Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero n. 7228 del R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto: accertamento negativo del credito vertente t r a
(partita IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti - giusta procura in atti - dagli avv.ti Antonio BRANCACCIO e Antonio VERDE
ATTRICE
e
, in pers. del Sindaco, leg. rappr. p.t., (C.F.: n. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta determina di conferimento incarico n. 261 del 7.05.2019, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sergio Perongini e dall'avv. Brunella Merola
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto azione di Parte_1 accertamento negativo del credito portato dall'avviso di pagamento prot. n. 27509 del 14.11.2018 notificato nei suoi confronti dal , per l'importo di euro 88.426,29 a Controparte_1 titolo di maggiori oneri dovuto per l'assegnazione del lotto n. 5/2B, nell'ambito dell'attuazione del
PIP (piano insediamenti produttivi) del . Controparte_1
A sostegno dell'azione l'attrice ha eccepito la prescrizione del credito oltre che la sua insussistenza, non essendo tenuta, a suo dire, al pagamento di oneri economici derivati dalla procedura di esproprio prodromica all'assegnazione del lotto in questione.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione, ex art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza del 18.12.2024.
*
Ciò premesso in punto di fatto, occorre preliminarmente rilevare il difetto della giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella amministrativa del Tar Salerno. CP_ Bisogna invero osservare che l'atto su cui si fonda l'asserito credito azionato dall' convenuto, assume la natura di atto amministrativo, nello specifico, la determina n. 429/18 che si colloca nel solco della procedura di assegnazione dei lotti del comparto PIP relativo al Controparte_1
.
[...]
Ogni contestazione relativa dunque a tale determina ed agli atti esecutivi che da essa stessa promanano, rientra nella sfera di cognizione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo
(avente ad oggetto non solo interessi legittimi ma altresì diritti soggettivi). Infatti, come ormai noto,
l'articolo 133 comma 1, lett. f) n.2 del codice del processo amministrativo, d.lgs 104 del 2010, dispone che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio ...".
Ebbene, non vi è chi non veda come “negli atti ed i provvedimenti delle pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia” rientri appieno la fattispecie quale quella de qua, ove, proprio in considerazione delle contestazioni mosse dall'attrice, è necessario conoscere dell'applicazione della convenzione a monte della stessa determina che deve essere rettamente intesa come urbanistica in quanto risulta coinvolto l'interesse pubblico alla tempestiva e corretta attuazione del P. I. P., venendo in tal modo in rilievo il buon governo del territorio ed il suo uso.
Peraltro, la giurisdizione del giudice amministrativo risulta vieppiù radicata se si considera che depone in tal senso anche l'articolo 133 comma 1, lettera a) n.2 del codice del processo amministrativo, per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni".
Invero le convenzioni regolanti i rapporti con gli assegnatari dei lotti di terreno, in considerazione dell'immanente interesse pubblico all'attuazione del P. I. P., sono riconducibili alle figure degli accordi di natura pubblica previsti dal citato art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, C. P. A., che riproduce la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 5, dacchè anche per questa ragione la giurisdizione del giudice ordinario carente, cfr Cassazione SS UU 24419/2010 e Cassazione SS UU 3689/2012. In particolare, come da ultimo rende edotti la Suprema Corte, la menzionata disposizione del codice del processo amministrativo individua il criterio di collegamento e di attrazione alla giurisdizione del
Giudice amministrativo della controversia nel fatto che questa abbia ad oggetto la formazione, la conclusione e la "esecuzione" dell'accordo sicché, quando si tratti di quest'ultima ipotesi, vengono in discussione proprio le situazioni soggettive che nell'accordo hanno trovato disciplina, con la conseguenza che - avendo detta disposizione individuato il criterio di collegamento in un accordo adottato nel presupposto dell'esercizio di una pubblica funzione amministrativa - rileva ed è sufficiente che la situazione soggettiva controversa sia stata disciplinata mediante l'accordo, cfr. Cassazione
Sezioni Unite n. 306/2013.
Per queste ragioni, occorre nel caso di specie riscontrare in via preliminare, la giurisdizione del giudice amministrativo.
L'obiettiva complessità delle questioni esaminate e la conclusione del procedimento con una pronuncia in rito giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale ed indica, quale Giudice munito di giurisdizione, il Tribunale Amministrativo Regionale;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 21.03.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo