Art. 10.
Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformita' si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.
Il massimale previsto, dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennita' di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformita' si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.