CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41581 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA PE SE SA nato nella Repubblica Dominicana il 27/10/1986 avverso l'ordinanza emessa il 24 luglio 2025 dal Tribunale di L'Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere OR ON;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso. RILEVATO IN FATTO 1. BA PE SE SA propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in quanto trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto del provvedimento della DGSIA. Con un unico motivo di ricorso chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, deducendo vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione rilevando che: a) la richiesta di Penale Sent. Sez. 6 Num. 41581 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 11/11/2025 2 riesame dell’ordinanza cautelare emessa in data 11/7/2025 è stata trasmessa domenica 13/7/25 all’indirizzo p.e.c. sez1penale.tribunale.laquila@gistiziacert.it; b) il successivo 14/7/25, a seguito di comunicazione della Cancelleria del Tribunale che avvisava che l’istanza sarebbe stata dichiarata inammissibile perchè depositata ad un indirizzo p.e.c. diverso da depositoattipenali.tribunale.laquila@giustiziacert.it, il ricorrente inviava lo stesso giorno l’istanza di riesame a detto indirizzo, rispettando, dunque, il termine di legge per la proposizione del riesame. Oltre a dedurre l’avvenuto superamento dell’errore attraverso il tempestivo deposito della richiesta al corretto indirizzo di posta elettronica certificata, si insiste sulla illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo stato trasmesso ad un indirizzo p.e.c. comunque riferibile all’Ufficio giudiziario interessato (tanto che dal medesimo indirizzo è partita la comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. A prescindere, infatti, dalla correttezza o meno del primo invio, questione oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, ma non rilevante nel caso in esame, l’elemento decisivo, trascurato dal Tribunale, attiene alla trasmissione tempestiva della medesima istanza di riesame al corretto indirizzo di posta elettronica certificata. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare nel merito detta istanza e non limitarsi a vagliare un profilo di eventuale inammissibilità, completamente superato dalla seconda trasmissione. 2. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale del riesame di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale del riesame di L'Aquila. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OR ON RL Di FA 3
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso. RILEVATO IN FATTO 1. BA PE SE SA propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in quanto trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto del provvedimento della DGSIA. Con un unico motivo di ricorso chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, deducendo vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione rilevando che: a) la richiesta di Penale Sent. Sez. 6 Num. 41581 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 11/11/2025 2 riesame dell’ordinanza cautelare emessa in data 11/7/2025 è stata trasmessa domenica 13/7/25 all’indirizzo p.e.c. sez1penale.tribunale.laquila@gistiziacert.it; b) il successivo 14/7/25, a seguito di comunicazione della Cancelleria del Tribunale che avvisava che l’istanza sarebbe stata dichiarata inammissibile perchè depositata ad un indirizzo p.e.c. diverso da depositoattipenali.tribunale.laquila@giustiziacert.it, il ricorrente inviava lo stesso giorno l’istanza di riesame a detto indirizzo, rispettando, dunque, il termine di legge per la proposizione del riesame. Oltre a dedurre l’avvenuto superamento dell’errore attraverso il tempestivo deposito della richiesta al corretto indirizzo di posta elettronica certificata, si insiste sulla illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo stato trasmesso ad un indirizzo p.e.c. comunque riferibile all’Ufficio giudiziario interessato (tanto che dal medesimo indirizzo è partita la comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. A prescindere, infatti, dalla correttezza o meno del primo invio, questione oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, ma non rilevante nel caso in esame, l’elemento decisivo, trascurato dal Tribunale, attiene alla trasmissione tempestiva della medesima istanza di riesame al corretto indirizzo di posta elettronica certificata. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare nel merito detta istanza e non limitarsi a vagliare un profilo di eventuale inammissibilità, completamente superato dalla seconda trasmissione. 2. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale del riesame di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale del riesame di L'Aquila. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso l’11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OR ON RL Di FA 3