Sentenza 1 agosto 1986
Massime • 1
Poiché la prostituzione è attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo, il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente con la conseguenza che l'impedimento o la riduzione di tale attività, a seguito di Invalidità temporanea della prostituta stessa sofferta per fatto illecito del terzo, non costituisce danno risarcibile. (alla luce del principio sopra enunciato, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del merito il quale aveva commisurato il risarcimento al reddito medio di una casalinga).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/1986, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 1 agosto 1986 |
Testo completo
Poiché la prostituzione è attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo, il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente con la conseguenza che l'impedimento o la riduzione di tale attività, a seguito di Invalidità temporanea della prostituta stessa sofferta per fatto illecito del terzo, non costituisce danno risarcibile. (alla luce del principio sopra enunciato, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del merito il quale aveva commisurato il risarcimento al reddito medio di una casalinga).*