Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 23 giugno 1990, n. 177
Articolo 3
- Legge 23 giugno 1990, n. 177
Articolo 4 della Legge 23 giugno 1990, n. 177
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13 luglio 1990
13 luglio 1990