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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/11/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Allegata all'ultimo verbale d'udienza del 06 novembre 2025 ex art. 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (artt.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3155/2025, tra
,elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. Altamura Pasquale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
intimante
e
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaella Esposito Alaia Controparte_1
che la rappresenta e difende come da procura in atti
Intimata
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 06/11/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
Questo giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004;
Cass..n1048 del 2268 del 13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale ( Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass.
n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, a seguito del ripianamento della posizione debitoria della intimata , sì come prospettato dai difensori all'ultima udienza di trattazione ex art 127 cpc ter con nota del 24 06 2925 , la parte convenuta del processo richiede una pronunzia , richiedendo in merito alle spese e competenze maturate, l'applicazione delle conseguenze disposte dal Dpr n.
115-2002 , posto che la esistinzione del processo non preclude, ove questa sua assunta in forma di sentenza, la liquidazione delle spese e competenze per il gratuito patrocinio svolto ed ammesso.
Appare, pertanto, ovvio il riconoscimento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio entrando nel merito circa la soccombenza virtuale, in virtù della istanza di liquidazione dei compensi con le modalità richieste.
Ne consegue che va senza dubbio dichiarata la cessata materia del contendere , tenuto conto che , in virtù contegno processuale della parte convenuta che non ha disconosciuto il debito ma ha solo chiesto un termine per sanare la morosità, tanto postula che lo stesso sarebbe stato di certo soccombente nel giudizio di merito stante il rilievo della gravità dell'inadempimento conttattuale rappresentato dalla alterazione del rapporto sinallagmatico afferente l'onere del pagamento dei canoni in modalità puntuale e precisa.
Tanto attesta il presupposto per una dichiarazione di cessata materia del contendere
,tenendo conto della soccombenza virtuale della parte convenuta , sussistendo una ipotesi di gravità dell'inadempimento ex art 1455 c.c. ,stante la persistenza della morosità purgata unicamente a seguito della richiesta ex art. 55 della l n. 392 -1978.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) quanto alle spese processuali: stante l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio versata in atti da , pone le stesse carico della convenuta in misura di € 724,50 Controparte_1
oltre accessori di legge da versare se dovuti, in favore dell 'ER , e che vengono liquidate
, a favore del difensore ammesso, come da separate dispositivo ex Dlgs n. 115-2002.
così deciso in Nola il 07 novembre 2025
IL G.U
Dr.Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (artt.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3155/2025, tra
,elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'avv. Altamura Pasquale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
intimante
e
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Raffaella Esposito Alaia Controparte_1
che la rappresenta e difende come da procura in atti
Intimata
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 06/11/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
Questo giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite. ( ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004;
Cass..n1048 del 2268 del 13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale ( Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass.
n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, a seguito del ripianamento della posizione debitoria della intimata , sì come prospettato dai difensori all'ultima udienza di trattazione ex art 127 cpc ter con nota del 24 06 2925 , la parte convenuta del processo richiede una pronunzia , richiedendo in merito alle spese e competenze maturate, l'applicazione delle conseguenze disposte dal Dpr n.
115-2002 , posto che la esistinzione del processo non preclude, ove questa sua assunta in forma di sentenza, la liquidazione delle spese e competenze per il gratuito patrocinio svolto ed ammesso.
Appare, pertanto, ovvio il riconoscimento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio entrando nel merito circa la soccombenza virtuale, in virtù della istanza di liquidazione dei compensi con le modalità richieste.
Ne consegue che va senza dubbio dichiarata la cessata materia del contendere , tenuto conto che , in virtù contegno processuale della parte convenuta che non ha disconosciuto il debito ma ha solo chiesto un termine per sanare la morosità, tanto postula che lo stesso sarebbe stato di certo soccombente nel giudizio di merito stante il rilievo della gravità dell'inadempimento conttattuale rappresentato dalla alterazione del rapporto sinallagmatico afferente l'onere del pagamento dei canoni in modalità puntuale e precisa.
Tanto attesta il presupposto per una dichiarazione di cessata materia del contendere
,tenendo conto della soccombenza virtuale della parte convenuta , sussistendo una ipotesi di gravità dell'inadempimento ex art 1455 c.c. ,stante la persistenza della morosità purgata unicamente a seguito della richiesta ex art. 55 della l n. 392 -1978.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) quanto alle spese processuali: stante l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio versata in atti da , pone le stesse carico della convenuta in misura di € 724,50 Controparte_1
oltre accessori di legge da versare se dovuti, in favore dell 'ER , e che vengono liquidate
, a favore del difensore ammesso, come da separate dispositivo ex Dlgs n. 115-2002.
così deciso in Nola il 07 novembre 2025
IL G.U
Dr.Alfredo Granata