Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2025, proposto da
NI SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'ottemperanza:
- alla sentenza n. 291/2024 pubbl. il 30/04/2024, emessa dal Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, nonché per la nomina, nel caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva e la fissazione, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., di una somma di denaro a carico della parte resistente, per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR DE;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Teramo – sezione lavoro che ha “ accerta (to) e dichiara (to) il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2023/2024 e condanna (to) il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante p.t., all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annuo tramite la Carta Elettronica del Docente ”.
Il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile e ha prodotto documenti e una relazione nella quale ha riconosciuto di non aver ancora provveduto al pagamento dell’importo dovuto.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è stata notificata in data 20.5.2024 al MIM presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 7 d.m. n. 44/2011, ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Teramo del 9.5.2025.
Sussiste anche la condizione di procedibilità di cui all'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996 essendo decorso, alla data della notifica del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
La domanda di ottemperanza è altresì fondata nel merito in quanto il credito vantato, accertato con sentenza definitiva, non è stato soddisfatto.
Deve pertanto ordinarsi al Ministero dell’Istruzione di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione di questa sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente le somme liquidate dal giudicato mediante la “ carta elettronica del docente ”.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale, senza maturare alcun compenso, provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
Non ricorrono le condizioni per accogliere la domanda di liquidazione dell’indennità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. considerata l’entità contenuta del credito, come tale liquidabile sollecitamente e la contestuale nomina del Commissario ad acta in funzione acceleratoria.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Teramo entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta, il Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Ministero, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avv. Amedeo Stoppa dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
AR DE, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR DE | NA AN |
IL SEGRETARIO