Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti delle imprese esercenti cinema e cinemateatri:
per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 25 gennaio 1960;
per la provincia di Trapani, gli accordi collettivi integrativi 30 marzo 1960 e 30 maggio 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Bologna e Trapani.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti delle imprese esercenti cinema e cinemateatri:
per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 25 gennaio 1960;
per la provincia di Trapani, gli accordi collettivi integrativi 30 marzo 1960 e 30 maggio 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Bologna e Trapani.