Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
causa iscritta al n. 6644/2018 R.G.
TRA
, c.f.: e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
parte elettivamente domiciliata in OL CE (CE) alla via C.F._2
Sorrento, n. 13 presso lo studio dell'Avv. GENNARO GRASSIA, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- OPPONENTI
e in persona del legale rapp.te p.t., p.iva elettiva- Controparte_1 P.IVA_1
mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonella Barba in 84014 Nocera Inferiore
(SA), Via G. Matteotti n. 30 e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
GIADA ISIDORI c.f. C.F._4
- OPPOSTA
e in persona del legale rapp.te p.t., p.iva , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in Napoli (NA) Via Carlo Poerio n. 90 presso lo studio dell'Avv. Giacomo
1
insieme all'Avv. Giovan Battista Santangelo (c.f. ) in virtù di C.F._6
procure in atti
- TERZA INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Alla udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle domande ed eccezioni ivi espresse, chiedendone l'integrale accogli- mento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo contestando la legittimazione attiva in monitorio della società
[...]
con vittoria di spese, diritti ed onorari. In particolare, gli opponenti deducevano CP_1
di aver sottoscritto contratto di finanziamento con la Santander Consumer Finanza e lamentavano l'omessa notifica della cessione del credito in favore della opposta, così facendone discendere il difetto di legittimazione attiva della CP_1
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Interveniva ex art. 111 c.p.c. la società quale cessionaria del credito di cui Controparte_2
al decreto ingiuntivo emanato.
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Instaurato il processo innanzi alla scrivente, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
In via preliminare, va precisato che in ragione dell'intervenuta cessione del credito
(provata attraverso la documentazione in atti) tra la originaria opposta e l'interventrice la presente sentenza produce effetti anche nei confronti di quest'ultima Controparte_2
(cfr. art. 111, comma 4, cod. proc. civ.), tuttavia, in mancanza di consenso espresso di tutte le parti del giudizio non vi è luogo per procedere all'estromissione del cedente.
Nel merito, l'opposizione spiegata è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordina- rio in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conser- vano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n.
12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448). Soltanto una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo da parte dell'opposto-attore sostanziale,
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quindi, potrà procedersi nel valutare la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101/2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85/2018).
Ulteriormente, per quanto rileva in questa sede, in materia di cessione dei crediti da parte di una banca va segnalata l'interpretazione fornita a più riprese dalla Corte di Cassazione
a mente della quale “Ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole catego- rie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. civ., ordinanza 20.07.2023, n. 21891. In senso conforme, cfr., Cass. civ., ord., 10.05.2024, n. 12818).
Inoltre, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, comma 2, è evidenziato che: “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Inoltre, al comma 4, è stabilito che: “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempi- menti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.1264 del Codice civile”.
Ferme le argomentazioni sulle quali si rimanda nel prosieguo, in detta materia parte della giurisprudenza di legittimità si è spinta oltre fino ad affermare che “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco"
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di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (cfr. Cass. Sez. 6, 29/09/2020, n. 20495).
Applicando i principi normativi ed ermeneutici sopra enunciati alla fattispecie in esame, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta. Invero, dal tenore della normativa sopra enunciata, emerge che la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale contente l'avviso di cessione dei crediti in blocco - unitamente alla copiosa documentazione su cui si v. infra - costituisce prova idonea dell'avvenuta cessio- ne del credito in capo all'opposta e fonda la legittimazione attiva di quest'ultima ad agire in monitorio.
Ed invero, in atti è presente documentazione prodotta dalla opposta attestante: 1)
l'estratto della visura CCIAA di dal quale emerge Controparte_3
l'incorporazione della da parte della Controparte_4 [...]
2) il contratto di cessione dei crediti del 29.06.2012 a mezzo del Controparte_3
quale cedeva le ragioni del suddetto credito a Controparte_3 [...]
3) il contratto di cessione dei crediti del 31.12.2015 con il quale Banca CP_5 [...]
cedeva il credito alla e 4) il contratto di cessione dei crediti del CP_5 Controparte_6
31.03.2017 a mezzo del quale cedeva il credito alla IP 1. In partico- Controparte_6
lare, rispetto a quest'ultima cessione è depositato in atti l'estratto della G.U. (parte seconda, n. 44 del 13.04.2017), contenente un avviso di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'articolo 58 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385. Con la pubblicazione di tale avviso, la
IP 1 s.r.l. rendeva noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti, sottoscrit-
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to in data 31.03.2017, si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro-soluto, di un portafo- glio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, costituito da crediti pecuniari di titolarità di Infine, nel fascico- Controparte_6
lo del monitorio è presente procura speciale redatta dal Notaio di Milano, n. Per_1
rep 17915 del 3.04.2017 a mezzo della quale IP 1 s.r.l. ha conferito mandato alla di compiere tutto quanto opportuno e necessario ai fini della gestione Controparte_1
giudiziale e stragiudiziale dei crediti con il correlato potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
Del resto, dal predetto avviso in G.U. i crediti vengono individuati attraverso il richiamo alla precedente cessione tra e Tale criterio rende agevole Controparte_6 Controparte_5
l'individuazione dei crediti ceduti e, di conseguenza, unitamente alla procura speciale, fonda la legittimazione attiva della opposta società in nome e per conto della mandataria.
Ne discende il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_3 Parte_4
, assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione spiegata e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
2) condanna e , in solido, a rifondere in Parte_1 Parte_2
favore di le spese di giudizio, che liquidano in €.2.540,00 per com- Controparte_2
pensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge.
Così deciso in Nola, data del deposito Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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