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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sez. II CIVILE
riunita in camera di Consiglio e composta dai magistrati: dr. Vincenza Randazzo Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 794/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 838/2021 del 13.7.2021, resa dal Tribunale di
Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro C.F._1 tempore di P.I. , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Silvestro Rosario Saja, per procura in atti;
LA
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Giovanni Previti, per procura in atti;
appellata
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
17.4.2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 pro tempore di “ adiva il Tribunale di Barcellona P.G. Parte_2 con atto di citazione notificato l'11.12.2015 (R.G. n. 2117/2015), per ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti a causa dei lavori di raddoppio della linea ferrata Palermo - Messina, tratta Patti - Messina, iniziati da CP_1 nel 2003.
[...]
Le pretese risarcitorie si fondavano su diversi fattori: A) La creazione di un cantiere a ridosso del ristorante "Eurialo e Niso" che rendeva impraticabile l'accesso al locale, con conseguente riduzione del volume d'affari di oltre il
70%. B) Gravi danni alla struttura del fabbricato (crepe, inquinamento acustico e ambientale) causati dal passaggio di automezzi pesanti e dalle trivellazioni. C)
Mancanza persistente di opere compensative (strade, infrastrutture, impianti di illuminazione pubblica) che era obbligata a realizzare, rendendo i luoghi CP_1 inagibili e poco accessibili.
La convenuta, costituendosi, precisava che i lavori erano stati ultimati nel luglio del 2010 e il diritto al risarcimento dei danni (extracontrattuali) prescritto ai sensi dell'art. 2947 c.c. prima della notifica dell'atto di citazione, in data 11 dicembre 2015.
Sulla base delle prove documentali in atti, il Tribunale, con sentenza n.
838/2021, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni, con condanna alle spese.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 3.11.2021 proponeva gravame in proprio e nella qualità, impugnando il capo di sentenza Pt_1 concernente il denegato risarcimento dei danni per prescrizione, nonché quello concernente le spese di lite, insistendo per l'assunzione delle prove testimoniali, come da articolati di cui all'atto di citazione e CTU, denegati in primo grado.
pag. 2/7 Si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata, contestando comunque l'an e il quantum risarcitorio, vinte le spese .
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.5.2024, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali. Indi rimetteva la causa sul ruolo e nominava CTU l' ing.
al quale affidava il seguente mandato: Persona_1
1. "descrivere e accertare lo stato dei luoghi, sia verificando quali erano le modalità di accesso al locale dell'LA prima dell'inizio dei contestati lavori, sia nel corso degli stessi, sia infine dopo la chiusura del cantiere;
".
2. "accertare pertanto se sussiste la lamentata modifica dei luoghi che avrebbe reso più disagevole il raggiungimento del predetto locale”
Espletata CTU, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 17.4.2025, la
Corte poneva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Con un articolato gravame l'LA si duole del rigetto delle domande risarcitorie per intervenuto accoglimento della prescrizione.
Secondo la prospettazione dell'LA il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione attestante l'interruzione della prescrizione, come pure avrebbe ignorato le difese all'uopo svolte in proposito, laddove è stato rilevato che indipendentemente dai termini prescrizionali, i danni sono permanenti per la mancanza di opere compensative della Ferrovia che era obbligata a realizzare e che ad oggi sono inesistenti. Il primo giudice avrebbe considerato solo la fine dei lavori del doppio binario, risalenti per dichiarazione di controparte, al 2010, ma non avrebbe considerato che tali lavori per essere completati dovevano comprendere le opere compensative, ad oggi non eseguite.
pag. 3/7 Il motivo, astrattamente ammissibile, viene assorbito dall'esame del secondo motivo di appello
Sebbene l'eccezione di prescrizione sollevata dalla e accolta dal CP_1
Tribunale (cinque anni dalla conclusione dei lavori nel luglio 2010) sia contestata in appello sulla base della teoria dell'illecito permanente – dovuto all'omissione delle opere infrastrutturali che mantengono la condizione di disagio e potenziale danno – tale motivo, che in via ipotetica potrebbe risultare fondato in quanto l'illecito permanente fa ricominciare a decorrere il termine di prescrizione ogni giorno successivo, scivola a motivo secondario in base alla ragione più fluida, ovvero la mancanza di prova del danno, che assorbe la necessità di un'analisi dettagliata della questione prescrizionale.
II. Motivo mancata ammissione delle prove richieste
In grado di appello è stata espletata CTU dalla quale emerge quanto segue:
• Accesso pre-lavori. L'ingresso distava circa 150 metri dalla S.S. 113, ma l'accesso era "a tratti impedito per la presenza del passaggio al livello".
• Accesso post-lavori (attuale). L'accesso dista circa 550 metri dalla S.S.
113, ma il passaggio a livello è stato eliminato. Il CTU ritiene che l'aumentata distanza, essendo percorsa in macchina, non costituisce "un disagio tale da scoraggiare gli avventori", ritenendosi la distanza "in tutto o in parte compensata dalla eliminazione del passaggio a livello".
• Riguardo ai danni diretti da cantiere (rumore, vibrazioni), il CTU ha citato una relazione ambientale secondo cui i parametri di rumore erano stati "di poco superata la soglia" ma erano stati presi provvedimenti (barriere antirumore). Il
CTU precisava altresì che l'accertamento affidatogli era limitato alla descrizione delle modalità di accesso e che l'accertamento e la quantificazione dei danni diretti (rumore, vibrazioni, calo di fatturato) non facevano parte del mandato ricevuto. Riguardo l'illuminazione, il CTP di aveva osservato che la CP_1
pag. 4/7 viabilità era stata consegnata "senza riserva alcuna al Controparte_3 per l'attivazione dei servizi di manutenzione".
• Stato dei Luoghi. Il CTU confermava che durante l'esecuzione dei lavori il ristorante aveva subito l'attività di mezzi pesanti e macchinari edili a distanza di poche decine di metri e che per la realizzazione di parte dei lavori
"condividevano la medesima viabilità di accesso al locale ristorante".
L'LA ha insistito per l'ammissione di prove per testi e di una CTU per accertare e quantificare i danni. Tuttavia, in sede di appello, non è stata superata la fondamentale carenza probatoria.
In relazione al danno da calo di fatturato, rivendicato dall'LA (riduzione di oltre il 70%), si rileva la mancata produzione della dichiarazione dei redditi o di altra documentazione contabile idonea ad attestare e quantificare in maniera specifica il presunto calo. ha peraltro contestato che CP_1 Pt_1 avesse avanzato formale richiesta di risarcimento danni nel biennio di riferimento dei lavori (2006/2007 e 2008/2009), a differenza di altre attività indennizzate. La richiesta tardiva di nominare un esperto contabile nel grado di appello è inammissibile e non può supplire alle carenze probatorie originarie.
Inoltre, l'espletamento di una CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) o l'ammissione di prove per testi generiche e irrilevanti, non può avere funzione esplorativa per supplire alla mancanza di prova sui fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. Sebbene sia stata disposta in appello (Ing. Persona_1
) con il mandato di descrivere lo stato dei luoghi e le modalità di
[...] accesso, il CTU stesso ha specificato che la documentazione fornita da parte LA non è sufficiente a quantificare i disagi subiti durante i lavori.
Pertanto, in assenza di idonea documentazione contabile che avrebbe dovuto essere prodotta per provare il danno economico principale (calo di fatturato),
l'appello deve essere rigettato per quanto concerne il merito risarcitorio principale.
pag. 5/7 Il CTU ha accertato che, con i lavori, la distanza del locale ristorante dalla S.S.
113 è aumentata (da 150 metri a 550 metri), ma che questo incremento è mitigato dall'eliminazione del passaggio a livello e dalla creazione di un nuovo collegamento tra la S.S. 113 e la viabilità che porta un maggiore traffico CP_4 potenziale.
Tuttavia, il CTU ha espressamente rilevato che, trattandosi di località isolata dal contesto urbano, la mancanza di illuminazione pubblica nelle ore notturne potrebbe rendere la viabilità "poco invitante per alcune persone" e far percepire la zona come "troppo isolata e poco sicura". La CTU ha ritenuto che questa assenza di illuminazione sia l'unico fattore che rende l'accesso disagevole e possa avere un impatto negativo sull'attività.
Tuttavia, l'assenza di illuminazione pubblica può assurgere a danno risarcibile solo se l'LA avesse provato che, prima dei lavori eseguiti da CP_1
quel luogo era effettivamente illuminato. In mancanza di tale prova,
[...] non è possibile riconoscere che l'attuale carenza rappresenti un pregiudizio risarcibile come conseguenza dell'operato dell'appellata, poiché non è stato dimostrato che R.F.I. abbia alterato una condizione preesistente di agibilità e sicurezza illuminata. Di conseguenza, non viene riconosciuto alcun indennizzo per il lamentato disagio legato all'illuminazione
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022,valore indeterminabile complessità bassa, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 794/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 838/2021 del 13.7.2021, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza preclusa e/o assorbita, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 6/7 condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente grado liquidate in complessive Controparte_1 euro 5.500,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a e iva , pone le spese di c.t.u., come da decreto di liquidazione in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'LA .
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Grazia Lau) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
pag. 7/7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sez. II CIVILE
riunita in camera di Consiglio e composta dai magistrati: dr. Vincenza Randazzo Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 794/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 838/2021 del 13.7.2021, resa dal Tribunale di
Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro C.F._1 tempore di P.I. , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Silvestro Rosario Saja, per procura in atti;
LA
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Giovanni Previti, per procura in atti;
appellata
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
17.4.2025, come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 pro tempore di “ adiva il Tribunale di Barcellona P.G. Parte_2 con atto di citazione notificato l'11.12.2015 (R.G. n. 2117/2015), per ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti a causa dei lavori di raddoppio della linea ferrata Palermo - Messina, tratta Patti - Messina, iniziati da CP_1 nel 2003.
[...]
Le pretese risarcitorie si fondavano su diversi fattori: A) La creazione di un cantiere a ridosso del ristorante "Eurialo e Niso" che rendeva impraticabile l'accesso al locale, con conseguente riduzione del volume d'affari di oltre il
70%. B) Gravi danni alla struttura del fabbricato (crepe, inquinamento acustico e ambientale) causati dal passaggio di automezzi pesanti e dalle trivellazioni. C)
Mancanza persistente di opere compensative (strade, infrastrutture, impianti di illuminazione pubblica) che era obbligata a realizzare, rendendo i luoghi CP_1 inagibili e poco accessibili.
La convenuta, costituendosi, precisava che i lavori erano stati ultimati nel luglio del 2010 e il diritto al risarcimento dei danni (extracontrattuali) prescritto ai sensi dell'art. 2947 c.c. prima della notifica dell'atto di citazione, in data 11 dicembre 2015.
Sulla base delle prove documentali in atti, il Tribunale, con sentenza n.
838/2021, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni, con condanna alle spese.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 3.11.2021 proponeva gravame in proprio e nella qualità, impugnando il capo di sentenza Pt_1 concernente il denegato risarcimento dei danni per prescrizione, nonché quello concernente le spese di lite, insistendo per l'assunzione delle prove testimoniali, come da articolati di cui all'atto di citazione e CTU, denegati in primo grado.
pag. 2/7 Si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata, contestando comunque l'an e il quantum risarcitorio, vinte le spese .
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.5.2024, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali. Indi rimetteva la causa sul ruolo e nominava CTU l' ing.
al quale affidava il seguente mandato: Persona_1
1. "descrivere e accertare lo stato dei luoghi, sia verificando quali erano le modalità di accesso al locale dell'LA prima dell'inizio dei contestati lavori, sia nel corso degli stessi, sia infine dopo la chiusura del cantiere;
".
2. "accertare pertanto se sussiste la lamentata modifica dei luoghi che avrebbe reso più disagevole il raggiungimento del predetto locale”
Espletata CTU, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 17.4.2025, la
Corte poneva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Con un articolato gravame l'LA si duole del rigetto delle domande risarcitorie per intervenuto accoglimento della prescrizione.
Secondo la prospettazione dell'LA il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione attestante l'interruzione della prescrizione, come pure avrebbe ignorato le difese all'uopo svolte in proposito, laddove è stato rilevato che indipendentemente dai termini prescrizionali, i danni sono permanenti per la mancanza di opere compensative della Ferrovia che era obbligata a realizzare e che ad oggi sono inesistenti. Il primo giudice avrebbe considerato solo la fine dei lavori del doppio binario, risalenti per dichiarazione di controparte, al 2010, ma non avrebbe considerato che tali lavori per essere completati dovevano comprendere le opere compensative, ad oggi non eseguite.
pag. 3/7 Il motivo, astrattamente ammissibile, viene assorbito dall'esame del secondo motivo di appello
Sebbene l'eccezione di prescrizione sollevata dalla e accolta dal CP_1
Tribunale (cinque anni dalla conclusione dei lavori nel luglio 2010) sia contestata in appello sulla base della teoria dell'illecito permanente – dovuto all'omissione delle opere infrastrutturali che mantengono la condizione di disagio e potenziale danno – tale motivo, che in via ipotetica potrebbe risultare fondato in quanto l'illecito permanente fa ricominciare a decorrere il termine di prescrizione ogni giorno successivo, scivola a motivo secondario in base alla ragione più fluida, ovvero la mancanza di prova del danno, che assorbe la necessità di un'analisi dettagliata della questione prescrizionale.
II. Motivo mancata ammissione delle prove richieste
In grado di appello è stata espletata CTU dalla quale emerge quanto segue:
• Accesso pre-lavori. L'ingresso distava circa 150 metri dalla S.S. 113, ma l'accesso era "a tratti impedito per la presenza del passaggio al livello".
• Accesso post-lavori (attuale). L'accesso dista circa 550 metri dalla S.S.
113, ma il passaggio a livello è stato eliminato. Il CTU ritiene che l'aumentata distanza, essendo percorsa in macchina, non costituisce "un disagio tale da scoraggiare gli avventori", ritenendosi la distanza "in tutto o in parte compensata dalla eliminazione del passaggio a livello".
• Riguardo ai danni diretti da cantiere (rumore, vibrazioni), il CTU ha citato una relazione ambientale secondo cui i parametri di rumore erano stati "di poco superata la soglia" ma erano stati presi provvedimenti (barriere antirumore). Il
CTU precisava altresì che l'accertamento affidatogli era limitato alla descrizione delle modalità di accesso e che l'accertamento e la quantificazione dei danni diretti (rumore, vibrazioni, calo di fatturato) non facevano parte del mandato ricevuto. Riguardo l'illuminazione, il CTP di aveva osservato che la CP_1
pag. 4/7 viabilità era stata consegnata "senza riserva alcuna al Controparte_3 per l'attivazione dei servizi di manutenzione".
• Stato dei Luoghi. Il CTU confermava che durante l'esecuzione dei lavori il ristorante aveva subito l'attività di mezzi pesanti e macchinari edili a distanza di poche decine di metri e che per la realizzazione di parte dei lavori
"condividevano la medesima viabilità di accesso al locale ristorante".
L'LA ha insistito per l'ammissione di prove per testi e di una CTU per accertare e quantificare i danni. Tuttavia, in sede di appello, non è stata superata la fondamentale carenza probatoria.
In relazione al danno da calo di fatturato, rivendicato dall'LA (riduzione di oltre il 70%), si rileva la mancata produzione della dichiarazione dei redditi o di altra documentazione contabile idonea ad attestare e quantificare in maniera specifica il presunto calo. ha peraltro contestato che CP_1 Pt_1 avesse avanzato formale richiesta di risarcimento danni nel biennio di riferimento dei lavori (2006/2007 e 2008/2009), a differenza di altre attività indennizzate. La richiesta tardiva di nominare un esperto contabile nel grado di appello è inammissibile e non può supplire alle carenze probatorie originarie.
Inoltre, l'espletamento di una CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) o l'ammissione di prove per testi generiche e irrilevanti, non può avere funzione esplorativa per supplire alla mancanza di prova sui fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. Sebbene sia stata disposta in appello (Ing. Persona_1
) con il mandato di descrivere lo stato dei luoghi e le modalità di
[...] accesso, il CTU stesso ha specificato che la documentazione fornita da parte LA non è sufficiente a quantificare i disagi subiti durante i lavori.
Pertanto, in assenza di idonea documentazione contabile che avrebbe dovuto essere prodotta per provare il danno economico principale (calo di fatturato),
l'appello deve essere rigettato per quanto concerne il merito risarcitorio principale.
pag. 5/7 Il CTU ha accertato che, con i lavori, la distanza del locale ristorante dalla S.S.
113 è aumentata (da 150 metri a 550 metri), ma che questo incremento è mitigato dall'eliminazione del passaggio a livello e dalla creazione di un nuovo collegamento tra la S.S. 113 e la viabilità che porta un maggiore traffico CP_4 potenziale.
Tuttavia, il CTU ha espressamente rilevato che, trattandosi di località isolata dal contesto urbano, la mancanza di illuminazione pubblica nelle ore notturne potrebbe rendere la viabilità "poco invitante per alcune persone" e far percepire la zona come "troppo isolata e poco sicura". La CTU ha ritenuto che questa assenza di illuminazione sia l'unico fattore che rende l'accesso disagevole e possa avere un impatto negativo sull'attività.
Tuttavia, l'assenza di illuminazione pubblica può assurgere a danno risarcibile solo se l'LA avesse provato che, prima dei lavori eseguiti da CP_1
quel luogo era effettivamente illuminato. In mancanza di tale prova,
[...] non è possibile riconoscere che l'attuale carenza rappresenti un pregiudizio risarcibile come conseguenza dell'operato dell'appellata, poiché non è stato dimostrato che R.F.I. abbia alterato una condizione preesistente di agibilità e sicurezza illuminata. Di conseguenza, non viene riconosciuto alcun indennizzo per il lamentato disagio legato all'illuminazione
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022,valore indeterminabile complessità bassa, come in dispositivo
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 794/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 838/2021 del 13.7.2021, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza preclusa e/o assorbita, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pag. 6/7 condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese del presente grado liquidate in complessive Controparte_1 euro 5.500,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a e iva , pone le spese di c.t.u., come da decreto di liquidazione in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'LA .
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Grazia Lau) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
pag. 7/7