CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 36/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 36/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 09
ottobre 2024
OGGETTO: Contratti d a bancari (deposito BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE bancario, etc) con il patrocinio dell'avv. Ignazio Abrignani CP_1
OGGETTO: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Roberta Angela Controparte_2
Colombo
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. Davide Alfonso Bonfanti
[...] APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
con il patrocinio dell'avv. Dante Abbondanza e Controparte_6
dell'avv. Laura Botti, entrambi domiciliatari
APPELLATA
CF uale procuratrice speciale di Controparte_7 CP_8
[...]
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 10 novembre
2020, n. 1563/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…adversiis reiectis, in parziale riforma della impugnata sentenza n.
1563/2020 del Tribunale di Bergamo, e specificamente in totale riforma dei
capi 9), 10) e 15) della stessa, previa sospensione della loro efficacia
esecutiva accogliere le conclusioni tutte come di gia' rassegnate in prime
cure, nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, per l'effetto
rigettando in toto la domanda di garanzia, manleva e/o surroga svolta dalla
sig.ra (nonche' dalla Controparte_2 RT
, da e da nei confronti della
[...] Controparte_4 CP_3
perché infondata in Controparte_10
fatto ed in diritto e comunque non provata;
con risarcimento per lite
temeraria ex art. 96 cpc e con vittoria di spese, competenze ed onorari del
doppio grado di giudizio”.
Parte_1 “…contrariis rejectis, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE:
- DATO ATTO che l'istanza formulata dall'Appellante
[...]
ai Controparte_10 CP_11
sensi dell'art. 283 c.p.c. è totalmente priva di qualsiasi motivazione a
suffragio, DICHIARARLA inammissibile o manifestamente infondata e, per
l'effetto, RESPINGERE la suddetta istanza.
- IN RITO – IN VIA PRELIMINARE:
- ACCERTARE e DICHIARARE INAMMISSIBILE ai sensi e per gli effetti
dell'art. 345 II e III comma c.p.c.:
- l'eccezione sollevata dall'Appellante
[...]
( sub punto “D” (pagg. Controparte_10 CP_11
15 e 17) del suo atto di appello, in quanto nuova;
- il documento riprodotto dall'Appellante
[...]
a pag. 16 del suo atto di Controparte_10 CP_11
appello, in quanto nuovo e per l'effetto disporne l'espunzione dall'atto o
comunque che la Corte non ne tenga in alcun conto.
- NEL MERITO - IN VIA PRELIMINARE:
- ACCERTARE e DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello promosso da
Parte_2
avverso la sentenza n. 1563/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Bergamo, perché contrario all'art. 342 c.p.c. per i profili esposti, e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1563/2020 sui capi ex adverso impugnati
nn. 9), 10), 15). - NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto
ammissibile:
- RIGETTARE l'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. Controparte_10 CP_11
1563/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo, perché del tutto infondato in
fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti, e, per l'effetto, confermare la
sentenza n. 1563/2020 sui capi ex adverso impugnati nn. 9), 10), 15).
- NEL MERITO – IN VIA INCIDENTALE:
- IN PARZIALE RIFORMA della sentenza n. 1563/2020 del Tribunale di
Bergamo, e specificatamente sui capi 1); 5); 6); 11); 13); 14), per i motivi
tutti dedotti:
- ACCERTATO e DICHIARATO il mancato esperimento del tentativo di
mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 d.gl. n. 28/2010 e succ.
modifiche, DICHIARARE nulla la sentenza n. 1563/2020 e improcedibile la
domanda proposta da e, per l'effetto, REVOCARE il Controparte_6
decreto ingiuntivo n. 804/2018 del Tribunale di Bergamo.
- ACCERTATA e DICHIARATA la nullità della fideiussione specifica n.
000136917 per i motivi dedotti, REVOCARE e/o ANNULLARE e/o
DICHIARARE NULLO e/o INEFFICACE, per tutti i motivi esposti, il decreto
ingiunto n. 804/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo nei confronti della
signora Controparte_2
- ACCERTATA e DICHIARATA la carenza dei presupposti e di idonea prova
per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'infondatezza, sotto ogni profilo, della pretesa azionata in via monitoria da CP_6
e/o invocata da procuratrice speciale di
[...] Controparte_12
per la parte dell'ingiunzione che attiene la signora Controparte_8
ed in particolare per la nullità parziale del contratto di Controparte_2
mutuo chirografario del 6.07.2012 ai sensi e per gli effetti degli artt. 644
cp.c. e 1815 c.c., REVOCARE e/o ANNULLARE e/o DICHIARARE CP_13
e/o INEFFICACE, per tutti i motivi esposti, il decreto ingiunto n. 804/2018
emesso dal Tribunale di Bergamo.
- REVOCARE e/o ANNULLARE e/o DICHIARARE NULLO e/o
INEFFICACE, per tutti i motivi esposti, il decreto ingiunto n. 804/2018
emesso dal Tribunale di Bergamo, quand'anche, a seguito della accertata e
dichiarata nullità parziale del contratto di mutuo chirografario del
6.07.2012, risultasse dovuta al e/o a Controparte_6 [...]
procuratrice speciale di in Controparte_12 Controparte_8
applicazione del disposto dell'art. 1815 c.c., una somma residuale inferiore.
- RESPINGERSI, in ogni caso, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto
e in diritto, per i motivi esposti, ogni avversaria eccezione, domanda e motivo
di appello promossi da ogni Parte in causa nei confronti della signora
Controparte_2
- CONDANNARE i signori e la CP_3 Controparte_4 [...]
– gestore Controparte_10
costituito del Controparte_14
c/o , in persona del legale
[...] Controparte_10
rappresentante pro tempore, a versare ciascuno alla signora CP_2 in via di regresso o per surroga, secondo le quote e la misura di
[...]
pertinenza di ognuno così come verranno accertate in corso di causa, quanto
quest'ultima fosse obbligata a pagare a /o a Controparte_6 [...]
procuratrice speciale di per i titoli e le Controparte_12 Controparte_8
ragioni dedotte.
- RIFORMARE i capi 13) e 14) della sentenza n. 1563/2020 del Tribunale di
Bergamo in punto di regolamento delle spese di lite nei termini e per i motivi
esposti.
- IN OGNI CASO:
- Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15%
R.F., oneri contributivi e fiscali”.
, e Controparte_15 CP_3 CP_4
[...]
“…IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva ovvero di carenza di titolarità
soggettiva del rapporto controverso di e, per essa, di Controparte_8 [...]
e per l'effetto e in ogni caso rigettare tutte le Controparte_12
domande dalle medesime formulate nei confronti di
[...]
, il sig. e la sig.ra RT CP_3 Controparte_4
- revocare la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 804/2018 (RG n. 1225/2018)
emesso dal Tribunale di Bergamo in data 15.02.2018, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo
chirografario del 06.07.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p. e 1815
c.c., conseguentemente accertando e dichiarando la gratuità del predetto
contratto di mutuo chirografario e la non debenza di alcun interesse sul
credito erogato ad;
RT
- accertare e dichiarare che l'importo di € 59.595,22 pagato da
[...]
a titolo di interessi, spese e competenze RT
connesse all'erogazione del credito, o il diverso maggiore o minore importo
che verrà accertato in corso di causa, debba essere imputato a pagamento
in linea capitale e dunque portato a deconto dell'eventuale credito residuo
vantato in linea capitale da e/o da Controparte_6 Controparte_12
e/o da
[...] Controparte_8
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n.
4321/2908 (già n. 121/002908), ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p. e
1815 c.c., conseguentemente accertando e dichiarando la gratuità del
predetto contratto di conto corrente;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che l'importo addebitato dalla
a far data dal 21.09.2010 al 16.01.2016, sul c/c n. 4321/2908 (già n. CP_10
121/002908) per competenze ed interessi per l'importo di € 26.964,95, o la
diversa maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa,
venga compensata con il credito vantato da e/o da Controparte_6 [...]
e/o da in relazione al predetto Controparte_12 Controparte_8
c/c n. 4321/2908; - in ogni caso, accertare e dichiarare che In RT
liquidazione ed i sig.ri e nulla devono a CP_3 Controparte_4
e/o a e/o a Controparte_6 Controparte_12 CP_8
per i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in ogni caso, respingere e rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra
nei confronti di e Controparte_2 RT CP_3
Controparte_4
- in ogni caso, respingere e rigettare tutte le domande formulate da
[...]
nei confronti di Controparte_10 [...]
e in quanto infondate in fatto e CP_9 CP_3 Controparte_4
in diritto;
IN SUBORDINE
nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande
proposte in via principale:
- accertare e dichiarare che il mutuo chirografario di cui è causa è garantito
da Controparte_10
- per l'effetto, condannare Controparte_10
a manlevare e tenere indenne
[...] RT
, e dell'importo che gli stessi
[...] CP_3 Controparte_4
fossero eventualmente tenuti a corrispondere a e/o a Controparte_6 [...]
e/o a ciò in via di regresso e/o Controparte_12 Controparte_8
per surroga;
- in ogni caso, condannare la sig.ra a pagare e rimborsare, Controparte_2
in via di regresso o per surroga, secondo la sua quota di pertinenza, quanto i sig.ri e fossero obbligati a pagare a CP_3 Controparte_4 [...]
e/o a e/o a CP_6 Controparte_12 Controparte_8
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. del doppio
grado di giudizio come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ripropongono in questa sede le stesse prove non ammesse in primo grado,
per i motivi di cui in narrativa:
- si chiede ammettersi prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli,
omesso ogni giudizio e/o valutazione:
1) Vero che la durata superiore a 5 anni, le garanzie, il rimborso rateale di
capitale ed interessi sono le caratteristiche peculiari della categoria dei
contratti di mutuo?
2) Vero che il contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 6.7.2012
da con TO MA (ora RT CP_6
presenta le caratteristiche peculiari della categoria dei mutui?
[...]
3) Vero che il contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 6.7.2012
da con TO MA deve correttamente RT
ricondursi alla categoria contrattuale dei mutui e non a quella “Altri
Finanziamenti”?
4) Vero che solo l'inserimento di un contratto nella categoria “Altri
Finanziamenti” giustifica l'applicazione di un tasso di interesse nominale
sul capitale mutuato di 7,150 punti in più dell'Euribor 3 mesi media % mese
precedente?
5) Vero che secondo il principio di omnicomprensività del TAEG ogni elemento economico, eccetto imposte e tasse, che risulta collegato
all'erogazione del credito a carico del mutuatario concorre alla verifica del
carattere usurario di un contratto di finanziamento?
6) Vero che nella determinazione del TAEG indicato da Controparte_6
l'istituto di credito ha omesso di prendere in considerazione il costo pari al
2% per tasso di mora, 4,5% per inadempimento del mutuatario all'obbligo
di destinazione o per decadenza dalla garanzia del di Garanzia, 2% CP_14
a titolo di compenso per anticipata estinzione, 2% a titolo di penale nel caso
decaduto beneficio e 3% a titolo di penale per il caso di revoca della
garanzia da parte del Comitato del Fondo di Garanzia?
7) Vero che la somma dei costi omessi dal nel calcolo del Controparte_6
TAEG applicato al mutuo chirografario sottoscritto con RT
ammonta a 13,5 punti percentuali?
[...]
8) Vero che questi 13,5 punti percentuali devono aggiungersi al TAEG di
9,2824% indicato da Controparte_6
9) Vero che il TAEG effettivamente applicato da al Controparte_6
contratto di mutuo chirografario concesso ad è RT
pari a 22,7824%? 10) Vero che il TAEG di 22,7824% applicato da
[...]
al contratto di mutuo chirografario concesso ad CP_6 [...]
supera il tasso soglia di riferimento per i contratti di mutuo? CP_9
11) Vero che al 21.9.2010 ha addebitato ad Controparte_6 [...]
ed interessi in relazione al conto corrente n. Parte_3
4321/2908 nella misura percentuale del 21,021%, a fronte di un tasso soglia
pari a 13,710%? 12) Vero che, nel trimestre ottobre-dicembre 2011, ha CP_6
addebitato ad ed interessi in relazione Parte_3
al conto corrente n. 4321/2908 nella misura percentuale del 31,379% a
fronte di un tasso soglia applicabile pari a 15,525%?
13) Vero che le condizioni applicate da al contratto di Controparte_6
conto corrente n. 4321/2908, dalla sua apertura in data 21.9.2010 e anche
successivamente negli anni 2011,2012 e 2013, superano i tassi soglia rilevati
ai fini della legge antiusura?
14) Vero che fin dall'epoca della stipula del contratto di mutuo
chirografario, sottoscritto in data 6.07.2012, era a conoscenza CP_6
delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava RT
[...]
15) Vero che , subito dopo la materiale erogazione del mutuo CP_6
stipulato in data 6.7.2012 sul conto corrente di ha RT
provveduto automaticamente ad incamerare la somma di € 50.000,00 ad
estinzione di precedente esposizione della Società stessa?
Si indicano a testi i seguenti sig.ri:
- via Rencati n. 51/A, TÙ (CO – CAP. 22063); Testimone_1
- via Rencati n. 51/A, TÙ (CO – CAP. 22063); Controparte_16
- c/o , Via delle Controparte_17 RT
Regioni n. 1, Bonate Sotto (BG - CAP.24040);
- , via Conte Ratti n. 26, Dalmine (BG – CAP. 24044); Testimone_2
- c/o Multiservice S.r.l., via Mameli n. 6, Merate Testimone_3
(LCCAP. 23807); - si chiede sin da ora l'ammissione a prova contraria con i testi sopra indicati
sui capitoli di prova eventualmente ex adverso formulati;
- si chiede disporsi CTU contabile-finanziaria ai fini della verifica del
carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo e nel
contratto di conto corrente;
- si eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale di
[...]
con riferimento al documento Controparte_10
prodotto per la prima volta nella citazione in appello, alla pagina 16 e datato
30.1.19, poiché trattasi di produzione vietata ex art. 345 c.p.c.
Salvis iuribus”.
Controparte_18
“…ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché inammissibili, precluse
e, comunque, infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte
dall'appellante incidentale sig.ra con conseguente Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese anche di II grado di giudizio
interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e RT CP_4 CP_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto nei loro confronti da chiedendone la revoca e chiedendo, altresì, Controparte_6
l'accertamento delle nullità parziali prospettate, della gratuità dei contratti stipulati tra le parti e che, in ogni caso, nulla era dovuto nei confronti della banca.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'opposizione e delle domande avverse.
1.2. Con separato giudizio anche proponeva opposizione Controparte_2
avverso il medesimo decreto ingiuntivo, eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e,
previa richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio le restanti parti,
chiedendo la condanna ex art. 1953 c.c. di RT
e a rifondere quanto condannata a pagare alla banca, nonché la
[...]
condanna di e e CP_4 CP_3 [...]
anche in surroga e in regresso. Controparte_10
Anche in tale giudizio si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'opposizione e delle domande avverse.
2. Autorizzate le chiamate in giudizio, Controparte_10
costituendosi, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
del pari,
costituendosi, , e RT CP_4 [...]
chiedevano il rigetto delle avverse pretese, riproponendo le domande CP_3
introdotte nel separato giudizio e chiedendo in subordine la condanna in manleva di e, limitatamente a e Controparte_10 CP_4 [...]
la condanna, in surroga o regresso, di CP_3 Controparte_2
1.3. Riunite le due cause, veniva espletata la CTU ed interveniva in giudizio in qualità di procuratrice speciale di Controparte_12 CP_8 quest'ultima cessionaria dei crediti azionati.
[...]
2. Con sentenza n. 1563/2020 pubblicata in data 10 novembre 2020, il
Tribunale di Bergamo, rigettata l'eccezione di improcedibilità, non essendo in specie obbligatorio l'esperimento della mediazione non trattandosi di contratti bancari, e rigettata l'eccezione di incompetenza del foro adito sollevata da a fronte della mera eccezione di Controparte_12
nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI delle garanzie, ha:
revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di RT
;
[...]
accertato e dichiarato la nullità delle clausole disciplinanti l'anatocismo nei contratti del 24 agosto 2012 e del 7 novembre 2012 stipulati con CP_6
dal 1° gennaio 2014;
[...]
condannato la società al pagamento in favore della banca (in solido con e e nei limiti di quanto ad essi Controparte_2 CP_4 CP_3
ingiunto) delle somme di € 4.599,39 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dell'8,833% dal 17 gennaio 2018 sino al saldo, e di €
191.990,39 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale del
5,33% su € 176.023,93 dal 17 gennaio 2018 sino al saldo;
rigettato le opposizioni di , e e, per l'effetto, CP_2 CP_4 CP_3
confermato e dichiarato esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo;
condannato a procurare la liberazione di RT CP_2
ex art. 1953 c.c. attraverso il pagamento a di
[...] Controparte_6
quanto dovuto per il mutuo del 6 luglio 2012, e a versare quanto ella corrisponderà in ragione della sentenza in favore di ed a Controparte_6
titolo di garanzia per il mutuo predetto;
condannato Controparte_19 CP_4
e in via parziaria, in parti uguali, al pagamento, in favore di CP_3
di quanto da ella versato in favore di a Controparte_2 Controparte_6
titolo di garanzia per il mutuo e in misura eccedente la quota di 1/4 a carico di Controparte_2
accertato e dichiarato che Controparte_10
ha garantito il mutuo esposto nei limiti del 50% di quanto dovuto
[...]
complessivamente;
condannato al pagamento, in favore di e/o Controparte_2 CP_4 [...]
di quanto uno dei due o entrambi corrisponderanno in ragione della CP_3
sentenza in favore di a titolo di garanzia per il mutuo e in Controparte_6
misura superiore a quella di 1/4 per ciascuno dei due garanti citati.
2.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondate le domande avanzate da con riferimento al contratto di mutuo, avendo RT
rovato il proprio credito producendo il contratto di mutuo Controparte_6
e le relative proroghe, nei quali non è stata riscontrata l'usura lamentata,
peraltro non dimostrata dalla debitrice, che ha allegato una classificazione del negozio non pertinente ed utilizzato una formula di calcolo non conforme a quanto indicato nelle Istruzioni di Banca d'Italia, sommando peraltro gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di usura oggettiva (Cass. n. 350/2013). Ha precisato che l'applicazione dell'interesse di mora sulla rata comprensiva degli interessi corrispettivi implica un fenomeno di anatocismo consentito dall'art. 3 Delibera CICR del 9 febbraio 2000.
In ogni caso, ha evidenziato che il tasso soglia per gli “Altri finanziamenti
alle famiglie e alle imprese” è maggiore rispetto al tasso di mora di per sé
considerato e indicato nella perizia di parte prodotta dalla società debitrice,
precisando come in tema di usura non sia prospettabile un allontanamento dalle Istruzioni di Banca d'Italia.
Il Tribunale ha, altresì, rigettato le questioni proposte in tema di usura soggettiva, non essendo stato allegato e provato il parametro su cui fondare l'asserita sproporzione.
Ha ritenuto le pattuizioni del contratto di mutuo sufficientemente esaustive e determinate, reputando irrilevante la diversità dei piani di ammortamento prodotti, in quanto dovuta alla variabilità del tasso o alle proroghe accordate,
che avrebbe potuto semmai porre un problema di interpretazione negoziale.
Ha precisato, inoltre, come spettasse ai debitori l'onere di provare un'eventuale parziale maggiore estinzione del credito vantato dalla banca.
Il Tribunale ha escluso, richiamando gli artt. 1367 c.c. e 117 TUB e le
Istruzioni di Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del 29 luglio 2009, che l'errata od omessa indicazione dell'ISC/TAEG determini la nullità parziale o integrale del contratto, evidenziando come tali indicatori non incidano sull'entità della prestazione a carico del debitore, avendo solamente una valenza di sintesi espositiva, e come tali doglianze non fossero nemmeno riconducibili alla disciplina posta a tutela del consumatore, essendo la debitrice principale una società.
Sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (n. 3968/2014), è
stata ritenuta irrilevante anche la soggettiva difficoltà di comprensione del contratto di mutuo.
2.2. In ordine al contratto di conto corrente il Tribunale ha osservato come la creditrice non abbia provato integralmente il proprio credito, non avendo prodotto il contratto ma solamente i negozi di apertura di credito del 24
agosto 2012 e del 7 novembre 2013 su di esso <>. Pertanto, ha ritenuto applicabili gli interessi legali, anziché convenzionali, ed ha espunto dal saldo debitorio, perché non provati, gli interessi anatocistici debitori, la c.m.s., le commissioni ad essa sostitutive o assimilabili, le spese, le valute e quanto applicato in forza dell'esercizio dello ius variandi sino al 24 agosto
2012, data di stipulazione della prima apertura di credito.
Ha riscontrato che in entrambi i contratti di apertura di credito, salvo per quanto concerne l'anatocismo successivo al 1° gennaio 2014, è indicata la disciplina di interessi debitori, spese, CIV, CDC e anatocismo con liquidazione trimestrale. Difettando, invece, la pattuizione delle valute e dello ius variandi, ha ritenuto di scomputare i relativi addebiti.
Ha dichiarato la nullità sopravvenuta delle clausole disciplinanti l'anatocismo in c/c, in base alla novella entrata in vigore il 1° gennaio 2014
che ha riformato l'art. 120 co. 2 TUB. Ha interpretato tale modifica nel senso della sussistenza di un divieto di anatocismo per i contratti di c/c immediatamente operativo dalla data del 1° gennaio 2014 fino al 15 aprile
2016 e ciò sia alla luce del chiaro tenore letterale della norma, sia alla luce dell'espressa previsione contenuta nella L. 147/2013 relativamente all'entrata in vigore del divieto, precisando come la sua applicazione non riguardi i contratti di mutuo.
Non ha accolto le doglianze in tema di usura relative al contratto di c/c per le ragioni già esposte con riferimento al mutuo, evidenziando il contrasto tra le censure prospettate e le Istruzioni di Banca d'Italia.
2.3. Pertanto, a fronte di quanto argomentato in merito alla posizione della debitrice principale ed al contratto di c/c ed in esito alla CTU espletata, il
Tribunale ha accertato un saldo negativo pari ad € 4.599,39, condannando al pagamento di tale somma, oltre interessi RT
convenzionali maturati e maturandi dell'8,833% dal 17 gennaio 2018 al saldo, ed altresì al pagamento della somma di € 191.990,39 per il contratto di mutuo, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi del 5,33% dal 17
gennaio 2018 al saldo.
2.4. Il Tribunale ha rigettato le opposizioni proposte dai , Parte_4
e dichiarando esecutivo nei loro confronti il decreto CP_4 CP_3
ingiuntivo.
Ha qualificato i contratti di garanzia quali contratti autonomi di garanzia,
disponendo essi che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
banca, a semplice richiesta scritta”, ritenendo irrilevante la mancanza della specificazione “senza eccezioni”, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (n. 3947/2018) in merito e ritenendo altresì priva di rilievo a fini qualificatori del contratto la testuale menzione dei termini “fideiussore”
o “fideiussione”.
Accertata la qualità di garanti autonomi in capo ad essi, ha ritenuto non rientranti nella exceptio doli le questioni relative alla mancanza di prova scritta del credito, alla mancata o non motivata pattuizione di commissioni,
valute, esercizio dello ius variandi, spese e interessi ultralegali, alla indeterminatezza o mancanza della causa della c.m.s., all'inosservanza degli obblighi di forma scritta, all'applicazione d'interessi anatocistici relativi al rapporto principale.
Il Tribunale, a fronte della dichiarata infondatezza delle doglianze della debitrice principale in tema di usura, ha, del pari, respinto le medesime doglianze sul tema esposte ai garanti.
Ha ritenuto infondata la eccezione ex art. 1956 c.c. sollevata da CP_2
difettando l'allegazione tempestiva di un ulteriore debito della
[...]
debitrice principale diverso da quello insorto dal mutuo e di cui deve comunque rispondere.
Ha escluso la nullità delle clausole dei contratti di garanzia per conformità
allo schema ABI .
2.5. Ha accolto la domanda di ex art. 1953 c.c. proposta nei Controparte_2
confronti della società debitrice evidenziando che il garante può, a sua scelta,
agire nei confronti del debitore principale con l'azione di rilievo per liberazione o con l'azione di rilievo per cauzione ed essendo la seconda azione stata <
prima>>, ha condannato la società a procurare la liberazione della garante predetta ex art. 1953 c.c. e attraverso il pagamento in favore della banca creditrice di quanto dovuto in forza del mutuo.
Inoltre, ha accolto la domanda di regresso proposta da e di Controparte_2
condanna della società debitrice a versarle quanto ella corrisponderà alla banca creditrice in forza della sentenza ed a titolo di garanzia per il mutuo, a fronte di quanto previsto dall'art. 1298 co. 1 c.c.
2.6. Il Tribunale ha rigettato la domanda di regresso avanzata da CP_2
nei confronti di e e di ,
[...] CP_4 CP_3 Controparte_10
ritenendo in specie applicabile il principio per cui <
fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è
configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto>> (cfr. Cass. n. 27243/2017), a fronte della “espressa convenzione con il creditore di mantenere
differenziata la propria obbligazione da quella degli altri” ricavata dai documenti contrattuali.
Ha accolto le domande di surroga proposte da nei confronti Controparte_2
degli altri tre garanti ritenendo possibile una pronuncia di condanna sospensivamente condizionata al pagamento di chi la propone in misura maggiore alla propria quota.
Circa la posizione della , ha ritenuto che la surroga Controparte_10 possa essere effettuata nella misura massima del 50% di quanto dovuto per il mutuo, poiché nonostante la garanzia fornita dall'ente sia normativamente disciplinata come determinante la nascita di una obbligazione che vede garantiti gli istituti di credito, nel periodo successivo a tale insorgenza, non sussiste una disciplina di rango primario che deroghi all'art. 1204 co. 1 c.c.
Dunque, avendo agito per la surroga “secondo le quote e la Controparte_2
misura di pertinenza di ognuno” e non in via solidale, ha condannato gli altri tre garanti, in via parziaria e non solidale a versare alla prima quanto ella corrisponderà in ragione della sentenza in favore della banca creditrice a titolo di garanzia per il mutuo ed in misura eccedente la sua quota di 1/4.
2.7. Il Tribunale ha rigettato le domande di regresso e manleva proposte da e nei confronti della RT CP_4 CP_3 [...]
, sulla base dell'art. 1298 co. 1 c.c., Controparte_10
essendo certa la stipula dei negozi in oggetto nel solo interesse di tale società.
Il Tribunale ha, poi, rigettato la domanda avanzata dai garanti e CP_4
non essendo stata proposta domanda di surrogazione. CP_3
Ha anche rigettato le domande di regresso proposte da e CP_4 [...]
nei confronti di CP_3 Controparte_2
Ha, altresì, ritenuto non fondata l'azione risarcitoria, non essendo stata allegata alcuna condotta illecita o rilevante in via extracontrattuale.
Ha, invece, accolto la domanda di surrogazione proposta da e CP_4 [...]
nei confronti di per quanto riguarda il mutuo e CP_3 Controparte_2
quest'ultima è stata condannata al pagamento in favore dei primi di quanto da uno dei due o da entrambi sia corrisposto in favore della banca a titolo di garanzia per il mutuo e in misura superiore alla loro quota di 1/4.
2.8. Ha, infine, ritenuto che non si ponga questione circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria , avendo essa chiesto la CP_8
pronuncia di condanna in favore della banca cedente.
2.9. Ha escluso la esistenza dei presupposti di cui all'art. 96 cod.proc.civ.
atteso il parziale accoglimento delle domande degli opponenti
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
sulla scorta di un unico articolato motivo. Controparte_10
4. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame ed ha proposto cinque motivi di appello incidentale.
5. Parimenti, si sono costituiti in giudizio RT
, e che hanno anch'essi chiesto il rigetto del
[...] CP_4 CP_3
gravame e proposto quindici motivi di appello incidentale.
6. All'udienza del 26 maggio 2021, la Corte, sospesa l'efficacia esecutiva del capo n. 9) della sentenza impugnata nei confronti di
[...]
ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_10
conclusioni.
6.1. All'udienza del 09 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo Parte_5
censura la sentenza impugnata, limitatamente alla propria
[...]
posizione di garante al 50% del mutuo oggetto di causa ed alle statuizioni,
nella parte in cui, in accoglimento della domanda di surroga proposta da
è stata condannata, in via parziaria ed in parti uguali con Controparte_2
e < di CP_4 CP_3 Controparte_2
quanto quest'ultima corrisponderà in ragione della presente sentenza in favore di , a titolo di garanzia per il mutuo ed in misura Controparte_6
eccedente la quota di ¼ di;
è stato accertato al capo 10) Controparte_2
che essa <
dovuto complessivamente>>; è stata condannata, al capo 15) al pagamento
< delle spese processuali, liquidate Controparte_2
in euro 524,47 per spese vive, euro 350,00 per ulteriori spese imponibili e
11.810,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese generali del
15%>>.
2. Deduce come il Tribunale abbia frainteso la propria posizione nella vicenda, in quanto, in forza di convenzione stipulata con il Ministero dello
Sviluppo Economico, essa gestisce il per le P.M.I. (art. 2 Controparte_14
co. 100 lett. a) della L. n. 662/1996) volto a fornire una garanzia pubblica,
nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, ai finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese da parte di banche ed istituti di credito, i quali ottengono così una riduzione del rischio di credito su quota parte dell'importo erogato.
Deduce che il Fondo può accordare garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie e che nel caso, come nella specie, di garanzia diretta: può essere garantito un importo massimo compreso tra il 60% e l'80% del finanziamento erogato (salvo deroghe); le richieste d'intervento del da essa gestito CP_14
possono pervenire solamente da istituti di credito, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
l'attivazione del in CP_14
caso di inadempimento del beneficiario può essere chiesta solamente dal soggetto finanziatore, e tale richiesta dev'essere tempestiva e corredata della documentazione necessaria, mentre l'impresa beneficiaria rimane estranea al rapporto tra banca e garante.
Sostiene che essa non può essere considerata confideiussore dell'impresa beneficiaria;
espone che il proprio obbligo di provvedere al pagamento è
autonomo rispetto al rapporto sussistente tra istituto di credito e debitore,
essendo la garanzia fornita autonoma, “a prima richiesta”, qualificata come
“esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, che quindi non prevede la possibilità di opporre eccezioni circa la validità, l'efficacia e in generale circa le vicende del rapporto garantito.
A fronte del pagamento eseguito in favore della banca, essa, quale gestore del vanterebbe il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria CP_14
proporzionalmente alle somme corrisposte e sarebbe surrogata ex lege nei diritti del soggetto finanziatore relativamente alle ulteriori eventuali garanzie reali e personali acquisite ed il proprio credito ha natura privilegiata,
applicandosi la procedura esattoriale ai sensi dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20
giugno 2005 e prevale su ogni altro diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8
bis D.L n. 3/2015 convertito in L. n. 33/2015.
In sostanza, deduce che a fronte della garanzia ex lege fornita nei confronti del soggetto finanziatore, essa può surrogarsi nei diritti da quest'ultimo vantati nei confronti della finanziata e dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1204
cod.civ., mentre questi ultimi non possono vantare nei suoi confronti un inesistente diritto di surroga;
deduce di non aver fornito “una garanzia di
manleva del 50% del finanziamento” all'impresa finanziata e ai suoi garanti,
tra cui bensì di aver prestato la garanzia ex lege nei soli Controparte_2
confronti della banca non potendo essere prospettata la esistenza di una confideiussione.
1.2. Infine, espone che la propria garanzia è stata dichiarata inefficacie dal
Consiglio di Gestione del Fondo per mancata trasmissione della documentazione richiesta durante la fase di istruttoria (riporta in atto di appello il contenuto del relativo documento prodotto), ed evidenzia che è
venuta meno ogni possibilità di surroga da parte dei fideiussori, essendo la garanzia inefficace e, quindi, tamquam non esset.
2. L'appellante incidentale anzitutto, eccepisce la novità Controparte_2
dell'eccezione d'inefficacia della garanzia proposta dall'appellante principale in ragione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
della produzione del nuovo documento effettuata solamente nel presente grado di giudizio.
2.1. Con il primo motivo d'appello incidentale censura la Controparte_2
statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che non sia necessario l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
deduce che si tratta di causa relativa a contratti bancari, avendo tale natura la garanzia da lei sottoscritta in favore della e che al mancato esperimento del CP_6 tentativo di mediazione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la nullità
della sentenza impugnata (Cass. S.U. 19596/2020).
2.2. Con il secondo motivo d'appello incidentale contesta il rigetto nel merito della opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo e la conseguente condanna, in solido con la debitrice principale e gli altri garanti,
al pagamento della somma pretesa dalla banca in relazione al contratto di mutuo. Censura che il Tribunale abbia negato rilievo alla nullità della fideiussione conforme allo schema ABI, alla dedotta mancata prova del credito azionato da parte della banca (contestabile anche dal garante autonomo); contesta che sulla base della qualificazione di “garanzia autonoma” il Tribunale abbia ritenuto precluso ai garanti di sollevare contestazioni circa l'an del credito ingiunto relativamente al rapporto di mutuo, ivi compresa la dedotta usurarietà, emergente dalla perizia prodotta dalla debitrice principale.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo di appello incidentale chiede venga riformato il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese del giudizio monitorio attesa la minor condanna che tale decreto ha previsto a suo carico, ed alle spese del giudizio di opposizione nei confronti della
[...]
quale procuratrice della pur non Controparte_20 Controparte_21
essendo stata accolta alcuna delle richieste da essa formulate.
2.4. Contesta, con l'ultimo motivo, la ritenuta esclusione del proprio diritto ad agire in regresso nei confronti dei confideiussori, in forza della garanzia rilasciata unitamente e contestualmente con questi in un unico atto, oltre che nei confronti di , a fronte del comune interesse a Controparte_10 garantire lo stesso debito e lo stesso debitore.
3. Con il primo motivo d'appello incidentale RT
, e impugnano la sentenza di
[...] Controparte_4 CP_3
primo grado, relativamente all'applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia
in materia di usura ed all'inquadramento del contratto di mutuo nelle categorie individuate nei d.m. recanti i rispettivi tassi soglia usura.
3.1. Con il secondo motivo deducono l'usurarietà del tasso d'interesse pattuito nel contratto di mutuo e contestano che sia stata messa in discussione la formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia applicata per il calcolo dell'usura.
3.2. Con il terzo motivo d'appello incidentale impugnano la statuizione del
Tribunale che ha ricondotto il contratto di mutuo nel novero della categoria
“altri finanziamenti” di cui alle Istruzioni di Banca d'Italia anziché in quella di “mutui”, evidenziando che, in ogni caso si prospetta un TAEG superiore al tasso soglia.
3.4. Con il quarto motivo deducono la correttezza dell'onnicomprensività del
TAEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto.
3.5. Con il quinto motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che non essendosi essi attenuti alle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura, ne conseguirebbe il rigetto del plano delle loro pretese sull'assunto della vincolatività delle stesse.
3.6. Con il sesto motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha escluso l'usurarietà soggettiva o “in concreto” del tasso di interesse convenuto nel contratto di mutuo, senza tenere conto dei molteplici indici esistenti.
3.7. Con il settimo motivo censurano la statuizione con cui è stata esclusa l'usurarietà del tasso d'interesse del contratto di conto corrente.
3.8. Con l'ottavo motivo espongono come alla declaratoria di usurarietà del tasso d'interesse debba conseguire la nullità parziale del contratto di mutuo e del contratto di c/c, oltre che la relativa gratuità.
3.9. Con il nono motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito relativo al contratto di mutuo e rappresentano l'assoluta incertezza ed indeterminatezza di tale credito.
3.10. Con il decimo motivo censurano la condanna di RT
ex art. 1953 c.c. in favore di Controparte_2
3.11. Con l'undicesimo motivo censurano, inoltre, il rigetto delle domande di regresso svolte da e nei confronti di CP_3 Controparte_4 CP_2
attesa la erronea applicazione dell'istituto del rilievo ai sensi dell'art.
[...]
1953 cod.civ. al contratto autonomo di garanzia.
3.12. Con il dodicesimo motivo censurano la statuizione di rigetto della domanda “a manlevare e tenere indenne” da essi proposta nei confronti di e deducono il contenuto ampio e generale della CP_10 CP_10
formula (inerente all'azione di regresso o di surrogazione); evidenziano la estraneità dell'istituto bancario all'impegno da essi assunto a mantenere differenziate le garanzie e in ragione del collegamento delle fideiussioni in quanto stipulate per un interesse comune, con conseguente titolarità
dell'azione di regresso e di surroga.
3.13. Con il tredicesimo motivo deducono l'erronea qualificazione della garanzia fornita quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione.
3.14. Con il quattordicesimo motivo eccepiscono la novità del documento prodotto nel presente grado dall'appellante principale e contestano quanto da quest'ultima dedotto relativamente alla sua posizione di garante,
evidenziando che essa deve essere condannata nei loro confronti in via di regresso o di surroga.
3.15. Con l'ultimo motivo censurano le statuizioni del Tribunale in merito alla posizione della cessionaria . CP_8
4. Il Collegio, anzitutto, ritiene di dover esaminare la questione della tempestività dell'appello incidentale proposto da La Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta contenente il predetto appello incidentale
è stata depositata in data 26 gennaio 2021.
4.1. L'appellante incidentale ha, in data 27 gennaio 2021, depositato una nota, allegando una serie di documenti, in cui si legge che: “- il 21 gennaio
2021 ha provveduto attraverso il sistema pct enterprise dell'
[...]
a depositare la comparsa di costituzione con Controparte_22
appello incidentale nella causa RG. n. 36/2021 presso la Corte d'Appello di
Brescia;
- nella stessa data la medesima comparsa, poiché contenente appello
incidentale, è stata regolarmente notificata anche alle controparti (all. 1);
- per quanto attiene il deposito sono state ricevute le prime due pec di
accettazione della busta dal sistema e di sua consegna all'indirizzo della
Corte d'Appello di Brescia (all.ti 2 e 3); - purtroppo la terza pec, relativa ai controlli automatici, è pervenuta con la
dicitura (all. 4): Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 43358877
Indice busta non trovato, necessario effettuare nuovamente il deposito;
- sono, tuttavia, risultati inutili i reiterati successivi tentativi volti a rinnovare
il deposito, di cui conserviamo tutte le ricevute;
- interpellati i canali di assistenza e finanche il portale “giustizia.it”, è
emerso che proprio in quei giorni si sia verificato un problema diffuso a molti
utenti e legato a “una non corretta formazione della busta, il parametro
"Content-ID" deve necessariamente essere: "DatiAtto.xml" non una stringa
come quella del deposito inviato come esempio. Si chiede di verificare con
Co la/le fornitrici del software che ha creato le buste da cosa derivi tale
anomalia” e l' (a cui fa capo il pct Controparte_22
enterprise) ha confermato l'anomalia, riferendo che il problema dovrebbe
essere stato risolto nella tarda serata del 25.01.2021 (all. 5,6,7);
- si è quindi proceduto in data 26.01.2021 a ri-depositare la suddetta
costituzione con una parte di documenti (necessitando la seconda busta per
il supero del limite dei 30MB)”.
4.2. Attraverso la produzione dei documenti menzionati in nota, CP_2
ha dimostrato la tempestività della proposizione della propria
[...]
impugnazione incidentale. La Corte ritiene, quindi, condivisibili gli argomenti contenuti in tali comunicazioni e non imputabile l'errore emergente dalla c.d. terza PEC, peraltro tempestivamente ovviato mediante successivo deposito nel momento in cui il problema informatico inerente al sistema è stato risolto. Va, quindi, accolta l'istanza di rimessione in termini, nulla avendo sul punto opposto le controparti, dovendo intendersi avvenuto il deposito della predetta comparsa in data 21 gennaio 2021, ossia entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 22 dicembre 2020.
5. Ritenuta la tempestività dell'impugnazione incidentale predetta, la Corte
ritiene di dover preliminarmente esaminare il primo motivo in essa contenuto con cui censura la statuizione del Tribunale che ha ritenuto Controparte_2
non necessario l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
5.1. Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che nel caso di specie l'opposizione a decreto ingiuntivo opposta da ha riguardato esistenza ed entità del credito e Controparte_2
dei titoli azionato da nei confronti della debitrice Controparte_6
principale e dei suoi garanti (contratto di conto corrente e di mutuo), e tanto basta per ritenere operante la previsione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che prescrive l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Il mancato esperimento del tentativo di mediazione comporta non solo la nullità del giudizio di primo grado ma, altresì, la nullità della sentenza impugnata.
La Suprema Corte, al riguardo, ha ritenuto che: <
obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale>> (Cass. n. 28695/2023).
Peraltro, l'onere di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria nei giudizi introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta decisa l'istanza di sospensione o provvisoria esecuzione, è a carico di parte opposta (Cass.
S.U. 19596/2020).
5.2. Pertanto, va dichiarata nei confronti di la nullità del Controparte_2
giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata.
Con separata ordinanza si provvede in ordine alla rimessione della causa sul ruolo per disporre in ordine a tale incombente.
6. Tale statuizione non coinvolge le parti che non hanno tempestivamente eccepito l'improcedibilità in primo grado.
Tuttavia, il Collegio, tenuto conto della rimessione della causa sul ruolo, della statuizione adottata nei confronti di della natura della causa Controparte_2
e delle tematiche poste in relazione ad essa, della coincidenza e correlazione di alcuni dei motivi di gravame proposti dagli altri appellanti incidentali con quelli proposti da ravvisa l'opportunità di disporre Controparte_2
l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater
d.lgs. n. 28/2010. Anche a ciò si provvede mediante la predetta ordinanza.
6. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'istanza di rimessione in termini formulata da Controparte_2
per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1563/2020 Controparte_2
pubblicata in data 10 novembre 2020 e notificata in data 22 dicembre 2020,
dichiara la nullità del giudizio di primo grado e, per l'effetto, della predetta sentenza per mancato esperimento nei confronti della stessa del tentativo di mediazione ex art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010;
3) dispone in ordine all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
ex art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010 tra e e al Controparte_6 Controparte_2
tentativo di mediazione demandata dal giudice ex art. 5 quater d.lgs. n.
28/2010 tra e gli altri appellanti incidentali come da Controparte_6
separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 36/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 36/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 09
ottobre 2024
OGGETTO: Contratti d a bancari (deposito BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE bancario, etc) con il patrocinio dell'avv. Ignazio Abrignani CP_1
OGGETTO: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Roberta Angela Controparte_2
Colombo
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. Davide Alfonso Bonfanti
[...] APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
con il patrocinio dell'avv. Dante Abbondanza e Controparte_6
dell'avv. Laura Botti, entrambi domiciliatari
APPELLATA
CF uale procuratrice speciale di Controparte_7 CP_8
[...]
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 10 novembre
2020, n. 1563/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…adversiis reiectis, in parziale riforma della impugnata sentenza n.
1563/2020 del Tribunale di Bergamo, e specificamente in totale riforma dei
capi 9), 10) e 15) della stessa, previa sospensione della loro efficacia
esecutiva accogliere le conclusioni tutte come di gia' rassegnate in prime
cure, nel presente atto pedissequamente riportate e trascritte, per l'effetto
rigettando in toto la domanda di garanzia, manleva e/o surroga svolta dalla
sig.ra (nonche' dalla Controparte_2 RT
, da e da nei confronti della
[...] Controparte_4 CP_3
perché infondata in Controparte_10
fatto ed in diritto e comunque non provata;
con risarcimento per lite
temeraria ex art. 96 cpc e con vittoria di spese, competenze ed onorari del
doppio grado di giudizio”.
Parte_1 “…contrariis rejectis, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE:
- DATO ATTO che l'istanza formulata dall'Appellante
[...]
ai Controparte_10 CP_11
sensi dell'art. 283 c.p.c. è totalmente priva di qualsiasi motivazione a
suffragio, DICHIARARLA inammissibile o manifestamente infondata e, per
l'effetto, RESPINGERE la suddetta istanza.
- IN RITO – IN VIA PRELIMINARE:
- ACCERTARE e DICHIARARE INAMMISSIBILE ai sensi e per gli effetti
dell'art. 345 II e III comma c.p.c.:
- l'eccezione sollevata dall'Appellante
[...]
( sub punto “D” (pagg. Controparte_10 CP_11
15 e 17) del suo atto di appello, in quanto nuova;
- il documento riprodotto dall'Appellante
[...]
a pag. 16 del suo atto di Controparte_10 CP_11
appello, in quanto nuovo e per l'effetto disporne l'espunzione dall'atto o
comunque che la Corte non ne tenga in alcun conto.
- NEL MERITO - IN VIA PRELIMINARE:
- ACCERTARE e DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello promosso da
Parte_2
avverso la sentenza n. 1563/2020 emessa dal Tribunale di
[...]
Bergamo, perché contrario all'art. 342 c.p.c. per i profili esposti, e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 1563/2020 sui capi ex adverso impugnati
nn. 9), 10), 15). - NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello fosse ritenuto
ammissibile:
- RIGETTARE l'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. Controparte_10 CP_11
1563/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo, perché del tutto infondato in
fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti, e, per l'effetto, confermare la
sentenza n. 1563/2020 sui capi ex adverso impugnati nn. 9), 10), 15).
- NEL MERITO – IN VIA INCIDENTALE:
- IN PARZIALE RIFORMA della sentenza n. 1563/2020 del Tribunale di
Bergamo, e specificatamente sui capi 1); 5); 6); 11); 13); 14), per i motivi
tutti dedotti:
- ACCERTATO e DICHIARATO il mancato esperimento del tentativo di
mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 d.gl. n. 28/2010 e succ.
modifiche, DICHIARARE nulla la sentenza n. 1563/2020 e improcedibile la
domanda proposta da e, per l'effetto, REVOCARE il Controparte_6
decreto ingiuntivo n. 804/2018 del Tribunale di Bergamo.
- ACCERTATA e DICHIARATA la nullità della fideiussione specifica n.
000136917 per i motivi dedotti, REVOCARE e/o ANNULLARE e/o
DICHIARARE NULLO e/o INEFFICACE, per tutti i motivi esposti, il decreto
ingiunto n. 804/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo nei confronti della
signora Controparte_2
- ACCERTATA e DICHIARATA la carenza dei presupposti e di idonea prova
per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'infondatezza, sotto ogni profilo, della pretesa azionata in via monitoria da CP_6
e/o invocata da procuratrice speciale di
[...] Controparte_12
per la parte dell'ingiunzione che attiene la signora Controparte_8
ed in particolare per la nullità parziale del contratto di Controparte_2
mutuo chirografario del 6.07.2012 ai sensi e per gli effetti degli artt. 644
cp.c. e 1815 c.c., REVOCARE e/o ANNULLARE e/o DICHIARARE CP_13
e/o INEFFICACE, per tutti i motivi esposti, il decreto ingiunto n. 804/2018
emesso dal Tribunale di Bergamo.
- REVOCARE e/o ANNULLARE e/o DICHIARARE NULLO e/o
INEFFICACE, per tutti i motivi esposti, il decreto ingiunto n. 804/2018
emesso dal Tribunale di Bergamo, quand'anche, a seguito della accertata e
dichiarata nullità parziale del contratto di mutuo chirografario del
6.07.2012, risultasse dovuta al e/o a Controparte_6 [...]
procuratrice speciale di in Controparte_12 Controparte_8
applicazione del disposto dell'art. 1815 c.c., una somma residuale inferiore.
- RESPINGERSI, in ogni caso, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto
e in diritto, per i motivi esposti, ogni avversaria eccezione, domanda e motivo
di appello promossi da ogni Parte in causa nei confronti della signora
Controparte_2
- CONDANNARE i signori e la CP_3 Controparte_4 [...]
– gestore Controparte_10
costituito del Controparte_14
c/o , in persona del legale
[...] Controparte_10
rappresentante pro tempore, a versare ciascuno alla signora CP_2 in via di regresso o per surroga, secondo le quote e la misura di
[...]
pertinenza di ognuno così come verranno accertate in corso di causa, quanto
quest'ultima fosse obbligata a pagare a /o a Controparte_6 [...]
procuratrice speciale di per i titoli e le Controparte_12 Controparte_8
ragioni dedotte.
- RIFORMARE i capi 13) e 14) della sentenza n. 1563/2020 del Tribunale di
Bergamo in punto di regolamento delle spese di lite nei termini e per i motivi
esposti.
- IN OGNI CASO:
- Con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15%
R.F., oneri contributivi e fiscali”.
, e Controparte_15 CP_3 CP_4
[...]
“…IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva ovvero di carenza di titolarità
soggettiva del rapporto controverso di e, per essa, di Controparte_8 [...]
e per l'effetto e in ogni caso rigettare tutte le Controparte_12
domande dalle medesime formulate nei confronti di
[...]
, il sig. e la sig.ra RT CP_3 Controparte_4
- revocare la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto, per i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 804/2018 (RG n. 1225/2018)
emesso dal Tribunale di Bergamo in data 15.02.2018, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo
chirografario del 06.07.2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p. e 1815
c.c., conseguentemente accertando e dichiarando la gratuità del predetto
contratto di mutuo chirografario e la non debenza di alcun interesse sul
credito erogato ad;
RT
- accertare e dichiarare che l'importo di € 59.595,22 pagato da
[...]
a titolo di interessi, spese e competenze RT
connesse all'erogazione del credito, o il diverso maggiore o minore importo
che verrà accertato in corso di causa, debba essere imputato a pagamento
in linea capitale e dunque portato a deconto dell'eventuale credito residuo
vantato in linea capitale da e/o da Controparte_6 Controparte_12
e/o da
[...] Controparte_8
- accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n.
4321/2908 (già n. 121/002908), ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p. e
1815 c.c., conseguentemente accertando e dichiarando la gratuità del
predetto contratto di conto corrente;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che l'importo addebitato dalla
a far data dal 21.09.2010 al 16.01.2016, sul c/c n. 4321/2908 (già n. CP_10
121/002908) per competenze ed interessi per l'importo di € 26.964,95, o la
diversa maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa,
venga compensata con il credito vantato da e/o da Controparte_6 [...]
e/o da in relazione al predetto Controparte_12 Controparte_8
c/c n. 4321/2908; - in ogni caso, accertare e dichiarare che In RT
liquidazione ed i sig.ri e nulla devono a CP_3 Controparte_4
e/o a e/o a Controparte_6 Controparte_12 CP_8
per i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in ogni caso, respingere e rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra
nei confronti di e Controparte_2 RT CP_3
Controparte_4
- in ogni caso, respingere e rigettare tutte le domande formulate da
[...]
nei confronti di Controparte_10 [...]
e in quanto infondate in fatto e CP_9 CP_3 Controparte_4
in diritto;
IN SUBORDINE
nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande
proposte in via principale:
- accertare e dichiarare che il mutuo chirografario di cui è causa è garantito
da Controparte_10
- per l'effetto, condannare Controparte_10
a manlevare e tenere indenne
[...] RT
, e dell'importo che gli stessi
[...] CP_3 Controparte_4
fossero eventualmente tenuti a corrispondere a e/o a Controparte_6 [...]
e/o a ciò in via di regresso e/o Controparte_12 Controparte_8
per surroga;
- in ogni caso, condannare la sig.ra a pagare e rimborsare, Controparte_2
in via di regresso o per surroga, secondo la sua quota di pertinenza, quanto i sig.ri e fossero obbligati a pagare a CP_3 Controparte_4 [...]
e/o a e/o a CP_6 Controparte_12 Controparte_8
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e C.P.A. del doppio
grado di giudizio come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ripropongono in questa sede le stesse prove non ammesse in primo grado,
per i motivi di cui in narrativa:
- si chiede ammettersi prova per testi e per interpello sui seguenti capitoli,
omesso ogni giudizio e/o valutazione:
1) Vero che la durata superiore a 5 anni, le garanzie, il rimborso rateale di
capitale ed interessi sono le caratteristiche peculiari della categoria dei
contratti di mutuo?
2) Vero che il contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 6.7.2012
da con TO MA (ora RT CP_6
presenta le caratteristiche peculiari della categoria dei mutui?
[...]
3) Vero che il contratto di mutuo chirografario sottoscritto in data 6.7.2012
da con TO MA deve correttamente RT
ricondursi alla categoria contrattuale dei mutui e non a quella “Altri
Finanziamenti”?
4) Vero che solo l'inserimento di un contratto nella categoria “Altri
Finanziamenti” giustifica l'applicazione di un tasso di interesse nominale
sul capitale mutuato di 7,150 punti in più dell'Euribor 3 mesi media % mese
precedente?
5) Vero che secondo il principio di omnicomprensività del TAEG ogni elemento economico, eccetto imposte e tasse, che risulta collegato
all'erogazione del credito a carico del mutuatario concorre alla verifica del
carattere usurario di un contratto di finanziamento?
6) Vero che nella determinazione del TAEG indicato da Controparte_6
l'istituto di credito ha omesso di prendere in considerazione il costo pari al
2% per tasso di mora, 4,5% per inadempimento del mutuatario all'obbligo
di destinazione o per decadenza dalla garanzia del di Garanzia, 2% CP_14
a titolo di compenso per anticipata estinzione, 2% a titolo di penale nel caso
decaduto beneficio e 3% a titolo di penale per il caso di revoca della
garanzia da parte del Comitato del Fondo di Garanzia?
7) Vero che la somma dei costi omessi dal nel calcolo del Controparte_6
TAEG applicato al mutuo chirografario sottoscritto con RT
ammonta a 13,5 punti percentuali?
[...]
8) Vero che questi 13,5 punti percentuali devono aggiungersi al TAEG di
9,2824% indicato da Controparte_6
9) Vero che il TAEG effettivamente applicato da al Controparte_6
contratto di mutuo chirografario concesso ad è RT
pari a 22,7824%? 10) Vero che il TAEG di 22,7824% applicato da
[...]
al contratto di mutuo chirografario concesso ad CP_6 [...]
supera il tasso soglia di riferimento per i contratti di mutuo? CP_9
11) Vero che al 21.9.2010 ha addebitato ad Controparte_6 [...]
ed interessi in relazione al conto corrente n. Parte_3
4321/2908 nella misura percentuale del 21,021%, a fronte di un tasso soglia
pari a 13,710%? 12) Vero che, nel trimestre ottobre-dicembre 2011, ha CP_6
addebitato ad ed interessi in relazione Parte_3
al conto corrente n. 4321/2908 nella misura percentuale del 31,379% a
fronte di un tasso soglia applicabile pari a 15,525%?
13) Vero che le condizioni applicate da al contratto di Controparte_6
conto corrente n. 4321/2908, dalla sua apertura in data 21.9.2010 e anche
successivamente negli anni 2011,2012 e 2013, superano i tassi soglia rilevati
ai fini della legge antiusura?
14) Vero che fin dall'epoca della stipula del contratto di mutuo
chirografario, sottoscritto in data 6.07.2012, era a conoscenza CP_6
delle difficoltà economiche – finanziarie in cui versava RT
[...]
15) Vero che , subito dopo la materiale erogazione del mutuo CP_6
stipulato in data 6.7.2012 sul conto corrente di ha RT
provveduto automaticamente ad incamerare la somma di € 50.000,00 ad
estinzione di precedente esposizione della Società stessa?
Si indicano a testi i seguenti sig.ri:
- via Rencati n. 51/A, TÙ (CO – CAP. 22063); Testimone_1
- via Rencati n. 51/A, TÙ (CO – CAP. 22063); Controparte_16
- c/o , Via delle Controparte_17 RT
Regioni n. 1, Bonate Sotto (BG - CAP.24040);
- , via Conte Ratti n. 26, Dalmine (BG – CAP. 24044); Testimone_2
- c/o Multiservice S.r.l., via Mameli n. 6, Merate Testimone_3
(LCCAP. 23807); - si chiede sin da ora l'ammissione a prova contraria con i testi sopra indicati
sui capitoli di prova eventualmente ex adverso formulati;
- si chiede disporsi CTU contabile-finanziaria ai fini della verifica del
carattere usurario degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo e nel
contratto di conto corrente;
- si eccepisce l'inammissibilità della produzione documentale di
[...]
con riferimento al documento Controparte_10
prodotto per la prima volta nella citazione in appello, alla pagina 16 e datato
30.1.19, poiché trattasi di produzione vietata ex art. 345 c.p.c.
Salvis iuribus”.
Controparte_18
“…ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché inammissibili, precluse
e, comunque, infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte
dall'appellante incidentale sig.ra con conseguente Controparte_2
conferma della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: compensi professionali e spese anche di II grado di giudizio
interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , e RT CP_4 CP_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto nei loro confronti da chiedendone la revoca e chiedendo, altresì, Controparte_6
l'accertamento delle nullità parziali prospettate, della gratuità dei contratti stipulati tra le parti e che, in ogni caso, nulla era dovuto nei confronti della banca.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'opposizione e delle domande avverse.
1.2. Con separato giudizio anche proponeva opposizione Controparte_2
avverso il medesimo decreto ingiuntivo, eccependo l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e,
previa richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio le restanti parti,
chiedendo la condanna ex art. 1953 c.c. di RT
e a rifondere quanto condannata a pagare alla banca, nonché la
[...]
condanna di e e CP_4 CP_3 [...]
anche in surroga e in regresso. Controparte_10
Anche in tale giudizio si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'opposizione e delle domande avverse.
2. Autorizzate le chiamate in giudizio, Controparte_10
costituendosi, chiedeva il rigetto delle avverse domande;
del pari,
costituendosi, , e RT CP_4 [...]
chiedevano il rigetto delle avverse pretese, riproponendo le domande CP_3
introdotte nel separato giudizio e chiedendo in subordine la condanna in manleva di e, limitatamente a e Controparte_10 CP_4 [...]
la condanna, in surroga o regresso, di CP_3 Controparte_2
1.3. Riunite le due cause, veniva espletata la CTU ed interveniva in giudizio in qualità di procuratrice speciale di Controparte_12 CP_8 quest'ultima cessionaria dei crediti azionati.
[...]
2. Con sentenza n. 1563/2020 pubblicata in data 10 novembre 2020, il
Tribunale di Bergamo, rigettata l'eccezione di improcedibilità, non essendo in specie obbligatorio l'esperimento della mediazione non trattandosi di contratti bancari, e rigettata l'eccezione di incompetenza del foro adito sollevata da a fronte della mera eccezione di Controparte_12
nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI delle garanzie, ha:
revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di RT
;
[...]
accertato e dichiarato la nullità delle clausole disciplinanti l'anatocismo nei contratti del 24 agosto 2012 e del 7 novembre 2012 stipulati con CP_6
dal 1° gennaio 2014;
[...]
condannato la società al pagamento in favore della banca (in solido con e e nei limiti di quanto ad essi Controparte_2 CP_4 CP_3
ingiunto) delle somme di € 4.599,39 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dell'8,833% dal 17 gennaio 2018 sino al saldo, e di €
191.990,39 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale del
5,33% su € 176.023,93 dal 17 gennaio 2018 sino al saldo;
rigettato le opposizioni di , e e, per l'effetto, CP_2 CP_4 CP_3
confermato e dichiarato esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo;
condannato a procurare la liberazione di RT CP_2
ex art. 1953 c.c. attraverso il pagamento a di
[...] Controparte_6
quanto dovuto per il mutuo del 6 luglio 2012, e a versare quanto ella corrisponderà in ragione della sentenza in favore di ed a Controparte_6
titolo di garanzia per il mutuo predetto;
condannato Controparte_19 CP_4
e in via parziaria, in parti uguali, al pagamento, in favore di CP_3
di quanto da ella versato in favore di a Controparte_2 Controparte_6
titolo di garanzia per il mutuo e in misura eccedente la quota di 1/4 a carico di Controparte_2
accertato e dichiarato che Controparte_10
ha garantito il mutuo esposto nei limiti del 50% di quanto dovuto
[...]
complessivamente;
condannato al pagamento, in favore di e/o Controparte_2 CP_4 [...]
di quanto uno dei due o entrambi corrisponderanno in ragione della CP_3
sentenza in favore di a titolo di garanzia per il mutuo e in Controparte_6
misura superiore a quella di 1/4 per ciascuno dei due garanti citati.
2.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondate le domande avanzate da con riferimento al contratto di mutuo, avendo RT
rovato il proprio credito producendo il contratto di mutuo Controparte_6
e le relative proroghe, nei quali non è stata riscontrata l'usura lamentata,
peraltro non dimostrata dalla debitrice, che ha allegato una classificazione del negozio non pertinente ed utilizzato una formula di calcolo non conforme a quanto indicato nelle Istruzioni di Banca d'Italia, sommando peraltro gli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di usura oggettiva (Cass. n. 350/2013). Ha precisato che l'applicazione dell'interesse di mora sulla rata comprensiva degli interessi corrispettivi implica un fenomeno di anatocismo consentito dall'art. 3 Delibera CICR del 9 febbraio 2000.
In ogni caso, ha evidenziato che il tasso soglia per gli “Altri finanziamenti
alle famiglie e alle imprese” è maggiore rispetto al tasso di mora di per sé
considerato e indicato nella perizia di parte prodotta dalla società debitrice,
precisando come in tema di usura non sia prospettabile un allontanamento dalle Istruzioni di Banca d'Italia.
Il Tribunale ha, altresì, rigettato le questioni proposte in tema di usura soggettiva, non essendo stato allegato e provato il parametro su cui fondare l'asserita sproporzione.
Ha ritenuto le pattuizioni del contratto di mutuo sufficientemente esaustive e determinate, reputando irrilevante la diversità dei piani di ammortamento prodotti, in quanto dovuta alla variabilità del tasso o alle proroghe accordate,
che avrebbe potuto semmai porre un problema di interpretazione negoziale.
Ha precisato, inoltre, come spettasse ai debitori l'onere di provare un'eventuale parziale maggiore estinzione del credito vantato dalla banca.
Il Tribunale ha escluso, richiamando gli artt. 1367 c.c. e 117 TUB e le
Istruzioni di Banca d'Italia del 25 luglio 2003 e del 29 luglio 2009, che l'errata od omessa indicazione dell'ISC/TAEG determini la nullità parziale o integrale del contratto, evidenziando come tali indicatori non incidano sull'entità della prestazione a carico del debitore, avendo solamente una valenza di sintesi espositiva, e come tali doglianze non fossero nemmeno riconducibili alla disciplina posta a tutela del consumatore, essendo la debitrice principale una società.
Sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (n. 3968/2014), è
stata ritenuta irrilevante anche la soggettiva difficoltà di comprensione del contratto di mutuo.
2.2. In ordine al contratto di conto corrente il Tribunale ha osservato come la creditrice non abbia provato integralmente il proprio credito, non avendo prodotto il contratto ma solamente i negozi di apertura di credito del 24
agosto 2012 e del 7 novembre 2013 su di esso <>. Pertanto, ha ritenuto applicabili gli interessi legali, anziché convenzionali, ed ha espunto dal saldo debitorio, perché non provati, gli interessi anatocistici debitori, la c.m.s., le commissioni ad essa sostitutive o assimilabili, le spese, le valute e quanto applicato in forza dell'esercizio dello ius variandi sino al 24 agosto
2012, data di stipulazione della prima apertura di credito.
Ha riscontrato che in entrambi i contratti di apertura di credito, salvo per quanto concerne l'anatocismo successivo al 1° gennaio 2014, è indicata la disciplina di interessi debitori, spese, CIV, CDC e anatocismo con liquidazione trimestrale. Difettando, invece, la pattuizione delle valute e dello ius variandi, ha ritenuto di scomputare i relativi addebiti.
Ha dichiarato la nullità sopravvenuta delle clausole disciplinanti l'anatocismo in c/c, in base alla novella entrata in vigore il 1° gennaio 2014
che ha riformato l'art. 120 co. 2 TUB. Ha interpretato tale modifica nel senso della sussistenza di un divieto di anatocismo per i contratti di c/c immediatamente operativo dalla data del 1° gennaio 2014 fino al 15 aprile
2016 e ciò sia alla luce del chiaro tenore letterale della norma, sia alla luce dell'espressa previsione contenuta nella L. 147/2013 relativamente all'entrata in vigore del divieto, precisando come la sua applicazione non riguardi i contratti di mutuo.
Non ha accolto le doglianze in tema di usura relative al contratto di c/c per le ragioni già esposte con riferimento al mutuo, evidenziando il contrasto tra le censure prospettate e le Istruzioni di Banca d'Italia.
2.3. Pertanto, a fronte di quanto argomentato in merito alla posizione della debitrice principale ed al contratto di c/c ed in esito alla CTU espletata, il
Tribunale ha accertato un saldo negativo pari ad € 4.599,39, condannando al pagamento di tale somma, oltre interessi RT
convenzionali maturati e maturandi dell'8,833% dal 17 gennaio 2018 al saldo, ed altresì al pagamento della somma di € 191.990,39 per il contratto di mutuo, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi del 5,33% dal 17
gennaio 2018 al saldo.
2.4. Il Tribunale ha rigettato le opposizioni proposte dai , Parte_4
e dichiarando esecutivo nei loro confronti il decreto CP_4 CP_3
ingiuntivo.
Ha qualificato i contratti di garanzia quali contratti autonomi di garanzia,
disponendo essi che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
banca, a semplice richiesta scritta”, ritenendo irrilevante la mancanza della specificazione “senza eccezioni”, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (n. 3947/2018) in merito e ritenendo altresì priva di rilievo a fini qualificatori del contratto la testuale menzione dei termini “fideiussore”
o “fideiussione”.
Accertata la qualità di garanti autonomi in capo ad essi, ha ritenuto non rientranti nella exceptio doli le questioni relative alla mancanza di prova scritta del credito, alla mancata o non motivata pattuizione di commissioni,
valute, esercizio dello ius variandi, spese e interessi ultralegali, alla indeterminatezza o mancanza della causa della c.m.s., all'inosservanza degli obblighi di forma scritta, all'applicazione d'interessi anatocistici relativi al rapporto principale.
Il Tribunale, a fronte della dichiarata infondatezza delle doglianze della debitrice principale in tema di usura, ha, del pari, respinto le medesime doglianze sul tema esposte ai garanti.
Ha ritenuto infondata la eccezione ex art. 1956 c.c. sollevata da CP_2
difettando l'allegazione tempestiva di un ulteriore debito della
[...]
debitrice principale diverso da quello insorto dal mutuo e di cui deve comunque rispondere.
Ha escluso la nullità delle clausole dei contratti di garanzia per conformità
allo schema ABI .
2.5. Ha accolto la domanda di ex art. 1953 c.c. proposta nei Controparte_2
confronti della società debitrice evidenziando che il garante può, a sua scelta,
agire nei confronti del debitore principale con l'azione di rilievo per liberazione o con l'azione di rilievo per cauzione ed essendo la seconda azione stata <
prima>>, ha condannato la società a procurare la liberazione della garante predetta ex art. 1953 c.c. e attraverso il pagamento in favore della banca creditrice di quanto dovuto in forza del mutuo.
Inoltre, ha accolto la domanda di regresso proposta da e di Controparte_2
condanna della società debitrice a versarle quanto ella corrisponderà alla banca creditrice in forza della sentenza ed a titolo di garanzia per il mutuo, a fronte di quanto previsto dall'art. 1298 co. 1 c.c.
2.6. Il Tribunale ha rigettato la domanda di regresso avanzata da CP_2
nei confronti di e e di ,
[...] CP_4 CP_3 Controparte_10
ritenendo in specie applicabile il principio per cui <
fideiussorie plurime, stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è
configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto>> (cfr. Cass. n. 27243/2017), a fronte della “espressa convenzione con il creditore di mantenere
differenziata la propria obbligazione da quella degli altri” ricavata dai documenti contrattuali.
Ha accolto le domande di surroga proposte da nei confronti Controparte_2
degli altri tre garanti ritenendo possibile una pronuncia di condanna sospensivamente condizionata al pagamento di chi la propone in misura maggiore alla propria quota.
Circa la posizione della , ha ritenuto che la surroga Controparte_10 possa essere effettuata nella misura massima del 50% di quanto dovuto per il mutuo, poiché nonostante la garanzia fornita dall'ente sia normativamente disciplinata come determinante la nascita di una obbligazione che vede garantiti gli istituti di credito, nel periodo successivo a tale insorgenza, non sussiste una disciplina di rango primario che deroghi all'art. 1204 co. 1 c.c.
Dunque, avendo agito per la surroga “secondo le quote e la Controparte_2
misura di pertinenza di ognuno” e non in via solidale, ha condannato gli altri tre garanti, in via parziaria e non solidale a versare alla prima quanto ella corrisponderà in ragione della sentenza in favore della banca creditrice a titolo di garanzia per il mutuo ed in misura eccedente la sua quota di 1/4.
2.7. Il Tribunale ha rigettato le domande di regresso e manleva proposte da e nei confronti della RT CP_4 CP_3 [...]
, sulla base dell'art. 1298 co. 1 c.c., Controparte_10
essendo certa la stipula dei negozi in oggetto nel solo interesse di tale società.
Il Tribunale ha, poi, rigettato la domanda avanzata dai garanti e CP_4
non essendo stata proposta domanda di surrogazione. CP_3
Ha anche rigettato le domande di regresso proposte da e CP_4 [...]
nei confronti di CP_3 Controparte_2
Ha, altresì, ritenuto non fondata l'azione risarcitoria, non essendo stata allegata alcuna condotta illecita o rilevante in via extracontrattuale.
Ha, invece, accolto la domanda di surrogazione proposta da e CP_4 [...]
nei confronti di per quanto riguarda il mutuo e CP_3 Controparte_2
quest'ultima è stata condannata al pagamento in favore dei primi di quanto da uno dei due o da entrambi sia corrisposto in favore della banca a titolo di garanzia per il mutuo e in misura superiore alla loro quota di 1/4.
2.8. Ha, infine, ritenuto che non si ponga questione circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria , avendo essa chiesto la CP_8
pronuncia di condanna in favore della banca cedente.
2.9. Ha escluso la esistenza dei presupposti di cui all'art. 96 cod.proc.civ.
atteso il parziale accoglimento delle domande degli opponenti
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello
[...]
sulla scorta di un unico articolato motivo. Controparte_10
4. Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto del Controparte_2
gravame ed ha proposto cinque motivi di appello incidentale.
5. Parimenti, si sono costituiti in giudizio RT
, e che hanno anch'essi chiesto il rigetto del
[...] CP_4 CP_3
gravame e proposto quindici motivi di appello incidentale.
6. All'udienza del 26 maggio 2021, la Corte, sospesa l'efficacia esecutiva del capo n. 9) della sentenza impugnata nei confronti di
[...]
ha rinviato la causa per la precisazione delle Controparte_10
conclusioni.
6.1. All'udienza del 09 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo Parte_5
censura la sentenza impugnata, limitatamente alla propria
[...]
posizione di garante al 50% del mutuo oggetto di causa ed alle statuizioni,
nella parte in cui, in accoglimento della domanda di surroga proposta da
è stata condannata, in via parziaria ed in parti uguali con Controparte_2
e < di CP_4 CP_3 Controparte_2
quanto quest'ultima corrisponderà in ragione della presente sentenza in favore di , a titolo di garanzia per il mutuo ed in misura Controparte_6
eccedente la quota di ¼ di;
è stato accertato al capo 10) Controparte_2
che essa <
dovuto complessivamente>>; è stata condannata, al capo 15) al pagamento
< delle spese processuali, liquidate Controparte_2
in euro 524,47 per spese vive, euro 350,00 per ulteriori spese imponibili e
11.810,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese generali del
15%>>.
2. Deduce come il Tribunale abbia frainteso la propria posizione nella vicenda, in quanto, in forza di convenzione stipulata con il Ministero dello
Sviluppo Economico, essa gestisce il per le P.M.I. (art. 2 Controparte_14
co. 100 lett. a) della L. n. 662/1996) volto a fornire una garanzia pubblica,
nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, ai finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese da parte di banche ed istituti di credito, i quali ottengono così una riduzione del rischio di credito su quota parte dell'importo erogato.
Deduce che il Fondo può accordare garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie e che nel caso, come nella specie, di garanzia diretta: può essere garantito un importo massimo compreso tra il 60% e l'80% del finanziamento erogato (salvo deroghe); le richieste d'intervento del da essa gestito CP_14
possono pervenire solamente da istituti di credito, intermediari finanziari e società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
l'attivazione del in CP_14
caso di inadempimento del beneficiario può essere chiesta solamente dal soggetto finanziatore, e tale richiesta dev'essere tempestiva e corredata della documentazione necessaria, mentre l'impresa beneficiaria rimane estranea al rapporto tra banca e garante.
Sostiene che essa non può essere considerata confideiussore dell'impresa beneficiaria;
espone che il proprio obbligo di provvedere al pagamento è
autonomo rispetto al rapporto sussistente tra istituto di credito e debitore,
essendo la garanzia fornita autonoma, “a prima richiesta”, qualificata come
“esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, che quindi non prevede la possibilità di opporre eccezioni circa la validità, l'efficacia e in generale circa le vicende del rapporto garantito.
A fronte del pagamento eseguito in favore della banca, essa, quale gestore del vanterebbe il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria CP_14
proporzionalmente alle somme corrisposte e sarebbe surrogata ex lege nei diritti del soggetto finanziatore relativamente alle ulteriori eventuali garanzie reali e personali acquisite ed il proprio credito ha natura privilegiata,
applicandosi la procedura esattoriale ai sensi dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20
giugno 2005 e prevale su ogni altro diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8
bis D.L n. 3/2015 convertito in L. n. 33/2015.
In sostanza, deduce che a fronte della garanzia ex lege fornita nei confronti del soggetto finanziatore, essa può surrogarsi nei diritti da quest'ultimo vantati nei confronti della finanziata e dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1204
cod.civ., mentre questi ultimi non possono vantare nei suoi confronti un inesistente diritto di surroga;
deduce di non aver fornito “una garanzia di
manleva del 50% del finanziamento” all'impresa finanziata e ai suoi garanti,
tra cui bensì di aver prestato la garanzia ex lege nei soli Controparte_2
confronti della banca non potendo essere prospettata la esistenza di una confideiussione.
1.2. Infine, espone che la propria garanzia è stata dichiarata inefficacie dal
Consiglio di Gestione del Fondo per mancata trasmissione della documentazione richiesta durante la fase di istruttoria (riporta in atto di appello il contenuto del relativo documento prodotto), ed evidenzia che è
venuta meno ogni possibilità di surroga da parte dei fideiussori, essendo la garanzia inefficace e, quindi, tamquam non esset.
2. L'appellante incidentale anzitutto, eccepisce la novità Controparte_2
dell'eccezione d'inefficacia della garanzia proposta dall'appellante principale in ragione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
della produzione del nuovo documento effettuata solamente nel presente grado di giudizio.
2.1. Con il primo motivo d'appello incidentale censura la Controparte_2
statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che non sia necessario l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
deduce che si tratta di causa relativa a contratti bancari, avendo tale natura la garanzia da lei sottoscritta in favore della e che al mancato esperimento del CP_6 tentativo di mediazione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la nullità
della sentenza impugnata (Cass. S.U. 19596/2020).
2.2. Con il secondo motivo d'appello incidentale contesta il rigetto nel merito della opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo e la conseguente condanna, in solido con la debitrice principale e gli altri garanti,
al pagamento della somma pretesa dalla banca in relazione al contratto di mutuo. Censura che il Tribunale abbia negato rilievo alla nullità della fideiussione conforme allo schema ABI, alla dedotta mancata prova del credito azionato da parte della banca (contestabile anche dal garante autonomo); contesta che sulla base della qualificazione di “garanzia autonoma” il Tribunale abbia ritenuto precluso ai garanti di sollevare contestazioni circa l'an del credito ingiunto relativamente al rapporto di mutuo, ivi compresa la dedotta usurarietà, emergente dalla perizia prodotta dalla debitrice principale.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo di appello incidentale chiede venga riformato il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese del giudizio monitorio attesa la minor condanna che tale decreto ha previsto a suo carico, ed alle spese del giudizio di opposizione nei confronti della
[...]
quale procuratrice della pur non Controparte_20 Controparte_21
essendo stata accolta alcuna delle richieste da essa formulate.
2.4. Contesta, con l'ultimo motivo, la ritenuta esclusione del proprio diritto ad agire in regresso nei confronti dei confideiussori, in forza della garanzia rilasciata unitamente e contestualmente con questi in un unico atto, oltre che nei confronti di , a fronte del comune interesse a Controparte_10 garantire lo stesso debito e lo stesso debitore.
3. Con il primo motivo d'appello incidentale RT
, e impugnano la sentenza di
[...] Controparte_4 CP_3
primo grado, relativamente all'applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia
in materia di usura ed all'inquadramento del contratto di mutuo nelle categorie individuate nei d.m. recanti i rispettivi tassi soglia usura.
3.1. Con il secondo motivo deducono l'usurarietà del tasso d'interesse pattuito nel contratto di mutuo e contestano che sia stata messa in discussione la formula contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia applicata per il calcolo dell'usura.
3.2. Con il terzo motivo d'appello incidentale impugnano la statuizione del
Tribunale che ha ricondotto il contratto di mutuo nel novero della categoria
“altri finanziamenti” di cui alle Istruzioni di Banca d'Italia anziché in quella di “mutui”, evidenziando che, in ogni caso si prospetta un TAEG superiore al tasso soglia.
3.4. Con il quarto motivo deducono la correttezza dell'onnicomprensività del
TAEG ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto.
3.5. Con il quinto motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che non essendosi essi attenuti alle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura, ne conseguirebbe il rigetto del plano delle loro pretese sull'assunto della vincolatività delle stesse.
3.6. Con il sesto motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha escluso l'usurarietà soggettiva o “in concreto” del tasso di interesse convenuto nel contratto di mutuo, senza tenere conto dei molteplici indici esistenti.
3.7. Con il settimo motivo censurano la statuizione con cui è stata esclusa l'usurarietà del tasso d'interesse del contratto di conto corrente.
3.8. Con l'ottavo motivo espongono come alla declaratoria di usurarietà del tasso d'interesse debba conseguire la nullità parziale del contratto di mutuo e del contratto di c/c, oltre che la relativa gratuità.
3.9. Con il nono motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito relativo al contratto di mutuo e rappresentano l'assoluta incertezza ed indeterminatezza di tale credito.
3.10. Con il decimo motivo censurano la condanna di RT
ex art. 1953 c.c. in favore di Controparte_2
3.11. Con l'undicesimo motivo censurano, inoltre, il rigetto delle domande di regresso svolte da e nei confronti di CP_3 Controparte_4 CP_2
attesa la erronea applicazione dell'istituto del rilievo ai sensi dell'art.
[...]
1953 cod.civ. al contratto autonomo di garanzia.
3.12. Con il dodicesimo motivo censurano la statuizione di rigetto della domanda “a manlevare e tenere indenne” da essi proposta nei confronti di e deducono il contenuto ampio e generale della CP_10 CP_10
formula (inerente all'azione di regresso o di surrogazione); evidenziano la estraneità dell'istituto bancario all'impegno da essi assunto a mantenere differenziate le garanzie e in ragione del collegamento delle fideiussioni in quanto stipulate per un interesse comune, con conseguente titolarità
dell'azione di regresso e di surroga.
3.13. Con il tredicesimo motivo deducono l'erronea qualificazione della garanzia fornita quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione.
3.14. Con il quattordicesimo motivo eccepiscono la novità del documento prodotto nel presente grado dall'appellante principale e contestano quanto da quest'ultima dedotto relativamente alla sua posizione di garante,
evidenziando che essa deve essere condannata nei loro confronti in via di regresso o di surroga.
3.15. Con l'ultimo motivo censurano le statuizioni del Tribunale in merito alla posizione della cessionaria . CP_8
4. Il Collegio, anzitutto, ritiene di dover esaminare la questione della tempestività dell'appello incidentale proposto da La Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta contenente il predetto appello incidentale
è stata depositata in data 26 gennaio 2021.
4.1. L'appellante incidentale ha, in data 27 gennaio 2021, depositato una nota, allegando una serie di documenti, in cui si legge che: “- il 21 gennaio
2021 ha provveduto attraverso il sistema pct enterprise dell'
[...]
a depositare la comparsa di costituzione con Controparte_22
appello incidentale nella causa RG. n. 36/2021 presso la Corte d'Appello di
Brescia;
- nella stessa data la medesima comparsa, poiché contenente appello
incidentale, è stata regolarmente notificata anche alle controparti (all. 1);
- per quanto attiene il deposito sono state ricevute le prime due pec di
accettazione della busta dal sistema e di sua consegna all'indirizzo della
Corte d'Appello di Brescia (all.ti 2 e 3); - purtroppo la terza pec, relativa ai controlli automatici, è pervenuta con la
dicitura (all. 4): Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 43358877
Indice busta non trovato, necessario effettuare nuovamente il deposito;
- sono, tuttavia, risultati inutili i reiterati successivi tentativi volti a rinnovare
il deposito, di cui conserviamo tutte le ricevute;
- interpellati i canali di assistenza e finanche il portale “giustizia.it”, è
emerso che proprio in quei giorni si sia verificato un problema diffuso a molti
utenti e legato a “una non corretta formazione della busta, il parametro
"Content-ID" deve necessariamente essere: "DatiAtto.xml" non una stringa
come quella del deposito inviato come esempio. Si chiede di verificare con
Co la/le fornitrici del software che ha creato le buste da cosa derivi tale
anomalia” e l' (a cui fa capo il pct Controparte_22
enterprise) ha confermato l'anomalia, riferendo che il problema dovrebbe
essere stato risolto nella tarda serata del 25.01.2021 (all. 5,6,7);
- si è quindi proceduto in data 26.01.2021 a ri-depositare la suddetta
costituzione con una parte di documenti (necessitando la seconda busta per
il supero del limite dei 30MB)”.
4.2. Attraverso la produzione dei documenti menzionati in nota, CP_2
ha dimostrato la tempestività della proposizione della propria
[...]
impugnazione incidentale. La Corte ritiene, quindi, condivisibili gli argomenti contenuti in tali comunicazioni e non imputabile l'errore emergente dalla c.d. terza PEC, peraltro tempestivamente ovviato mediante successivo deposito nel momento in cui il problema informatico inerente al sistema è stato risolto. Va, quindi, accolta l'istanza di rimessione in termini, nulla avendo sul punto opposto le controparti, dovendo intendersi avvenuto il deposito della predetta comparsa in data 21 gennaio 2021, ossia entro il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 22 dicembre 2020.
5. Ritenuta la tempestività dell'impugnazione incidentale predetta, la Corte
ritiene di dover preliminarmente esaminare il primo motivo in essa contenuto con cui censura la statuizione del Tribunale che ha ritenuto Controparte_2
non necessario l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
5.1. Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che nel caso di specie l'opposizione a decreto ingiuntivo opposta da ha riguardato esistenza ed entità del credito e Controparte_2
dei titoli azionato da nei confronti della debitrice Controparte_6
principale e dei suoi garanti (contratto di conto corrente e di mutuo), e tanto basta per ritenere operante la previsione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, che prescrive l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio.
Il mancato esperimento del tentativo di mediazione comporta non solo la nullità del giudizio di primo grado ma, altresì, la nullità della sentenza impugnata.
La Suprema Corte, al riguardo, ha ritenuto che: <
obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale>> (Cass. n. 28695/2023).
Peraltro, l'onere di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria nei giudizi introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta decisa l'istanza di sospensione o provvisoria esecuzione, è a carico di parte opposta (Cass.
S.U. 19596/2020).
5.2. Pertanto, va dichiarata nei confronti di la nullità del Controparte_2
giudizio di primo grado e, per l'effetto, la nullità della sentenza impugnata.
Con separata ordinanza si provvede in ordine alla rimessione della causa sul ruolo per disporre in ordine a tale incombente.
6. Tale statuizione non coinvolge le parti che non hanno tempestivamente eccepito l'improcedibilità in primo grado.
Tuttavia, il Collegio, tenuto conto della rimessione della causa sul ruolo, della statuizione adottata nei confronti di della natura della causa Controparte_2
e delle tematiche poste in relazione ad essa, della coincidenza e correlazione di alcuni dei motivi di gravame proposti dagli altri appellanti incidentali con quelli proposti da ravvisa l'opportunità di disporre Controparte_2
l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 quater
d.lgs. n. 28/2010. Anche a ciò si provvede mediante la predetta ordinanza.
6. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'istanza di rimessione in termini formulata da Controparte_2
per le ragioni di cui alla parte motiva;
2) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1563/2020 Controparte_2
pubblicata in data 10 novembre 2020 e notificata in data 22 dicembre 2020,
dichiara la nullità del giudizio di primo grado e, per l'effetto, della predetta sentenza per mancato esperimento nei confronti della stessa del tentativo di mediazione ex art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010;
3) dispone in ordine all'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione
ex art. 5 bis d.lgs. n. 28/2010 tra e e al Controparte_6 Controparte_2
tentativo di mediazione demandata dal giudice ex art. 5 quater d.lgs. n.
28/2010 tra e gli altri appellanti incidentali come da Controparte_6
separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele