Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1811/2024, promossa con ricorso depositato in data 11/06/2024 da Pt_1
e , entrambi con avv. PAOLA VALLE;
[...] Parte_2
- i quali si sono uniti in matrimonio civile a Trieste il 04/10/2008, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
l'atto di matrimonio è trascritto nei registri degli atti di matrimonio del citato Comune anno
2008, P. 1, n. 332;
- Dall'unione è nato il [...]. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1. STATUS: pronunciare la separazione dei coniugi e , che vivranno Parte_1 Parte_2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO/TEMPI DI PERMANENZA: è affidato in modo Persona_1 condiviso a entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui continuerà a prevalentemente a vivere, presso il quale viene collocato e con cui risiederà.
3. TEMPI DI PERMANENZA: le modalità di visita del padre/minore sa anno libere e da gestirsi secondo accordi tra le parti, tenuto conto dell'età e della volontà del minore
: le visite saranno sospese per un periodo di due settimane d'estate in coincidenza con le ferie Per_2 delle parti che trascorreranno con il figlio.
4. CASA CONIUGALE: l'immobile sito in Trieste alla via Dei Vigneti, 87, di comune proprietà delle parti, viene assegnato a;
si impegna a rilasciarlo entro il 20/07/2024. Parte_2 Parte_1
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5. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
a) ORDINARIO: si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio sino al raggiungimento Parte_2 dell'autonomia economica mediante corresponsione a di mensili 430,00, adeguabili Parte_1 annualmente ex indici ISTAT, da versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato
Concordano che l'obbligo decorra dal mese corrente il rilascio da parte di dell'alloggio Parte_1 coniugale. Fino a tale mese, le parti provvederanno al mantenimento del figlio e alle ulteriori spese domestiche come stanno già provvedendo.
b) STRAORDINARIO: le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per il figlio in misura del 50% ciascuna individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15 che richiamano e ogni ulteriore spesa (tra queste a titolo esemplificativo: la mensa, il materiale didattico in corso d'anno se l'importo dell'acquisto è superiore agli 8€, il vestiario quest'ultimo se previamente concordato, ripetizioni e abbonamenti ed/ biglietti per il trasporto pubblico, etc.).
6. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE: si obbliga a contribuire al Parte_2 mantenimento della moglie mediante corresponsione suo favore di mensili 100,00, adeguabili annualmente ex indici ISTAT, da versarsi entro il 28 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente bancario lei intestato
7. ULTERIORI STATUIZIONI
a) le parti concordano di mettere in vendita l'alloggio coniugale il mese corrente l'assegnazione da parte di di un alloggio ATER. Concordano di utilizzare il ricavato della vendita dell'immobile per Parte_1 estinguere il mutuo acceso con NT AN LO (all. 3), il finanziamento con NI (all. 4) e il debito residuo per il prestito collegato alla cessione del V dello stipendio contratto da (all. 5), oltre a Parte_2 eventuali spese di agenzia;
concordano che le somme residue dalla vendita vengano suddivide tra le parti in misura del 70% a favore di e 30% a favore di Parte_1 Parte_2
Circa le modalità di vendita, le parti concordano di conferire incarico a un agente immobiliare per 12 mesi e in particolare ad a tal fine, si impegnano a sottoscrivere il relativo mandato entro due giorni dalla Tes_1 sottoscrizione del contratto di locazione da parte di dell'alloggio ove la stessa di trasferirà con Parte_1 il figlio;
convengono che per i primi sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'incarico, l'immobile venga messo in vendita all'importo indicato dall'agente e si impegnano ad accettare proposte di acquisto dello stesso importo;
decorso tale termine, concordano di accettare una riduzione del 10% ulteriori 5 mesi e così avanti, con ulteriori riduzioni dello stesso importo e per lo stesso lasso temporale. Concordano che ogni spesa necessaria alla messa in vendita dell'alloggio sia a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna e di co-gestire la vendita dell'alloggio di talche, seppure abbia rilasciato l'alloggio familiare, potrà accedervi Parte_1 per gestire le visite prodromiche alla vendita.
b) Fino alla data di effettivo rilascio da parte di dell'alloggio coniugale, le parti concordano di Parte_1 pagare secondo le rispettive possibilità il mutuo e il prestito e ogni spesa per il vivere quotidiano, senza future rivalse l'una verso l'altra.
pagina 2 di 4 Dal mese di rilascio dell'alloggio familiare di l'intero rateo del mutuo e del prestito verranno Parte_1 pagati da che, venduto l'alloggio, ripeterà dal ricavato della vendita, gli importi così spesi per Parte_2 la quota del mutuo e del prestito pari al 50% di spettanza di Parte_1
c) le parti concordano che nel momento in cui abbia la disponibilità del nuovo alloggio in Parte_1 locazione, possa prelevare dall'alloggio familiare quanto le serve e in particolare a titolo di esempio la lavatrice, le camere da letto e tre mobili, l'intero soggiorno e la tv.
d) Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del
100% a favore di Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee, salvo Parte_1 la dote famiglia che, verrà ripartita tra le parti secondo le ripartizioni delle spese che la dote va a rimborsare.
e) Le parti concordano che il loro reperimento di un appartamento con contratto di locazione o contrazione di un mutuo non costituiscano circostanze sopravvenute legittimanti richieste di modifiche delle condizioni patrimoniali sopra riportate.
Le parti dichiarano che, a eccezione di quanto in questo ricorso previsto, non sussistono tra loro altri aspetti personali o patrimoniali da regolamentare.
f) documenti espatrio: le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri con l'indicazione del figlio e del minore in proprio. Si prestano reciproco consenso per il loro espatrio con il figlio in Slovenia, Austria, Croazia”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 3 di 4 1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del citato Comune al n. 332, anno 2008, P. 1).
Così deciso in Trieste, il 28/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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