Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 8 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01298/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2021, proposto da
ER VO, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Menorello, Letizia De Ponti, Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Menorello in Padova, Galleria Giovanni Berchet, 3;
contro
il Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA DI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle note del Comune di Vicenza del 30.8.2021, prot. 0132839, del 30.8.2021, prot. 0132870, nonché del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza 6.9.2021, n. 0023448 e di ogni atto connesso all'istanza del 6 aprile 2020 di riesame della richiesta di cui al NUT 0099/16 e NPG 6471/16;
nonché per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, ivi compresi quelli per il ritardo procedimentale, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato che:
- alla luce dell’arresto procedimentale determinato dal parere negativo (non impugnato) reso dalla Soprintendenza il 13.5.2021 per contrasto con il vincolo monumentale, appare corretta l’archiviazione da parte del Comune, in data 30 agosto 2021, della domanda (6 aprile 2020) di riesame del diniego sull’originario progetto del 2016;
- tale archiviazione non ha tuttavia determinato preclusioni all’esame del progetto in riduzione volumetrica, soltanto preannunciato al Comune il 24/25.5.21 e presentato alla sola Soprintendenza il successivo 28.5.21, non potendo per il momento esprimersi per la parte di propria esclusiva competenza (relativa all’”osservanza della vigente normativa edilizia ed urbanistica”, valutazione che viene perciò riservata al prosieguo, preannunciando lealmente che essa condizionerà l’esito), su una soluzione progettuale ancora da presentare all’ente civico;
- i menzionati atti comunali pertanto non si espongono alle censure dedotte;
- viceversa la nota del 9 settembre 2021 sembra avere equivocato la portata dell’archiviazione comunale (circoscritta all’istanza del 6 aprile 2020), come fosse riferita anche al progetto in riduzione volumetrica presentato alla Soprintendenza il 28.5.2021, altrimenti non si spiegherebbe il rinnovato arresto procedimentale;
- ad una prima sommaria delibazione, pertanto, appaiono assistiti dal fumus boni juris i motivi di ricorso 1.b e 1.c.3, dedotti a carico della nota 9 settembre 2021, che quindi deve essere sospesa affinchè la Soprintendenza proceda alla valutazione sulla compatibilità del progetto 28.5.2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Accoglie l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
Compensa in via equitativa le spese di questa fase.
Fissa l’udienza per la discussione della causa in merito al 9 giugno 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO