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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12674/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MARINO MANUELA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti CECCI SONIA, PELLEGRINI MONICA)
- resistente -
Avente ad oggetto: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3,
c.p.c.
A seguito dell'udienza del 28/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 7.519,84, oltre accessori come per legge;
- condanna , in persona CP_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.108,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la Controparte_2
condanna al pagamento della somma di euro 7.519,84 a titolo di provvigioni maturate nel 2021 e indennità sostitutiva del preavviso, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., analizzate le note delle parti, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che nel 2021 aveva Parte_1
maturato, a titolo di provvigioni, la somma di euro 4.143,44 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente). Pur essendo vero che la convenuta soleva indicare nelle distinte in atti che “Nella liquidazione di quanto sopra, verranno considerati gli addebiti a
Vostro carico.”, la documentazione prodotta dalla parte medesima a fondamento dell'eccezione di compensazione della somma di euro 1.856,91 non comprova tale credito, in quanto la nota del 15.12.2020, in cui dovrebbe essere stata indicata la cifra da compensare, non risulta sottoscritta dal legale rappresentante della convenuta, inoltre gli estratti conto non sono stati autenticati.
La ricorrente ha quindi diritto alla somma richiesta, maggiorata degli accessori di legge.
In relazione alla richiesta di euro 3.376,40 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, non può ritenersi che il recesso sia avvenuto per giusta causa - avendo la convenuta indicato genericamente quale ragione del recesso che “la collaborazione intercorsa, non ha portato ai risultati prestabiliti”, formula ampiamente generica, non supportata da cifre e puntuali allegazioni in merito ad una condotta del talmente Pt_1
grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto -; né parimenti il recesso è inquadrabile nell'ipotesi contemplata dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto del 26.1.2015 “.. gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico e, segnatamente, un lungo periodo senza inviare ordini, una mancata o scarsa attività durante il periodo di preavviso…”, non avendo la resistente indicato il periodo nel quale il ricorrente non avrebbe inviato gli ordini. Deve inoltre condividersi la quantificazione della indennità richiesta, dovendo la convenuta riconoscere un preavviso di mesi 6, secondo quanto statuito dell'art. 1750, comma 3, c.c. espressamente richiamato dalle parti nel contratto del 26.1.2015; viceversa, emerge documentalmente che la convenuta non ha rispettato tale termine avendo trasmesso la nota di recesso in data 26.4.2021 ed avendo indicato espressamente che dal 1.6.2021 la zona sarebbe stata libera;
inoltre, sempre nel contratto del 26.1.2015, vengono stabiliti i criteri di quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso “tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'Agente”; criteri che la ricorrente ha rispettato, ragion per cui spetta alla medesima anche tale somma, maggiorata degli accessori di legge.
Il ricorso va quindi accolto, con condanna della convenuta anche al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.000 ad € 26.000), senza considerare la fase istruttoria/di trattazione, trattandosi di causa istruita documentalmente.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.12674/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MARINO MANUELA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti CECCI SONIA, PELLEGRINI MONICA)
- resistente -
Avente ad oggetto: rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3,
c.p.c.
A seguito dell'udienza del 28/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 7.519,84, oltre accessori come per legge;
- condanna , in persona CP_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.108,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la Controparte_2
condanna al pagamento della somma di euro 7.519,84 a titolo di provvigioni maturate nel 2021 e indennità sostitutiva del preavviso, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., analizzate le note delle parti, la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
****
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che nel 2021 aveva Parte_1
maturato, a titolo di provvigioni, la somma di euro 4.143,44 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente). Pur essendo vero che la convenuta soleva indicare nelle distinte in atti che “Nella liquidazione di quanto sopra, verranno considerati gli addebiti a
Vostro carico.”, la documentazione prodotta dalla parte medesima a fondamento dell'eccezione di compensazione della somma di euro 1.856,91 non comprova tale credito, in quanto la nota del 15.12.2020, in cui dovrebbe essere stata indicata la cifra da compensare, non risulta sottoscritta dal legale rappresentante della convenuta, inoltre gli estratti conto non sono stati autenticati.
La ricorrente ha quindi diritto alla somma richiesta, maggiorata degli accessori di legge.
In relazione alla richiesta di euro 3.376,40 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, non può ritenersi che il recesso sia avvenuto per giusta causa - avendo la convenuta indicato genericamente quale ragione del recesso che “la collaborazione intercorsa, non ha portato ai risultati prestabiliti”, formula ampiamente generica, non supportata da cifre e puntuali allegazioni in merito ad una condotta del talmente Pt_1
grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto -; né parimenti il recesso è inquadrabile nell'ipotesi contemplata dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto del 26.1.2015 “.. gravi negligenze nello svolgimento dell'incarico e, segnatamente, un lungo periodo senza inviare ordini, una mancata o scarsa attività durante il periodo di preavviso…”, non avendo la resistente indicato il periodo nel quale il ricorrente non avrebbe inviato gli ordini. Deve inoltre condividersi la quantificazione della indennità richiesta, dovendo la convenuta riconoscere un preavviso di mesi 6, secondo quanto statuito dell'art. 1750, comma 3, c.c. espressamente richiamato dalle parti nel contratto del 26.1.2015; viceversa, emerge documentalmente che la convenuta non ha rispettato tale termine avendo trasmesso la nota di recesso in data 26.4.2021 ed avendo indicato espressamente che dal 1.6.2021 la zona sarebbe stata libera;
inoltre, sempre nel contratto del 26.1.2015, vengono stabiliti i criteri di quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso “tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'Agente”; criteri che la ricorrente ha rispettato, ragion per cui spetta alla medesima anche tale somma, maggiorata degli accessori di legge.
Il ricorso va quindi accolto, con condanna della convenuta anche al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.000 ad € 26.000), senza considerare la fase istruttoria/di trattazione, trattandosi di causa istruita documentalmente.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno