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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1920/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù della
[...]
procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Luigi Pateri, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva, dagli avvocati Andrea Allieri e Nicoletta Pinna, ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale in Cagliari
Convenuta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.6.2024 il signor Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro, nei confronti di per sentir accertare e CP_1
dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nel terzo livello di cui al
CCNL per il settore acqua e gas, a decorrere dal febbraio 2019, con
pagina 1 conseguente condanna del datore di lavoro all'inquadramento nel superiore livello rivendicato, nonché alla corresponsione di tutte le differenze maturate tra le retribuzioni erogate e quelle previste per il livello rivendicato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo, ed oltre il versamento all' CP_2
dei contributi previdenziali connessi.
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di essere stato assunto alle dipendenze di in data CP_1
1.11.2011 e di essere stato inquadrato nel secondo livello di cui al CCNL
acqua e gas.
Ha quindi allegato di aver svolto, a far data dal febbraio 2019, le mansioni proprie del conduttore dell'impianto idrico di potabilizzazione dell'acqua, in Cagliari, località San Michele, in piena autonomia e con la relativa responsabilità.
2. si è costituita in giudizio e ha dato atto che in data 19 CP_1
luglio 2024 le parti avevano sottoscritto in sede sindacale, dinanzi ai
Conciliatori designati rispettivamente da Controparte_3
e dalla , l'allegato verbale di conciliazione,
[...] CP_4
concordando il riconoscimento in favore del ricorrente del terzo livello retributivo con decorrenza dal 1° settembre 2024 e la corresponsione della somma lorda di euro 17.500,00 a titolo di indennità transattiva omnicomprensiva risarcitoria per potenziale mancata corresponsione di elementi retributivi arretrati, al lordo delle ritenute fiscali e della quota parte contributiva a carico del lavoratore, oltre all'ulteriore somma di euro 500,00 a titolo di transazione generale novativa.
Il pagamento dei suddetti importi era avvenuto con il cedolino di settembre 2024.
Ha quindi concluso richiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
3. Alla prima udienza il procuratore di parte ricorrente non si è
opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma
pagina 2 ha richiesto la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite,
da distrarsi in suo favore quale procuratore antistatario.
Il procuratore di parte convenuta ha invece insistito nella richiesta di compensazione delle spese.
La causa è stata quindi tenuta in decisione previo deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
******
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere,
alla luce della concorde richiesta delle parti in tal senso e considerato il tenore letterale del verbale di conciliazione in sede sindacale, dal quale risulta che il datore di lavoro ha riconosciuto al dipendente l'inquadramento richiesto, sia pure con una diversa decorrenza
(settembre 2024 in luogo di febbraio 2019), ed ha altresì riconosciuto le somme indicate nel verbale a titolo transattivo in relazione al periodo pregresso.
Si è quindi verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, determinando la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
5. Si deve quindi procedere al regolamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Applicando il citato criterio, deve rilevarsi che la domanda, al momento del deposito del ricorso, era verosimilmente fondata e sarebbe stata quindi accolta, con buona probabilità, almeno nei termini riconosciuti nell'ambito della transazione.
Oltre ad aver dedotto prova testimoniale in merito alle mansioni svolte, il ricorrente ha prodotto in causa vari rapporti di conduzione, a dimostrazione delle medesime.
Di conseguenza, deve essere disposta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese, non sussistendo nel caso di specie delle valide ragioni per disporne la compensazione.
pagina 3 Si osserva che nei procedimenti che s'instaurano con ricorso la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 13.6.2024,
antecedente a quella del verbale di conciliazione in sede sindacale, del
19.7.2024, ed è stato, altresì, notificato via PEC in data 17.7.2024.
Si osserva altresì che il citato verbale di conciliazione in sede sindacale è stato sottoscritto senza la partecipazione del procuratore di parte ricorrente, nonostante avesse conoscenza della pendenza CP_1
della lite, per aver ricevuto la notifica del ricorso due giorni prima.
Di conseguenza, la compensazione delle spese processuali comporterebbe un inammissibile effetto elusivo del giusto compenso spettante al difensore del ricorrente.
Venendo alla liquidazione delle spese ai sensi del D.M. n. 55/2014, si ritiene corretto procedere come segue:
applicare la tabella delle controversie di lavoro di valore fino ad euro 26.000,00, tenuto conto dell'entità delle somme riconosciute al lavoratore in sede conciliativa;
liquidare il compenso con esclusione della fase istruttoria, in quanto di fatto non tenutasi (precisandosi che ai sensi dell'art. 4
comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M. “La
fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta”);
escludere l'aumento previsto per la transazione della controversia
(art. 4, comma 6, D.M. 55/2014), non essendo emerso lo svolgimento di alcuna attività, in relazione ad essa, da parte del procuratore del ricorrente.
Si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 4 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 4.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Luigi Pateri.
Cagliari, 2.4.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5