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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8898 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.01.2025 da
1) Parte_1
Nata a Genova il 11 maggio 1993 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Francesca Caretta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Nesterovo (Russia) il 7 maggio 1990 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 6 residente in [...] con l'Avv. Dossena presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lainate (MI) il 13 dicembre 2022
(anno 2022 atto n. 93 reg. parte 2 serie C)
In separazione dei beni. con il seguente figlio: nato a [...], il 1° aprile 2023, cittadinanza italiana Persona_1
FATTO il sig. ha depositato in data 29 gennaio 2025 ricorso per la separazione Parte_2 giudiziale (R.G. 3549/2025) e lo stesso giorno la sig.ra ha Parte_1 Parte_1 depositato analogo ricorso (procedimento rubricato al N. R.G. 3563/2025). Con decreto in data 13 marzo 2025, su istanza congiunta delle parti, il Presidente Dott.ssa AN Cattaneo ha disposto la riunione del procedimento e l'assegnazione a sé del giudizio. In data 8 aprile 2025 si svolgeva la prima udienza, in tale occasione le parti raggiungevano primi accordi relativi alle visite tra padre e figlio, al contributo al mantenimento nonché alle altre questioni oggetto di discussione, il Giudice rinviava all'udienza del 17 settembre 2025 per verificare l'andamento delle frequentazioni padre figlio e l'adempimento degli impegni reciprocamente presi. Le parti all'udienza del 17 settembre 2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali per addivenire alla separazione consensuale, hanno quindi depositato note scritte contenenti l'accordo raggiunto e chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'ex casa familiare sita in Milano (MI), Via Dante Chiasserini n. 30, di proprietà dei genitori del sig. verrà goduta in via esclusiva dallo stesso sig. essendosi la sig.ra Pt_2 Pt_2 Parte_1 trasferita con il figlio in un appartamento in Garbagnate Milanese via Varese n. 26;
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 6 4. Il figlio minore, salvi diversi accordi da prendersi di volta in volta tra i genitori, in considerazione degli impegni delle parti, nonché tenendo conto delle esigenze del figlio stesso, starà secondo la seguente regolamentazione:
• Con il padre e con il pernottamento presso la casa dei nonni paterni dal venerdì all'uscita da scuola, o dalle ore corrispondenti a quelle perviste per l'uscita scolastica, sino alla domenica sera entro le 20 con riaccompagnamento presso la casa materna, o salvo diversi accordi, per esigenze lavorative della madre fino al lunedì mattina, allorché lo riaccompagnerà a scuola;
• Con la madre dalla domenica sera (o secondo i diversi accordi dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola o dalle ore corrispondenti a quelle perviste per l'uscita scolastica) fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
• I genitori, qualora non possano ritirare il figlio o tenerlo nei giorni stabiliti per motivi di lavoro o altri impegni improrogabili, potranno delegare i nonni paterni o la nonna materna, la sorella della madre e la babysitter che lo terranno fino al rientro del genitore o riconsegnandolo all'altro genitore;
• Durante le vacanze natalizie e di fine anno, il figlio potrà restare con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno, dall'ultimo giorno di scuola fino al 28 dicembre compreso con un genitore e dal 29 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro, alternando però all'interno di questi periodi la Vigilia di Natale (con genitore con cui l'anno prima il bambino avrà trascorso il giorno di Natale) e il giorno di Natale
(con l'altro genitore) e così per il 31 dicembre /1 gennaio e il 6 gennaio;
per l'anno scolastico 2025/2026, considerato che la scuola rimarrà chiusa dal 20 dicembre al 6 gennaio compresi, trascorrerà come sempre il weekend del 20 e 21 con il padre Per_1
e con pernottamento presso i nonni paterni fino alla Vigilia di Natale, starà con la madre dal 25 dicembre mattina al 28 dicembre, e dal 29 dicembre al 1° gennaio con il padre e con pernottamento presso i nonni paterni, e dal 2 gennaio alla ripresa dell'attività scolastica con la madre;
pagina 3 di 6 • Per il periodo pasquale i genitori suddivideranno il periodo anche in base ai loro impegni lavorativi, per l'anno scolastico 2025/2026 rimarrà con la madre il Per_1 giovedì (primo giorno di chiusura della scuola), trascorrendo poi il venerdì il sabato la domenica e anche il lunedì dell'Angelo fino alla sera con il padre e dal lunedì sera alla ripresa della scuola di mercoledì con la madre e così di anno in anno secondo il periodo dell'alternanza;
• Durante le altre festività (25 aprile, 1° maggio ecc…) ciascun genitore potrà tenere il figlio secondo il principio dell'alternanza, salvo migliori e diversi accordi;
per l'anno scolastico 2025/2026 trascorrerà la festa dell'immacolata Per_1
(lunedì 8 dicembre) con il padre e i nonni prolungando così il weekend già trascorso con loro, fino al lunedì sera;
trascorrerà il 1 maggio (venerdì) con il padre e i nonni paterni e per il ponte del 2 giugno trascorrerà con il padre il lunedì 1 giugno fino alla sera e la giornata del 2 giugno con la madre;
i genitori si impegnano ogni settembre a stabilire, in base al calendario scolastico, la corretta divisione delle festività per l'anno in corso;
• Il giorno della Festa della mamma il figlio potrà trascorrerlo con la sig.ra ed il giorno della Festa del papà potrà trascorrerlo con il sig. Parte_1 Pt_2 anche se di spettanza dell'altro genitore;
• La festa per il compleanno del figlio potrà essere trascorsa da entrambi i genitori con secondo il loro accordi o, se non sarà possibile, potrà essere Per_1 trascorsa da ciascun genitore nel giorno di propria spettanza successivo alla data;
• Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio per 15 giorni non consecutivi tra la fine della scuola e la ripresa delle attività scolastiche concordando i periodi entro il 30 maggio di ogni anno e comunicando almeno prima della partenza la località e l'indirizzo dove verrà condotto per le vacanze. Di anno in Per_ anno i genitori valuteranno la possibilità di far trascorrere a qualche giorno con la nonna materna e/o con i nonni paterni.
pagina 4 di 6 5. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Pt_2 Parte_1 figlio la somma mensile di € 200,00 mediante bonifico bancario su conto corrente Persona_1 intestato alla stessa sig.ra da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alle Parte_1 coordinate bancarie della medesima Sig.ra con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere Parte_1 dal mese di ottobre 2026.
6. Le spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche saranno suddivise in misura del 50% tra i genitori, secondo le previsioni delle Linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 da intendersi qui per integralmente trascritte, che i coniugi dichiarano espressamente di conoscere e di approvare.
L'importo dell'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 5 di 6 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Lainate (MI) il 13 dicembre 2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.01.2025 da
1) Parte_1
Nata a Genova il 11 maggio 1993 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elena Francesca Caretta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Nesterovo (Russia) il 7 maggio 1990 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 6 residente in [...] con l'Avv. Dossena presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lainate (MI) il 13 dicembre 2022
(anno 2022 atto n. 93 reg. parte 2 serie C)
In separazione dei beni. con il seguente figlio: nato a [...], il 1° aprile 2023, cittadinanza italiana Persona_1
FATTO il sig. ha depositato in data 29 gennaio 2025 ricorso per la separazione Parte_2 giudiziale (R.G. 3549/2025) e lo stesso giorno la sig.ra ha Parte_1 Parte_1 depositato analogo ricorso (procedimento rubricato al N. R.G. 3563/2025). Con decreto in data 13 marzo 2025, su istanza congiunta delle parti, il Presidente Dott.ssa AN Cattaneo ha disposto la riunione del procedimento e l'assegnazione a sé del giudizio. In data 8 aprile 2025 si svolgeva la prima udienza, in tale occasione le parti raggiungevano primi accordi relativi alle visite tra padre e figlio, al contributo al mantenimento nonché alle altre questioni oggetto di discussione, il Giudice rinviava all'udienza del 17 settembre 2025 per verificare l'andamento delle frequentazioni padre figlio e l'adempimento degli impegni reciprocamente presi. Le parti all'udienza del 17 settembre 2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali per addivenire alla separazione consensuale, hanno quindi depositato note scritte contenenti l'accordo raggiunto e chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. L'ex casa familiare sita in Milano (MI), Via Dante Chiasserini n. 30, di proprietà dei genitori del sig. verrà goduta in via esclusiva dallo stesso sig. essendosi la sig.ra Pt_2 Pt_2 Parte_1 trasferita con il figlio in un appartamento in Garbagnate Milanese via Varese n. 26;
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
pagina 2 di 6 4. Il figlio minore, salvi diversi accordi da prendersi di volta in volta tra i genitori, in considerazione degli impegni delle parti, nonché tenendo conto delle esigenze del figlio stesso, starà secondo la seguente regolamentazione:
• Con il padre e con il pernottamento presso la casa dei nonni paterni dal venerdì all'uscita da scuola, o dalle ore corrispondenti a quelle perviste per l'uscita scolastica, sino alla domenica sera entro le 20 con riaccompagnamento presso la casa materna, o salvo diversi accordi, per esigenze lavorative della madre fino al lunedì mattina, allorché lo riaccompagnerà a scuola;
• Con la madre dalla domenica sera (o secondo i diversi accordi dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola o dalle ore corrispondenti a quelle perviste per l'uscita scolastica) fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
• I genitori, qualora non possano ritirare il figlio o tenerlo nei giorni stabiliti per motivi di lavoro o altri impegni improrogabili, potranno delegare i nonni paterni o la nonna materna, la sorella della madre e la babysitter che lo terranno fino al rientro del genitore o riconsegnandolo all'altro genitore;
• Durante le vacanze natalizie e di fine anno, il figlio potrà restare con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno, dall'ultimo giorno di scuola fino al 28 dicembre compreso con un genitore e dal 29 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro, alternando però all'interno di questi periodi la Vigilia di Natale (con genitore con cui l'anno prima il bambino avrà trascorso il giorno di Natale) e il giorno di Natale
(con l'altro genitore) e così per il 31 dicembre /1 gennaio e il 6 gennaio;
per l'anno scolastico 2025/2026, considerato che la scuola rimarrà chiusa dal 20 dicembre al 6 gennaio compresi, trascorrerà come sempre il weekend del 20 e 21 con il padre Per_1
e con pernottamento presso i nonni paterni fino alla Vigilia di Natale, starà con la madre dal 25 dicembre mattina al 28 dicembre, e dal 29 dicembre al 1° gennaio con il padre e con pernottamento presso i nonni paterni, e dal 2 gennaio alla ripresa dell'attività scolastica con la madre;
pagina 3 di 6 • Per il periodo pasquale i genitori suddivideranno il periodo anche in base ai loro impegni lavorativi, per l'anno scolastico 2025/2026 rimarrà con la madre il Per_1 giovedì (primo giorno di chiusura della scuola), trascorrendo poi il venerdì il sabato la domenica e anche il lunedì dell'Angelo fino alla sera con il padre e dal lunedì sera alla ripresa della scuola di mercoledì con la madre e così di anno in anno secondo il periodo dell'alternanza;
• Durante le altre festività (25 aprile, 1° maggio ecc…) ciascun genitore potrà tenere il figlio secondo il principio dell'alternanza, salvo migliori e diversi accordi;
per l'anno scolastico 2025/2026 trascorrerà la festa dell'immacolata Per_1
(lunedì 8 dicembre) con il padre e i nonni prolungando così il weekend già trascorso con loro, fino al lunedì sera;
trascorrerà il 1 maggio (venerdì) con il padre e i nonni paterni e per il ponte del 2 giugno trascorrerà con il padre il lunedì 1 giugno fino alla sera e la giornata del 2 giugno con la madre;
i genitori si impegnano ogni settembre a stabilire, in base al calendario scolastico, la corretta divisione delle festività per l'anno in corso;
• Il giorno della Festa della mamma il figlio potrà trascorrerlo con la sig.ra ed il giorno della Festa del papà potrà trascorrerlo con il sig. Parte_1 Pt_2 anche se di spettanza dell'altro genitore;
• La festa per il compleanno del figlio potrà essere trascorsa da entrambi i genitori con secondo il loro accordi o, se non sarà possibile, potrà essere Per_1 trascorsa da ciascun genitore nel giorno di propria spettanza successivo alla data;
• Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio per 15 giorni non consecutivi tra la fine della scuola e la ripresa delle attività scolastiche concordando i periodi entro il 30 maggio di ogni anno e comunicando almeno prima della partenza la località e l'indirizzo dove verrà condotto per le vacanze. Di anno in Per_ anno i genitori valuteranno la possibilità di far trascorrere a qualche giorno con la nonna materna e/o con i nonni paterni.
pagina 4 di 6 5. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario del Pt_2 Parte_1 figlio la somma mensile di € 200,00 mediante bonifico bancario su conto corrente Persona_1 intestato alla stessa sig.ra da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alle Parte_1 coordinate bancarie della medesima Sig.ra con rivalutazione ISTAT annuale a decorrere Parte_1 dal mese di ottobre 2026.
6. Le spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche saranno suddivise in misura del 50% tra i genitori, secondo le previsioni delle Linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 da intendersi qui per integralmente trascritte, che i coniugi dichiarano espressamente di conoscere e di approvare.
L'importo dell'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 5 di 6 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2
Lainate (MI) il 13 dicembre 2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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