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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.196/2024 promossa da: e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
TALAMONTI MAURO;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 04/01/2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadino Persona_1 italiano nato in [...], poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 1). In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo (anche , Persona_1 Persona_2 nato il [...] a [...] - Lucca (Lu), figlio di e , CP_4 Controparte_5 era poi emigrato in Brasile, dove decedeva in data 24.07.1949 a Casa Branca SP (BRA). Lo stesso ha contratto matrimonio con il 11.12.1897 a Vargem Grande Do Sul SP (BRA) e dal Persona_3 predetto matrimonio generava un figlio, , nato il [...] a [...] Persona_4
Sul SP (BRA). Quest'ultimo ha contratto matrimonio il 6.10.1918 a Casa Branca SP (BRA) con CP_6
1 Da e generava un figlio, , nato il [...] a [...] Per_5 Persona_6
(BRA). Anche ha contratto matrimonio il 11.05.1962 a Campinas SP (BRA) Persona_6 con e dal predetto matrimonio si generavano una figlia, la ricorrente , CP_7 Parte_1 nata il [...] a [...]. Quest'ultima sposava il 9.03.1991 Parte_3
a Campinas SP (BRA) e generava un figlio, il ricorrente nato il [...] Parte_2
a Sao RL SP (BRA).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 09/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata rinviata con ordinanza del GOP designato ex art. 101 c.p.c. al 07/07/2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Interesse ad agire
1. In via preliminare rispetto alla delibazione del fatto acquisitivo della cittadinanza nonché della continuità della linea di trasmissione, occorre verificare il profilo dell'ammissibilità della stessa, in particolare quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, Controparte_1 in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
2 Pertanto, in linea di principio, va affermata la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, qualora il ricorrente ne sia pacificamente titolare sin dalla nascita, come nel caso della ricorrente , posto che le disposizioni normative vigenti in materia a Parte_1 partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano e prevedono la pacifica trasmissione della cittadinanza per via paterna.
2. Lo stesso dicasi per il ricorrente del quale si deduce la trasmissione Parte_2 della cittadinanza per via materna, dalla ridetta madre, . Al proposito, si deve Parte_1 evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti in linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. In altri termini, le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale Nel nostro caso, però una tale discriminazione non sussiste, atteso che la linea di trasmissione materna si espone essersi verificata dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1948), fattispecie in
3 merito alla quale la P.A., secondo l'orientamento consolidato ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, ammette senza ostacolo che ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente (nato nel 1993) non solo appare Parte_2 avere acquisito dalla nascita lo status civitatis, ma anzi non ha mai perduta la cittadinanza italiana in virtù di una norma discriminatoria, poi dichiarata incostituzionale. Sul punto, non appaiono convincenti le argomentazioni esposte dai ricorrenti nella memoria 24/09/2025, in quanto: a) Non si tratta di indagare una ipotetica pregiudiziale amministrativa o una condizione di procedibilità alla domanda, chiaramente insussistenti, ma, esclusivamente, se vi sia controversia su un diritto altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti della convenuta una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza. b) Nemmeno risultano presenti quegli elementi tipici, in base ai quali si potrebbe presumere la sussistenza dell'interesse ad agire. Si riprendono allora le difese di parte ricorrente (pag. 8): a. “1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo […]”. Non è questo il caso, poiché non è mai stata dedotta, né vi è agli atti la prova della presentazione di alcuna domanda in sede amministrativa. b. “2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti […]”. Come detto, non è stata presentata alcuna istanza in sede amministrativa. c. “3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i consolati continuano a negare il riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana”. Nemmeno questo è il caso, poiché, come sopra esaminato, la donna, , che avrebbe Parte_1 trasmesso la cittadinanza italiana al figlio, è nata dopo il Parte_2
1948 e non ha mai perso lo status civitatis, acquisito al momento della nascita, poiché l'Amministrazione ammette senza ostacolo che ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione
4 materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto. Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta non si è costituita si dichiara ma compensazione delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda,
2) spese compensate. Firenze, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.196/2024 promossa da: e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
TALAMONTI MAURO;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 04/01/2024, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadino Persona_1 italiano nato in [...], poi emigrato in Brasile, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 1). In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo (anche , Persona_1 Persona_2 nato il [...] a [...] - Lucca (Lu), figlio di e , CP_4 Controparte_5 era poi emigrato in Brasile, dove decedeva in data 24.07.1949 a Casa Branca SP (BRA). Lo stesso ha contratto matrimonio con il 11.12.1897 a Vargem Grande Do Sul SP (BRA) e dal Persona_3 predetto matrimonio generava un figlio, , nato il [...] a [...] Persona_4
Sul SP (BRA). Quest'ultimo ha contratto matrimonio il 6.10.1918 a Casa Branca SP (BRA) con CP_6
1 Da e generava un figlio, , nato il [...] a [...] Per_5 Persona_6
(BRA). Anche ha contratto matrimonio il 11.05.1962 a Campinas SP (BRA) Persona_6 con e dal predetto matrimonio si generavano una figlia, la ricorrente , CP_7 Parte_1 nata il [...] a [...]. Quest'ultima sposava il 9.03.1991 Parte_3
a Campinas SP (BRA) e generava un figlio, il ricorrente nato il [...] Parte_2
a Sao RL SP (BRA).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 09/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata rinviata con ordinanza del GOP designato ex art. 101 c.p.c. al 07/07/2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Interesse ad agire
1. In via preliminare rispetto alla delibazione del fatto acquisitivo della cittadinanza nonché della continuità della linea di trasmissione, occorre verificare il profilo dell'ammissibilità della stessa, in particolare quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, Controparte_1 in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
2 Pertanto, in linea di principio, va affermata la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, qualora il ricorrente ne sia pacificamente titolare sin dalla nascita, come nel caso della ricorrente , posto che le disposizioni normative vigenti in materia a Parte_1 partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano e prevedono la pacifica trasmissione della cittadinanza per via paterna.
2. Lo stesso dicasi per il ricorrente del quale si deduce la trasmissione Parte_2 della cittadinanza per via materna, dalla ridetta madre, . Al proposito, si deve Parte_1 evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti in linea materna. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. In altri termini, le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale Nel nostro caso, però una tale discriminazione non sussiste, atteso che la linea di trasmissione materna si espone essersi verificata dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1948), fattispecie in
3 merito alla quale la P.A., secondo l'orientamento consolidato ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, ammette senza ostacolo che ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente (nato nel 1993) non solo appare Parte_2 avere acquisito dalla nascita lo status civitatis, ma anzi non ha mai perduta la cittadinanza italiana in virtù di una norma discriminatoria, poi dichiarata incostituzionale. Sul punto, non appaiono convincenti le argomentazioni esposte dai ricorrenti nella memoria 24/09/2025, in quanto: a) Non si tratta di indagare una ipotetica pregiudiziale amministrativa o una condizione di procedibilità alla domanda, chiaramente insussistenti, ma, esclusivamente, se vi sia controversia su un diritto altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti della convenuta una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza. b) Nemmeno risultano presenti quegli elementi tipici, in base ai quali si potrebbe presumere la sussistenza dell'interesse ad agire. Si riprendono allora le difese di parte ricorrente (pag. 8): a. “1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo […]”. Non è questo il caso, poiché non è mai stata dedotta, né vi è agli atti la prova della presentazione di alcuna domanda in sede amministrativa. b. “2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti […]”. Come detto, non è stata presentata alcuna istanza in sede amministrativa. c. “3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i consolati continuano a negare il riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana”. Nemmeno questo è il caso, poiché, come sopra esaminato, la donna, , che avrebbe Parte_1 trasmesso la cittadinanza italiana al figlio, è nata dopo il Parte_2
1948 e non ha mai perso lo status civitatis, acquisito al momento della nascita, poiché l'Amministrazione ammette senza ostacolo che ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione
4 materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto. Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta non si è costituita si dichiara ma compensazione delle stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda,
2) spese compensate. Firenze, 27/11/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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