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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.: 640 /2017
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 4.12.2024 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 640/2017 R.G.L. TRA
NATA IL 28 NOVEMBRE 1965 A VIBONATI (SA) ED IVI RESIDENTE ALLA Parte_1 CONTRADA , N.18 - C.F.: RAPPRESENTATA E DIFESA Pt_2 CodiceFiscale_1
DALL'AVVOCATO IUSEPPE D'AMATO – , CON CUI ELETTIVAMENTE CodiceFiscale_2 DOMICILIA IN SALERNO ALLA VIA G. NAPODANO, N.10, IN VIRTÙ DI MANDATO IN CALCE AL RICORSO RILASCIATO SU;
Controparte_1
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
Stato di Potenza al Corso XVIII Agosto, n.46;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 6.04.2017 la parte ricorrente esponeva: a) di essere stata assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario – area A, profilo collaboratore scolastico, ed avendo superato favorevolmente il periodo di prova, presentava domanda di ricostruzione di carriera;
b) che l'Amministrazione Scolastica, in seguito alla domanda della ricorrente, rendeva il relativo decreto di ricostruzione di carriera nel quale, tuttavia, provvedeva a riconoscere, come servizio pre- ruolo valutabile integralmente ai fini della ricostruzione di carriera sia dal punto di vista giuridico che economico, soltanto i primi 3 ovvero 4 anni, mentre i restanti anni di anzianità pre-ruolo venivano ingiustamente riconosciuti nella misura dei 2/3; c) che, diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione Scolastica, aveva pieno diritto a vedersi riconosciuto per intero, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo prestato;
d) che, pertanto, il ricorso all'Autorità Giudiziaria si era reso necessario ed indispensabile per la tutela dei diritti della ricorrente, inopinatamente pretermessi dall'illegittimo agire dell'Amministrazione convenuta;
e) che ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro l'istante è in servizio presso l'I.C. S. Croce di Sapri. Tanto premesso la parte ricorrente chiedeva: “1) nel merito preliminarmente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera integrale mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre ruolo prestati e segnatamente anni 9 mesi 9 giorni 13; 2) per l'effetto: 2.1) condannare l' convenuta, a riconoscere ai ricorrenti tutto il predetto servizio pre ruolo e quindi a collocare Controparte_4 l ipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, cumulando integralmente al servizio di ruolo il servizio pre ruolo;
2.2) condannare altresì l'Amministrazione Scolastica convenuta a corrispondere al ricorrente la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed integrale degli anni di servizio pre ruolo, come meglio innanzi precisato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o comunque condannare la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attore di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza;
3) con vittoria di compenso professionale, da liquidare con maggiorazione 15%, IVA e CAP ed attribuzione all'avv. Giuseppe D'Amato per dichiarato anticipo….”. Pur se regolarmente citato in giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_2
Incardinata dinanzi a precedente giudicante, senza svolgimento di attività istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale, il procedimento veniva assegnato alla scrivente. Allorquando subentrava sul ruolo pendevano circa 2900 fascicoli, ridotti alla attualità a circa 1800 nonostante le sopravvenienze. A far data dal 9.01.2025 la scrivente, inoltre, sostituiva, continuativamente, la dott.ssa assente dal servizio, nella gestione dell'intero ruolo e nella CP_5 celebrazione delle udienze, con aggravio di lavoro. Alla udienza di cui sopra, il fascicolo era trattenuto in decisione dalla scrivente e definito con sentenza, depositata nelle forme dell'art. 127 ter cpc. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità – ormai sufficientemente consolidato poiché ribadito, da ultimo, da Cassazione civile, sez. VI, 29.11.2021, n. 37272 – secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., 16.7.2020, n. 15231), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno. La ricorrente lamenta, in sostanza che, sotto il profilo della c.d. “ricostruzione della carriera” e quindi del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art 569 del D.Lgs. 297/1994 sia in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Sul punto, occorre segnalare che alle pronunce (dalla n. 22552 alla n. 22558) emesse dalla Cassazione all'udienza del 18.10.2016 – e depositate il 7.11.2016 – con l'intento annunciato di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica, si è aggiunta nel panorama giurisprudenziale la sentenza TE della Corte di Giustizia del 2018 e la decisione n. 31150 del 28.11.2019 con cui la Corte di Cassazione ha sostanzialmente posto fine all'incertezza giurisprudenziale che sull'argomento si era registrata dopo la sentenza “TE” della Corte di Giustizia Europea. Con tale decisione la Suprema Corte nel 2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” Tale conclusione aveva già trovato recente conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza del 5.08.2019 n. 20918, ha avuto modo di sostenere che “Non è pertinente il richiamo alla sentenza del 20.9.2018 in causa C-466/17, TE contro perché la pronuncia, riguardante la Controparte_6 diversa questione della ricostruzione della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a quello amministrativo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt. 569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime”. Nella decisione n. 31150 del 2019 la Cassazione con riferimento al personale Ata ha riconosciuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte ai docenti, e ciò in quanto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». La Suprema Corte ha rilevato che la contrattazione collettiva del settore scolastico ha espressamente richiamato le norme in tema di ricostruzione della carriera ed osservato che “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". In merito alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte (Cass. 31150/2019), ribadendo l'orientamento già espresso in precedenza --con cui era stato già rilevato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare-- ha rimarcato che “la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_1 giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguo ndizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". In particolare, nella motivazione della decisione si evidenzia l'insufficienza della circostanza della stipula del contratto a tempo determinato per giustificare il diverso trattamento, occorrendo che quest'ultimo sia giustificato mediante l'allegazione e la prova di “elementi precisi e concreti che contraddistinguano le condizioni di impiego”, come la “particolare natura delle mansioni” e/o la
“legittima finalità di politica sociale”. Nel caso specifico, alcuna differenziazione può essere rinvenuta tra personale ATA assunto a termine e assunto a tempo indeterminato. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo a decorrere dall'a.s. 2001/2002, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE. Va dunque affermato il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenziali alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra indicati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, venendo poste a carico del
, tenendo conto della bassa complessità della controversia, del valore della Controparte_2 stessa parametrato all'importo delle differenze dovute, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa GERARDINA GUGLIELMO, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo dall'a.s. 2001/02 sino all'immissione in ruolo, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione di carriera;
- condanna il a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive derivanti dalla CP_2 diversa ricostr di carriera nei termini di cui sopra, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, Controparte_2 che liquida in € 2.000,00, oltre Iva, Cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario. LAGONEGRO, 29/05/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 4.12.2024 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 640/2017 R.G.L. TRA
NATA IL 28 NOVEMBRE 1965 A VIBONATI (SA) ED IVI RESIDENTE ALLA Parte_1 CONTRADA , N.18 - C.F.: RAPPRESENTATA E DIFESA Pt_2 CodiceFiscale_1
DALL'AVVOCATO IUSEPPE D'AMATO – , CON CUI ELETTIVAMENTE CodiceFiscale_2 DOMICILIA IN SALERNO ALLA VIA G. NAPODANO, N.10, IN VIRTÙ DI MANDATO IN CALCE AL RICORSO RILASCIATO SU;
Controparte_1
RICORRENTE
E
Controparte_2
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
Stato di Potenza al Corso XVIII Agosto, n.46;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 6.04.2017 la parte ricorrente esponeva: a) di essere stata assunta a tempo indeterminato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario – area A, profilo collaboratore scolastico, ed avendo superato favorevolmente il periodo di prova, presentava domanda di ricostruzione di carriera;
b) che l'Amministrazione Scolastica, in seguito alla domanda della ricorrente, rendeva il relativo decreto di ricostruzione di carriera nel quale, tuttavia, provvedeva a riconoscere, come servizio pre- ruolo valutabile integralmente ai fini della ricostruzione di carriera sia dal punto di vista giuridico che economico, soltanto i primi 3 ovvero 4 anni, mentre i restanti anni di anzianità pre-ruolo venivano ingiustamente riconosciuti nella misura dei 2/3; c) che, diversamente da quanto ritenuto dall'Amministrazione Scolastica, aveva pieno diritto a vedersi riconosciuto per intero, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio pre-ruolo prestato;
d) che, pertanto, il ricorso all'Autorità Giudiziaria si era reso necessario ed indispensabile per la tutela dei diritti della ricorrente, inopinatamente pretermessi dall'illegittimo agire dell'Amministrazione convenuta;
e) che ai fini dell'individuazione della competenza territoriale del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro l'istante è in servizio presso l'I.C. S. Croce di Sapri. Tanto premesso la parte ricorrente chiedeva: “1) nel merito preliminarmente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera integrale mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre ruolo prestati e segnatamente anni 9 mesi 9 giorni 13; 2) per l'effetto: 2.1) condannare l' convenuta, a riconoscere ai ricorrenti tutto il predetto servizio pre ruolo e quindi a collocare Controparte_4 l ipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, cumulando integralmente al servizio di ruolo il servizio pre ruolo;
2.2) condannare altresì l'Amministrazione Scolastica convenuta a corrispondere al ricorrente la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed integrale degli anni di servizio pre ruolo, come meglio innanzi precisato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o comunque condannare la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attore di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza;
3) con vittoria di compenso professionale, da liquidare con maggiorazione 15%, IVA e CAP ed attribuzione all'avv. Giuseppe D'Amato per dichiarato anticipo….”. Pur se regolarmente citato in giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_2
Incardinata dinanzi a precedente giudicante, senza svolgimento di attività istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale, il procedimento veniva assegnato alla scrivente. Allorquando subentrava sul ruolo pendevano circa 2900 fascicoli, ridotti alla attualità a circa 1800 nonostante le sopravvenienze. A far data dal 9.01.2025 la scrivente, inoltre, sostituiva, continuativamente, la dott.ssa assente dal servizio, nella gestione dell'intero ruolo e nella CP_5 celebrazione delle udienze, con aggravio di lavoro. Alla udienza di cui sopra, il fascicolo era trattenuto in decisione dalla scrivente e definito con sentenza, depositata nelle forme dell'art. 127 ter cpc. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Occorre premettere che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità – ormai sufficientemente consolidato poiché ribadito, da ultimo, da Cassazione civile, sez. VI, 29.11.2021, n. 37272 – secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., 16.7.2020, n. 15231), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno. La ricorrente lamenta, in sostanza che, sotto il profilo della c.d. “ricostruzione della carriera” e quindi del riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, l'art 569 del D.Lgs. 297/1994 sia in contrasto con la vigente normativa comunitaria. Sul punto, occorre segnalare che alle pronunce (dalla n. 22552 alla n. 22558) emesse dalla Cassazione all'udienza del 18.10.2016 – e depositate il 7.11.2016 – con l'intento annunciato di fissare regole idonee a definire in modo uniforme il vasto contenzioso pendente in materia in tutti i gradi della giurisdizione lavoristica, si è aggiunta nel panorama giurisprudenziale la sentenza TE della Corte di Giustizia del 2018 e la decisione n. 31150 del 28.11.2019 con cui la Corte di Cassazione ha sostanzialmente posto fine all'incertezza giurisprudenziale che sull'argomento si era registrata dopo la sentenza “TE” della Corte di Giustizia Europea. Con tale decisione la Suprema Corte nel 2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha confermato il precedente orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” Tale conclusione aveva già trovato recente conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione che, nella sentenza del 5.08.2019 n. 20918, ha avuto modo di sostenere che “Non è pertinente il richiamo alla sentenza del 20.9.2018 in causa C-466/17, TE contro perché la pronuncia, riguardante la Controparte_6 diversa questione della ricostruzione della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a quello amministrativo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt. 569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime”. Nella decisione n. 31150 del 2019 la Cassazione con riferimento al personale Ata ha riconosciuto che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte ai docenti, e ciò in quanto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». La Suprema Corte ha rilevato che la contrattazione collettiva del settore scolastico ha espressamente richiamato le norme in tema di ricostruzione della carriera ed osservato che “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". In merito alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte (Cass. 31150/2019), ribadendo l'orientamento già espresso in precedenza --con cui era stato già rilevato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare-- ha rimarcato che “la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la Per_1 giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguo ndizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". In particolare, nella motivazione della decisione si evidenzia l'insufficienza della circostanza della stipula del contratto a tempo determinato per giustificare il diverso trattamento, occorrendo che quest'ultimo sia giustificato mediante l'allegazione e la prova di “elementi precisi e concreti che contraddistinguano le condizioni di impiego”, come la “particolare natura delle mansioni” e/o la
“legittima finalità di politica sociale”. Nel caso specifico, alcuna differenziazione può essere rinvenuta tra personale ATA assunto a termine e assunto a tempo indeterminato. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo a decorrere dall'a.s. 2001/2002, vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE. Va dunque affermato il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenziali alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra indicati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, venendo poste a carico del
, tenendo conto della bassa complessità della controversia, del valore della Controparte_2 stessa parametrato all'importo delle differenze dovute, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa GERARDINA GUGLIELMO, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo dall'a.s. 2001/02 sino all'immissione in ruolo, con ogni conseguenza anche in ordine alla ricostruzione di carriera;
- condanna il a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive derivanti dalla CP_2 diversa ricostr di carriera nei termini di cui sopra, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, Controparte_2 che liquida in € 2.000,00, oltre Iva, Cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario. LAGONEGRO, 29/05/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo