto di danno non patrimoniale come categoria unitaria e omnicomprensiva, affermato dalle note sentenze delle Sezioni
Unite dell'11 novembre 2008 (nn. 26972, 26973, 26794, 26795 del 2008), ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
n. 28988; v. anche Cass. civ., sez. III, ord. 27.03.2018 n. 7513).
4.2. Danno patrimoniale emergente.
L'attore ha in diritto al rimborso delle spese mediche sostenute, quantificabili sulla scorta della documentazione medica in atti (ed all'esito della valutazione di pertinenza e congruità espressa dal CTU) in complessivi € 2.446,94 (v. relazione ctu: “le spese mediche sono congrue ed in rapporto di casualità adeguata con il danno subito nell'incidente stradale. Tutte le spese sono presenti in atti è ammontano a € 2.446,94”).
4.3. Danno patrimoniale da mancato guadagno (lucro cessante).
L'attore ha poi affermato che, in conseguenza dei postumi riportati, avrebbe patito anche un danno patrimoniale da mancato guadagno.
Il danno da lucro cessante derivante da danni fisici conseguenti a sinistro stradale, trattandosi di danno di natura patrimoniale, esige, per essere risarcito, della prova rigorosa che in concomitanza o in dipendenza del fatto lesivo l'inattività del soggetto leso abbia comportato un'interruzione o diminuzione del suo reddito. pagina 10 di 12 A tal fine è necessario che l'attore dimostri quale fosse la sua effettiva capacità reddituale prima e post sinistro, onde verificare se il lamentato danno patrimoniale si sia effettivamente verificato (Cass. 25370/18, Cass. 15737/18, Cass. 8896/16).
Ebbene, sul punto in questione è registrabile una carenza totale di allegazione e prova da parte dell'attore.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da mancato guadagno.
5. Alla luce di quanto detto, considerato che il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 12.284,80 e quello patrimoniale ad € 2.446,94 per un totale di €
14.731,74, i convenuti dovranno essere condannati, in via solidale, a risarcire l'importo di € 14.731,74.
Sulla complessiva somma dovuta all'attore per danno non patrimoniale vanno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subito a causa della mancata disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione, ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. civ. sez. 3, n. 5054 del 03.03.2009; Cass. civ. sez. 3, n. 5503 del 08.04.2003; Cass. S.U. n. 1712 del
17.02.1995). Sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dei singoli esborsi fino al saldo.
6. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ed, in relazione al valore della causa, quale risultante dalle somme liquidate all'esito del giudizio, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
Le spese della c.t.u. sono definitivamente e solidalmente poste a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede: pagina 11 di 12 1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in solido, in favore dell'attore, della somma di 14.731,74, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2. condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa;
3. pone definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Matera il 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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