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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14360 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Saglimbene, presso il cui studio a Misilmeri (PA),
Corso Vittorio Emanuele n. 192, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Alessia Taormina, presso il cui studio a Palermo, via Ariosto n. 47, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 09/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/11/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con il 20/09/2007 a Palermo e di avere generato otto figli, CP_1
attualmente tutti minorenni, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio,
l'affidamento condiviso dei minori con dimora presso di sé e diritto di visita del padre nonché la previsione a carico del resistente di un assegno mensile di euro 1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 2. Si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla pronuncia di scioglimento CP_1
del matrimonio ed all'affidamento congiunto dei figli ma ha chiesto di poter contribuire al loro mantenimento con un assegno di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09/04/2025, dopo l'ascolto delle parti e l'espletamento del tentativo di conciliazione con esito negativo, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con decreto di omologa n. 919/2022, emesso da questo Tribunale in data 21/01/2022 - 16/02/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'accordo di cui al verbale d'udienza del 09/04/2025, che di seguito si riportano:
“1) Affido congiunto dei figli minori con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo accordi liberamente stretti tra le parti ovvero in subordine alle condizioni della separazione;
2) Obbligo di di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, l'assegno di euro 300,00 al mese, considerata la percezione della sola indennità NASPI;
non appena lo stesso cesserà di percepire detta indennità, l'assegno sarà incrementato ad euro 600,00 al mese;
l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra le parti al 50% secondo le modalità del
Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
3) L' Assegno unico per i figli sarà percepito interamente al 100% da Parte_1
;
[...]
4) Compensazione delle spese di lite”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 20/09/2007 da nata a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ), alle condizioni concordate all'udienza del 09/04/2025 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 57, p. I, dell'anno 2007).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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