Art. 3. (Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale) 1. Nei limiti e per le finalita' di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all' articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU. 2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , che si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo. 3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefi'ci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni.
Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato Regolamento CEE n. 1540/98 e' il seguente:
"Art. 6 (Aiuti agli investimenti innovativi). - Gli aiuti concessi per l'innovazione in cantieri esistenti di costruzione, trasformazione e riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensita' massima del 10% lordo purche' siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, ossia non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'Unione europea, e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:
gli aiuti si limitino a coprire le spese per gli investimenti e le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto; il loro importo e la loro intensita' siano limitati al minimo indispensabile, tenendo conto del grado di rischio associato al progetto".
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell' art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , recante "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, S.O.) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;
c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , recante "Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1976, n. 130) e' il seguente:
"Art. 4. - Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed e' cosi' composto:
a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;
c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
g) da un esperto designato dall'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
h) da un esperto designato dal registro navale italiano;
i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potra' essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.
Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati".
Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del citato Regolamento CEE n. 1540/98 e' il seguente:
"Art. 6 (Aiuti agli investimenti innovativi). - Gli aiuti concessi per l'innovazione in cantieri esistenti di costruzione, trasformazione e riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensita' massima del 10% lordo purche' siano connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi che siano effettivamente e sostanzialmente nuovi, ossia non siano correntemente utilizzati da altri operatori del settore all'interno dell'Unione europea, e che siano sottoposti al rischio di insuccesso tecnologico o industriale, a condizione che:
gli aiuti si limitino a coprire le spese per gli investimenti e le attivita' di sviluppo direttamente ed esclusivamente connesse alla parte innovativa del progetto; il loro importo e la loro intensita' siano limitati al minimo indispensabile, tenendo conto del grado di rischio associato al progetto".
Nota all'art. 3, comma 1:
- Il testo dell' art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , recante "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, S.O.) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;
c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
Nota all'art. 3, comma 2:
- Il testo dell' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , recante "Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1976, n. 130) e' il seguente:
"Art. 4. - Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed e' cosi' composto:
a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;
c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
g) da un esperto designato dall'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
h) da un esperto designato dal registro navale italiano;
i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potra' essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.
Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati".