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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5845/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Iacovino;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, deduceva di aver Parte_1
stipulato in data 25.10.2023 con il convenuto un contratto di lavoro a tempo determinato (con orario part-time orizzontale) per lo svolgimento delle mansioni di Operatrice Socio-Sanitaria (O.S.S.) di ottavo livello presso la struttura casa albergo per anziani OASI posta nel Comune di Campagna;
che il contratto, con iniziale scadenza al 25.1.2024, era stato prorogato due volte, con ultimo termine al 31.7.2024; che, a partire dal 28 maggio 2024, le era stato impedito l'accesso alla struttura “OASI c/o Nova Resort” di
Campagna, ove prestava servizio, senza alcuna motivazione da parte datoriale;
che, tramite messaggio WhatsApp, la coordinatrice della struttura aveva informato i lavoratori della struttura che dal 28.5.2024 non sarebbe più stata necessaria la loro presenza per il trasferimento di tutti i pazienti;
che pertanto in data 27.5.2024 aveva inviato una raccomandata A/R per richiedere delucidazioni sulla propria attività lavorativa e manifestare la volontà di continuare nel proprio incarico;
successivamente aveva tentato invano di contattare telefonicamente la struttura riscontrandone tuttavia la chiusura;
che, perdurante la predetta situazione, in data 14.6.2024 le era stata notificata una lettera di licenziamento per presunte assenze ingiustificate
“da più di quattro giornate lavorative”, senza specificazione dei giorni delle assenze;
che dalla documentazione richiesta al Centro per l'Impiego aveva appurato la formale decorrenza del licenziamento dal 14.6.2024.
Tanto premesso, evidenziato che la chiusura della struttura OASI era dipesa da controllo igienico-sanitario dei Carabinieri a cui aveva fatto seguito ordine dell'ASSI (Azienda Speciale Sele Inclusione) di cessazione immediata dell'attività e di trasferimento in altro luogo degli ospiti entro il 27 maggio
2024, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna di al pagamento delle retribuzioni che Controparte_1
avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto. Con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito il convenuto.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia di , regolarmente Controparte_1
convenuto in giudizio e non costituito (v. notifica in atti).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
È documentata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con ultimo termine di proroga al
31.7.2024 (v. contratti di lavoro e certificazione Centro per l'Impiego).
È altresì documentato che la ricorrente è stata licenziata “ante tempus”
(ovvero prima della scadenza del termine apposto al contratto) con lettera del 7.6.2024 (ricevuta il successivo 14.6.2024) e decorrenza dal 14.6.2024 per giustificato motivo soggettivo individuato dal datore di lavoro in assenze ingiustificate dal lavoro “da più di quattro giornate lavorative consecutive” (v. lettera di licenziamento in atti).
La ricorrente contesta il licenziamento in questione deducendo che le assenze dal lavoro, genericamente addebitate, si sono nella specie verificate non per sua volontà ma per fatto oggettivo connesso alla cessazione della attività di struttura casa albergo per anziani gestita dal convenuto datore di lavoro . Controparte_1
Ciò posto, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 2119 c.c. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato … qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
La normativa di riferimento per la disciplina del licenziamento per giustificato motivo soggettivo è da rinvenirsi poi nell'art. 3 della L. n.
604/1966 secondo cui “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (…)”.
La ordinaria regola di ripartizione degli oneri della prova prevista dall'art. 5
L. 604/1966 (secondo cui: “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”) si atteggia in modo particolare nel caso di licenziamento irrogato –come nella specie- per giustificato motivo consistente nella assenza ingiustificata del lavoratore in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile>
(Cass. 16597/2018, Cass. 2988/2011, Cass. 13352/1992). Ebbene nel caso di specie la motivazione addotta a fondamento del licenziamento della ricorrente, ossia le “assenze ingiustificate” poste a base del provvedimento espulsivo -peraltro non ritualmente preceduto da contestazione disciplinare-, appare pretestuosa e meramente apparente. Ed invero dalla documentazione in atti è emerso che alla è stato Parte_1
impedito l'accesso alla struttura presso la quale prestava la propria attività lavorativa a partire dal 28.5.2024. Tale impedimento è dipeso da un controllo igienico-sanitario dei Carabinieri del 25.3.2024 da cui è conseguito un ordine da parte dell'ASSI di cessazione immediata dell'attività e trasferimento degli ospiti in altro luogo entro il 27 maggio 2024. Con messaggio “WhatsApp” della coordinatrice della struttura i lavoratori, tra cui la ricorrente, sono stati informati che dal 28.5.2024 non sarebbe più stata necessaria la loro presenza per il trasferimento di tutti i pazienti e,
a fronte di tale situazione, la in data 27.5.2024 ha inviato una Parte_1
raccomandata A/R per richiedere delucidazioni sulla propria attività lavorativa e manifestare la volontà di continuare nel proprio incarico.
Tali documentati fatti dimostrano inequivocabilmente la impossibilità per la ricorrente di prestare la propria attività lavorativa e quindi che le assenze dal lavoro non sono dipese dalla sua volontà ma da cause esterne a lei non imputabili.
Ne deriva, pertanto, l'illegittimità/inefficacia del recesso “ante tempus” in questione, in quanto posto in essere in violazione della previsione di cui all'art. 3 L. 604/1966 per carenza del motivo posto a fondamento del licenziamento disciplinare.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in caso di non giustificato o illegittimo recesso “ante tempus” del datore di lavoro dal rapporto a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso sino alla prevista scadenza del contratto (Cass. n. 12092/2004; Cass. n. 11692/2005; Cass. n. 24335/2013,
Cass. 17355/2019).
Nella specie, pertanto, acclarata la illegittimità del recesso ante tempus per la ragione suddetta, deve riconoscersi in favore della ricorrente il diritto al risarcimento del danno commisurato ai compensi retributivi che avrebbe maturato dalla data del recesso (14.6.2024) sino alla prevista data di scadenza del contratto (fissata al 31 luglio 2024), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo. La condanna è generica in mancanza della deduzione e prova di elementi retributivi che consentano una quantificazione del predetto danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che il danno da risarcire è nella specie parametrato a poco più di una mensilità di retribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
con comunicazione del 7.6.2025, condanna al Controparte_1
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal 14.6.2024 al 31.7.2024, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 941,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Salerno, 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio dott. Pietro La Rosa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5845/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Iacovino;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, deduceva di aver Parte_1
stipulato in data 25.10.2023 con il convenuto un contratto di lavoro a tempo determinato (con orario part-time orizzontale) per lo svolgimento delle mansioni di Operatrice Socio-Sanitaria (O.S.S.) di ottavo livello presso la struttura casa albergo per anziani OASI posta nel Comune di Campagna;
che il contratto, con iniziale scadenza al 25.1.2024, era stato prorogato due volte, con ultimo termine al 31.7.2024; che, a partire dal 28 maggio 2024, le era stato impedito l'accesso alla struttura “OASI c/o Nova Resort” di
Campagna, ove prestava servizio, senza alcuna motivazione da parte datoriale;
che, tramite messaggio WhatsApp, la coordinatrice della struttura aveva informato i lavoratori della struttura che dal 28.5.2024 non sarebbe più stata necessaria la loro presenza per il trasferimento di tutti i pazienti;
che pertanto in data 27.5.2024 aveva inviato una raccomandata A/R per richiedere delucidazioni sulla propria attività lavorativa e manifestare la volontà di continuare nel proprio incarico;
successivamente aveva tentato invano di contattare telefonicamente la struttura riscontrandone tuttavia la chiusura;
che, perdurante la predetta situazione, in data 14.6.2024 le era stata notificata una lettera di licenziamento per presunte assenze ingiustificate
“da più di quattro giornate lavorative”, senza specificazione dei giorni delle assenze;
che dalla documentazione richiesta al Centro per l'Impiego aveva appurato la formale decorrenza del licenziamento dal 14.6.2024.
Tanto premesso, evidenziato che la chiusura della struttura OASI era dipesa da controllo igienico-sanitario dei Carabinieri a cui aveva fatto seguito ordine dell'ASSI (Azienda Speciale Sele Inclusione) di cessazione immediata dell'attività e di trasferimento in altro luogo degli ospiti entro il 27 maggio
2024, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna di al pagamento delle retribuzioni che Controparte_1
avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto. Con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito il convenuto.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.6.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia di , regolarmente Controparte_1
convenuto in giudizio e non costituito (v. notifica in atti).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti motivazioni.
È documentata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con ultimo termine di proroga al
31.7.2024 (v. contratti di lavoro e certificazione Centro per l'Impiego).
È altresì documentato che la ricorrente è stata licenziata “ante tempus”
(ovvero prima della scadenza del termine apposto al contratto) con lettera del 7.6.2024 (ricevuta il successivo 14.6.2024) e decorrenza dal 14.6.2024 per giustificato motivo soggettivo individuato dal datore di lavoro in assenze ingiustificate dal lavoro “da più di quattro giornate lavorative consecutive” (v. lettera di licenziamento in atti).
La ricorrente contesta il licenziamento in questione deducendo che le assenze dal lavoro, genericamente addebitate, si sono nella specie verificate non per sua volontà ma per fatto oggettivo connesso alla cessazione della attività di struttura casa albergo per anziani gestita dal convenuto datore di lavoro . Controparte_1
Ciò posto, deve evidenziarsi che a norma dell'art. 2119 c.c. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato … qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
La normativa di riferimento per la disciplina del licenziamento per giustificato motivo soggettivo è da rinvenirsi poi nell'art. 3 della L. n.
604/1966 secondo cui “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (…)”.
La ordinaria regola di ripartizione degli oneri della prova prevista dall'art. 5
L. 604/1966 (secondo cui: “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”) si atteggia in modo particolare nel caso di licenziamento irrogato –come nella specie- per giustificato motivo consistente nella assenza ingiustificata del lavoratore in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile>
(Cass. 16597/2018, Cass. 2988/2011, Cass. 13352/1992). Ebbene nel caso di specie la motivazione addotta a fondamento del licenziamento della ricorrente, ossia le “assenze ingiustificate” poste a base del provvedimento espulsivo -peraltro non ritualmente preceduto da contestazione disciplinare-, appare pretestuosa e meramente apparente. Ed invero dalla documentazione in atti è emerso che alla è stato Parte_1
impedito l'accesso alla struttura presso la quale prestava la propria attività lavorativa a partire dal 28.5.2024. Tale impedimento è dipeso da un controllo igienico-sanitario dei Carabinieri del 25.3.2024 da cui è conseguito un ordine da parte dell'ASSI di cessazione immediata dell'attività e trasferimento degli ospiti in altro luogo entro il 27 maggio 2024. Con messaggio “WhatsApp” della coordinatrice della struttura i lavoratori, tra cui la ricorrente, sono stati informati che dal 28.5.2024 non sarebbe più stata necessaria la loro presenza per il trasferimento di tutti i pazienti e,
a fronte di tale situazione, la in data 27.5.2024 ha inviato una Parte_1
raccomandata A/R per richiedere delucidazioni sulla propria attività lavorativa e manifestare la volontà di continuare nel proprio incarico.
Tali documentati fatti dimostrano inequivocabilmente la impossibilità per la ricorrente di prestare la propria attività lavorativa e quindi che le assenze dal lavoro non sono dipese dalla sua volontà ma da cause esterne a lei non imputabili.
Ne deriva, pertanto, l'illegittimità/inefficacia del recesso “ante tempus” in questione, in quanto posto in essere in violazione della previsione di cui all'art. 3 L. 604/1966 per carenza del motivo posto a fondamento del licenziamento disciplinare.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in caso di non giustificato o illegittimo recesso “ante tempus” del datore di lavoro dal rapporto a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso sino alla prevista scadenza del contratto (Cass. n. 12092/2004; Cass. n. 11692/2005; Cass. n. 24335/2013,
Cass. 17355/2019).
Nella specie, pertanto, acclarata la illegittimità del recesso ante tempus per la ragione suddetta, deve riconoscersi in favore della ricorrente il diritto al risarcimento del danno commisurato ai compensi retributivi che avrebbe maturato dalla data del recesso (14.6.2024) sino alla prevista data di scadenza del contratto (fissata al 31 luglio 2024), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo. La condanna è generica in mancanza della deduzione e prova di elementi retributivi che consentano una quantificazione del predetto danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto che il danno da risarcire è nella specie parametrato a poco più di una mensilità di retribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
con comunicazione del 7.6.2025, condanna al Controparte_1
risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal 14.6.2024 al 31.7.2024, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 941,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Salerno, 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio dott. Pietro La Rosa.